Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2030
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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Il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario (anche se sorti anteriormente all'1 gennaio 1996 ove non ancora definiti), disposto dalla legge n. 608 del 1996, non incide sulla preesistente legittimazione processuale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che permane nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge indicata. Infatti il trasferimento "ex lege" del rapporto controverso (ipotesi estranea ai primi due commi dell'art. 111 cod.proc.civ.) va inquadrato nell'ambito della sfera di applicazione del principio della "perpetuatio legitimationis" il quale, pur determinando la prosecuzione del processo fra le parti originarie, non esclude tuttavia altri effetti processuali ed, in particolare, la diretta tutela del diritto riconosciuta al nuovo titolare. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto l'eccezione, sollevata dalla controricorrente Ferrovie dello Stato S.p.A., in merito al sopravvenuto difetto della propria legittimazione passiva - in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 608 cit. - in una controversia relativa all'accertamento del diritto alla rendita da malattia professionale instaurata da un dipendente ferroviario nel 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2030
    Data del deposito : 9 marzo 1999

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