Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
Il corso della prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può iniziare a decorrere anche in un momento anteriore rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, ove fin da tale momento esista una malattia professionale indennizzabile, e la stessa con tali caratteri sia conoscibile da parte dell'assicurato. Ai fini della conoscibilità, da parte dell'assicurato, del rapporto di causalità fra la malattia e il lavoro è condizione necessaria e sufficiente che tale rapporto, acquisito patrimonio della scienza medica, sia conoscibile dai medici specializzati del settore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11785 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DE FERRÀ, ANTONINO CATANIA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 5/9/2000, rep. 55003;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 533/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 15/07/99 R.G.N. 2275/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ASSENNATO G. SANTE;
uditi gli Avvocati GENTILE per delega PESSI e G. DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 settembre 1995 ER TU propose appello avverso la sentenza con cui il ET di SA aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella cognizione della causa che egli aveva instaurato nei confronti della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. per chiedere il riconoscimento della malattia professionale (CA) contratta per il lavoro svolto alle dipendenze della predetta Società.
Nel corso del giudizio d'appello, su istanza della resistente, fu disposta la chiamata in causa dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.). Accogliendo l'eccezione proposta anche nel giudizio di primo grado dalla Società, il Tribunale ha respinto l'appello, ritenendo che il diritto era prescritto. Afferma il Tribunale che, poiché la malattia si era manifestata nel 1982 (nè vi erano state ulteriori conseguenze patologiche), nel momento della presentazione del ricorso (2 febbraio 1994), il corso della prescrizione si era compiuto.
Nè, per la natura retroattiva della decisione di incostituzionalità, aveva rilievo il fatto che, solo con la sentenza Corte cost. n. 179 del 1988, era stata prevista rindennizzabilità di malattie professionali non tabellate (quale quella in esame).
Nè l'assunto del TU, per cui egli all'epoca della sua malattia non avrebbe potuto attivarsi, in quanto la scienza medica non aveva ancora evidenziato una correlazione fra l'esposizione all'amianto ed il sorgere della patologia da cui egli era affetto, era fondato. Ed invero, "poiché la letteratura medica prodotta dal TU risaliva in larga parte ad epoca anteriore al 1982, già allora si poteva porre in correlazione l'esposizione al rischio amianto e l'insorgere della malattia". Ed il fatto che il TU non conoscesse questa connessione (in quanto non adeguatamente informato dai sanitari) era irrilevante.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre ER TU, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112 - 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e 112 e 437 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il corso della prescrizione inizia quando vi sia la normale conoscibilità non solo della materiale esistenza della malattia ma anche della sua causale connessione con il lavoro svolto.
Sostenendo che il TU non era venuto a conoscenza della natura professionale della malattia "solo perché non era stato adeguatamente informato dai sanitari", il Tribunale "era incorso in un'evidente forzatura del concetto di conoscenza dell'origine professionale, che va intesa come diagnosi dell'origine professionale e non come evidenza epidemiologica". E, poiché la stessa Azienda delle Ferrovie, all'epoca, non era a conoscenza degli effetti devastanti dell'esposizione all'amianto (ciò risultava dall'atto dello stesso Ente del 18 giugno 1992, ove si nega il riconoscimento della malattia professionale, poiché "non era dimostrato che l'asbesto possa avere un effetto cancerogeno su sedi diverse dal polmone e dalla pleura"), tale conoscenza non poteva presumersi in un operaio.
Nel caso in esame, poi, la scienza medica aveva accertato la connessione causale in controversia solo agli inizi del decennio del 1990, come illustrato nella letteratura che egli aveva esibito, e che il Tribunale non aveva esaminato con la dovuta perizia". Ed il Tribunale, in base agli atti di causa, avrebbe dovuto rilevare che egli non era in grado di conoscere l'esistenza della malattia professionale "fino a quando non si è recato dal medico del Patronato (in data 6 febbraio 1992)".
2. Con il controricorso, la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. eccepisce preliminarmente la carenza della propria legittimazione passiva, essendo legittimato l'I.N.A.I.L; eccepisce inoltre che solo l'esistenza della malattia, e non la conoscibilità della sua natura professionale, sia necessaria per l'esercizio del diritto, e pertanto per l'inizio del corso della prescrizione.
3. L'eccezione sollevata dall'I.N.A.I.L., che, avendo per oggetto la legittimazione, deve essere esaminata preliminarmente, è infondata. Ed invero, il trasferimento all'I.N.A.I.L. della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario (anche se sorti anteriormente al 1 gennaio 1996, ove non ancora definiti), disposto dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, non incide sulla preesistente legittimazione processuale della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., che permane nei giudizi in corso all'ingresso dell'indicata legge (Cass. 9 marzo 1999 n. 2030).
4. Il ricorso è fondato. La prescrizione triennale decorre dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).
La struttura di questo fatto (manifestazione della malattia professionale), come inscritta nel citato art. 112, è costituita da un aspetto ontologico (l'esistenza del fatto che si manifesta: la malattia professionale) e da un aspetto formale (il manifestarsi del fatto).
5. In ordine al primo aspetto, poiché il corso della prescrizione d'un diritto oggettivamente inesistente non può iniziare, per l'inizio è necessario che il diritto sussista oggettivamente;
e l'esistenza del diritto esige l'esistenza dei suoi presupposti materiali: la malattia, la sua natura professionale (elementi descritti dalla disposizione) e la sua misura indennizzabile (Corte cost. 8 luglio 1969 n. 116 e Corte cost. 24 gennaio 1991 n. 31;
d'altronde, la "malattia" indicata dall'art 112 è tale in quanto giuridicamente rilevante ai sensi dell'indicato d.P.R., quale causa d'una riduzione della capacità lavorativa nella misura quivi prevista: l'indennizzabilità è qualità inscritta nello stesso art. 112).
6. In ordine al secondo aspetto (terreno da cui muove il dibattito fra le parti in controversia), la "manifestazione" (quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112) è qualcosa di diverso dall'esistenza obiettiva del fatto (esistenza che, consentendo di far valere il diritto, sarebbe astrattamente sufficiente alla decorrenza della prescrizione;
ed è questo manifestarsi che conferisce peculiarità alla disposizione, specificando la generale disciplina dell'art. 2935 cod. civ. con un requisito eccedente la mera "possibilità legale" quivi prevista, e giustificato dalla natura del fatto e dall'attenzione legislativa alla relativa tutela).
La manifestazione, come tale, non è un aspetto soggettivo della malattia: è solo la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto. Assumendo giuridica rilevanza attraverso il suo effetto (il concreto riflesso del fatto nel soggetto che sia in grado di percepirlo), la manifestazione (come prevista dall'art. 112) è giurisprudenzialmente interpretata in relazione alla cognizione del fatto da parte del titolare del diritto (l'assicurato). Questo rapporto con la cognizione non è tuttavia la conoscenza effettiva che l'assicurato abbia della malattia e dei relativi caratteri: è solo la "conoscibilità". D'altro canto, la conoscenza, parte della sfera ulteriore ed insuscettibile di verifica, vanificherebbe l'esigenza di certezza che deve caratterizzare il dies a quo della decorrenza (Cass. 25 marzo 2002 n. 4219). Essendo una qualità del fatto giuridicamente rilevante (descritto dall'indicato art. 112), la conoscibilità coinvolge non solo la malattia, bensì i suoi caratteri (professionalità ed indennizzabilità).
A differenza del diritto (alla cui nascita è necessaria solo l'oggettiva esistenza della malattia professionale indennizzabile:
oggettività che può essere cronologicamente anteriore anche alla sua conoscibilità: Cass. 24 maggio 2000 n. 6828), all'inizio del corso della prescrizione è pertanto necessaria non solo l'oggettiva esistenza della malattia (professionale ed indennizzabile), bensì la sua conoscibilità da parte dell'assicurato (anche in relazione alla sua professionalità ed alla sua indennizzabilità: Cass. 24 maggio 2000 n. 6828).
7. Avvicinandoci alla questione in controversia, è da osservare che, poiché colui che presenta la domanda per il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale è consapevole dell'esistenza della malattia (professionale ed indennizzabile), la conoscibilità è da presumere nel fatto stesso di proporre la domanda (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13370). Questa presunzione può essere superata (per posticipare l'inizio della prescrizione) con la prova, da parte dell'assicurato, che al momento della domanda non sussisteva ancora una malattia indennizzabile (in quanto l'infermità non aveva raggiunto la relativa soglia: e plurimis, Cass. 11 luglio 2001 n. 9388; Cass. 1 dicembre 1999 n. 13370). E simmetricamente, al fine di anticipare l'inizio della prescrizione, può essere dedotto che in epoca anteriore alla domanda vi fossero elementi che davano la certezza non solo della malattia (con i relativi caratteri) bensì della relativa conoscibilità.
8. In questa seconda ipotesi (ed in tal modo giungiamo al problema in controversia), il corso della prescrizione inizia, con la conoscibilità della malattia, in un momento anteriore alla stessa domanda amministrativa.
È tuttavia necessaria la prova che in tale momento la malattia professionale ed indennizzabile (effettivamente esistente, e poi dedotta in giudizio) fosse conoscibile. E, in base al principio di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di questa prova grava sull'Istituto (Cass. 29 marzo 1995 n. 3739; Cass. 25 marzo 2002 n. 4219). Ed è stata ritenuta prova l'acquisizione, da parte dell'assicurato, di certificazioni che attestino l'esistenza d'una malattia professionale ed indennizzabile.
La conoscibilità della professionalità e dell'indennizzabilità presuppone tuttavia specifiche nozioni tecniche, che generalmente l'assicurato non possiede.
Nel prevedere la manifestazione (quale conoscibilità) dei caratteri della professionalità e dell'indennizzabilità, il citato art. 112 non esige qualcosa che generalmente non sussiste.
La previsione normativa presuppone pertanto che l'assicurato possieda le indicate nozioni, in quanto, conoscendo l'esistenza della malattia (come tale), sia anche nelle condizioni, con un minimo di diligenza (in particolare, avvalendosi d'un ausilio tecnico), di conoscere se la malattia abbia i caratteri della professionalità e dell'indennizzabilità. E la diligenza, che è immanente presupposto del "potere" previsto dall'alt 2935 cod. civ. (come, generalmente, per ogni tutela), diventa onere di avvalersi di questo ausilio. La norma dell'art. 112, ipotizzando la conoscibilità della professionalità e dell'indennizzabilità, presuppone la sussistenza di quest'onere.
In tal modo, attraverso le nozioni tecniche (presupposte dai concetti di professionalità ed indennizzabilità) del medico cui (diligenza esige che) l'assicurato si rivolga, i caratteri della professionalità e dell'indennizzabilità della malattia si manifestano (diventando conoscibili) anche all'assicurato.
9. I limiti dell'indicato onere dell'assicurato presuppongono, tuttavia, che le nozioni (alle quali l'assicurato attinge) siano non solo del ricercatore o del luminare, aggiornato nella più avanzata conoscenza dello specifico settore della medicina, bensì del comune professionista (accessibile dall'assicurato). E tale non è un'ipotesi ancora dibattuta in sede di ricerca od una nozione acquisita solo dalla scienza più avanzata.
Solo ove la professionalità e l'indennizzabilità siano rilevabili attraverso una comune pur specialistica conoscenza medica, la malattia (professionale ed indennizzabile) si manifesta e diventa conoscibile anche dall'assicurato.
In tal modo, al fine della conoscibilità, da parte dell'assicurato, della professionalità e l'indennizzabilità della malattia, la conoscibilità da parte del (pur comune) specialista del settore costituisce condizione necessaria (irrilevanti essendo le conoscenze che siano solo della ricerca avanzata), e nel contempo sufficiente (per l'onere, da parte dell'assicurato, di richiederne l'ausilio). 10. È pertanto da affermare che "il corso della prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 può iniziare anche in un momento anteriore alla domanda amministrativa, ove (e l'onere della prova di questo fatto è dell'Istituto) in tale momento la malattia professionale (in quanto causalmente connessa con il lavoro) ed indennizzabile (in quanto causa d'una riduzione della capacità lavorativa in misura giuridicamente rilevante) sussisteva nella sua oggettività, e (con tali caratteri) era conoscibile dall'assicurato. Per la sussistenza della conoscibilità, da parte dell'assicurato, del rapporto di causalità fra la malattia ed il lavoro è condizione necessaria e sufficiente che questo rapporto, acquisito patrimonio della scienza medica, sia conoscibile dai medici specializzati nel settore". Segnale non determinante, e tuttavia significativo nella direzione di questa conoscenza, è l'intervento normativo, il quale segue generalmente l'acquisizione.
11. Attraverso questo principio è da leggere la questione in controversia: la connessione causale d'una specifica malattia con il lavoro che esiga l'esposizione a determinate sostanze, non è conoscibile fin quando non sia divenuta patrimonio comune della scienza medica.
È noto il dibattito scientifico che ha preceduto l'acquisizione della nocività - in particolare a livello respiratorio - dell'esposizione all'amianto (per esigenza di completezza è da aggiungere che - come affermato da Cass. 13 marzo 2002 n. 3669 - solo dal 1960 vi sono pubblicazioni scientifiche sul tema, solo con la Direttiva CEE 19 settembre 1983 n. 477 - recepita nel nostro ordinamento con il d.P.R. n. 215 del 1988 - è fissato un limite di esposizione all'amianto, limite poi abbassato con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, e solo con la legge 27 marzo 1992 n. 257 è imposta la cessazione dell'estrazione e dell'utilizzo industriale dell'amianto).
Nel caso in esame, oggetto della controversia era, tuttavia, un più specifico problema: la connessione causale fra il lavoro (per l'esposizione all'amianto, che il lavoro determinava) e la lesione di particolari organi (non dell'apparato respiratorio). Ed il Tribunale ha ritenuto che fin dal 1982 fosse conoscibile la natura professionale della malattia (per cui fu poi avanzata domanda amministrativa nel 1992).
Poiché la motivazione, quale descrizione della necessità che giustifica la sentenza, deve dar conto dell'inesistenza di alternative (elementi di segno contrario, astrattamente idonei a condurre ad una diversa decisione), nel caso in esame, la decisione non è giustificata attraverso adeguata critica della decisività dei dati (di carattere scientifico) prodotti in sede di merito (ed analiticamente descritti in sede di legittimità). Nè tale era la mera osservazione che "la letteratura medica prodotta dal TU risale ad epoca anteriore al 1982".
Nel quadro di questi elementi si inserisce anche il diniego dell'Istituto. È indubbio che questo fatto (come generico diniego del debitore) non sia idoneo a sospendere od interrompere il corso della prescrizione. Ben diversa è tuttavia l'ipotesi in cui il diniego non abbia per oggetto solo l'esistenza del particolare diritto (invocato dall'assicurato), bensì ponga in discussione la generale conoscibilità (al tempo) della natura professionale della malattia, ed in tal modo contribuisca a negare lo stesso presupposto della prescrizione.
E nel caso in esame, come il ricorrente censura, il Tribunale non aveva esaminato e valutato, quale apprezzabile elemento di segno contrario, la circostanza che lo stesse Ente delle FERROVIE aveva in sede amministrativa escluso che fosse dimostrata la connessione causale fra l'esposizione ad amianto e la specifica infermità in controversia, ponendo in tal modo in discussione l'esistenza (nel 1992) di quella conoscibilità che il Tribunale aveva ritenuto esistente in un tempo ampiamente anteriore (nel 1982). 12. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà gli indicati principi nel contempo provvedendo alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Genova, anche per le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003