Sentenza 13 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2002, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA INN MEI3 6 66.6 ITALANO 02 PREMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto --- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ........ . Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 7269/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 8636 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 26/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT EN Z A sul ricorso proposto da: NUOVA SACELIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIFIRO' SALVATORE, LUCCHINI BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BATTISTA, COLLEONI CESIRA, ARSUFFI CARLA, ARSUFFI 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVARd 4584 presso lo ANDREOMI. Anos -1- e difesi dagli avvocati LUCIANO ONGARO, Piergiovanni Allievarappresentati ANDREONI TAMOS & giusta delega in RICCARDO OLIVATI, atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 1395/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 26/01/99 R.G.N. 1388/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato OLIVATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7269/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 6.10.1992 al Pretore del lavoro di Bergamo ES LL, AR FI e TT FI, nella loro qualità di eredi di LF FI, deceduto il 4.10.1990, convenivano in giudizio la Nuova Sacelit s.p.a. ed esponevano: che il loro dante causa aveva lavorato dal 1957 al 1985 presso lo stabilimento di Calusco della convenuta ed era stato impiegato in lavorazioni in cui si procedeva alla miscelazione di cemento ed amianto per la produzione di eternit, restando così esposto alle polveri ed ai vapori di amianto, senza adeguate protezioni;
che in data 15.1.1990 al predetto lavoratore veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico destro, neoplasia originata dalla esposizione alle polveri di amianto, a cagione del quale decedeva dopo qualche mese. Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale, del danno morale conseguente al delitto di omicidio colposo, nonché del danno biologico, quest'ultimo iure successionis per tutti pro quota e iure proprio limitatamente alla vedova. La Nuova Sacelit si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda, deducendo di essersi sempre conformata alle norme di sicurezza che via via venivano elaborate nel settore della lavorazione dell'amianto, la cui specifica pericolosità cancerogena era stata accertata solo a partire dal 1980. In corso di causa i ricorrenti rinunciavano al danno essendo stata nel frattempo costituita in loro patrimoniale, favore la rendita INAIL. 2 Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 729 del 1994, accoglieva il ricorso ad eccezione del danno biologicodella domanda relativa al risarcimento richiesto iure proprio dalla vedova. Avverso detta sentenza proponevano appello sia la società lavoratore (appello(appello principale) che gli eredi del incidentale). Il consulenza Tribunale di Bergamo, disposta una nuova rigettava tecnica d'ufficio, con la sentenza qui impugnata, accoglimento l'appello principale della società e, in dell'appello incidentale, determinava in lire 450.000.000 il danno biologico. In motivazione, per la parte che qui interessa, il Tribunale Юрай Osservava che il mesotelioma peleurico è un tumore a prognosi infausta, che trova la sua causa quasi esclusiva nell'inalazione di quantità anche piccolissime di amianto (c.d. trigger-dose), con la conseguenza che una volta inalata la dose innescante sono irrilevanti le ulteriori esposizioni alla sostanza, e che è caratterizzato da un periodo di latenza particolarmente lungo (dai venti ai quaranta anni). Rilevava che in base alla teoria c.d. probabilistica elaborata dalla Corte di legittimità, doveva certamente riconoscersi la sussistenza di un legame eziologico in termini di probabilità vicina alla certezza tra del l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza a proposito della c.d. causalità mesotelioma. Osservava, omissiva, che l'art. 40, n.
2. c.p. ha imposto l'equivalenza tra la violazione di un obbligo giuridico di attivarsi e l'azione causale, sicchè sussiste nesso di causalità quando, secondo le leggi statistiche, è certo o probabile che con l'azione dovuta, ma omessa, l'evento lesivo non si sarebbe verificato;
per cui, in altri termini, l'omissione integrerà "conditio sine qua non' di un evento se ha rappresentato una condizione senza la quale la probabilità naturale di quell'evento sarebbe rimasta ad un livello tanto basso da farlo ritenere poco probabile addirittura improbabile. Considerava che nel caso di specie, se è vero che il mesotelioma non segue la legge dose-risposta, per cui è sufficiente l'inalazione della dose innescante per sviluppare la patologia, è altrettanto vero che, in termini di probabilità, l'esposizione del lavoratore per lungo periodo ad alti livelli di concentrazione di polveri di amianto e la mancata adozione di tutti i mezzi di protezione personale predisposti dalla tecnologia ha sicuramente aumentato il rischio di inalazione della dose letale. Rilevava che le prove raccolte inducevano a ritenere che non tutte le prescrizioni Jo all' ероса dello svolgimentocautelative individuabili dell'attività lavorativa erano state seguite dall'azienda per evitare al lavoratore il rischio di assumere la dose leinnescante;
sicchè la mancata Osservanza di tutte prescrizioni adottabili in base alla tecnologia, ha sicuramente M costituito "conditio sine qua non dell'evento morte che ha colpito l'FI, in quanto la riduzione dei livelli di esposizione all'amianto avrebbe con elevato grado di probabilità ridotto il rischio di inalazione della dose innescante e quindi di contrarre la malattia. Passando poi all'esame dei profili di negligenza ascrivibili alla società in ordine alle misure di prevenzione, il Tribunale Osserva che, per arrivare all'accertamento della colpa del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è necessario accertare la violazione di specifiche disposizioni di legge di antinfortunistico e di prevenzione delle malattiecarattere 4 professionali (intervenute solo dopo la direttiva CEE n. 477 del 1983), essendo sufficiente un profilo di colpa generica per non avere questi comunque osservato una condotta conforme ai risultati della best tecnology al fine di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Al riguardo rileva che la società ha effettuato con ritardo (solo nel 1977) le misurazioni dei livelli di inquinamento ambientale nello stabilimento industriale (risultati molto superiori ai livelli di inquinamento in quel periodo consentiti); che solo nel 1976 vennero introdotte le prime misure di sicurezza a livello sollecitazione del sindacato, che fece inserire ambientale su una norma in tal senso nel contratto collettivo;
che sempre nel 1976 vennero introdotte le maschere e le tute, peraltro di On qualità non adeguata ad una efficace protezione dei lavoratori;
che la società non ha mai informato adeguatamente lavoratori circa la pericolosità della lavorazione, per quanto fosse noto a livello scientifico sin dai primi anni '60 il rischio di asbestosi e di carcinoma polmonare connessO alla lavorazione dell'amianto. Avverso questa sentenza la Nuova Sacelit s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Gli intimati controricorso. Entrambe le parti hannohanno resistito con depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione degli articoli 1223 e 2056 cod. civ. e dell'art. 40 c.p., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. La società Osserva che la sentenza impugnata non tiene minimamente in considerazione le conclusioni cui è pervenuto il PRETORE penale;
questo infatti ha mandato assolti i dirigenti 5 della società dalla imputazione di omicidio colposo per l'accertata insussistenza del nesso di causalità, sul rilievo che il rischio di insorgenza del mesotelioma anche a seguito di una minima esposizione alle polveri di amianto non consente di affermare che la rigorosa osservanza da parte degli imputati della normativa in materia di igiene del lavoro avrebbe evitato l'evento dannoso con un alto grado di probabilità. Rileva poi che, avendo il Tribunale affermato che il periodo di latenza del tumore va dai venti ai quaranta anni e che una volta inalata la dose innescante sono irrilevanti le ulteriori esposizioni alla sostanza cancerogena, l'indagine sulla sussistenza del rapporto di causalità e sulla asserita omissione di doverose cautele doveva retroagire quantomeno al 1970; solo con riferimento a quel periodo a periodo ) 0 precedente) occorreva accertare se le misure preventive 09 esistenti all'epoca sarebbero state idonee ad evitare l'insorgenza del mesotelioma;
per contro, il Tribunale ha fondato le sue conclusioni su accertamenti effettuati in epoca di molto successiva al 1970, contraddicendo così le premesse dalle quali era partito. Con il secondo motivo la società denuncia violazione degli articoli 1218, 2056 e 2087 c.c. e degli articoli 20 e 21 d.p.r. motivazione insufficiente e n. 303 del 1956, nonché contraddittoria. inSostiene la società che il Tribunale sarebbe caduto contraddizione laddove ha affermato che il lavoratore potrebbe avere contratto il mesotelioma "in tutto l'arco di tempo compreso tra il 1957 ed il 1985, epoca in cui cessò la propria attività lavorativa", poiché in precedenza aveva fissato a venti anni il periodo minimo di latenza della malattia;
osserva la ricorrente che, essendo il lavoratore deceduto nel 1990, la malattia poteva essere stata contratta solo prima del 1970, per cui il discrimen temporale per individuare negligenze della società va collocato quanto meno al 1970. Rileva ancora la ricorrente che l'affermazione, secondo cui già dal 1960 gli imprenditori del settore dovevano avere notizia del rischio di mesotelioma connessO alla lavorazione dell'amianto, è priva di adeguata motivazione, poiché dalla stessa CTU risulta che solo dal 1978 si sono avuti contributi scientifici tali da rendere evidente che anche esposizioni minime ad amianto sono sufficienti ad innescare la malattia. Vero è che nei confronti del mesotelioma, che non segue la relazione dose-risposta, nessun imprenditore avrebbe potuto di adottare prima degli anni 190 i criteri protezione totali descritti dal decreto 6 settembre 1994. In conclusione, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata, pur avendo affermato la violazione dell'art. 2087 c.C., non ha chiarito quali sarebbero state, alla stregua della comune esperienza e delle cognizioni tecniche dell'epoca (quanto menɔ, del 1970), le doverose misure preventive, omesse dalla società, che sarebbero state idonee ad evitare 1'insorgenza del mesotelioma pleurico. I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione opportuno esaminare congiuntamente, sono meritevoli è di accoglimento nei limiti delle considerazioni che seguono. Osserva in primo luogo il Collegio che le censure della ricorrente, per quanto fondate anche su asserite violazioni di legge, investono in modo esclusivo la motivazione della sentenza impugnata. Infatti, la pretesa violazione degli articoli 1223 e 2056 cod. civ. non ha alcuna attinenza con il ricorso, poiché da questo esula ogni questione relativa alla valutazione del danno;
nessuna specifica censura viene mossa in ordine ai principi formulati dal Tribunale in merito alla c.d. causalità omissiva ex art. 40, secondo comma cod. pen., del resto pienamente rispondenti alla costante giurisprudenza di questa Corte;
allo stesso modo non si pone in dubbio l'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., mentre non si giustifica minimamente l'asserita violazione dell'art. 1218 cod. civ. In buona sostanza, ciò, di cui si lamentano i ricorrenti, è l'avere il Tribunale ravvisato colpevole negligenza da parte della società nel predisporre misure di sicurezza idonee ad evitare nel lavoratore l'insorgenza della malattia, comportamento omissivo questo rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di causalità, e di essere giunto a siffatta conclusione con motivazione contraddittoria e lacunosa. Queste censure, invero, presentano profili di indubbia fondatezza. Va in primo luogo precisato che la "colpevole negligenza" dell'azienda nella predisposizione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione ad un rapporto di lavoro protrattosi per 28 anni, può essere accertata solo con riferimento a periodi di tempo più limitato, in relazione al progredire delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza accumulata, e non può essere stabilita una volta per tutte con riguardo alle conoscenze tecniche esistenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. A questo fine è quindi accertare il momento di insorgenza della malattianecessario professionale e 1'influenza che il tempo di esposizione al rischio ha avuto sul progredire della stessa. 8 motivazione dellaNell'esame di queste circostanze la sentenza impugnata si presenta per un verso contraddittoria e per altro verso insufficiente e lacunosa. Sulla scorta delle consulenze tecniche svolte dal prof. De Ferrari sulla salma riesumata dell'FI, dal prof. Chiappino in primo grado e dal prof. Saia in secondo grado, il Tribunale ha formulato le seguenti premesse: a) il mesotelioma pleurico, da cui il lavoratore era affetto, è un tumore a prognosi infausta di cui l'amianto e la causa quasi esclusiva, b) tale patologia è caratterizzata da un periodo di latenza (intervallo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa del tumore) particolarmente lungo, dai 20 ai 40 anni, e può manifestarsi anche a seguito dell'inalazione di quantità di amianto straordinariamente piccole, intese come bassi livelli e/o relativamente brevi esposizioni (la c.d. trigger-dose о The dose innescante); c) una volta inalata la dose innescante, scno irrilevanti eventuali ulteriori esposizioni, essendo viceversa determinante nella genesi della patologia la suscettibilità individuale;
pertanto, a differenza di altre forme tumorali, la cui frequenza è direttamente proporzionale all'esposizione cumulativa (intesa come esposizione misurata in termini di intensità e di durata), il mesotelioma, non essendo dose- correlato, può manifestarsi anche a seguito di esposizioni minime per intensità o durata. nonPartendo da questi dati scientifici, condivisi e contestati, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che, poiché la malattia si è manifestata nel 1990, l'insorgenza era avvenuta OLTRE IL 1970 (avuto riguardo al periodo minimo di latenza non di 20 anni); avrebbe dovuto dedurre, inoltre, che la successiva esposizione del lavoratore alle polveri di amianto non aveva 9 avuto più influenza sul decorso della malattia. Di conseguenza, l'accertamento della colpevole negligenza dell'azienda 10% secondo altra terminologia, del "doveroso comportamento omesso") doveva essere condotta con riguardo al periodo di sospetta insorgenza del mesotelioma, e quindi con riferimento agli anni 1970 e precedenti;
e, con riferimento a quel periodo di tempo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare quali fossero i sistemi di sicurezza suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per prevenire il rischio di mesotelioma da parte dei lavoratori. Contraddicendo tali premesse, il Tribunale ha invece affermato che "la conoscenza ° la conoscibilità del rischio neoplastico da amianto da parte del datore di lavoro dovrà essere valutata rispetto a tutto questo periodo (1957-1985) e non soltanto HO all'inizio dell'esposizione avvenuta nel 1957". Di conseguenza il Tribunale, premesso che "l'accertamento della violazione o meno delle norme anti infortunistiche a cui tenuto il datore di lavoro e specificamente rivolte alla è prevenzione delle malattie causate dall'asbesto diventa fondamentale", e rilevato che "la mancataimprescindibile e Osservanza di tutte le prescrizioni adottabili in base alla best tecnology ha sicuramente costituito conditio sine qua non dell'evento morte", ha addebitato all'azienda: a) di aver provveduto ad accertare i livelli di concentrazione della fibre di amianto nelle zone di lavoro solo nel 1977; b) di aver fornito maschere e tute protettive ai lavoratori solo nel 1976; c) di non aver informato i lavoratori sul rischio di neoplasie almeno a partire dal 1960, epoca di pubblicazione dei primi studi in sede scientifica. Nessuna specifica indagine è stata invece disposta dal Tribunale, eventualmente avvalendosi anche dei poteri 10 d'ufficio, al fine di stabilire: a) se all'epoca presumibile di insorgenza del processo neoplastico (dai 20 ai 40 anni precedenti la manifestazione della malattia, secondo la tesi condivisa dal collegio;
nella specie dal 1957 al 1970) fossero noti e sufficientemente diffusi in campo scientifico gli studi sul rischio di carcinoma polmonare connesso alla inalazione di polveri di amianto;
b) quali fossero i sistemi di sicurezza suggeriti dalle cognizioni scientifiche e tecniche dell'epoca per prevenire le malattie da inalazione di polveri e silicati;
c) quali misure di prevenzione prevedesse la legislazione all'epoca vigente;
d) quali fossero le misure di sicurezza sul lavoro all'epoca in atto nello stabilimento di Calusco d'Adda. Va osservato al riguardo che lo stesso consulente di secondo grado, prof. Saia, ha precisato: che solo all'inizio degli anni дай '60 un gruppo di studio della Mount Sinai School of Medicine di New York arriva a definire il nesso di causalità tra l'inalazione di fibre di amianto ed il mesotelioma e che solo dal 1960 iniziano a riscontrarsi pubblicazioni scientifiche sul tema specifico;
che, solo con la Direttiva Cee n. 83/477 del 19.9.1983 (recepita nel nostro ordinamento con d.p.r. n. 215 del 1988), viene fissato un limite di esposizione all'amianto; che solo il d.l. n. 277 del 1991 abbassa ulteriormente i valori limite;
che, infine, solo con legge n. 257 del 1992 viene imposta la cessazione dell'estrazione ed utilizzo industriale dell'amianto. La motivazione della sentenza impugnata è dunque illogica e contraddittoria laddove pretende di affermare la responsabilità del datore di lavoro, per l'omessa predisposizione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro, sulla scorta di conoscenze scientifiche e di norme di sicurezza introdotte dalla pratica e 11 dalla normativa in ероса (successiva al 1970) in cui il processo tumorale aveva già avuto inizio, ed era ormai L'ULTERIORE indifferente esposizione alla polvere di amianto, secondo j INOLTRE, 01 scientifici recepiti dal Tribunale;
senza accertare,se. dati all'epoca dell'insorgenza della malattia, vi potesse essere obbiettiva certezza in ordine al rischio di mesotelioma (è di tutta evidenza che la pubblicazione di qualche articolo su riviste scientifiche specializzate non equivale certo a diffusa conoscenza del problema, anche a livello medico) e se l'azienda avesse adottato nello stabilimento tutti i sistemi di sicurezza che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche di quel tempo suggerivano. Il Tribunale, invero, avrebbe potuto prescindere da siffatti accertamenti solo contestando le conclusioni delle consulenze Dhen tecniche d'ufficio in ordine alle modalità di insorgenza della - dose e malattia (negando la validità della tesi della trigger della successiva insensibilità all'esposizione all'agente cancerogeno) ed al periodo minimo di latenza della stessa malattia (riducendolo a periodo molto più breve dei venti anni), ovvero affermando la correlazione del carcinoma in questione con la durata e la quantità di esposizione al rischio;
solo in tal modo avrebbe reso legittima la valutazione del comportamento del datore di lavoro per tutto l'arco di durata del rapporto lavorativo del dipendente. Ulteriori accertamenti in tal senso, invero, non sarebbero stati del tutto inutili, visto che le affermazioni dei consulenti d'ufficio, in ordine all'insorgenza ed al periodo di latenza del mesotelioma, non si basano su dati sperimentali eseguiti su campioni abbastanza vasti di pazienti e per il tempo necessario ad ottenere sicuri riscontri scientifici. 12 Per tutte le considerazioni sopra esposte si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice, che valuterà anche l'opportunità di disporre nuovi accertamenti tecnici sui punti sopra indicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Themeure Tressa Prank Deponies IL CANCELLIERE Depositate in Cancelteria 13 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE I D A , 0 S O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . 'A S I N E L D P L S 3 E A I T 7 D - S N I 8 G O S - P O 1 N 1 E M A I S D I E A E A G D , O G E O E R T T T L T N S I I E R S I G A E E L D R L E O D