Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
L'annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione del decreto di archiviazione che ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione della persona offesa non determina alcuna incompatibilità a pronunciarsi sulla nuova richiesta di archiviazione per il giudice che ha emesso il primo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2006, n. 12439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12439 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/02/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo IA - Consigliere - N. 00240
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO IU - Consigliere - N. 038592/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI SI;
2) NZ IN;
3) TI AN;
4) DE OM RE;
5) MA RM;
6) MA TI;
7) MA ET;
8) NE MI;
9) FA NA;
10) FA OS;
11) GN IU;
12) GN LO;
13) BI PA;
14) LI AU;
15) AR GN;
16) BI TA;
17) DI ON IO;
18) CO MA GI;
19) AN AU;
20) TI GI;
21) UC RC;
22) GI MA LU;
23) HI MA IA;
24) BA RT;
25) IO MA PA;
26) OL AN;
27) NG OS;
28) NG ES;
29) NG LE;
30) NG RA;
31) CI IO;
32) ZA AN;
33) UR AN;
34) PA SA;
35) GN IU;
36) GN PA;
37) BI DI;
38) DI ON IO;
39) NE AV;
40) ZI LO;
41) TO NA;
42) CA AU;
43) CA IO;
44) DE IS DI;
45) CO MA GI;
46) AN EP;
47) NI LE;
48) AL ON;
49) BI TA;
50) D'IO CO;
51) DE IS DA;
52) AR RC;
53) RO MA;
54) ON IM;
55) PI AR;
56) OT GI;
57) AR RT;
58) TR IN;
59) RO ON;
60) FACCIONG AB DO;
avverso ORDINANZA del 05/08/2005 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO IU;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso. OSSERVA
GL IL, TE RI, IV GE, De MI AT, MA CA, AL NA, AL TI, FO MI, FA NA, FA AL, NI IU, NI AO, AN OL, OL DI, AR NA, GO RI, Di NA NI, OR IA IG, TO DI, CC IO, PA RC, ET IA LU, HI IA IA, DE TO, CA IA SE, OL NA, NG SS, NG LE, NG AN, NG RA, IA NI, GI AN, EN AN, SP AN, NI IU, NI OL, AN LI, ZI AO, TO FE, IA US, IA BI, De IS DI, OR IA IG, TO PP, ON EL, NZ CO, GO RI, D'AN NI, De TI EL, IS RC, RO IM, PE CI, propongono ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione disposta dal G.I.P. di Roma, su richiesta del P.M., relativamente alle denunce sporte per omicidio plurimo aggravato dei loro congiunti che avevano prestato attività di lavoro presso la SIAPA;
e nei confronti degli amministratori della stessa SIAPA in carica fino al 1993.
Premettono i ricorrenti che sulla richiesta di archiviazione del P.M. si è nuovamente pronunciato lo stesso G.I.P., dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato il precedente provvedimento di archiviazione sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.I.P. medesimo, l'opposizione delle p.o. non fosse tardiva. Ed eccepiscono in via pregiudiziale che, stante l'annullamento da parte dalla Corte di Cassazione della precedente ordinanza di archiviazione, il ricorso non avrebbe dovuto essere rimesso allo stesso G.I.P. che aveva già emesso l'ordinanza cassata. Ciò posto, i ricorrenti contestano la decisione anche nel merito assumendo non essere vero che gli indagati avevano assunto posizioni apicali solo dopo 1988; che, comunque, tale circostanza non aveva alcuna importanza dato che lavorazioni pericolose erano proseguite anche dopo 1988; che, come provato, le produzioni venefiche e/o teratogene erano proseguite oltre 1988; che i dipendenti defunti non avevano svolto attività a contatto con sostanze nocive nel periodo 1988 - 1993; che le parti offese si erano dolute della morte dei loro congiunti "per ingestione" di sostanze nocive sul posto di lavoro;
e rilevano, invece, che le testimonianze di tutti i dipendenti sopravvissuti asseveravano che le lavorazioni pericolose erano proseguite ben oltre il 1988, concludendo, quindi, che l'intera impalcatura assolutoria del GIP era basata su dati inveritieri e contraddetti dagli atti processuali e delle testimonianze oltre che dalla documentazione e dalle perizie;
e che, inoltre, non aveva neanche tenuto conto della cospicua documentazione allegata ne delle prove testimoniali raccolte nel processo penale in corso contro l'ex presidente della SIAPA e contro il capo del servizio disinfestazione. Nell'interesse dell'ing. TO Marchesi, è stata depositata memoria difensiva, con la quale si chiede, in via principale, che questa Corte disponga non luogo a provvedere in relazione alla posizione di quest'ultimo, avendo la stessa formato oggetto di precedente archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Roma già in data 5.11.2002 ed, in subordine, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile
A prescindere dal rilievo che non tutti i ricorrenti risultano avere provveduto al rilascio di procura speciale al difensore, occorre anzitutto rilevare che, l'art. 409 c.p.p., comma 6, come costantemente affermato da questa Corte, nega evidentemente l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione per ragioni di merito, dal momento che nella stessa disposizione prevede la possibilità di ricorrere in cassazione avverso tale provvedimento solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, (Sez. U, Sentenza n. 24 del 09/06/1995 Rv. 201381)
Dal che consegue, dunque, l'inammissibilità palese delle censure finalizzate a contestare nel merito il provvedimento emesso dal G.I.P..
Venendo ora all'altra questione posta dai ricorrenti, i quali lamentano che in nessun caso avrebbe potuto decidere sulla richiesta di archiviazione lo stesso GIP che si era in precedenza pronunciato, si osserva quanto segue.
Effettivamente questa Corte ha annullato il precedente provvedimento di archiviazione emesso dal GIP, sul rilievo e che l'opposizione alla richiesta di archiviazione non poteva essere ritenuta tardiva. Nell'occasione la Corte ha annullato, tuttavia, senza rinvio il provvedimento impugnato.
Appare evidente, dunque, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La previsione della diversità del giudice rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato vale, infatti, come si rileva dall'art. 623 c.p.p., solo per il caso di annullamento con rinvio da parte della Corte.
Peraltro, anche in quest'ultima ipotesi (annullamento con rinvio del provvedimento impugnato) come già evidenziato in numerose decisioni, la regola vale solo per i casi tassativamente previsti e, quindi, per le lettere c) e d) dell'art. 623 c.p.p.. Ed in entrambi i casi si fa riferimento alle sentenze e non ad altri provvedimenti del giudice, (così Sez. 1^, 7.10.2003 n. 23502, RV. 228125; Sez. 6^, 20.4.2005, n. 22464, RV. 232236 che escludono che la regola della diversità del giudice di rinvio possa valere per le ordinanze in quanto l'art. 623 c.p.p., lettera a) non contiene una previsione analoga a quella della lettera d) del medesimo articolo). Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in via solidale al pagamento delle spese processuali (RV 226990) e, per ciascuno di essi, al versamento ulteriore della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento alla Cassa delle Ammende di Euro 500,00.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006