Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 2724
CASS
Sentenza 19 dicembre 2012

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In tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato. (Nell'occasione, relativa ad un caso di ricorso firmato personalmente dalla ricorrente e, pertanto, dichiarato inammissibile, la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche).

Commentario1

  • 1Estradizione e MAE: inammissibile ricorso personale in Cassazione (Cass. 42062/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 2724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2724
Data del deposito : 19 dicembre 2012

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