Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21670
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione del credito d'imposta come "prodotto" e non "profitto" del reato

    Il credito d'imposta, cedibile a terzi, derivante dall'esecuzione di lavori edili, costituisce profitto del reato, in quanto utilità economica da esso derivante in via immediata e diretta, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della condotta.

  • Inammissibile
    Esame della legittimità del sequestro per equivalente dopo la riqualificazione del fatto

    L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di appello cautelare, rilevando che né l'istanza originaria né l'atto di appello contenevano contestazioni sui presupposti dell'illecito dipendente dal reato o sulla necessità dell'anticipazione dell'ablazione. Le doglianze nuove sono state ritenute inammissibili.

  • Inammissibile
    Qualità di "terza sequestrataria" e legittimazione a chiedere la revoca della misura cautelare

    Il provvedimento impugnato ha evidenziato che il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. è presupposto dell'illecito amministrativo per cui è indagata Macos s.r.l., per cui è consentito il sequestro per equivalente funzionale alla confisca. Ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente quale terza proprietaria dei beni, in quanto il sequestro non è stato eseguito nei suoi confronti quale sequestrataria dei beni ma in qualità di indagata. L'eventuale annullamento della statuizione con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello non sarebbe idoneo a procurare alcuna utilità concreta alla ricorrente, atteso che il rigetto nel merito dell'impugnazione rimarrebbe fermo.

  • Rigettato
    Quantificazione del prodotto del reato e illegittimità del sequestro per equivalente

    Il profitto confiscabile, commesso mediante la costituzione di crediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, dev'essere individuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva a quella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione, in quanto, per effetto della non veridicità delle asseverazioni, si determina la decadenza dall'intero beneficio fiscale. La deduzione di illegittimità del sequestro perché parte del credito era già stata oggetto di sequestro in danno di GS s.p.a. è del tutto generica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21670
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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