Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 21781
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Sentenza 27 aprile 2011

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La modifica della localizzazione di un edificio integra una variazione essenziale rispetto al progetto, che rende applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 44, comma primo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora si sia in presenza di una traslazione tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente, o pressoché totalmente, diversa da quella originariamente prevista. (In motivazione la Corte ha precisato che gli interventi in variazione essenziale, di regola soggetti alla sanzione prevista dalla lett. a) dell'art. 44 citato, sono invece soggetti alla più grave sanzione prevista dalla lett. c) della richiamata disposizione se eseguiti in zona vincolata paesaggisticamente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 21781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21781
    Data del deposito : 27 aprile 2011

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