Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
È configurabile il delitto di intralcio alla giustizia anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento. (Fattispecie relativa a condotta intimidatrice posta in essere da un ispettore della Polizia di Stato nei confronti di persona informata sui fatti al fine di indurla a ritrattare le accuse di estorsione mosse nei confronti di appartenenti ad un'associazione camorristica).
Commentario • 1
- 1. Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
Il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è disciplinato nel libro II del codice penale – dei delitti in particolare – titolo III – dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – capo I – dei delitti contro l'attività giudiziaria. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio la cui competenza è del Tribunale monocratico. Non è consentita la custodia cautelare in carcere, né tantomeno altre misure cautelari personali. Arresto e fermo non sono consentiti. La norma de qua è volta a tutelare il corretto andamento della macchina giudiziaria garantendo l'autenticità delle acquisizioni probatorie. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio e di competenza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2015, n. 50008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50008 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
5 00 08/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - Dott. ANTONIO AGRO' N.1301 - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE N. 16799/2015- Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AR N. IL 14/04/1963 avverso la sentenza n. 6558/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI che ha concluso per rifetto UT PI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. dal ncorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Marco tell scorides, in sistito pan املونه che leaI'accoglierents der дві шень ncorso сес RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento dell'11 aprile 2014, in riforma della sentenza del 28 settembre 2014 del Tribunale di Napoli, la Corte d'appello partenopea, ritenuta l'ipotesi di tentata concussione aggravata in danno di PO AL di cui al capo A) assorbita nel delitto di intralcio alla giustizia continuato in danno della medesima persona offesa contestato sub capo B), con le già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di RL NN in mesi dieci e giorni venti di reclusione. Il procedimento in oggetto scaturisce dalla denuncia sporta da PO AL, il quale, dopo essersi consultato con l'imputato RL NN ispettore della Polizia di Stato, suo parente presentava una - denuncia per l'estorsione di natura camorristica subita presso la tipografia di famiglia e, sentito in incidente probatorio, riconosceva RR AN quale uno degli autori del misfatto. Successivamente, PO AL denunciava lo stesso RL, avendo appreso dalla sorella AR OS che il poliziotto le aveva chiesto in due occasioni di incontrare la convivente del RR nel - frattempo sottoposto a misura cautelare fondata proprio sulla base degli elementi probatori forniti dall'PO - ed aveva presenziato agli incontri nel corso dei quali la donna aveva chiesto alla PO di intervenire sul fratello affinché ritrattasse l'accusa nei confronti del compagno. Dette circostanze venivano confermate da PO AR. Nell'imminenza dell'udienza preliminare a carico del RR, i Carabinieri predisponevano un servizio di osservazione e controllo presso la tipografia di PO e monitoravano l'incontro fra PO AL e RL NN, nel corso del quale quest'ultimo cercava di accreditare la tesi secondo la quale le richieste del RR erano legate ad un pregresso debito del padre della stessa vittima (PO AN) ed invitava, quindi, PO AL a produrre documentazione medica in merito a presunti disturbi neurologici e psichici della persona offesa così da cui poterne dimostrare la scarsa attendibilità.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Marco Muscariello, difensore di fiducia di RL NN, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. L 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 377 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello travisato il contenuto delle dichiarazioni delle persone offese dal reato PO AL e AR OS e del collaboratore di giustizia RR AN. Evidenzia il ricorrente che: a) l'incontro fra l'imputato ed PO AR OS avvenne dopo lo svolgimento dell'incidente probatorio nel quale vennero raccolte le dichiarazioni della teste e che l'incontro con PO AL avvenne prima 2 E dell'udienza preliminare, nel corso della quale il teste PO non avrebbe potuto essere sentito né, pertanto, ritrattare le accuse;
b) PO AL non ha mai riferito di essere stato minacciato al fine di ritrattare le accuse;
c) i due PO non hanno mai dichiarato di sentirsi minacciati dalla presenza del RL;
d) il tenore delle conversazioni fra RL ed PO AR OS e poi con la signora AR non corrisponde "probabilmente" a quanto rappresentato dalla PO stessa. Sotto diverso profilo, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano travisato il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RR AN, il quale ha in effetto confermato, non la natura estorsiva delle richieste all'PO, ma la versione difensiva, secondo la quale RL fu indotto in buona fede dalla convivente del RR a ritenere che le richieste economiche rivolte dal RR all'PO trovassero causa in un debito pregresso del genitore di quest'ultimo.
2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 377 cod. pen., per avere i giudici della cognizione ritenuto integrati nella specie i presupposti del reato, sebbene faccia difetto in capo ad PO AL la qualità di "testimone", e ciò per una pluralità di ragioni, là dove: a) l'imputato incontrò quest'ultimo successivamente all'assunzione delle dichiarazioni di PO AR OS in incidente probatorio e prima della celebrazione dell'udienza preliminare;
b) nel corso di tale udienza non è prevista l'assunzione della deposizione della persona offesa;
c) al momento, RR non aveva ancora compiuto nessuna scelta in rito.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti delal continuazione sebbene i due incontri del RL con le persone offese, avvenuti nel febbraio e nel luglio 2009, si riferiscano in effetti ad un unico reato.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo all'ultimo motivo concernente l'aumento di pena disposto in relazione alla ritenuta continuazione interna.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, per un verso, costituisce mera riproduzione delle doglianze mosse con l'atto d'appello e non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte in risposta dalla Corte napoletana, risultando pertanto generico;
per altro verso, si dipana tutto sul piano del merito e non denuncia, in effetti, nessuno dei vizi delineati nel disposto dell'art. 606 cod. proc. pen. 3 Il Giudice distrettuale ha invero argomentato la conferma del giudizio di penale responsabilità a carico del RL NN, esplicitando (nelle pagine 10 e seguenti della sentenza) le ragioni per le quali la versione dei fatti fornita dalla persona offesa PO AL debba ritenersi pienamente attendibile, in quanto avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla sorella AR OS e da quanto riferito dal maresciallo Maestro e dal maresciallo Caterino. In particolare, i giudici di merito hanno congruamente evidenziato come l'incontro sollecitato dallo stesso RL NN con PO AL, pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza preliminare - teso, da un lato, a fornire una rilettura della causale delle richieste economiche del RR (un pregresso debito anziché un'estorsione), dall'altro lato, ad acquisire elementi volti a sminuire, nella sede processuale, l'attendibilità dell'originaria denunzia sporta dall'PO stesso in considerazione di una situazione di patologia psichiatrica -, si raccordi direttamente ai fatti riferiti dalla teste PO AR RO in merito alle pressioni attuate nei suoi confronti dal RL, il quale non esitava a propiziare incontri fra la compagna dell'estorsore e la sorella dell'estorto, al fine di ottenere dal teste principale una ritrattazione delle accuse del RR, non potendo detti incontri trovare spiegazione in ragioni di carattere istituzionale. La ritenuta attendibilità della fonte orale poggia pertanto su di un ragionamento aderente alle emergenze processuali, conforme a logica ed alle regole codificate in tema di valutazione della prova, come interpretate da questo Giudice di legittimità. Al riguardo va ricordato che, come questa Corte nel suo più ampio consesso ha avuto modo di chiarire, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Valutazione che, come già rilevato, la Corte campana ha ineccepibilmente compiuto nel caso di specie, dando conto non solo dell'attendibilità intrinseca della persona offesa PO AL, ma anche dei plurimi elementi a convalida della stimata attendibilità estrinseca delle dichiarazioni.
3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente - riproponendo censure già mosse nell'atto d'appello si duole della ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 377 cod. pen., sul presupposto che, al momento in cui RL pose in atto le condotte contestate tese a condizionare le 4 dichiarazioni di PO AL, questi non ricopriva ancora la qualità di testimone. L'apparato argomentativo posto a sostegno della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 377 cod. pen. (nelle pagine 11 e seguenti della sentenza) risulta lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte e dunque insindacabile nella sede di legittimità.
3.1. Sorretto da motivazione conforme a ragionevolezza è il primo passaggio argomentativo nel quale la Corte ha ritenuto provata la condotta intimidatoria integrante il delitto di intralcio alla giustizia. Con motivazione sostenuta da considerazioni non manifestamente illogiche la Corte napoletana ha invero ritenuto sussistenti i presupposti della intimidazione nel complessivo atteggiamento serbato dal RL NN nel caso di specie, ed in particolare: nell'insistenza mostrata verso PO AR OS al fine di convincerla ad incontrare la convivente di un personaggio di notevole caratura criminale ed appartenente ad una consorteria mafiosa;
nel rimanere presente al dialogo con PO AR OS, sostenendone in tal modo l'operato; nell'avallare la tesi del RR nei confronti del denunziante PO AL (quanto all'origine del credito vantato nei suoi confronti); nel commentare pesantemente le vicende giudiziarie di quest'ultimo e del padre AN mediante l'evocazione dei trascorsi criminali;
nel sollecitare insistentemente PO AL a consegnare alla moglie del RR documentazione medica attestante problematiche di natura psichiatrica, all'evidente scopo di supportare un'eventuale deduzione difensiva circa l'incapacità a testimoniare dell'PO stesso. Da un lato, la veste di pubblico ufficiale del RL ed il peso criminale di RR AN di cui la convivente operava quale nuncius, negli incontri promossi dallo stesso RL, il quale, assistendo personalmente ai colloqui, ratificava le richieste della donna di ritrattazione delle accuse verso il malavitoso, rafforzandone il peso in virtù del ruolo ricoperto;
dall'altro lato, la condotta in concreto tenuta dall'imputato nell'indurre la sorella dell'PO ad incontrare la convivente del RR in un'evidente ottica di condizionamento del teste nonché l'intervento diretto del poliziotto sulla persona offesa PO AL, teso a legittimare l'operato del RR là dove offriva una spiegazione lecita alle sue richieste economiche - e, quindi, ad insistere per la produzione di documenti (circa una patologia psichiatrica) che avrebbero svalutato le dichiarazioni del teste stesso, sono stati correttamente ritenuti dai giudici della cognizione espressione di una condotta intimidatoria volta a porre la vittima in una M posizione di soggezione e ad indurla a ritirare le accuse verso RR AN. 5 ав 3.2. Correttamente i giudici della cognizione hanno sussunto la vicenda storico fattuale come ricostruita alla luce dell'esito dell'istruttoria dibattimentale nella fattispecie incriminatrice di intralcio alla giustizia. Ed invero, la minaccia rilevante ai fini del delitto di cui all'art. 377 cod. pen., oltre ad essere palese ed esplicita, può atteggiarsi anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a condizionare le future dichiarazioni del testimone. Come questa Corte ha anche di recente ribadito, il reato di cui all'art. 377, terzo comma,cod. pen., è integrato da una qualsiasi condotta minacciosa posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia о interpretazione), indipendentemente dalla gravità della minaccia (Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015 - dep. 10/04/2015, Musolino, Rv. 263117). Quello previsto dall'art. 377 c.p. è difatti un reato di pericolo, per la cui esistenza è sufficiente l'esercizio di violenza fisica o la formulazione di una minaccia a prescindere dal grado d'intensità della prima e della gravità della seconda, come risulta palese dalla circostanza che il reato si consuma "qualora il fine non sia conseguito", sintomo significativo del carattere generalmente non invincibile delle condotte violente o minacciose, là dove il fine venga conseguito, la condotta va ad integrare i diversi reati di cui agli artt. 371-bis (false dichiarazioni al PM), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), art. 372 (falsa testimonianza) e art. 373 (falsa perizia o interpretazione), poiché solo formalmente imputabili ai soggetti destinatari delle citate condotte illecite.
3.3. Condivisibile è anche il secondo snodo argomentativo concernente la ritenuta integrazione del delitto di intralcio alla giustizia sebbene, al momento in cui le condotte subornatrici furono poste in essere, PO AL non avesse ancora formalmente assunto la veste di testimone. Costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale il delitto in oggetto è configurabile anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento (Cass. Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009 - dep. 16/02/2010, P.G. in proc. Pesacane e altri, Rv. 246107). Mette conto rilevare come detto principio sia stato affermato da questa Suprema Corte in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella di specie, nel quale si trattava della condotta tenuta dai membri di un'associazione di tipo mafioso nei confronti di una persona vittima di estorsioni da parte del sodalizio criminale che aveva denunciato gli autori del 6 fatto, consentendo, con le sue dichiarazioni, l'emissione di misure cautelari nei loro confronti. In applicazione dei principi sopra rammentati, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, sia stata legittimamente riconosciuta in capo a PO AL la veste di soggetto passivo del reato di intralcio alla giustizia, là dove la condotta intimidatoria veniva attuata dal RL, prima in modo indiretto sulla sorella AR OS e, quindi, direttamente sullo stesso PO AL, in un momento processuale in cui quest'ultimo aveva già sporto la denuncia per l'estorsione subita presso la tipografia di famiglia e riconosciuto fra gli autori del delitto RR AN, che difatti si trovava ristretto in custodia cautelare proprio sulla scorte delle sue accuse. Le intimidazioni venivano dunque attuate dal RL in una fase processuale nella quale PO aveva già assunto la posizione di persona informata dei fatti e che, giusta la struttura ed il regime probatorio del nostro processo penale, ai fini dell'utilizzazione delle sue dichiarazioni come prova, sarebbe stato certamente escusso, quale principale fonte di prova a carico, come testimone nel celebrando processo di merito.
3.4. Nulla rileva la circostanza, prospettata dalla difesa, che RR avrebbe anche potuto optare per un rito alternativo. Va invero ribadito che l'art. 377 cod. pen. prevede un reato di pericolo astratto per la cui configurazione sufficiente la messa in pericolo del bene giuridico della regolarità dell'attività giudiziaria, sicché non è necessario che la persona subornata abbia assunto formalmente la qualità di testimone. Per quanto già sopra espresso, è d'altronde pacifico che, nel momento in cui le condotte subornatrici venivano poste in essere, PO AL fosse già un potenziale testimone escutendo nel processo di merito, di tal che non v'è da dubitare circa la messa in pericolo del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice de qua.
4. Come preannunciato, è invece fondato l'ultimo motivo concernente il disposto aumento per la continuazione. Ed invero, a tenore della contestazione, il delitto di intralcio alla giustizia sub capo B) riguarda un solo soggetto passivo, PO AL, mentre i diversi comportamenti in cui si articolava la minaccia (prima indiretta mediante le pressioni sulla sorella AR OS, poi diretta sulla persona offesa) costituiscono espressione di un'unica condotta criminosa e dunque integrano un unico delitto. Risulta pertanto privo di giustificazione il disposto aumento per la continuazione interna - pari a mesi due e giorni venti di reclusione -,che va pertanto eliminato a cura di questa Corte, a mente dell'art. 620, comma 1 lett. 1), cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e ridetermina la pena in otto mesi di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 DIC 2015 D MA CAS E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U piera PO 8