Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato. (Nell'occasione, relativa ad un caso di ricorso firmato personalmente dalla ricorrente e, pertanto, dichiarato inammissibile, la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche).
Commentario • 1
- 1. Estradizione e MAE: inammissibile ricorso personale in Cassazione (Cass. 42062/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 19/12/2012
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 2383
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 29758/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP ELVIRA;
2) AP EN N. IL 09/07/1968;
avverso l'ordinanza n. 66/2011 TRIB. LIBERTÀ di CROTONE, del 28/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i Difensori: Avv.ti Ursini Gildo per delega dell'avv. Giorgio Tamburrini per AP VI, nonché l'Avv. Fortunato Marrazzo per AP RE, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1) - Nell'ambito del procedimento penale a carico di: AP NICOLA. il GIP presso il Tribunale di Crotone, in data 30.07.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo sui beni del predetto, finalizzato anche alla confisca per equivalente ex art. 321 c.p.p. - in relazione agli artt. 240, 322 ter c.p. in quanto indagato per il delitto di cui all'art. 640 quater c.p., per avere, nella qualità di legale rappresentante ed amministratore, con l'ausilio del funzionario regionale Vulcano UI, truffato lo Stato percependo indebitamente contributi pubblici per un importo complessivo di Euro 8.736.806 attraverso false prospettazioni di acquisto di beni strumentali ed altre operazioni fraudolente;
fatti commessi dal 2002 al 2008;
2)- il medesimo Gip, con provvedimento del 07.12.2011, disponeva la revoca parziale di tale decreto di sequestro relativamente ai beni dell'Azienda Agricola Armando AP, rilevando che tali compendi patrimoniali erano intestati ad una società che non risultava soggetto indagato, ne' soggetto destinatario della misura cautelare reale;
3)-il Tribunale per il riesame, in sede di appello del PM, annullava il decreto di revoca di sequestro di cui innanzi e ordinava il rispristino del vincolo reale sui beni intestati alla predetta Azienda Agricola;
4)-ricorrono per cassazione:
- AP IR, quale liquidatore dell'Azienda Agricola AP Armando di VI AP & C s.a.s in liquidazione, nel frattempo succeduta all'Azienda di cui innanzi,
- AP EN, quale socio accomandante della predetta società in accomandita semplice;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). - VI AP:
5)-Deduce la violazione dell'art. 322 terc c.p. e l'illogicità della motivazione e lamenta, in primo luogo, che il Tribunale aveva ritenuto la legittimità del sequestro operato anche sulle quote di spettanza dei soci non indagati e, in secondo luogo, che il Tribunale non aveva dimostrato come la società ed i suoi beni fossero nella totale ed esclusiva disponibilità dell'indagato AP LA;
- la ricorrente censura la motivazione impugnata perché avrebbe ricavato la prova della piena ed esclusiva disponibilità della società nella persona dell'indagato AP LA sulla scorta della sola considerazione che costui ne era l'amministratore;
- l'attività di gestione andava tenuta separata da quelle di effettiva disponibilità e di effettiva titolarità dei beni dell'azienda e della società, che restavano in capo agli altri soci, nell'ambito delle rispettive quote;
- RE AP:
6)-Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 322 bis, artt. 310, 127 c.p.p., atteso che il Tribunale per il riesame aveva deciso sull'appello proposto dal PM senza avvisare tutti i controinteressati;
-segnala al riguardo che l'avviso era stato dato solo a VI AP nella qualità di liquidatore della società e non anche agli altri soci, nonostante che anche costoro avessero proposto istanza di revoca della misura reale;
- all'uopo segnala che le società di persone non sono persone giuridiche come le società di capitali, sicché i soci accomandanti godono di una serie di attribuzioni e, in quanto tali, dovevano partecipare al contraddittorio nell'appello avverso il provvedimento di revoca da essi stessi provocato.
CHIEDE l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
7)- I ricorsi sono inammissibili.
8)- Il ricorso proposto da AP VI risulta firmato in proprio dalla ricorrente e, sebbene rechi in calce una dichiarazione di procura speciale in favore dell'Avv. Tamburrini, la stessa dichiarazione non è sottoscritta dal medesimo legale, nemmeno per autentica della firma della ricorrente.
9)- In tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato. Va ricordato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche.
(Cassazione penale, sez. 3^, 29/03/2007, n. 19964, conf. Cassazione penale 28 gennaio 2010 n. 6621 sez. 1). 10) - La predisposizione della procura speciale non sottoscritta dall'Avvocato nominato, il quale non ha sottoscritto il ricorso ne' alcun parte dell'atto di impugnazione per cassazione, è restata priva di ogni effetto sicché il ricorso, proposto dalla sola parte privata, terzo interessato al sequestro, deve ritenersi inammissibile, in conformità al principio per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Cassazione penale, sez. 6^, 04/03/2010, n. 11796). 11)- La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, "ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore", come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (Cass. Pen. sez. 6^ 04/03/2010 n. 11796). 12)- Consegue l'inammissibilità del ricorso;
13)- Anche il ricorso proposto da AP RE non risulta sottoscritto dal Difensore Avv. Fortunato Marrazzo, il quale tuttavia, ha firmato l'atto "per autentica";
- al riguardo può applicarsi il favorevole principio, espresso per il diverso ma sostanzialmente analogo caso della procura speciale al difensore della parte civile, per il quale la sottoscrizione può anche essere apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione;
- ne consegue che l'esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè. (Cassazione penale, sez. 5^, 23/04/2008, n. 33337). 14)- Tanto premesso in ordine alla ritualità della procura speciale formulata da AP RE, deve subito osservarsi l'inammissibilità del ricorso nel merito, atteso che il sequestro ha colpito la società Azienda Agricola Armando cappa di AP LA & C. s.a.s., poi trasformata nella società sopra richiamata e, pertanto, legittimata processuale, quale terzo interessato al sequestro, era esclusivamente la società e alla società andava notificata l'udienza di appello dinanzi al Tribunale per il riesame;
a nulla rilevando che la richiesta di dissequestro sia stata proposta anche dai soci.
15)- Invero, nelle società di persone i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, ma sono beni in proprietà della società la quale è l'unica ad essere titolare dei diritti reali e di godimento sugli stessi. Pertanto il socio, dal momento che è escluso che possa avere il possesso o la proprietà dei beni sociali durante la vita della società, in caso di controversia sull'amministrazione della società non è legittimato a chiedere il sequestro giudiziario dei beni sociali proprio perché la misura cautelare presuppone l'esistenza di una controversia sul possesso o sulla proprietà. 16)- Non va dimenticato che il sequestro non ha colpito le quote dei singoli soci, bensì direttamente i beni della società indagata, sicché il socio AP VI non aveva alcuna legittimazione processuale autonoma e non poteva essere destinataria dell'avviso per l'udienza di appello in oggetto.
17)- L'art. 127 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio) compie, ai fini dell'avviso, una distinzione fra "parti" e "persone interessate" - categoria, questa seconda, da intendere in una accezione più ristretta rispetto a quella generica di cui all'art.630 c.p.p., del 1930 proprio per la distinzione fatta -;
ne deriva che le persone interessate e che hanno il diritto di interloquire, sono solo quelle provviste di un interesse autonomo e in qualche misura distinguibile in concreto da quello delle parti, circostanza che difetta nella specie per i motivi sopra esposti. (Cassazione penale, sez. 3^, 01/07/1996, n. 2865.). 18) - All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in relazione alla questione trattata, si stima equo determinare in Euro 1.000,00, ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2013