CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15206 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC FA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza dei 18/1/2022 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità derricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna di CC FA per il reato di violenza privata continuata, consistito nel posizionare il proprio autoveicolo in maniera tale da impedire alle persone offese di utilizzare le rispettive vetture, di accedere al contatore dell'acqua e di parcheggiare, nonché per il delitto di percosse commesso ai danni di OC UC e IO NN. In parziale Penale Sent. Sez. 5 Num. 15206 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 08/03/2023 riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece revocato le statuizioni civili pronunciate in favore di IO NN. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con atto sottoscritto dallo stesso, il quale rivendica il proprio diritto all'autodifesa ex artt. 6 C.E.D.U. e 13 I. 247/2012, e dal proprio difensore di fiducia, il quale precisa in preambolo di fare proprie le sole parti dello scritto "più tecniche ed evidenti di nullità della sentenza e dei procedimenti- processo", ulteriormente estraniandosi dalle doglianze relative alla maturata prescrizione dei reati ed alla nullità delle condanne civili. Il ricorso così redatto articola cinque motivi. 2.1 Con il primo si lamenta esercizio da parte del giudice di potestà riservata a organi legislativi per aver ingiustificatamente negato all'imputato la facoltà di autodifendersi in sede di merito nel procedimento penale, omettendo per di più di confrontarsi con il fatto che lo stesso ricoprisse contemporaneamente la qualifica di avvocato abilitato a difendersi da solo. 2.2 Con il secondo motivo, a sua volta articolato in più distinti rilievi, vengono dedotte plurime violazioni di legge relative in primis al mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 11 c.p.p. in tema di incompetenza degli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte d'appello nel quale l'imputato riveste il ruolo di Giudice di pace, previsione che avrebbe dovuto applicarsi anche al presente caso pur di fronte al provvedimento di revoca dell'CC dall'incarico, in quanto oggetto di opposizione e quindi non ancora definitivo. Ancora, viene denunciato il mancato avviso al ricorrente, nella contestuale veste di imputato e difensore, dell'anticipazione, avvenuta in spregio all'osservanza del termine minimo di comparizione rispetto alla data di notificazione, della prima udienza dibattimentale di primo grado per quanto attiene al reato di percosse, trasferito dalla cognizione del Giudice di pace a quella del Tribunale solo in un secondo momento, ovvero una volta ritenuta la continuazione tra questo e i già contestati delitti di violenza privata, vincolo per di più insussistente al punto da determinare l'illegittimità della sanzione detentiva applicata stante la circostanza per cui essa non avrebbe trovato spazio lì dove il giudizio fosse rimasto di competenza del giudice naturale. In via ulteriore, si lamenta la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale non sarebbe stata concessa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello pur di fronte all'illegittimo mancato rinvio dell'udienza di audizione dei testi a favore della difesa e dell'imputato stesso, assenti giustificati, avvenuto in primo grado. Violate sarebbero poi le disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p. essendo mancata ogni valutazione in merito alla sussistenza di dette scriminanti, dimenticando quindi come la fattispecie non rivestirebbe il carattere di antigiuridicità sia perché, nel parcheggiare la propria auto nel luogo del delitto, l'CC non avrebbe esercitato che il proprio diritto di possessore di fatto dell'area sia in quanto le percosse addebitategli sarebbero in realtà state poste in essere al solo scopo di accedere agli immobili di sua pertinenza, il godimento dei quali gli era impedito dalle persone offese, al punto quindi da riscontrarsi un'effettiva inversione dei ruoli tra quanto affermato in sentenza e la realtà dei fatti. Vengono poi contestate la violazione dei requisiti formali della totalità degli atti successivi alla citazione a giudizio in quanto notificati al difensore di fiducia e non al domicilio eletto dall'imputato e l'errata determinazione della pena irrogata non avendo i giudici di primo grado e di appello indicato i motivi a giustifica dell'uso del potere discrezionale nell'applicazione della sanzione, essendo state per di più negate le attenuanti generiche, la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la conversione della pena detentiva in pecuniaria. Infine, il ricorrente deduce l'improcedibilità ab origine del reato di percosse per mancanza di querela oltre che la mancata valutazione delle prove documentali fotografiche a discarico dell'imputato dalle quali sarebbe emersa l'inversione dei ruoli di reo e di persona offesa tra l'CC e i vicini di casa. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, nello specifico, oltre a reiterare alcune delle contestazioni già riportate sopra, lamenta la violazione di quanto disposto dagli artt. 420-bis, 82 e 157 c.p.p., rilevando, per quanto concerne gli ultimi due, l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in ragione dell'intervenuta revoca della loro costituzione determinata dalla non comparizione in appello e dalla mancata presentazione di conclusioni scritte e l'intervenuta prescrizione dei reati a seguito del deposito della sentenza di secondo grado. 2.4 Con il quarto motivo si ripropone quanto illustrato al punto 2.2. in merito alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qui considerata nell'ottica della mancata assunzione di prove decisive. 2.5 Con il quinto motivo si deducono infine vizi di motivazione determinati dalle incongruenze tra quanto contestato con i capi di imputazione e confermato in sentenza e quanto risultante dalle prove fotografiche in atti, dalle quali emergerebbe e che l'autovettura parcheggiata di fronte al contatore, in quanto dotata di tre porte, non apparterrebbe all'imputato e che i fatti contestati sarebbero avvenuti in luogo diverso da quello indicato dall'accusa, ossia in prossimità delle mura laterali dell'abitazione di proprietà delle persone offese e non invece nello spazio prospiciente detto immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 610, co. 5 bis c.p.p. in relazione all'art. 613 c.p.p. così come modificato dalla I. n. 103 del 2017, la quale ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per ZI. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è la questione di incostituzionalità della disposizione riformata sulla base dell'art. 6 C.E.D.U. in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in ZI, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv., 272010). Come da pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, la disposizione convenzionale in esame, nel prevedere il diritto di difendersi da sé nell'ambito del procedimento penale, è ispirata dall'intento di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle relative implicazioni giuridiche. Di conseguenza, questa non può che spiegare effetto con riguardo esclusivo ai gradi di merito del giudizio, rimanendo invece escluso dal raggio di azione della stessa quanto attiene al giudizio di legittimità, nel quale il diritto di difesa e quello al contraddittorio ben possono essere garantiti attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374). Alla modulazione differenziata del diritto di impugnazione a seconda delle diverse fasi e tipologie del processo propria dell'ordinamento italiano, soggiace di necessità anche l'ipotesi in cui il ricorrente sia al contempo avvocato iscritto all'apposito albo professionale dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato nel giudizio di ZI (ex multis Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013, Cappa e altro, Rv. 255083) 2. Non sana il vizio suindicato nemmeno la contemporanea sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore di fiducia, in quanto lo stesso dichiara espressamente di condividere solo le parti "più tecniche ed evidenti di nullità" dell'impugnazione, addivenendo così, anzitutto, ad una attribuzione solo parziale del ricorso in ZI, la quale non è di per sé contemplata dall'ordinamento. In secondo luogo va comunque evidenziato che il principale profilo di criticità della scelta operata dal difensore risiede nella genericità con cui questi individua i motivi ai quali si riferisce la propria sottoscrizione, sulla base della quale non è consentito con sicurezza di comprendere quali siano le doglianze delle quali il difensore si attribuisce la paternità, affidandone l'identificazione al lettore e, quindi, nello specifico, al giudice della legittimità che dovrebbe stabilire quali sono le "parti più tecniche ed evidenti di nullità" (nello stesso senso Sez. 5, n. 44403 del 10/10/2022, CC, non massimata). 3. Volendo comunque passare in breve rassegna quei motivi che più sembrano rispondere alla definizione di "parti più tecniche ed evidenti di nullità", gli stessi non superano il vaglio di ammissibilità. 3.1 Per quanto attiene all'eccezione di incompetenza dei giudici di primo e secondo grado in quanto ricompresi nel distretto di corte d'appello nel quale l'CC avrebbe svolto la pur cessata funzione di giudice di pace, occorre tenere presente la circostanza per cui la stessa non spiegherebbe più alcun effetto a seguito dell'intervenuta revoca. Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura (Sez. 2, n. 23311 del 24/02/2022, CC, Rv. 283167 e Sez. 1, n. 40145 del 23/09/2009, confl. comp. in proc. Di Maria, Rv. 245050). 3.2 Parimenti inammissibile è la censura relativa alla maturata prescrizione del reato in oggetto in quanto avvenuta in epoca precedente al deposito della sentenza di appello in merito alla quale vale la pena di ribadire il principio per cui, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (ex multis Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso il 8/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità derricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna di CC FA per il reato di violenza privata continuata, consistito nel posizionare il proprio autoveicolo in maniera tale da impedire alle persone offese di utilizzare le rispettive vetture, di accedere al contatore dell'acqua e di parcheggiare, nonché per il delitto di percosse commesso ai danni di OC UC e IO NN. In parziale Penale Sent. Sez. 5 Num. 15206 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 08/03/2023 riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece revocato le statuizioni civili pronunciate in favore di IO NN. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con atto sottoscritto dallo stesso, il quale rivendica il proprio diritto all'autodifesa ex artt. 6 C.E.D.U. e 13 I. 247/2012, e dal proprio difensore di fiducia, il quale precisa in preambolo di fare proprie le sole parti dello scritto "più tecniche ed evidenti di nullità della sentenza e dei procedimenti- processo", ulteriormente estraniandosi dalle doglianze relative alla maturata prescrizione dei reati ed alla nullità delle condanne civili. Il ricorso così redatto articola cinque motivi. 2.1 Con il primo si lamenta esercizio da parte del giudice di potestà riservata a organi legislativi per aver ingiustificatamente negato all'imputato la facoltà di autodifendersi in sede di merito nel procedimento penale, omettendo per di più di confrontarsi con il fatto che lo stesso ricoprisse contemporaneamente la qualifica di avvocato abilitato a difendersi da solo. 2.2 Con il secondo motivo, a sua volta articolato in più distinti rilievi, vengono dedotte plurime violazioni di legge relative in primis al mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 11 c.p.p. in tema di incompetenza degli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di corte d'appello nel quale l'imputato riveste il ruolo di Giudice di pace, previsione che avrebbe dovuto applicarsi anche al presente caso pur di fronte al provvedimento di revoca dell'CC dall'incarico, in quanto oggetto di opposizione e quindi non ancora definitivo. Ancora, viene denunciato il mancato avviso al ricorrente, nella contestuale veste di imputato e difensore, dell'anticipazione, avvenuta in spregio all'osservanza del termine minimo di comparizione rispetto alla data di notificazione, della prima udienza dibattimentale di primo grado per quanto attiene al reato di percosse, trasferito dalla cognizione del Giudice di pace a quella del Tribunale solo in un secondo momento, ovvero una volta ritenuta la continuazione tra questo e i già contestati delitti di violenza privata, vincolo per di più insussistente al punto da determinare l'illegittimità della sanzione detentiva applicata stante la circostanza per cui essa non avrebbe trovato spazio lì dove il giudizio fosse rimasto di competenza del giudice naturale. In via ulteriore, si lamenta la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale non sarebbe stata concessa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello pur di fronte all'illegittimo mancato rinvio dell'udienza di audizione dei testi a favore della difesa e dell'imputato stesso, assenti giustificati, avvenuto in primo grado. Violate sarebbero poi le disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p. essendo mancata ogni valutazione in merito alla sussistenza di dette scriminanti, dimenticando quindi come la fattispecie non rivestirebbe il carattere di antigiuridicità sia perché, nel parcheggiare la propria auto nel luogo del delitto, l'CC non avrebbe esercitato che il proprio diritto di possessore di fatto dell'area sia in quanto le percosse addebitategli sarebbero in realtà state poste in essere al solo scopo di accedere agli immobili di sua pertinenza, il godimento dei quali gli era impedito dalle persone offese, al punto quindi da riscontrarsi un'effettiva inversione dei ruoli tra quanto affermato in sentenza e la realtà dei fatti. Vengono poi contestate la violazione dei requisiti formali della totalità degli atti successivi alla citazione a giudizio in quanto notificati al difensore di fiducia e non al domicilio eletto dall'imputato e l'errata determinazione della pena irrogata non avendo i giudici di primo grado e di appello indicato i motivi a giustifica dell'uso del potere discrezionale nell'applicazione della sanzione, essendo state per di più negate le attenuanti generiche, la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la conversione della pena detentiva in pecuniaria. Infine, il ricorrente deduce l'improcedibilità ab origine del reato di percosse per mancanza di querela oltre che la mancata valutazione delle prove documentali fotografiche a discarico dell'imputato dalle quali sarebbe emersa l'inversione dei ruoli di reo e di persona offesa tra l'CC e i vicini di casa. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, nello specifico, oltre a reiterare alcune delle contestazioni già riportate sopra, lamenta la violazione di quanto disposto dagli artt. 420-bis, 82 e 157 c.p.p., rilevando, per quanto concerne gli ultimi due, l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in ragione dell'intervenuta revoca della loro costituzione determinata dalla non comparizione in appello e dalla mancata presentazione di conclusioni scritte e l'intervenuta prescrizione dei reati a seguito del deposito della sentenza di secondo grado. 2.4 Con il quarto motivo si ripropone quanto illustrato al punto 2.2. in merito alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qui considerata nell'ottica della mancata assunzione di prove decisive. 2.5 Con il quinto motivo si deducono infine vizi di motivazione determinati dalle incongruenze tra quanto contestato con i capi di imputazione e confermato in sentenza e quanto risultante dalle prove fotografiche in atti, dalle quali emergerebbe e che l'autovettura parcheggiata di fronte al contatore, in quanto dotata di tre porte, non apparterrebbe all'imputato e che i fatti contestati sarebbero avvenuti in luogo diverso da quello indicato dall'accusa, ossia in prossimità delle mura laterali dell'abitazione di proprietà delle persone offese e non invece nello spazio prospiciente detto immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 610, co. 5 bis c.p.p. in relazione all'art. 613 c.p.p. così come modificato dalla I. n. 103 del 2017, la quale ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per ZI. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è la questione di incostituzionalità della disposizione riformata sulla base dell'art. 6 C.E.D.U. in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in ZI, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv., 272010). Come da pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, la disposizione convenzionale in esame, nel prevedere il diritto di difendersi da sé nell'ambito del procedimento penale, è ispirata dall'intento di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle relative implicazioni giuridiche. Di conseguenza, questa non può che spiegare effetto con riguardo esclusivo ai gradi di merito del giudizio, rimanendo invece escluso dal raggio di azione della stessa quanto attiene al giudizio di legittimità, nel quale il diritto di difesa e quello al contraddittorio ben possono essere garantiti attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374). Alla modulazione differenziata del diritto di impugnazione a seconda delle diverse fasi e tipologie del processo propria dell'ordinamento italiano, soggiace di necessità anche l'ipotesi in cui il ricorrente sia al contempo avvocato iscritto all'apposito albo professionale dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato nel giudizio di ZI (ex multis Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013, Cappa e altro, Rv. 255083) 2. Non sana il vizio suindicato nemmeno la contemporanea sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore di fiducia, in quanto lo stesso dichiara espressamente di condividere solo le parti "più tecniche ed evidenti di nullità" dell'impugnazione, addivenendo così, anzitutto, ad una attribuzione solo parziale del ricorso in ZI, la quale non è di per sé contemplata dall'ordinamento. In secondo luogo va comunque evidenziato che il principale profilo di criticità della scelta operata dal difensore risiede nella genericità con cui questi individua i motivi ai quali si riferisce la propria sottoscrizione, sulla base della quale non è consentito con sicurezza di comprendere quali siano le doglianze delle quali il difensore si attribuisce la paternità, affidandone l'identificazione al lettore e, quindi, nello specifico, al giudice della legittimità che dovrebbe stabilire quali sono le "parti più tecniche ed evidenti di nullità" (nello stesso senso Sez. 5, n. 44403 del 10/10/2022, CC, non massimata). 3. Volendo comunque passare in breve rassegna quei motivi che più sembrano rispondere alla definizione di "parti più tecniche ed evidenti di nullità", gli stessi non superano il vaglio di ammissibilità. 3.1 Per quanto attiene all'eccezione di incompetenza dei giudici di primo e secondo grado in quanto ricompresi nel distretto di corte d'appello nel quale l'CC avrebbe svolto la pur cessata funzione di giudice di pace, occorre tenere presente la circostanza per cui la stessa non spiegherebbe più alcun effetto a seguito dell'intervenuta revoca. Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura (Sez. 2, n. 23311 del 24/02/2022, CC, Rv. 283167 e Sez. 1, n. 40145 del 23/09/2009, confl. comp. in proc. Di Maria, Rv. 245050). 3.2 Parimenti inammissibile è la censura relativa alla maturata prescrizione del reato in oggetto in quanto avvenuta in epoca precedente al deposito della sentenza di appello in merito alla quale vale la pena di ribadire il principio per cui, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (ex multis Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso il 8/3/2023