Sentenza 4 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, non costituisce motivo ostativo all'accoglimento della domanda l'omessa sottoscrizione o autenticazione della traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna trasmessa dall'autorità richiedente a corredo della documentazione inviata a norma dell'art. 23 della suddetta Convenzione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene ed accompagnata da una sottoscrizione apposta in calce alla relativa documentazione dal rappresentante dell'autorità richiedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2009, n. 47070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47070 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2127
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 30707/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI TI AR, n. a Bucarest (Romania) in data 8.5.1979;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa il 31.7.2009;
- letto il ricorso il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda d'estradizione di OI TI AR, presentata dalla Repubblica di Romania a seguito di mandato di cattura, emesso il 27.2.2007 dal Tribunale di Bucarest (Romania), per il delitto di rapina (art. 211 c.p. romeno), di cui il OI è stato dichiarato colpevole con condanna alla pena di sei anni di reclusione.
2. Ricorre per Cassazione l'estradando, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 700 c.p.p., per non essere sottoscritta ed autenticata la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, trasmessa dall'autorità romena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
4. Correttamente la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione già avanzata dalla difesa in quella sede, anche se erroneamente - ma è errore che non vizia la decisione - ha escluso che la documentazione allegata alla richiesta d'estradizione, a differenza di quanto è previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 6 della sul mandato di arresto europeo, debba essere tradotta in lingua italiana.
5. Al caso in esame, a norma dell'art. 696 c.p.p., è applicabile la Convenzione europea d'estradizione (sottoscritta a Parigi il 13.12.1957, ratificata dall'Italia il 6.6.1963 e dalla Romania il 10.9.1997), che all'art. 23 prevede che "gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della parte richiedente, sia in quella della parte richiesta", salva la facoltà di quest'ultima di richiedere una traduzione in una lingua, a sua scelta, tra quelle ufficiali del Consiglio d'Europa (ossia in francese o in inglese).
6. Tuttavia da nessuna norma della predetta Convenzione (o c.p.p.) la traduzione in lingua italiana è prevista a pena d'inammissibilità della richiesta, essendo peraltro prassi costante, nelle relazioni internazionali, che ogni atto sia prodotto anche nella lingua dello Stato destinatario.
7. Nessuna norma della Convenzione, inoltre, prevede che la traduzione degli atti da produrre per la richiesta di estradizione sia sottoscritta o autenticata da parte dello Stato richiedente, giacché la firma del soggetto che rappresenta l'autorità richiedente in calce alla richiesta d'estradizione, inoltrata secondo canali ufficiali (Ministero della giustizia o Ministero degli affari esteri) costituisce non soltanto autenticazione della richiesta stessa, ma anche di tutti i documenti ad essa allegati.
8. In ogni caso, qualsiasi questione o dubbio relativo alla documentazione, può e deve essere risolto tramite richiesta d'informazioni complementari, a norma dell'art. 13 della Convenzione, secondo cui "se le informazioni fornite dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima parte richiederà le informazioni complementari necessarie e potrà fissare un termine per ottenere tali informazioni".
7. Giova, peraltro, ricordare che, anche in tema di mandato di arresto europeo, in cui è espressamente previsto che l'atto e la documentazione siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana (L. n. 69 del 2005, art. 6), questa Corte ha stabilito che non costituisce presupposto per l'ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna l'acquisizione in copia autentica del provvedimento cautelare (o di ogni altro atto proveniente dall'autorità estera), essendo sufficiente a garantire la conformità all'originale che la copia sia stata trasmessa in via ufficiale dall'autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia, organo deputato alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa (v. Cass. n. 4614/2007, Ramoci).
8. Nel caso in esame, l'Autorità romena ha fatto prevenire al Ministro della giustizia italiano, che l'ha trasmessa alla Corte d'appello di Genova, la richiesta d'estradizione con tutta la necessaria documentazione in lingua romena, accompagnata da traduzione in lingua italiana, con apposizione in calce della seguente formula "Dana Roman Consigliere giuridico Direzione Diritto Internazionale e Trattati servizio Cooperazione Giudiziaria internazionale in Materia Penale".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2009