Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario (anche se sorti anteriormente all'1 gennaio 1996 ove non ancora definiti), disposto dalla legge n. 608 del 1996, non incide sulla preesistente legittimazione processuale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che permane nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge indicata. Infatti il trasferimento "ex lege" del rapporto controverso (ipotesi estranea ai primi due commi dell'art. 111 cod.proc.civ.) va inquadrato nell'ambito della sfera di applicazione del principio della "perpetuatio legitimationis" il quale, pur determinando la prosecuzione del processo fra le parti originarie, non esclude tuttavia altri effetti processuali ed, in particolare, la diretta tutela del diritto riconosciuta al nuovo titolare. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto l'eccezione, sollevata dalla controricorrente Ferrovie dello Stato S.p.A., in merito al sopravvenuto difetto della propria legittimazione passiva - in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 608 cit. - in una controversia relativa all'accertamento del diritto alla rendita da malattia professionale instaurata da un dipendente ferroviario nel 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio MATTONE - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PANSINI, rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO RADIUS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO GIANNUZZI CARDONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 850/96 del Tribunale di BARI, depositata il 03/05/96 R.G.N. 219/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso: 1) non si oppone al rinvio (impedimento di entrambi i difensori); 2) inammissibile il I motivo, accoglimento per quanto di ragione del II, III e IV motivo. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30 marzo 1992 ME IA, sostenendo di essere affetto da grave tecnopatia professionale che aveva determinato la permanente riduzione della sua capacità lavorativa, chiese che il Pretore di Bari in funzione di giudice del Lavoro accertasse il diritto alla conseguente rendita e condannasse la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. al pagamento delle relative somme con interessi e spese.
Attraverso consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 24 novembre 1994 il Pretore accolse la domanda riconoscendo il diritto alla rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 12 % con decorrenza dalla domanda amministrativa. La SOCIETÀ propose appello avverso la predetta sentenza lamentando l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione, del rapporto di causalità fra lavoro e malattia e delle controdeduzioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Ed il Tribunale di Bari accogliendo l'appello respinse la domanda proposta dal IA. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che 1. a seguito della sentenza Corte cost. n. 179 del 1988 e nell'ambito del conseguente "sistema misto a liste aperte", con cui la malattia professionale era stata estesa anche ad ipotesi che pur non tabellate siano state contratte a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa, il giudizio di etiologia fra lavoro e malattia (predeterminato dal legislatore attraverso tassativi elenchi) è divenuto oggetto di valutazione giudiziale;
è tuttavia onere del lavoratore provare il rapporto di causalità, a tal fine dimostrando attraverso una valutazione astratta (che ricalchi quella del legislatore) la potenzialità d'una determinata attività lavorativa a determinare una determinata infermità, cui siano esposti, con ricorrenza statisticamente apprezzabile, coloro i quali svolgono una determinata attività lavorativa;
2. poiché la connessione dell'infermità ad una "causa di servizio" è ipotesi normativamente distinta dalla natura "professionale" della malattia (pur potendo le due ipotesi concretamente concorrere), l'avvenuto riconoscimento amministrativo della connessione con la causa di servizio nel caso in esame non costituiva riconoscimento della natura professionale della malattia;
3. poiché l'attività del macchinista non comporta apprezzabile rischio e l'infermità da cui il IA era affetto (artrosi cervico dorso lombare ed osteofitosi) colpisce indifferentemente qualunque categoria di persone, era da escludere la natura professionale: e pertanto, anche se il consulente tecnico d'ufficio "aveva riconosciuto nell'etiologia dell'infermità sia l'andatura sobbalzante dei treni sia gli stress termici", non era stato provato che l'attività lavorativa svolta dal IA fosse di per sè morbigena".
Per la cassazione di questa sentenza ricorre ME IA, percorrendo le linee di 4 motivi. Resiste la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione
1. È necessario esaminare, per il suo carattere preliminare, la questione sollevata con memoria del 6 giugno 1998 dalla controricorrente, che., invocando l'art. 2 tredicesimo comma e quindicesimo comma della legge 28 novembre 1996 n. 608, ha eccepito il sopravvenuto difetto della propria passiva legittimazione. La questione è infondata. La legge 28 novembre 1996 n. 608 dispone invero che "a decorrere dal 1^ gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'AI . sono poste a carico dell'AI tutte le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattia professionale verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti"; e prevede la necessità del versamento d'una riserva matematica da parte della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., "ai fini dei pagamento da parte dell'AI delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995 nonché di quelle con decorrenza successiva determinate da eventi o malattie verificatisi entro il 31 dicembre 1995" (art. 2 tredicesimo e quindicesimo comma). Con questa nonna è stata trasferita ex lege all'AI la titolarità dei rapporti aventi per oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro, anche sorti anteriormente al 1^ gennaio 1996 ove non ancora definiti.
Questa disciplina del rapporto sostanziale non determina la perdita della passiva legittimazione della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. nel rapporti processuali precedentemente costituiti. Ed invero, il mutamento della titolarità del rapporto processuale è limitato all'ipotesi in cui per morte ovvero per altra causa il titolare cessi di esistere (art. 110 cod. proc. civ.; ed è in tal senso significativa la rubrica della norma, in quanto contrapposta alla successiva); e di ciò sono riscontro le disposizioni in ordine al trasferimento del rapporto per atto fra vivi (negativamente l'art. 111 primo comma, e positivamente l'art. 111 secondo comma cod. proc. civ., che del principio sono specifiche applicazioni). E l'espressa limitazione del mutamento a questa ipotesi (in cui, peraltro, la necessità che conduce al subentrare e l'universum jus che di questo è l'oggetto adombrerebbero, al fondo, la permanenza dell'iniziale legittimazione) sottintende in ogni altra l'assenza di mutamento. Da ciò emerge il principio della perpetuatio legitimationis (fondato sulla stessa logica del processo, che è legato funzionalmente alle esigenze tecniche del suo svolgimento ed effettualmente all'instaurarsi del suo rapporto): e nello spazio delineato da questo principio è da inquadrare la distinta ipotesi (estranea allo spazio dell'art. 111 cit.) del trasferimento ex lege del rapporto controverso. In questo quadro, la protrazione della preesistente legittimazione processuale della parte anche dopo il trasferimento ex lege del rapporto controverso è stata affermata nel trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL (Cass. n. 1666 del 1973), nel trasferimento della gestione delle autostrade dalla SARA S.p.a. all'ANAS (Cass. n. 773 del 1980), nel trasferimento dei rapporti obbligatori dalle Unità Sanitarie Locali alle Regioni (art. 6 della legge 30 dicembre 1992 n. 724: Cass. 5 dicembre 1995 n. 12512), nel trasferimento dei rapporti dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato alla FERROVIE DELLO STATO S.p.a. (Cass. 27 giugno 1991 n. 7223). Il principio per cui anche con il trasferimento del diritto controverso permane la legittimazione processuale della parte (che non abbia cessato di esistere), pur determinando la prosecuzione del processo fra le parti originarle, non esclude tuttavia altri effetti processuali, ed in particolare la diretta tutela processuale del diritto, riconosciuta al nuovo titolare (artt. 105 e 111 terzo comma cod. proc. civ.).
Ciò, nel caso in esame. E pertanto il trasferimento dei rapporti aventi per oggetto le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro (anche sorti anteriormente al 1^ gennaio 1996 ove non ancora definiti), disposto dall'art. 1 tredicesimo comma della legge 28 novembre 1996 n. 608, non incide sulla preesistente processuale legittimazione della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., che permane nei giudizi in corso all'ingresso dell'indicata legge.
2. In ordine al merito della controversia, con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che con l'atto di appello la SOCIETÀ aveva prospettato motivi (omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, sulla nullità del ricorso e sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto) non prospettati in prime cure e pertanto inammissibili (come era stato sottolineato anche nel giudizio di appello).
Il motivo è infondato. La tardività dell'eccezione di prescrizione che la SOCIETÀ aveva sollevato in primo grado è stata espressamente rilevata dal Tribunale (sentenza, p. 3). Le altre eccezioni sollevate dalla SOCIETÀ in primo grado, e delle quali si lamenta la tardività, non sono state in alcun modo esaminate dal Tribunale;
e non avendo assunto rilievo alcuno nella conseguente decisione, la censura di questa decisione per la loro tardività irrilevante resta.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente, premettendo che per l'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la malattia è indennizzabile ove sia in rapporto di concausalità con il lavoro, sostiene che il consulente tecnico d'ufficio aveva indicato i criteri per la classificazione dell'infermità denunciata quale malattia professionale ed aveva valutato l'incidenza sulla capacità lavorativa nella misura del 12%, ed il Tribunale non aveva indicato i motivi che lo conducevano a disattendere le conclusioni del consulente, escludendo poi la natura professionale dell'infermità in base alla banale considerazione che l'accertata infermità "colpisce indifferentemente qualunque categoria di persone e che l'attività di macchinista non comporta alcun apprezzabile rischio di contrarre la suddetta patologia". Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla negativa ponderazione della connessione causale fra il servizio e la malattia, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha trascurato di esaminare la complessa documentazione in atti, ed ha negato il carattere professionale della malattia per una pretesa carenza di potenzialità morbigena dell'attività; lo stesso AI nella Circolare F.D. n. 3 del 1989 aveva tuttavia chiarito che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è elemento certo della sussistenza del rapporto causale fra attività e malattia;
e poiché la natura professionale della malattia era stata riconosciuta dalla SOCIETÀ fin dal 1979, non si poteva esigere un'ulteriore prova su questo rapporto.
Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1, 2, e 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
il ricorrente sostiene che la sentenza è viziata poiché esclude il carattere professionale della malattia solo in considerazione del fatto che può riguardare persone estranee al lavoro, in tal modo ignorando la valutazione del fatto concreto;
soggiunge poi che, essendo decisivo il rapporto di causalità fra le caratteristiche della prestazione ed il prodursi delle infermità, anche nel concorso di fattori estranei al lavoro deve applicarsi il principio di equivalenza causale previsto dall'art. 41 cod. pen. ove uno dei fattori concorrenti non abbia assunto carattere di causa efficiente esclusiva.
Con il controricorso la SOCIETÀ eccepisce che è onere del lavoratore provare che la patologia non tabellata sia tipica e caratteristica in quanto statisticamente correlata con determinate mansioni;
soggiunge che poiché la differenza fra causa di servizio e malattia professionale è il rischio specifico, nella cui logica l'attività lavorativa deve svolgere il ruolo di causa unica e diretta della malattia, è necessario che l'attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno e che la malattia sia stata contratta nell'esercizio ed a causa del lavoro;
conclude sostenendo che l'equivalenza delle cause non sussiste ove una di queste abbia natura esclusiva, come nel caso in esame, ove a determinare la patologia artrosica il fattore extraprofessionale, ed in particolare la predisposizione, aveva assunto un ruolo esclusivo. I motivi del ricorso, che per la loro interdipendenza devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Infondato è in primo luogo il principio che il Tribunale pone a fondamento della propria decisione. Afferma il Tribunale che l'onere probatorio avente per oggetto la natura professionale della malattia "può ritenersi assolto solo qualora il lavoratore provi che a quella determinata malattia sono esposti tutti coloro che svolgono una determinata attività lavorativa ... deve essere pertanto possibile valutare ex ante ed in astratto, con un ragionamento che ricalca quello elaborato dal legislatore in sede di formazione degli elenchi delle malattie tabellate, la potenzialità d'una determinata attività lavorativa ai fini dell'insorgenza dell'infermità lamentata dall'assicurato".
La natura professionale della malattia emerge dalla causale connessione fra attività ed infermità. Ciò che è alla base della normativa fissata con il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è la presunzione di questa connessione (fra alcune infermità ed alcune attività), che essendo normativamente (e pur non irreversibilmente) presunta non esige specifica prova.
L'ampliamento conseguente alla Corte cost. 18 febbraio 1988 n. 179 è l'ipotizzabilità d'una connessione al di fuori dello spazio disciplinato dall'indicata normativa.
È indubbio che la natura comune dell'infermità (in quanto non tabellata, e pertanto ricollegabile per definizione a numerose potenziali cause, diffuse nella quotidianità della vita), pur non escludendo l'astratta ipotizzabilità dell'indicato rapporto (potendo l'infermità discendere oltre che dal comune quotidiano logorio anche, e concausalmente, da una specifica attività lavorativa), esige che questo rapporto non emerga da presunzioni astratte ed ipotetiche bensì attraverso adeguata analitica dimostrazione, con cui si accerti nell'ambito delle numerose potenziali cause l'eventuale presenza dei concreti specifici fattori ricollegabili alla contingente attività lavorativa e il loro effettivo pur concausale contributo.
Ed ove le malattie comuni assumano un'entità modesta, aumenta invero la potenziale presenza delle cause comuni idonee a determinarle (in egual misura riducendosi il complementare spazio ove è ipotizzabile il pur probabilistico contributo d'un fattore lavorativo): aumenta in egual misura il rigore che nella dimostrazione si esige. Al fine di questa dimostrazione non è tuttavia necessario provare (e "con una valutazione ex ante" che ricalchi quella elaborata "dal legislatore in sede di formazione degli elenchi delle malattie tabellate") l'esistenza del "rischio di tutti coloro che svolgono la specifica attività lavorativa e la potenzialità d'una determinata attività lavorativa al fini dell'insorgenza dell'infermità lamentata dall'assicurato". Questa valutazione è solo il presupposto logico della normativa presunzione di connessione;
attraverso l'indicata sentenza della Corte costituzionale la connessione diventa configurabile anche nello spazio esterno a questa presunzione. Alla base della malattia professionale resta solo la connessione fra malattia e lavoro: è pertanto questa connessione che deve essere provata. E deve essere provata non in astratto bensì nel concreto contingente attuarsi dei suoi fattori causali: da un canto il contingente ambiente e le contingenti modalità del lavoro, e d'altro canto il contingente aspetto che l'infermità presenta. Come questa Corte ha affermato, in questo quadro la dimostrazione del rapporto di causalità fra malattia (non tabellata) e lavoro può anche assumere la consistenza non d'una storica certezza bensì d'una pur elevata probabilità (Cass. 23 aprile 1997 n. 3523, 4 luglio 1996 n. 6094); ed in applicazione d'un generale principio (emergente dagli artt. 41 cod. pen. e 2043 cod. civ.) il rapporto può individuarsi anche nell'ambito d'un concorso di cause (che resta escluso solo dalla presenza d'una diversa sopravvenuta causa di per sè sola sufficiente a determinare l'evento: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1237). Come questa Corte ha poi affermato, l'istituto della rendita per malattia professionale previsto dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e l'istituto dell'indennizzo dovuto al dipendente ferroviario per causa di servizio si fondano su presupposti diversi, essendo una prestazione speciale di carattere previdenziale attribuita per compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio, laddove la prima richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio ed a causa del lavoro svolto e pertanto impone una più rigorosa connessione fra malattia e lavoro dovendo questa costituire in ogni caso la conditio sine qua non della malattia;
nel contempo questa Corte ha tuttavia escluso che in difetto d'una specifica indagine in tal senso (ovvero senza alcuna considerazione dei suoi risultati) il giudice di merito possa fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita da malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio (Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196). Ed in questo quadro l'esistenza d'una genetica predisposizione (peraltro notoria diffusa concausa di molteplici infermità) non solo di per sè non esclude bensì presuppone la necessità del successivo contributo di altri fattori, fra i quali è ipotizzabile anche l'attività lavorativa, che anche in presenza della predisposizione può assumere, quale conditio sine qua non, la dignità di concausa nel rapporto con la malattia.
E poiché può assumere natura professionale anche una malattia comune (non tabellata), l'etiologia, che deve sussistere come rapporto fra i contingenti aspetti del lavoro e della malattia, non può essere esclusa per la pretesa assenza d'un astratto "carattere morbigeno" che la malattia dovrebbe possedere per sua intrinseca natura.
Nel caso in esame il Tribunale non ha applicato questi principi. In presenza d'un parere tecnico d'ufficio che affermava l'esistenza del rapporto causale fra malattia e lavoro, non ha indicato gli elementi che lo hanno condotto ad escludere l'esistenza del rapporto stesso, e specificamente nella sua effettiva natura (quale relazione fra i non astratti bensì contingenti aspetti della malattia e del lavoro), nella sua pur probabilistica esistenza, e nella sua pur concausale consistenza.
E nella ritenuta esclusione di questa connessione emerge altra insufficienza dell'impugnata logica. È a tal fine da premettere che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario, attraverso un rapporto che escluda ogni alternativa decisione, solo questa necessità giustifica la sentenza. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione ed escluda ogni elemento astrattamente idoneo a delineare un diverso percorso, è la descrizione di questa necessità, nel suo aspetto positivo (come esistenza della necessità, attraverso gli elementi interni al percorso logico), e nel suo aspetto negativo (come assenza d'ogni alternativa necessità) costituito dall'adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso). La potenziale idoneità d'un elemento ad una diversa decisione in assenza d'una adeguata critica, delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione.
Elemento esterno al percorso della logica che conduce alla decisione è il divergente parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, che il giudice è ovviamente libero di disattendere. Ciò tuttavia può fare solo fornendo del parere stesso adeguata critica, ed in tal modo consentendo di leggere il percorso logico con cui giunge a ritenerne l'infondatezza: dando ragione della propria necessità.
E nel caso in esame il Tribunale, pur dando atto che secondo il consulente tecnico d'ufficio "tenuto conto delle mansioni ricoperte nel corso degli anni ... la patologia riscontrata riconosce nella propria etiologia sia l'andatura sobbalzante dei treni sia stress termici", conclude affermando che l'artrosi cervico dorso lombare colpisce indifferentemente qualunque categoria di persone e che l'attività di macchinista non comporta alcun apprezzabile rischio di contrarre la suddetta patologia, onde è da escludere la sua natura professionale" (sentenza, pp. 7, 8). Ed in tal modo, non fornendo critica del parere ed in particolare dell'etiologia dal consulente affermata, non consente di individuare gli elementi attraverso i quali giunge ad escludere questa etiologia. E dovendo sussistere come rapporto fra gli aspetti contingentemente assunti dal lavoro e dalla malattia, l'etiologia non poteva essere esclusa solo per la pretesa assenza d'un astratto "carattere morbigeno" che la malattia dovrebbe "in sè possedere.
La sentenza deve essere cassata, con il rinvio della causa a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese.
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie gli altri per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 23.06.1998.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999.