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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BARBATA AGOSTINO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3467/2018 depositato il 15/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Con Socio Unico L.r. Socio_unico - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_1 CF_Difensore_2 Dr. -
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB075P01050/2017 RITENUTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- S.r.l., come in atti rappresentata e difesa ha impugnato l'avviso di accertamento n. TMB075P01050/2017 relativo a ritenute per il periodo d'imposta 2012, notificato in data 28 dicembre 2017, da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti con cui 1'Ufficio formulava rilievi in materia di transfer pricing;
- in pendenza del giudizio di I° grado, la Società presentava istanza di conciliazione giudiziale e, successivamente, istanza per l'attivazione della procedura amichevole “MAP” ex art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera;
- a seguito della conclusione della procedura di MAP è venuto meno l'interesse della società alla prosecuzione del contenzioso e la parte chiede l'estinzione del giudizio, rinunciando al contenzioso alla luce di quanto sopra descritto si sono verificati e presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente Livia Martinelli Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BARBATA AGOSTINO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3467/2018 depositato il 15/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Con Socio Unico L.r. Socio_unico - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_1 CF_Difensore_2 Dr. -
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB075P01050/2017 RITENUTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- S.r.l., come in atti rappresentata e difesa ha impugnato l'avviso di accertamento n. TMB075P01050/2017 relativo a ritenute per il periodo d'imposta 2012, notificato in data 28 dicembre 2017, da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti con cui 1'Ufficio formulava rilievi in materia di transfer pricing;
- in pendenza del giudizio di I° grado, la Società presentava istanza di conciliazione giudiziale e, successivamente, istanza per l'attivazione della procedura amichevole “MAP” ex art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera;
- a seguito della conclusione della procedura di MAP è venuto meno l'interesse della società alla prosecuzione del contenzioso e la parte chiede l'estinzione del giudizio, rinunciando al contenzioso alla luce di quanto sopra descritto si sono verificati e presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente Livia Martinelli Lorenzo Di Gaetano