Sentenza 31 marzo 2015
Massime • 1
Il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2015, n. 24308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24308 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 31/03/2015
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1158
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 37701/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IO N. IL 29/08/1980;
avverso la sentenza n. 870/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. FALCONE Fabio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/05/2014 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di NO AR, in relazione ai reati di cui all'art. 61 c.p., n. 2, e art. 495 cod. pen. (capo a) e di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13,
(capo b), per avere, al fine di assicurarsi l'impunità dal reato di guida senza patente, falsamente dichiarato ai carabinieri che stavano procedendo al suo controllo, di chiamarsi AT PI.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 495 cod. pen., sottolineando che il NO, ancor prima della stesura del verbale di contravvenzione, aveva correttamente indicato ai carabinieri i propri reali dati anagrafici, in tal modo privando di offensività concreta la precedente condotta, consentendo ai militari di redigere l'atto pubblico senza svolgere alcuna indagine volta ad accertare l'identità dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 99 e 495 cod. pen., per avere la Corte territoriale applicato la contestata recidiva sulla esclusiva base delle risultanze del casellario, pur avendo, ad altri fini, contraddittoriamente valorizzato l'immediata confessione del NO.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 69 e 495 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante del nesso teleologia) e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche. Sotto il primo profilo si evidenzia che le false dichiarazioni erano dirette non già a sottrarsi alle sanzioni previste per il reato di guida senza patente, ma a celare il fatto che il NO era sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo. Tale conclusione, oltre che avvalorata dalla stessa annotazione di servizio del 10/11/2001, discendeva logicamente dal fatto che, altrimenti, il NO avrebbe fornito il nominativo di soggetto provvisto di licenza di guida, piuttosto che di un incensurato. Sotto il secondo profilo, si rileva che il carattere contravvenzionale del c.d. reato scopo e il limitato disvalore del delitto ascritto al NO, unitamente alla resipiscenza manifestata e all'immediato ravvedimento, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'art. 133 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 495 cod. pen. e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116 in relazione alla ritenuta eccessività della pena, alla luce della personalità del ricorrente e della caratteristiche oggettive della condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sè idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Pericchi, Rv. 163126; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferrara, Rv. 247353). Peraltro, le deduzioni del ricorrente quanto all'assenza di offensività del fatto non si confrontano in alcun modo con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, secondo la quale la ritrattazione non fu immediata, perché il verbale di identificazione venne redatto in caserma dove era avvenuta la confessione del NO, ormai certo che il mendacio sarebbe inevitabilmente emerso.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti al giudice di merito, ha, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei gravi e reiterati precedenti penali dell'imputato, ravvisando nei fatti per i quali è procedimento il sintomo di un'ennesima espressione di pericolosità. Nè è dato cogliere alcuna contraddizione in tale percorso argomentativo, giacché non la Corte d'appello, che anzi l'ha esclusa, ma il Tribunale ha ritenuto di valorizzare, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'immediatezza della confessione.
3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché la prima articolazione della censura muove da una premessa, relativa alle finalità perseguite dal NO, meramente congetturale e correlata alle risultanze dell'annotazione di servizio che avvalorerebbero siffatta conclusione ma che non vengono riprodotte in modo da poter verificare l'obiettivo fondamento della censura.
Priva di specificità è l'ulteriore articolazione del terzo motivo, che critica il giudizio di equivalenza confermato dalla Corte territoriale, giacché muove da una considerazione di limitato disvalore sociale della condotta, in realtà motivatamente contraddetta dalla Corte territoriale, alla luce del carattere opportunistico e quasi necessitato della confessione, una volta che l'uomo era stato condotto in caserma. In questa prospettiva, anche il carattere contravvenzionale diventa logicamente profilo recessivo rispetto alla capacità a delinquere ragionevolmente individuata dalla sentenza impugnata.
4. Inammissibile per assoluta genericità è il quarto motivo, che muove da premesse argomentative in fatto, sviluppate nei motivi precedenti e, tuttavia, prive di ogni fondamento, alla luce delle superiori considerazioni.
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015