Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2015, n. 50008
CASS
Sentenza 20 ottobre 2015

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Massime1

È configurabile il delitto di intralcio alla giustizia anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento. (Fattispecie relativa a condotta intimidatrice posta in essere da un ispettore della Polizia di Stato nei confronti di persona informata sui fatti al fine di indurla a ritrattare le accuse di estorsione mosse nei confronti di appartenenti ad un'associazione camorristica).

Commentario1

  • 1Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022

    Il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è disciplinato nel libro II del codice penale – dei delitti in particolare – titolo III – dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – capo I – dei delitti contro l'attività giudiziaria. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio la cui competenza è del Tribunale monocratico. Non è consentita la custodia cautelare in carcere, né tantomeno altre misure cautelari personali. Arresto e fermo non sono consentiti. La norma de qua è volta a tutelare il corretto andamento della macchina giudiziaria garantendo l'autenticità delle acquisizioni probatorie. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio e di competenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2015, n. 50008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50008
Data del deposito : 20 ottobre 2015

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