Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 388 cod. pen. anche in relazione alla mancata esecuzione dolosa di un lodo arbitrale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 48708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48708 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 23/11/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1871
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 13904/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI, NR BO, DE BO, DA RL e AR BO;
avverso l'ordinanza del 5 febbraio 2004 del Tribunale di Torino;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
I ricorrenti indicati in epigrafe sono destinatari, quali debitori, di un lodo arbitrale, depositato il 19 novembre 2003 e dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Torino del 5 dicembre 2003, col quale, a seguito del loro inadempimento di un contratto preliminare di vendita, quali promissari acquirenti, del 47 per cento delle quote della s.r.l. IP (per un importo di 5 miliardi di lire, oltre 520 milioni di lire in favore di IA IA quale finanziamento soci dalla stessa effettuato), veniva dichiarato costituito il contratto di vendita oggetto del preliminare, con obbligo di pagamento degli importi stabiliti in diverse tranches di ammontare differente, da 1 milione di euro, da corrispondere entro trenta giorni dal lodo sino all'ultima di 450.000 euro da pagarsi il 31 dicembre 2006.
Nel corso di verifiche catastali da parte dei venditori delle quote, verifiche finalizzate all'esperimento di azioni esecutive immobiliari nei confronti dei debitori, si veniva a conoscenza che in data 24 dicembre 2003 erano stati trascritti nei registri immobiliari distinti atti, stipulati in Grosseto, risalenti al 20 dicembre 2003, con i quali ER OD, DA LA e AR OR avevano istituito altrettanti trusts (Denominati "Oropa trust", ND Trust" e "Harry trust"), cui conferivano numerose proprietà immobiliari di pertinenza dei debitori, e indicavano quali trustees, rispettivamente, DE OR, DA LA e AR OR. In data 5 gennaio 2004, IA OD depositava denuncia-querela nei confronti di DE OR, NR OR, AR OR e LA DA, ipotizzando a loro carico il reato di cui all'art. 388, comma primo, c.p.p. Tra le norme regolatrici del trust si leggeva la disposizione secondo cui "i beni del trust sono separati dal patrimonio personale del trustee... non sono in alcun modo aggredibili ne' dai suoi creditori personali ne' dai creditori personali del disponente": conseguentemente, gli immobili devoluti ai trusts non erano aggredibili dalla querelante ne' dai suoi figli per ottenere la esecuzione coattiva della pronuncia arbitrale. Su richiesta del pubblico ministero, il G.i.p. del Tribunale di Torino, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti dell'ipotizzato reato, nonché del periculum in mora, "posto che i debitori avrebbero potuto, medio tempore, reperire terzi acquirenti cui alienare gli immobili, rendendo definitivamente vane eventuali iniziative dei creditori, disponeva il sequestro preventivo degli immobili conferiti nei trusts. Il Tribunale del riesame, ritenuto che sussistessero tutti i presupposti di legge, rigettava la richiesta relativa.
Avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame propongono ricorso per Cassazione, tutti i nominati in epigrafe, deducendo cinque motivi di ricorso.
Col primo si dolgono della violazione della legge penale per la non configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 388, comma primo, c.p.p. Il Tribunale avrebbe ritenuto la costituzione del trust atto di per sè simulato o fraudolento, cosa inesatta, in quanto nel diritto anglosassone il trust non costituisce atto simulato, consentendo legittimamente la costituzione di un patrimonio separato da quello del disponente. Perché il negozio istitutivo possa ritenersi tale è necessario che l'intenzione dei disponenti sia quella di sottrarre il bene alla garanzia del creditore ex art. 2740 c.c. Nel caso, i beni non erano stati certamente sottratti alla azione revocatoria ex art. 2901 c.c., trattandosi di trusts che prevedono un trustee italiano ed essendo, quindi, assoggettati alle norme del diritto italiano. La parte creditrice, inoltre, aveva domandato in termini ristrettissimi il pagamento delle somme in base al lodo e in termini altrettanto ristretti aveva presentato la denuncia, quando per alcuni degli indagati (DE OR e AR OR) non era ancora scaduto il termine (dilatorio) per l'adempimento della richiesta di pagamento. Sul punto l'ordinanza sarebbe carente di motivazione, come sarebbe carente di motivazione sulla disponibilità di altri beni da parte dei disponenti. Tutto concorrerebbe, quindi, per far ritenere verosimili le dichiarazioni di DE OR, secondo cui tutta l'operazione della creazione dei trusts era stata realizzata affinché venisse offerta una garanzia per gli istituti di credito che, in un momento di difficoltà della azienda di famiglia, avevano chiesto i rientri della esposizione debitoria.
Con un secondo motivo censurano la legittimità del sequestro per carenza del presupposto del fumus commissi delicti. Sostengono che il reato ipotizzato è collocato nel codice fra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie tra le quali non rientrerebbe il lodo arbitrale. Il lodo non sarebbe equiparabile a una sentenza. Nè gli arbitri sarebbero magistrati. Sarebbe violato, qualora si ritenesse giuridicamente corretta l'ipotesi inversa, il divieto di analogia in malam partem.
Si duole quindi, con il terzo motivo, del difetto assoluto di motivazione in ordine a tale ultimo aspetto.
Mancherebbe, poi, secondo la doglianza contenuta nel quarto motivo di ricorso, ogni motivazione sulla sussistenza del nesso pertinenziale tra la res e il reato, nesso che legittima l'adozione del sequestro preventivo, il quale giustifica l'adozione di un vincolo di indisponibiltà della cosa.
Con l'ultimo motivo, infine, i ricorrenti si dolgono della insussistenza del periculum in mora. Trattandosi di reato istantaneo, lo stesso non potrebbe essere portato a conseguenze ulteriori, soprattutto se si consideri che il sequestro è stato trascritto nei registri immobiliari e considerato altresì che il "blocco" dell'immobile può ottenersi con la trascrizione della domanda di revocatoria, cosa del resto, già fatta dai creditori. Il ricorso è infondato. Va premesso che, nel caso, gli attuali ricorrenti hanno dato luogo al negozio previsto dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore in Italia il 1 gennaio
1992, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1 luglio 1985. In breve, le caratteristiche fondamentali dell'istituto, alcune fissate da norme derogabili, desumibili soprattutto dall'art. 2 della citata legge, sono le seguenti. L'istituzione di un trust può avere luogo per atto tra vivi o mortis causa;
il disponente pone determinati suoi beni sotto il controllo del trustee a beneficio di un terzo o per il raggiungimento di uno scopo, ma tali beni non entrano a far parte del patrimonio del trustee, rimanendone separati, ne' passano, necessariamente, in proprietà del trustee: essi formano un patrimonio separato o di scopo;
il trustee è investito del potere di amministrare, gestire e disporre del bene del settlor (disponente) secondo le norme dell'atto istitutivo del trust e le prescrizioni di legge, con obbligo di essere chiamato a rendere il conto;
il trustee può agire o essere convenuto in giudizio nella sua qualità.
Nel caso, come risulta dai relativi atti istitutivi, tutti i trusts sono sottoposti alle norme della legge sopra richiamata (e tramite essa alla legge inglese per ciò che riguarda il trust e cumulativamente alla legge italiana e a quella inglese per quanto riguarda le obbligazioni e le responsabilità del trustee) e devolvono al trustee la piena proprietà dei beni dei disponenti, pur essendo tali beni destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai beneficiari finali nominati negli atti (su tali aspetti v. all. "A" agli atti istitutivi). Orbene, sembra del tutto corretta la motivazione del giudice di merito che - accertata la strettissima sequenza temporale: "pronuncia del lodo (19/11/03) - deposito e dichiarazione di esecutività (5/12/03) - costituzione dei trusts (20/12/03) - trascrizione degli atti costitutivi dei trusts (24/12/2003)" non ha avuto dubbi sulla sussistenza del fumus del reato contestato, ritenendo inverosimili le dichiarazioni di DE OR (giustamente il Tribunale non si spiega come la costituzione del trust avrebbe potuto garantire - e non danneggiare - le banche per crediti pregressi alla costituzione dei trusts). Quaestio facti, comunque, quest'ultima, sulla quale questa Corte non ha alcun potere di sindacato, come nessun potere di sindacato ha sulla questione della maturazione del credito dei richiedenti il sequestro, credito la cui prima rata non pagata era, peraltro, scaduta il 31 dicembre 2003 ("e non pagata (come si legge nell'ordinanza impugnata), prima, quindi, della presentazione della denuncia.
I ricorrenti pretenderebbero di escludere nella specie il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p. perché, mentre da un lato il trust non sarebbe un negozio simulato, dall'altro i beni stessi sarebbero pur sempre soggetti alla revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. Tali considerazioni sono del tutto prive di fondamento. Se il trust non è certamente in astratto un negozio simulato, può benissimo esserlo nelle singole fattispecie concrete. D'altro canto, affermare che i beni devoluti al trustee sarebbero pur sempre soggetti alla azione revocatoria significa confermare che quei beni sono usciti dal patrimonio del debitore ed è quindi certamente profilabile il reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p.p., in quanto, la deduzione implica proprio che i beni conferiti nel trust sono usciti dal patrimonio del (creditore non sono, quindi, più soggetti alla azione esecutiva sui beni del disponente devoluti al trustee. Non è comunque questa la sede per individuare se nella specie ci si trovi di fronte ad atti simulati o in frode ai creditori (la norma sarebbe pur sempre applicabile). È certo che in un caso o nell'altro sussisterebbe il fumus. Il secondo e il terzo motivo sono ugualmente infondati e non è vero che il Giudice di merito non abbia motivato. La devoluzione di controversie ad arbitri rituali è una eventualità del tutto legittima da parte di soggetti i quali, anziché sottoporre la controversia tra loro insorta (o che potrebbe insorgere) alla magistratura ordinaria, decidano di comprometterla in arbitri. La pronuncia emessa da questi ultimi ha la sicura natura di una decisione giurisdizionale al pari della sentenza emessa dai magistrati ordinari. Ciò è tanto vero che, se anche il regime delle impugnazioni si discosta da quello delle sentenze (ma questo non esclude la natura giurisdizionale dell'atto), il lodo, se deve essere eseguito nello Stato, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato ed è dichiarato esecutivo con decreto del tribunale, così acquistando giuridica ufficialità nell'ordinamento come decisione giurisdizionale (art. 825 c.p.c). La stessa norma da conferma della completa equiparazione del lodo alla sentenza, stabilendo che il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta la sentenza avente il medesimo contenuto. La identità di natura del lodo e della sentenza permette, quindi, di affermare con certezza che l'art. 388, comma primo, c.p. è applicabile anche ove il debitore compia atti simulati o fraudolenti per sottrarsi alle obbligazioni nascenti da un lodo arbitrale. È, quindi, infondata la tesi dei ricorrenti in forza della quale si farebbe in tal modo una illegittima opera di applicazione analogica della norma penale incriminatrice. La identità di natura tra lodo e sentenza (entrambi atti giurisdizionali di decisione di controversie insorte tra le parti di un contratto) permette di affermare che non si verta nel caso in ipotesi di estensione analogica della norma, ma di applicazione della stessa a situazioni identiche, laddove presupposto della applicazione analogica è la dualità di situazioni giuridiche (una regolata dalla legge e una non regolata), nella specie esclusa proprio in considerazione della ricordata identità di natura tra sentenza e lodo arbitrale.
Sono infine privi di fondamento i motivi quarto e quinto del ricorso. Non è dato comprendere (quarto motivo) come possa sostenersi la mancanza del vincolo pertinenziale (legittimante il sequestro preventivo) nel caso di alienazione di beni - sottoposti, per definizione, alla garanzia patrimoniale dei creditori - tra le cose trasferite in proprietà di altri e il reato di cui all'art. 388, comma primo. Se manca sul punto la motivazione si deve replicare che il giudice non deve motivare sulle cose ovvie. Sicuramente sussistente doveva ravvisarsi poi, al momento della emanazione dell'atto di sequestro, il periculum in mora (motivo quinto): la trascrizione dell'atto di sequestro nei registri immobiliari era certamente idonea a bloccare - di fatto - ulteriori passaggi dei beni devoluti al trustee o, comunque, altri atti di disposizione - eventualmente con l'assenso del disponente e/o del beneficiario - che avrebbero potuto rendere vana o maggiormente aleatoria ogni azione revocatoria a causa dei diritti vantabili da terzi in buona fede (art. 2901, comma primo, n. 2, c.c.). Il ricorso va, quindi, rigettato e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2004