Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni il titolare di una impresa che abbia avuto accesso alle agevolazioni concesse dalla l. 20 luglio 2002, n. 16 della Regione Abruzzo in relazione alle forniture di beni e servizi pur essendo rappresentante legale anche della società fornitrice. (In motivazione la Corte ha chiarito che il divieto di accesso alle suddette agevolazioni, previsto dal Regolamento di attuazione della legge reg., pur menzionando solo l'ipotesi in cui sussista rapporto di parentela o di affinità tra i titolari delle due aziende parti nella transazione, deve ritenersi riguardare a maggior ragione anche il caso in cui vi sia identità tra gli stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2009, n. 45884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45884 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/10/2009
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1743
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4123/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
1) ON RC N. IL 17/10/1967;
2) REGIONE ABRUZZO DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PESC.;
avverso la sentenza n. 1659/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVEZZANO, del 14/10/2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Avezzano dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di MA CO in ordine al delitto ex art. 316 ter c.p., per avere percepito indebitamente erogazioni pubbliche sulla base di fatture irregolari in quanto emesse da società di cui era rapp.te legale lo stesso imputato.
Riteneva in particolare il GUP che il prevenuto non aveva prodotto fatture false e non era tenuto a fornire informazioni sulla titolarità della società fornitrice, in quanto il Regolamento attuativo della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 escludeva il diritto alle agevolazioni solo per la ipotesi, non ricorrente nella specie, di rapporto, fra i titolari delle aziende interessate, di parentela o affinità fino al quarto grado.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, deducendo che la esclusione dalle agevolazioni prevista dal Regolamento attuativo della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2002 per la ipotesi di rapporto, fra i titolari delle aziende interessate, di parentela o affinità fino al quarto grado, non può non ricomprendere implicitamente anche il caso, ben più rilevante, di identità fra i titolari delle aziende medesime. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La lettura che il GUP ha dato della disposizione (art. 3, comma 8) del Regolamento attuativo della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 - secondo la quale sono escluse le agevolazioni nei casi di rapporto, fra i titolari delle aziende interessate, di parentela o affinità fino al quarto grado, - nel senso che tale esclusione non può ritenersi comprensiva della ipotesi in cui vi sia non parentela o affinità ma identità tra i detti titolari, è assolutamente inaccettabile, in quanto stride in maniera evidente con la ratio della disposizione in parola, che è quella di evitare l'erogazione dei benefici in relazione a operazioni che si presumono di favore. Ora, se tale presunzione opera per i rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado, come può non operare se i titolari dell'operazione sono addirittura coincidenti? È ovvio che la disposizione in esame non ha fatto espressa menzione di questa situazione non perché voleva escluderla dal proprio ambito applicativo ma perché riteneva la menzione stessa del tutto superflua, a fronte della previsione di ipotesi in cui la presunzione di operazioni "di favore" escluse dal beneficio era assai meno stringente. Si tratta in sostanza non di applicazione analogica della norma, ma di doverosa interpretazione estensiva della stessa, con conseguente esclusione di qualsiasi problema di compatibilità con i principi di cui all'art. 2 c.p. e art. 25 Cost.. È alla luce di tale lettura che devono essere valutati i presupposti per la valutazione della sostenibilità in giudizio dell'accusa del delitto ex art. 316 ter c.p.. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione nel rispetto dei suesposti rilievi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avezzano per nuova deliberazione. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2009