Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di elemento soggettivo del reato, la colpa cosciente è configurabile quando l'evento, non voluto né considerato di sicuro accadimento, si presenti come probabile in riferimento alla condotta posta in essere dall'agente, che confidi nella possibilità di evitarlo. (Fattispecie in tema di disastro ferroviario colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante della colpa cosciente nella condotta del conducente di un treno della metropolitana che, dopo aver volontariamente disattivato il sistema di controllo ATP, che induce l'arresto del treno al superamento del limite di velocità, ed accelerato nonostante i segnali luminosi, aveva posto in essere una errata manovra di frenata, mettendo in stallo il comando di trazione, così da non riuscire ad evitare il tamponamento con il treno che lo precedeva, in sosta alla successiva fermata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2019, n. 11527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11527 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
1 1527-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2449/2019 EMANUELE DI SALVO Presidente - UP 19/12/2019 ALDO ESPOSITO R.G.N. 20792/2019 UG BELLINI MARI BRUNO Relatore - DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARI BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo C per intervenuta prescrizione con eliminazione della pena in aumento. Rigetto nel resto. udito il difensore In difesa di BA IT è presente l'avv. PETRUCCI ENRICO del foro di ROMA che si riporta alle conclusioni scritte e nota spesa che deposita. In difesa di DE VI UG è presente l'avv. GIANZI FRANCESCO del foro di ROMA che chiede l'accoglimento delle conclusioni depositate unitamente a nota spese, nomina e procura speciale. E' presente l'avvocato BLEFARI GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di TE RI e NI ST che si riporta alle rispettive conclusioni scritte e nota spese depositate. In difesa di SC MA RI è presente l'avv. VILI ENRICO del foro di ROMA che si riporta alle conclusioni e nota spese depositate. Per PA AN è presente l'avv. MARINELLI CORRADO del foro di ROMA che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese depositate. E' presente l'avv. SCRELLI BRUNO del foro di ROMA in difesa di AD ZI e quale sostituto processuale dell'avv. STEFANO CAROTI per la parte civile ES IN AR che si riporta alle-giusta nomina scritta depositata rispettive conclusioni e nota spese depositate. E' presente l'avv. MADIA NICOLA del foro di ROMA in difesa della parte civile ATAC S.P.A.. L'avv. Madia deposita procura speciale, nota spese e conclusioni scritte a cui si riporta. In difesa di ROMA CAPITALE è presente l'avv. MAGGIORE ENRICO del foro di ROMA che deposita conclusioni scritte e nota spese a cui si riporta. Per l'imputato OM AN è presente l'avv. ROBIONY GIORGIO che chiede l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11/2/2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di OM AN per il reato di disastro ferroviario, omicidio colposo in danno di LI DR e lesioni colpose in danno di n. 108 passeggeri che si trovavano a bordo del treno della metropolitana di Roma, linea A, condotto dal OM. All'imputato era irrogata la pena di anni cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed era disposta nei suoi confronti la condanna al pagamento, in solido con il responsabile civile, dei danni conseguenti ai reati, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio delle parti civili. I fatti, come ricostruiti dai Giudici di merito, possono essere così riassunti. Il OM AN, alla guida del convoglio n. 4 della metropolitana di Roma, in data 17 ottobre 2006, alle ore 9,30, tamponava altro convoglio fermo alla stazione IO Emanuele. All'esito del tamponamento, perdeva la vita LI DR che riportava un trauma cranio encefalico e riportavano lesioni altri 452 passeggeri (di questi n. 108 passeggeri sporgevano querela). Il treno condotto dal OM tamponava il convoglio fermo ad una velocità di 41 km/h. Ciò accadeva in quanto l'imputato, secondo gli accertamenti condotti dai consulenti nominati dal P.M., disattivava il sistema di sicurezza continuo ATP (automatic train protection) che induce l'arresto del treno in caso di superamento del limite di velocità - accelerando la marcia fino a raggiungere una velocità di 52 km/h all'uscita della stazione Manzoni. Trovatosi di fronte all'ostacolo, nella successiva fermata di IO Emanuele in cui avveniva l'impatto, dopo avere portato a zero la maniglia di trazione (ponendo il treno in coasting, ossia in una condizione neutra), azionava la frenata del treno portando il manipolatore nella posizione estrema. I giudici di merito, condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il consulente nominato dal P.M. prof. Giorgio DI, ritenevano dimostrata la responsabilità dell'imputato sotto un duplice profilo di colpa generica: quello della negligenza, per la mancanza di attenzione ai segnali luminosi durante il percorso, e quello della imperizia per la errata manovra di arresto del convoglio.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione. Interruzione del nesso di causalità tra la condotta cosciente del ricorrente all'atto del distacco dell'ATP e la 2 属 successiva accelerazione del convoglio. Mancata rinnovazione parziale della Istruzione dibattimentale al fine di disporre accertamenti sulle condizioni di infermità dell'imputato e della patologia da cui è affetto. Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione offerta dai Giudici nella sentenza impugnata incontrerebbe un rilevante limite nell'avere considerato isolatamente la condotta dell'imputato, senza tenere conto delle concorrenti condotte omissive originariamente riferite ai dirigenti della società Metropolitana. A costoro, assolti all'esito del giudizio di primo grado, era stato contestato di non avere disposto la prescritta piombatura delle selettive di bordo relative al sistema di ATP;
di non avere controllato periodicamente la regolare piombatura;
di non avere esercitato alcun controllo sui distacchi del sistema ATP operati dal personale di bordo e di non avere applicato le conseguenti sanzioni disciplinari ai macchinisti. Sebbene sia stata esclusa la responsabilità dei dirigenti perché non è stata dimostrata la esistenza di ordini di servizio che esortavano ad una velocizzazione del traffico sotterraneo attraverso il distacco dell'ATP, i Giudici avrebbero omesso di considerare le numerose testimonianze dei macchinisti che avevano confermato come l'uso di tale pratica fosse diventato una necessità in determinate condizioni. La considerazione di tali circostanze avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a pervenire ad una diversa decisione nei confronti dell'imputato. Nei due gradi di merito era stato altresì richiesto che si procedesse ad una rinnovazione parziale del dibattimento al fine di disporre accertamenti volti a verificare se il disturbo di cui soffriva il ricorrente, affetto da apnee ostruttive notturne, ampiamente documentato dalla consulenze di parte e dalla certificazione prodotta, potesse avere inciso sulla condotta serbata dall'imputato. La Corte di merito ha ritenuto che tali patologie non potessero sussistere al momento del fatto, essendo l'ipossia inconciliabile con il comportamento serbato dal ricorrente. Tali argomentazioni tuttavia contrasterebbero con gli accertamenti diagnostici documentati in atti. Inoltre i Giudici non avrebbero considerato che una legge dello Stato, che ha dato attuazione alla Direttiva della Commissione europea n. 85/2014, vieta il rilascio della patente di guida ed il rinnovo della stessa a coloro che risultino affetti da apnee ostruttive notturne. Pertanto, sulla scorta dell'attuale normativa, solo una commissione medica potrebbe stabilire se ricorrente abbia i requisiti di idoneità fisica per condurre un treno. La Corte avrebbe del tutto trascurato di considerare l'ampia documentazione medica che attesta nel ricorrente la esistenza di una forma severa di tale patologia, adottando valutazioni di stretta competenza medica, così impedendo di dimostrare la condizione patologica del 3 macchinista che, ignorata dallo stesso e anche dall'azienda, avrebbe imposto un approfondimento anche in ossequio alla direttiva richiamata sopra e recepita nella legislazione dello Stato. Così operando, la Corte territoriale avrebbe indirettamente violato una legge dello Stato ormai in vigore, poiché non avrebbe consentito l'eventuale accertamento positivo della tesi difensiva che rappresenta anche uno strumento di prevenzione per il futuro. In mancanza di tale accertamento, il ragionamento seguito dalla Corte di merito sarebbe evidentemente inadeguato: è contrario alla logica ritenere che un disturbo della coscienza, che si manifesta con torpore e disattenzione, possa essere annunciato prima che venga posta in essere una manovra pericolosa. La tesi sostenuta dalla Corte di merito si spingerebbe al di là della contestazione, sostenendo l'ipotesi che l'imputato abbia quasi volontariamente cercato di produrre un disastro, nella consapevolezza di porre in essere una manovra pericolosa. In mancanza di accertamenti sulla salute del macchinista resterebbe incomprensibile la reale dinamica del sinistro. II) Violazione di legge della parte della sentenza in cui sono stati utilizzati i risultati della consulenza tecnica del P.M, relativamente ai dati riguardanti i segnali di terra;
nullità dell'incidente probatorio per omessa comunicazione delle date, degli orari e dei luoghi dell'accertamento irripetibile e per difetto del riversamento delle memorie su appositi supporti da consultare successivamente. Nella sentenza i Giudici di appello confondono il riversamento dei dati contenuti nella scatola nera posta sul convoglio (accertamento al quale ha partecipato la difesa), con lo scarico delle memorie dei segnali posti a terra. Mentre il contenuto della scatola nera è stato scaricato e registrato su altro supporto alla presenza della difesa, le memorie informatiche dei segnali di terra non sono state scaricate su supporti consultabili. L'irripetibilità dell'accertamento impedirebbe di confrontare i codici dei segnali di terra con i dati contenuti nella memoria della scatola nera presente a bordo della motrice del convoglio. L'omissione dell'avviso alla difesa durante l'istruttoria, avrebbe pregiudicato la possibilità di dimostrare il contrario di quanto viene affermato in consulenza. Tutto ciò si tradurrebbe in un ulteriore ed illegittimo ostacolo all'esercizio delle prerogative difensive, specie in relazione alla insussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen. III) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui, nel respingere la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, afferma che risulta provata la responsabilità per colpa del ricorrente e che sarebbe irrilevante accertare lo stato di salute dell'imputato al momento dei fatti, in 4 B quanto il ricorrente, al momento del distacco dell'ATP e dell'accelerazione del convoglio, era cosciente;
violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che non vi siano margini per addivenire all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen. Secondo i Giudici della Corte d'appello - che citano il parere dell'Ing. DI e dell'originario coimputato De IS - sarebbe valida e plausibile la tesi di una disattenzione da parte del ricorrente, elemento idoneo ad escludere la colpa cosciente con previsione dell'evento. IV) Omessa pronuncia in ordine al terzo motivo di appello, riguardante la richiesta di riduzione della pena per effetto della intervenuta prescrizione del delitto di lesioni colpose. CONSIDERATO IN DIRITTO di quello 1. I motivi di doglianza risultano tutti infondati ad eccezione riguardante la prescrizione del reato di lesioni personali.
2. Venendo al merito delle questioni poste dalla difesa nel primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. Le linee direttrici fondamentali sulle quali si muove il ragionamento della difesa sono rappresentate: 1) dall'assunto secondo il quale il macchinista sarebbe stato colto da un'improvvisa e incontrollabile perdita di coscienza collegata alla patologia di cui soffriva (apnee ostruttive notturne), che sarebbe stata causa del disastro;
2) dalla censura riguardante la mancata considerazione delle condotte omissive dei dirigenti della Società che, pur essendo stati tutti assolti dalle imputazioni elevate a loro carico, avevano contribuito alla determinazione dell'evento, mancando di effettuare i dovuti controlli sui sistemi di blocco dei treni;
3) dalla inutilizzabilità della consulenza nella parte decisiva relativa ai dati risultanti dallo scarico delle memorie dei segnali di terra, non riversati su supporti consultabili da parte della difesa (l'estrazione di tali dati, di natura irripetibile, non sarebbe avvenuta in contraddittorio tra le parti).
3. Quanto al primo profilo, le critiche riguardanti la incompletezza, la contraddittorietà e la carenza motivazionale della sentenza impugnata risultano palesemente infondate. E' il caso di rammentare in premessa, con riferimento ai più generali poteri di controllo esperibili in questa sede, come alla Corte di Cassazione non spetti il compito di procedere ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità. Invero, l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al 5 giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Inoltre, è principio non controverso che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non sia tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia logica (ossia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento) e giuridicamente corretta (cfr. Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 - 01, Jakani, così massimata: «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 01 , così massimata: «L'indagine di - legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il gludice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali»). Sul piano della completezza del discorso argomentativo che deve sorreggere la decisione, si è anche affermato che nella sentenza di merito, il giudice non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo sia stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 Rv. 250900). Ancora sul piano della completezza della motivazione, occorre rammentare che, in caso di "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in base a consolidato Insegnamento di questa Corte, la sentenza di primo grado e quella d'appello costituiscono una unità inscindibile, integrandosi reciprocamente, sicché il sindacato di legittimità, in sede di ricorso, deve essere operato, tenendo conto della complessiva valutazione dell'apparato motivazionale offerto da entrambe le sentenze (cfr. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617).
4. Ebbene la sentenza impugnata, alla luce dei criteri brevemente richiamati, soddisfa i canoni di completezza, logicità e coerenza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità perché possano dirsi adempiuti in modo soddisfacente gli obblighi motivazionali imposti. In primis occorre rilevare come la difesa non abbia avanzato riserve in ordine alla ricostruzione storica del fatto, che rimane cristallizzato nei termini rappresentati dal giudici di merito: il treno condotto dal ricorrente, alla stazione denominata IO Emanuele, tamponava violentemente il convoglio fermo che lo precedeva, scontrandosi con esso ad una velocità pari a 41 km/h. In ordine ai profili di responsabilità individuati a carico del macchinista, la Corte di merito, condividendo le argomentazioni espresse dal primo giudice, che ha richiamato le risultanze della consulenza espletata in fase di indagini dal consulente del P.M., Prof. Giorgio DI, ha ritenuto che la causa del disastro dovesse essere attribuita alla negligente disattenzione del macchinista che non aveva osservato I segnali luminosi all'uscita della stazione Manzoni, alla imprudente manovra di disattivazione del sistema di controllo della velocità del treno (cd. ATP), alla imperita manovra di arresto del treno (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata: "La dinamica del sinistro quindi non può che essere ricostruita nei termini risultanti dalle conclusioni del Prof. DI, quando sosteneva che il macchinista dovesse aver dimenticato il segnale rosso permissivo a protezione della stazione IO Emanuele e che avesse quindi accelerato, credendo erroneamente di essere in ritardo, ed escluso l'ATP nella convinzione che la stazione IO fosse ormai libera. Sul punto peraltro pure l'originario coimputato De IS, nel corso delle dichiarazioni spontanee, aveva affermato che il EI aveva verosimilmente scambiato, nel percorrere l'ultima tratta prima dell'impatto, il segnale di verde regolamentare di fine rallentamento dei 20 km orari, dovuto ai lavori in corso presso la stazione Manzoni, con un segnale verde di blocco automatico, che consente il via libera a 80 km orari, ritenendo quindi erroneamente l'ATP guasto e perciò disattivandolo, 7 portando il treno ad una velocità di 52 km orari, poi ridotta, al momento dell'impatto, a quella di 41 km orari. Siffatta ricostruzione, emergente sia dall' istruttoria orale che dagli accertamenti a carattere tecnico, presuppone una reiterata disattenzione del macchinista circa l'avvistamento di un segnale semaforico posto sull'ultima tratta del circuito ferroviario prima dell'impatto”). Le avverse argomentazioni difensive sono incentrate sulla tesi di una perdita di coscienza improvvisa del macchinista che avrebbe determinato, secondo l'intendimento della difesa, una interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, rendendo ascrivibile il disastro ad una tragica fatalità. La Corte di merito ha fornito una risposta del tutto adeguata alle argomentazioni difensive. Si è evidenziato, in sentenza, come le patologie lamentate dal ricorrente fossero state individuate soltanto dopo l'incidente occorso. Si è poi messo in risalto come l'azione posta in essere dall'imputato fosse incompatibile con una improvvisa perdita di coscienza: non solo vi era stata una disattivazione consapevole del sistema di controllo della velocità del treno, ma era intervenuto un deliberato aumento della velocità del convoglio prima dell'attivazione del freno. Entrambi tali comportamenti, si legge in motivazione, sono stati frutto di una scelta volontaria dell'imputato, evidentemente inconciliabile con l'asserito stato di incoscienza. Per altro verso, si argomenta, era esistente sul treno un particolare meccanismo di sicurezza che determinava il blocco del convoglio in caso di perdita di coscienza del conducente, denominato "uomo morto". Tale dispositivo, si legge in motivazione, doveva essere azionato continuamente per segnalare che l'operatore alla guida fosse vigile. Poiché tale meccanismo non era entrato in funzione, determinando l'arresto del treno prima dell'impatto, doveva ritenersi del tutto infondata la prospettazione difensiva.
5. Le considerazioni esposte in motivazione, frutto di un argomentare logico e coerente, risultano certamente idonee a giustificare la decisione dei Giudici di appello di escludere la prospettata necessità di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per disporre accertamenti sullo stato di salute dell'imputato e sulle patologie da cui si diceva affetto. Gli elementi acquisiti sono stati reputati sufficienti, secondo il prudente e logico apprezzamento del giudice distrettuale, per addivenire alla decisione adottata. E' d'uopo in proposito rilevare come nel giudizio di appello la rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione di nuove prove abbia carattere di eccezionalità, potendo essere disposta soltanto ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, occorrendo peraltro che solo la decisione di procedere a rinnovazione sia specificamente motivata (cfr. Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999 Rv. 213637 - 01: "In tema di giudizio di 8 appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti"; Sez. 2, Sentenza n. 8106 del 26/04/2000, Rv. 216532 01: "La rinnovazione del dibattimento in appello, posta la presunzione di completezza della già svolta indagine probatoria dibattimentale, è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"). Nell'alveo del consolidato orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha anche precisato che l'esercizio del potere di rinnovazione dell'istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto in caso di rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, Rv. 245009: "Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità"; conforme Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893 01: "Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente Il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo").
5.1 La questione circa la mancata considerazione dei comportamenti serbati dai Dirigenti della Metropolitana di Roma è parimenti destituita di fondamento: la responsabilità di costoro è stata esclusa con pronuncia assolutoria e le lamentate condotte omissive, di cui si dice nel ricorso, non potrebbero mai costituire ragione di esonero della responsabilità del macchinista che ha cagionato il disastro. La condotta del conducente del treno è stata analizzata in modo puntuale dai Giudici di merito che hanno provveduto ad un'attenta ricostruzione del fatto sulla base delle emergenze processuali rappresentate in sentenza. Individuati i comportamenti colposi che hanno dato luogo al tamponamento, riconducibili all'inosservanza di regole cautelari di attenzione ed alla trasgressione di disposizioni regolamentari (disattivazione del regolatore di velocità; eccesso di 9 velocità, imperita manovra di attivazione del freno), hanno determinato in modo ineccepibile il legame causale tra questi comportamenti e gli eventi lesivi che ne sono scaturiti. Tale nesso causale, sulla base dei fondamentali principi che informano la materia, contenuti nell'art. 41 cod. pen., può essere escluso solo in presenza di cause eccezionali, non previste né prevedibili, che siano state da sole sufficienti a produrre l'evento. Quanto alla possibilità che altre cause abbiano concorso alla determinazione dell'evento, avendo il nostro ordinamento optato per la teoria della par condicio, non potrà comunque addivenirsi ad una esclusione del rapporto di causalità, poiché tutte le cause preesistenti, coeve e sopravvenute devono essere poste sullo stesso piano ai fini della valutazione del determinismo causale. Il percorso argomentativo dei Giudici di merito si appalesa quindi del tutto rispettoso dei principi che informano la materia. Gli altri fattori evocati dalla difesa non hanno incidenza sul rapporto causale: i comportamenti dei dirigenti dell'azienda, i quali peraltro sono stati tutti assolti dalle imputazioni elevate a loro carico, non sono in alcun modo suscettibili di interrompere il nesso causale tra i comportamenti colposi individuati a carico del ricorrente e l'evento.
6. Per quanto concerne la parte della consulenza riguardante l'acquisizione dei dati afferenti ai segnali luminosi di terra, la risposta fornita dalla Corte di appello è immune da censure: i segnali di terra coincidono necessariamente con quelli contenuti nella scatola nera esistente sul treno e tutte le informazioni della scatola nera sono state estratte alla presenza dei difensori e riportate su supporti informatici. inutilizzabilitàAnche volendo ammettere la dei dati risultanti dall'accertamento compiuto dai tecnici sui segnali luminosi di terra, tale aspetto non si riverbera sulla ricostruzione offerta dalla Corte di merito poiché, premessa la necessaria corrispondenza di tali dati con quelli ricavabili dalla scatola nera, in nulla risulta mutato il quadro probatorio evincibile dagli atti. La censura, pertanto, non manifesta aspetti di criticità nel costrutto argomentativo della sentenza.
7. Infondata è la censura riguardante la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen. La motivazione offerta dalla Corte di merito, sebbene sintetica, risponde ai criteri stabiliti in materia in sede di legittimità. Ricorre la circostanza aggravante dell'avere agito nonostante la previsione dell'evento, quando l'evento non voluto, né considerato di sicuro accadimento, si presenti come altamente probabile in riferimento alla condotta posta in essere dal soggetto agente, sebbene questi confidi nella possibilità di evitarlo. Tale ultimo aspetto (la convinzione del soggetto agente di potere evitare l'evento) 10 vale a distinguere la colpa cosciente dal dolo eventuale il quale è invece caratterizzato dall'accettazione del rischio, da parte del soggetto agente, che l'evento si verifichi [cfr. Sez. 1, n. 30472 del 11/07/2011, Rv. 251484 - 01: "I dolo eventuale presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi;
diversamente, la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi"]. La Corte di merito, in ossequio ai principi richiamati, ha ritenuto di riconoscere l'aggravante in questione valorizzando quella parte di condotta in cui Il ricorrente ha volontariamente disattivato il controllo ATP ed ha accelerato l'andatura del treno. In tale segmento dell'azione i Giudici hanno ravvisato l'aggravante in parola, sostenendo, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, altamente elevato grado di probabilità che tali manovre potessero cagionare l'incidente occorso. | Si osserva, Infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso della imputato, atteso peraltro il tenore del ricorso che non fa questione di responsabilità del ricorrente., 8. Risulta fondato l'ultimo motivo di ricorso. Il termine massimo di prescrizione del reato di lesioni personali colpose, come contestato al capo C) della rubrica, è di anni sette e mesi sei. Facendo decorrere tale termine dalla data di consumazione riportata in contestazione (17/10/2006), la prescrizione risulta ampiamente maturata. Si osserva, in proposito, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte. In ragione dell'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, la Corte di cassazione può provvedere direttamente alla eliminazione della parte di pena inflitta all'imputato in relazione a tale capo, corrispondente a mesi sei di reclusione. Ciò in base ai poteri riconosciuti dall'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017 - che consente di rideterminare la pena in sede di legittimità ove non sussistano ragioni per il rinvio della sentenza sulla base delle statuizioni del giudice di merito. 11 9. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione ex art. 590 cod.pen. (capo C della rubrica) perché il reato è estinto per prescrizione, con eliminazione di mesi sei di reclusione dalla pena inflitta. E' rigettato nel resto il ricorso di OM AN con condanna del ricorrente, in solido con il responsabile civile, alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione ex art. 590 c.p. (capo C) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del OM e condanna il ricorrente alla rifusione, in solido con il responsabile civile, delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come segue: euro 2.500,00 in favore di RI IA MO, difesa dall'Avv. Enrico VIli;
euro 3000,00 in favore di IO IA e AN ZO, difesi dall'Avv. Giuseppe Blefari;
euro 2500,00 in favore di NU NF, difesa dall'Avv. Corrado Marinelli;
euro 2.500,00 in favore di S.P.A. ATAC in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'Avv. Nicola Madia;
euro 2.500,00 in favore di TA AR, difesa dall'Avv. Enrico Petrucci;
euro 2.500,00 in favore di UG De VI, difeso dall'Avv. Vincenzo Gianzi;
euro 2500,00 in favore del Comune di Roma in persona del Sindaco pro tempore, difeso dall'Avv. Enrico Maggiore;
euro 2.500,00 in favore di AR MI ES, difesa dall'Avv. Stefano Caroti;
euro 2.500,00 in favore di ON RI, difeso dall'Avv. Bruno MOrelli, oltre accessori come per legge. In Roma, così deciso il 19 dicembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Emanuele Di Salo RIrosaria Bruno DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,. 7 APK 2020..... IL FUNZIONARIO CÓDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lameka 12