CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21670 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Macos s.r.l. avverso l’ordinanza del 13/01/2026 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Clara Veneto, difensore di Macos s.r.l. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, con decreto del 16/04/2025, ha disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter cod. pen., 19 e 53 d. lgs. n. 231/2001, il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 316- ter cod. pen., così riqualificato il fatto contestato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.: Penale Sent. Sez. 6 Num. 21670 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 12/05/2026 -dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivo di 19.498.736,00 euro da eseguirsi nei confronti di G.S. s.p.a, cessionaria di MACOS s.r.l.; - dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivo di 3.714.004,00 euro nei confronti di MIR Solution s.r.l. In via subordinata, qualora non fosse stato possibile sequestrare i predetti crediti in forma diretta, è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Macos s.r.l., di MIR Solution s.r.l., di FA ZZ, di AR Neagu, di DO LL, di MI IN e di IE IA, sino alla concorrenza di euro 23.212.781,00. Il sequestro diretto dei crediti di imposta è stato eseguito per euro 9.949.764,50 nei confronti di G.S. s.p.a. e per euro 2.119.503,79 nei confronti di MIR Solution s.r.l. E’ stato, inoltre, eseguito il sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie di MIR Solution s.r.l. per 56.192,20 euro e di Macos s.r.l. per 11.087.320,51 euro, raggiungendo così l’importo complessivo per cui era stato disposto il sequestro. I fatti attengono all'esecuzione di un contratto di appalto relativo a un condominio sito in Milano. Secondo l’impostazione accusatoria, i coindagati avrebbero falsamente attestato e comunicato all'Agenzia delle entrate l'avvenuta esecuzione di lavori nel corso del 2023 per un ammontare pari a euro 25.712.781, beneficiando del credito di imposta del 110%, mentre detti lavori sarebbero stati, alla data del 31/12/2023, eseguiti per un valore complessivo non superiore a 2.500.000 euro. Nelle diverse qualità di terza sequestrataria e di società indagata ex d. lgs. n. 231/2001, Macos s.r.l. ha chiesto il dissequestro della somma di euro 11.087.320,51, oggetto del sequestro per equivalente eseguito nei suoi confronti;
l’istanza è stata rigettata dal GIP. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso tale provvedimento dalla società quale indagata ai sensi del d. lgs. 231/2001, e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla medesima società nella qualità di terza sequestrataria. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione Macos s.r.l., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 316-ter cod. pen. e 322 cod. proc. pen. in quanto, in esito alla riqualificazione dei fatti ex art. 316-ter cod. pen., il credito d’imposta ottenuto indebitamente dovrebbe essere qualificato non come “profitto” ma come “prodotto” del reato e, in quanto tale, potrebbe essere oggetto solo di sequestro diretto e non di sequestro per equivalente. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen. Nella prospettazione difensiva il Tribunale per il riesame avrebbe richiamato il principio del devolutum per evitare di esaminare la legittimità del sequestro per equivalente. Infatti, l’istanza di revoca consentiva un controllo sui presupposti originari di applicazione del sequestro e, quindi, sulla possibilità giuridica di mantenere il sequestro per equivalente dopo la riqualificazione del fatto ex art. 316-ter cod. pen. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321, 322-bis cod. proc. pen., 19 e 53 d. lgs. n. 231/2001. Erroneamente il Tribunale avrebbe negato alla ricorrente la qualità di “terza sequestrataria” e quindi la legittimazione a chiedere la revoca della misura cautelare reale, disposta nei confronti della società non ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. 231/2001 -come misura, cioè, direttamente legata alla responsabilità dell’ente-, ma solo “per equivalente”, laddove fosse impossibile sequestrare direttamente i crediti fiscali. In ogni caso, si evidenzia che nella disciplina della responsabilità degli enti, la ablazione cautelare è direttamente funzionale ad anticipare la sanzione della confisca e, per questa ragione, avrebbe dovuto trovare spazio una valutazione prognostica in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'ente, dalla quale far derivare l'applicazione della confisca. Invece non è stata effettuata alcuna concreta verifica in ordine alla possibile culpa in vigilando della società, all’adozione e efficacia dei modelli organizzativi ex art. 6 d.lgs. 231/2001, ai presupposti del fumus commissi delicti a carico dell’ente. 2.4. Violazione di legge e apparenza della motivazione, con riferimento alla quantificazione del prodotto del reato. Secondo la difesa, il giudice ha riconosciuto che i lavori furono eseguiti nel 2024, quindi la società avrebbe avuto diritto almeno al bonus del 70%, se non a quello del 110%. Di conseguenza, il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo la differenza tra i due regimi agevolativi, quantificata nel 40% dell’importo considerato illecito, e non nell’intero credito d’imposta. Inoltre, il sequestro per equivalente sarebbe stato illegittimo perché il profitto era già stato direttamente vincolato tramite il sequestro dei crediti fiscali detenuti da GS s.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 121 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto un credito di imposta, cedibile a terzi, derivante dall’esecuzione dei lavori edili previsti dalla norma, entro il termine in essa indicato (cd. superbonus). A prescindere dalla qualificazione giuridica, come truffa aggravata o come indebita percezione di erogazioni pubbliche, della condotta di colui che attesti falsamente all’amministrazione pubblica di aver eseguito i lavori entro il termine previsto dalla norma, va rilevato che le agevolazioni concesse attraverso detrazioni fiscali, che non implicano un attuale ed effettivo esborso di denaro pubblico (come accade per i mutui, le sovvenzioni, i finanziamenti) ma fanno sorgere, in capo al contribuente, un diritto di credito nei confronti della finanza pubblica, esigibile mediante compensazione con le imposte a debito e cedibile, costituiscono profitto del reato, in quanto utilità economiche da esso derivanti in via immediata e diretta. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico. In ogni caso esso è manifestamente infondato In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che né l'istanza originaria né l'atto di appello contenevano contestazioni sui presupposti dell'illecito dipendente dal reato (sotto il profilo della carenza di adeguata valutazione dell'interesse, del vantaggio e della colpa della organizzazione) né sulla necessità dell'anticipazione dell'ablazione (periculum). Pertanto le doglianze nuove, relative al titolo genetico più che al provvedimento impugnato, introdotte in fase di discussione sono state ritenute inammissibili. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Il provvedimento impugnato, infatti, ha evidenziato che il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. è presupposto, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 231/2001, dell'illecito amministrativo per cui è indagata Macos s.r.l., per cui – ai sensi degli artt. 19 e 53 medesimo decreto- è consentito il sequestro per equivalente funzionale alla confisca. Ha, quindi, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente quale terza proprietaria dei beni avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in quanto il sequestro non è stato eseguito nei suoi confronti quale sequestrataria dei beni ma, appunto, in qualità di indagata. Ha, poi, rigettato l’appello presentato dalla stessa in qualità di indagata. Da ciò consegue che l'eventuale annullamento della statuizione con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello non sarebbe comunque idoneo a procurare alla ricorrente alcuna utilità concreta, atteso che il rigetto nel merito dell'impugnazione rimarrebbe in ogni caso fermo ed efficace. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento che il Collegio condivide, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il profitto confiscabile, commesso mediante la costituzione di crediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, dev'essere individuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva a quella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione, in quanto, per effetto della non veridicità delle asseverazioni, si determina la decadenza dall'intero beneficio fiscale ai sensi dell'art. 121, comma 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 – 01, in una fattispecie in cui la condotta contestata è stata qualificata ex art. 640-bis cod. pen.). Del tutto generica, infine, è la deduzione di illegittimità del sequestro perché parte del credito era già stata oggetto di sequestro in danno di GS s.p.a. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI DI PI Di EF
udita la relazione svolta dal Consigliere RI DI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Clara Veneto, difensore di Macos s.r.l. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, con decreto del 16/04/2025, ha disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter cod. pen., 19 e 53 d. lgs. n. 231/2001, il sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 316- ter cod. pen., così riqualificato il fatto contestato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.: Penale Sent. Sez. 6 Num. 21670 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 12/05/2026 -dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivo di 19.498.736,00 euro da eseguirsi nei confronti di G.S. s.p.a, cessionaria di MACOS s.r.l.; - dei crediti di imposta derivanti da “superbonus” per l'importo complessivo di 3.714.004,00 euro nei confronti di MIR Solution s.r.l. In via subordinata, qualora non fosse stato possibile sequestrare i predetti crediti in forma diretta, è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Macos s.r.l., di MIR Solution s.r.l., di FA ZZ, di AR Neagu, di DO LL, di MI IN e di IE IA, sino alla concorrenza di euro 23.212.781,00. Il sequestro diretto dei crediti di imposta è stato eseguito per euro 9.949.764,50 nei confronti di G.S. s.p.a. e per euro 2.119.503,79 nei confronti di MIR Solution s.r.l. E’ stato, inoltre, eseguito il sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie di MIR Solution s.r.l. per 56.192,20 euro e di Macos s.r.l. per 11.087.320,51 euro, raggiungendo così l’importo complessivo per cui era stato disposto il sequestro. I fatti attengono all'esecuzione di un contratto di appalto relativo a un condominio sito in Milano. Secondo l’impostazione accusatoria, i coindagati avrebbero falsamente attestato e comunicato all'Agenzia delle entrate l'avvenuta esecuzione di lavori nel corso del 2023 per un ammontare pari a euro 25.712.781, beneficiando del credito di imposta del 110%, mentre detti lavori sarebbero stati, alla data del 31/12/2023, eseguiti per un valore complessivo non superiore a 2.500.000 euro. Nelle diverse qualità di terza sequestrataria e di società indagata ex d. lgs. n. 231/2001, Macos s.r.l. ha chiesto il dissequestro della somma di euro 11.087.320,51, oggetto del sequestro per equivalente eseguito nei suoi confronti;
l’istanza è stata rigettata dal GIP. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso tale provvedimento dalla società quale indagata ai sensi del d. lgs. 231/2001, e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla medesima società nella qualità di terza sequestrataria. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione Macos s.r.l., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 316-ter cod. pen. e 322 cod. proc. pen. in quanto, in esito alla riqualificazione dei fatti ex art. 316-ter cod. pen., il credito d’imposta ottenuto indebitamente dovrebbe essere qualificato non come “profitto” ma come “prodotto” del reato e, in quanto tale, potrebbe essere oggetto solo di sequestro diretto e non di sequestro per equivalente. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen. Nella prospettazione difensiva il Tribunale per il riesame avrebbe richiamato il principio del devolutum per evitare di esaminare la legittimità del sequestro per equivalente. Infatti, l’istanza di revoca consentiva un controllo sui presupposti originari di applicazione del sequestro e, quindi, sulla possibilità giuridica di mantenere il sequestro per equivalente dopo la riqualificazione del fatto ex art. 316-ter cod. pen. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321, 322-bis cod. proc. pen., 19 e 53 d. lgs. n. 231/2001. Erroneamente il Tribunale avrebbe negato alla ricorrente la qualità di “terza sequestrataria” e quindi la legittimazione a chiedere la revoca della misura cautelare reale, disposta nei confronti della società non ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. 231/2001 -come misura, cioè, direttamente legata alla responsabilità dell’ente-, ma solo “per equivalente”, laddove fosse impossibile sequestrare direttamente i crediti fiscali. In ogni caso, si evidenzia che nella disciplina della responsabilità degli enti, la ablazione cautelare è direttamente funzionale ad anticipare la sanzione della confisca e, per questa ragione, avrebbe dovuto trovare spazio una valutazione prognostica in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'ente, dalla quale far derivare l'applicazione della confisca. Invece non è stata effettuata alcuna concreta verifica in ordine alla possibile culpa in vigilando della società, all’adozione e efficacia dei modelli organizzativi ex art. 6 d.lgs. 231/2001, ai presupposti del fumus commissi delicti a carico dell’ente. 2.4. Violazione di legge e apparenza della motivazione, con riferimento alla quantificazione del prodotto del reato. Secondo la difesa, il giudice ha riconosciuto che i lavori furono eseguiti nel 2024, quindi la società avrebbe avuto diritto almeno al bonus del 70%, se non a quello del 110%. Di conseguenza, il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo la differenza tra i due regimi agevolativi, quantificata nel 40% dell’importo considerato illecito, e non nell’intero credito d’imposta. Inoltre, il sequestro per equivalente sarebbe stato illegittimo perché il profitto era già stato direttamente vincolato tramite il sequestro dei crediti fiscali detenuti da GS s.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 121 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto un credito di imposta, cedibile a terzi, derivante dall’esecuzione dei lavori edili previsti dalla norma, entro il termine in essa indicato (cd. superbonus). A prescindere dalla qualificazione giuridica, come truffa aggravata o come indebita percezione di erogazioni pubbliche, della condotta di colui che attesti falsamente all’amministrazione pubblica di aver eseguito i lavori entro il termine previsto dalla norma, va rilevato che le agevolazioni concesse attraverso detrazioni fiscali, che non implicano un attuale ed effettivo esborso di denaro pubblico (come accade per i mutui, le sovvenzioni, i finanziamenti) ma fanno sorgere, in capo al contribuente, un diritto di credito nei confronti della finanza pubblica, esigibile mediante compensazione con le imposte a debito e cedibile, costituiscono profitto del reato, in quanto utilità economiche da esso derivanti in via immediata e diretta. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico. In ogni caso esso è manifestamente infondato In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che né l'istanza originaria né l'atto di appello contenevano contestazioni sui presupposti dell'illecito dipendente dal reato (sotto il profilo della carenza di adeguata valutazione dell'interesse, del vantaggio e della colpa della organizzazione) né sulla necessità dell'anticipazione dell'ablazione (periculum). Pertanto le doglianze nuove, relative al titolo genetico più che al provvedimento impugnato, introdotte in fase di discussione sono state ritenute inammissibili. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Il provvedimento impugnato, infatti, ha evidenziato che il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. è presupposto, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 231/2001, dell'illecito amministrativo per cui è indagata Macos s.r.l., per cui – ai sensi degli artt. 19 e 53 medesimo decreto- è consentito il sequestro per equivalente funzionale alla confisca. Ha, quindi, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente quale terza proprietaria dei beni avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in quanto il sequestro non è stato eseguito nei suoi confronti quale sequestrataria dei beni ma, appunto, in qualità di indagata. Ha, poi, rigettato l’appello presentato dalla stessa in qualità di indagata. Da ciò consegue che l'eventuale annullamento della statuizione con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello non sarebbe comunque idoneo a procurare alla ricorrente alcuna utilità concreta, atteso che il rigetto nel merito dell'impugnazione rimarrebbe in ogni caso fermo ed efficace. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento che il Collegio condivide, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il profitto confiscabile, commesso mediante la costituzione di crediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, dev'essere individuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva a quella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione, in quanto, per effetto della non veridicità delle asseverazioni, si determina la decadenza dall'intero beneficio fiscale ai sensi dell'art. 121, comma 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 – 01, in una fattispecie in cui la condotta contestata è stata qualificata ex art. 640-bis cod. pen.). Del tutto generica, infine, è la deduzione di illegittimità del sequestro perché parte del credito era già stata oggetto di sequestro in danno di GS s.p.a. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI DI PI Di EF