Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2010, n. 7216
CASS
Sentenza 17 novembre 2010

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Il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non esclude la punibilità del delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (In motivazione la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la mancata estensione della causa di non punibilità anche alla fattispecie delittuosa, prevista dall'art. 181, comma 1-ter, D.Lgs. n. 42 del 2004 per la sola fattispecie contravvenzionale di cui al comma primo, violerebbe il principio di offensività).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per presunto contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della causa di non punibilità anche al delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma primo-bis, del citato decreto, in caso di positivo accertamento della compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estensione di tale causa di non punibilità al delitto, prevista per la sola contravvenzione paesaggistica, non sarebbe possibile trattandosi di situazioni non omogenee).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2010, n. 7216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7216
    Data del deposito : 17 novembre 2010

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