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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17814 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NN IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/12/2025 del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi, per l’indagato, gli avv.ti Fabrizio Salviati e Piergerardo Santoro, che hanno esposto i motivi di gravame e della memoria depositata e hanno insistito per l’accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di trasferimento fraudolento di valori aggravato (capi 2 e 3), di estorsione pluriaggravata (capo 4) e di cui all’art. 513-bis cod. pen. (capo 5), reati-fine tutti aggravati a norma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17814 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 29/04/2026 2 2. Avverso la richiamata ordinanza il NN ha proposto ricorso per cassazione articolando, con i propri difensori di fiducia, quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica provvisoria, denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Al riguardo lamenta che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ritenuti integrati dai giudici della cautela in assenza dei presupposti del delitto ascritto, id sunt della prova della provenienza illecita delle risorse e del dolo specifico sotteso all’intestazione fittizia, costituito dalla volontà di eludere l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Deduce, inoltre, l’assenza di motivazione rispetto ai fatti ascritti al capo 3) dell’imputazione provvisoria, essendo le argomentazioni limitate a quelli di cui al capo 2). Assume, altresì, che, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen., non è stata considerata la doglianza difensiva sulla rilevanza dell’intercettazione del 24 aprile 2018 tra AR ME e RI SA NT, dalla quale traspariva il progetto di acquisizione da parte del primo della AM, dal 2016 riconducibile al ricorrente, intercettazione in evidente contraddizione con la ritenuta partecipazione dello stesso alla cosca ME, vieppiù in quanto l’uso dell’espressione “hanno messo a NN” renderebbe ragione di una scelta in detta direzione compiuta da soggetti terzi. 2.2. Mediante il secondo motivo, con riguardo ai capi 4) e 5) della rubrica, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1, 513-bis e 629, secondo comma, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. L’indagato evidenzia, al riguardo, che l’ordinanza censurata è gravemente omissiva rispetto alle deduzioni difensive. In particolare, non sarebbe stato verificato se si fosse realizzata l’effettiva coartazione dell’iniziativa commerciale del UT. Infatti, in primis, non sarebbero state considerate le risultanze delle indagini difensive, come le dichiarazioni rese in tale sede dai testi DA e IA, i quali avevano riferito che la persona offesa, in quel periodo, somministrava bevande anche al banco. Inoltre, la motivazione sarebbe illogica e in contrasto con il compendio istruttorio nella parte in cui afferma che il NN non esitava a rivolgere minacce nei confronti della persona offesa, in assenza di interlocuzioni dirette tra i due e senza indicare da quale elemento sarebbe stata desunta tale conclusione. 3 Deduce, altresì, che, quanto all’aggressione in danno del UT del 4 luglio 2023, la motivazione, oltre ad essere contraddittoria, omette di considerare le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da LV IN, che aveva assistito al fatto e aveva ricondotto tale aggressione ad una reazione a un comportamento della vittima, che aveva picchiato un anziano di settantatré anni. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. evidenzia l’apoditticità e la contraddittorietà della motivazione, atteso che non erano cessati gli ipotizzati atti intimidatori nei confronti del UT, neppure dopo l’assunzione, da parte di questi, del figlio del presunto vertice del sodalizio nel suo locale. 2.3. Con l terzo motivo, rispetto al capo 1) della rubrica provvisoria, il NN lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per la mancanza di elementi atti a suffragare che egli avesse fornito un contributo effettivo al programma criminoso del presunto sodalizio. Segnatamente, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenzia che GI NT aveva reso dichiarazioni generiche e de relato, non asseverate dalla fonte primaria, mentre, per la qualità di ES IO cl.’90, il provvedimento censurato aveva fatto addirittura confusione con ES IO cl.’70. Inoltre, vi era un insanabile contrasto tra i due verbali di interrogatorio resi dallo stesso, l’uno nel quale escludeva che i locali del NN fossero riconducibili alla cosca, cui questi si rivolgeva solo se aveva problemi, e l’altro nel quale affermava, per contro, la gestione dei locali da parte di esso ricorrente per conto della cosca alla quale era intraneo. Deduce, di poi, che il collegio ha omesso di considerare che, nel periodo della presunta affiliazione, era detenuto ininterrottamente in regime di cui all’art. 41- bis l. ord. penit. e non ha indicato la fonte dell’IO, che aveva detto di conoscere poco o niente esso ricorrente. 2.4. Mediante il quarto motivo assume violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione, atteso che le argomentazioni dell’ordinanza censurata sul periculum in mora sarebbero fondate su mere clausole di stile, senza indicare rischi concreti, come quelli di reiterazione del reato ed elementi idonei a suffragarli. 3. Con memoria contenente motivi aggiunti, la difesa del ricorrente, rispetto al primo e al terzo motivo del ricorso, lamenta travisamento delle risultanze investigative laddove è stata valorizzata la caratura criminale del presunto correo TA US, indicato quale noto esponente del locale dei Papaniciari, gravato da precedenti penali, evidenziando che dal contestualmente prodotto certificato del casellario giudiziario si desume che si tratta di soggetto incensurato. Inoltre, 4 con riferimento al secondo motivo dello stesso ricorso, sottolinea che, come risulta dall’annotazione dei Carabinieri di Crotone del 21 maggio 2023 (anch’essa contestualmente depositata), il fratello della vittima, TA UT, aveva fornito informazioni del tutto sovrapponibili al IN, individuando la persona con la quale la vittima aveva avuto un violento diverbio in MA Taschera, detto Gino. 4. Con successiva memoria il NN ha insistito, anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso – cui si correla anche il primo dei motivi aggiunti - è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che è emerso dall’ampia attività captativa svolta che il NN aveva intestato ad altri soggetti due imprese allo stesso riconducibili, ovvero la società AM e la Uramare di RIno RO. Tale circostanza è peraltro riconosciuta dal ricorrete, il quale assume l’insussistenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza sotto due diversi aspetti. 1.1.Innanzi tutto l’indagato deduce non sarebbe dimostrata la provenienza illecita delle risorse. Sennonché non rilevano ai fini della configurabilità del delitto provvisoriamente ascritto di trasferimento fraudolento di valori, condotte che abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, poiché l'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dalla provenienza degli stessi (tra le tante, Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, US, Rv. 276216). 1.2. Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza di gravi indizi di colpevolezza rispetto all’elemento soggettivo del reato. Tale censura coglie, invece, nel segno. Al riguardo, mette conto evidenziare che è vero, come ha sottolineato la decisione censurata, che il dolo specifico del delitto (costituito dallo scopo di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali) non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, [...], Rv. 277598). 5 Tuttavia, anche se eventuali altre finalità possono coesistere, resta fermo che la condotta dell’interponente deve essere animata necessariamente dal dolo specifico di eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico (ex ceteris, Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, [...], Rv. 286355; Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, [...], Rv. 274286). Inoltre, se il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da colui il quale non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorre, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 2826459). Nel caso in esame, peraltro, sia l’ordinanza applicativa della misura che quella censurata, sono obiettivamente carenti sotto ambedue gli aspetti richiamati, poiché si limitano ad affermare l’astratta compatibilità tra la finalità, dedotta dalla difesa dell’indagato, di eludere le imposte e quella, richiesta dalla norma incriminatrice, di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione, senza indicare alcun elemento concreto, se non in modo congetturale, rispetto a quest’ultima finalità, che è l’unica rilevante, come evidenziato, per la sussistenza del reato. A tal proposito, infatti, la pronuncia impugnata utilizza espressioni di carattere ipotetico, laddove afferma che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice rende “più che verosimile e ragionevole” la circostanza che gli investimenti siano stati mascherati da intestazioni fittizie per eludere la disciplina in materia di prevenzione patrimoniale, perché dal tenore delle conversazioni intercettate e dalle dinamiche criminali oggetto di accertamento emerge il pieno inserimento del NN nella cosca ME. Aggiunge che questa situazione avrebbe reso “più che probabile” l’aggressione giuridica dei patrimoni investiti occultamente nelle attività commerciali, anche in ragione dei precedenti penali degli indagati e del contesto ambientale di riferimento. In sostanza, a prescindere dal coinvolgimento, in tesi, del ricorrente in attività delittuose di stampo associativo in quel periodo, nessun elemento concreto viene valorizzato per poter avallare l’affermata presunzione per la quale il NN poteva avere percezione che sarebbe stato concretamente promosso un procedimento di prevenzione nei suoi confronti. 2. Il secondo motivo (cui si ricollega anche il secondo dei motivi aggiunti) è, del pari, fondato. 6 La difesa dell’indagato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale del Riesame ha prodotto documentazione, ritraibile dalle indagini difensive svolte, che la pronuncia impugnata ha completamente omesso di considerare, anche solo per disattendere le censure formulate attraverso le stesse. In effetti, nell’assumere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 629 cod. pen., non sono state vagliate le dichiarazioni di due ex dipendenti del UT, i quali hanno riferito che nel locale si effettuava servizio di somministrazione alcolica al banco, circostanza che, peraltro, emerge – come si evince a pag. 16 del provvedimento censurato – anche dalle intercettazioni intercorse tra la presunta vittima e il NN, nelle quali il primo riconosce che la madre ha effettuato tale servizio ed è stata redarguita dallo stesso. Intercettazioni, queste, valorizzate come elementi a carico dell’indagato e che, tuttavia, appaiono in realtà di carattere ambiguo poiché potrebbero essere lette anche nel senso che il UT continuava, come confermato dai richiamati testi, a effettuare il servizio al banco e cercava solo di giustificarsi con il AL. Quanto agli ulteriori episodi, la decisione censurata si limita ad attribuire rilievo all’idea rappresentata dalla presunta persona offesa, ritratta anche da alcune intercettazioni, nelle quali lamenta con terzi soggetti che detti episodi erano iniziati in concomitanza con l’apertura del locale e riconducibili al NN e al AL. Va considerato, rispetto agli indicati aspetti, che dal complesso delle risultanze captative per come riportate dallo stesso Tribunale del Riesame emerge, in effetti, un risalente rapporto della presunta persona offesa sia con il predetto AL che con il NN, dei quali era stato socio. Di qui, neppure è considerata, anche solo per disattenderla, la concreta ricostruzione alternativa della vicenda nell’ambito di accordi tra ex soci rispetto alle modalità di svolgimento di nuove attività di impresa nello stesso settore. Per altro verso, non sono state valutate, rispetto all’aggressione del UT da parte dell’indagato, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dal IN, presente a fatti, il quale, nell’immediatezza, ha riferito che l’accaduto era dipeso da circostanze esultanti un contesto estorsivo, essendo la reazione del NN all’aggressione, a propria volta, di un anziano da parte del UT. Aggressione corroborata dalle dichiarazioni rese anche dal fratello del UT, come evidenziato nei motivi aggiunti. A fronte del complesso di tali elementi, che rendono inadeguata la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al delitto di estorsione aggravata, a medesime conclusioni occorre pervenire per quello di cui all’art. 513- bis cod. pen. costruito sulla conseguente incidenza sulla lesione della libera esplicazione, in regime di concorrenza, dell’attività di imprese. 7 3.Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale (e di nuovo al primo dei motivi aggiunti), occorre rammentare, su un piano generale, che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, [...], Rv. 281889). Nella fattispecie per cui è processo effettivamente il ruolo del NN nella consorteria criminale - costruito, già nella rubrica dell’imputazione provvisoria, descrivendo soprattutto i reati-fine per i quali la motivazione del provvedimento censurato è risultata carente - non viene adeguatamente individuato sia rispetto agli elementi costitutivi del reato, sia alla carente motivazione rispetto alle censure difensive. Il Tribunale del Riesame non ha inoltre risolto le non trascurabili questioni fatte valere dalla con riguardo al teste Oliveiro, che non solo, rispetto alla qualità, è stato “confuso” con un altro omonimo collaboratore di giustizia, ma ha reso, nel tempo, dichiarazioni che, effettivamente, si contraddicono le une con le altre rispetto alla posizione dell’indagato. Non può invero ritenersi, come ha fatto il provvedimento impugnato, che possano ricondursi a coerenza affermazioni come quella resa inizialmente dal collaboratore nel senso che l’indagato non operava per la cosca ma si rivolgeva ad essa solo se aveva problemi per ricevere protezione, da quelle successive per le quali era intraneo all’associazione criminosa per conto della quale gestiva locali nel territorio crotonese. Le relative dichiarazioni, in realtà, assumono un significato molto diverso, dovendo essere distinta la condotta di colui il quale partecipa a un’associazione mafiosa, il che – come evidenziato - implica un inserimento stabile nella stessa e la "messa a disposizione" per finalità criminose (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, [...], cit.), da colui il quale cerca la “protezione” dell’associazione medesima. Quest’ultima condotta può connotarsi secondo modalità variegate, dalle quali derivano differenti qualificazioni giuridiche. Innanzi tutto, essa può concretarsi nel c.d. concorso esterno all’associazione, che si realizza nell’ipotesi nell’instaurazione da parte di un imprenditore di un rapporto con la cosca caratterizzato da reciproci vantaggi (ex ceteris, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, [...], Rv. 282455; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683), consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, [...], Rv. 256740). Ipotesi, quest’ultima, nella quale è necessario che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo 8 causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231672). La ricerca della protezione può essere espressiva, per altro verso, di un mero legame tra il soggetto, che potrebbe essere talora finanche vittima, a sua volta, di altri o dello stesso sodalizio criminale cui si rivolge (tra le altre, Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 – 06; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D’Orio, Rv. 232963), nel senso che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con la compagine criminosa, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure – che nella prassi sono state oggetto di definizioni aventi carattere solo descrittivo – risiede nella circostanza che l'imprenditore “colluso”, a differenza di quello di “vittima”, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il sodalizio mafioso. E, del resto, le ineludibili contraddizioni emerse, in forza dei principi richiamati, dalle dichiarazioni dell’Oliveiro, che avrebbe dovuto riscontrare quelle del NT, sono superate dall’ordinanza censurata facendo riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i reati-fine provvisoriamente ascritti al ricorrente, i motivi di ricorso relativi ai quali sono stati del pari accolti. 4. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NO LU LL
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi, per l’indagato, gli avv.ti Fabrizio Salviati e Piergerardo Santoro, che hanno esposto i motivi di gravame e della memoria depositata e hanno insistito per l’accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di trasferimento fraudolento di valori aggravato (capi 2 e 3), di estorsione pluriaggravata (capo 4) e di cui all’art. 513-bis cod. pen. (capo 5), reati-fine tutti aggravati a norma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17814 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 29/04/2026 2 2. Avverso la richiamata ordinanza il NN ha proposto ricorso per cassazione articolando, con i propri difensori di fiducia, quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica provvisoria, denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Al riguardo lamenta che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ritenuti integrati dai giudici della cautela in assenza dei presupposti del delitto ascritto, id sunt della prova della provenienza illecita delle risorse e del dolo specifico sotteso all’intestazione fittizia, costituito dalla volontà di eludere l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Deduce, inoltre, l’assenza di motivazione rispetto ai fatti ascritti al capo 3) dell’imputazione provvisoria, essendo le argomentazioni limitate a quelli di cui al capo 2). Assume, altresì, che, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen., non è stata considerata la doglianza difensiva sulla rilevanza dell’intercettazione del 24 aprile 2018 tra AR ME e RI SA NT, dalla quale traspariva il progetto di acquisizione da parte del primo della AM, dal 2016 riconducibile al ricorrente, intercettazione in evidente contraddizione con la ritenuta partecipazione dello stesso alla cosca ME, vieppiù in quanto l’uso dell’espressione “hanno messo a NN” renderebbe ragione di una scelta in detta direzione compiuta da soggetti terzi. 2.2. Mediante il secondo motivo, con riguardo ai capi 4) e 5) della rubrica, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1, 513-bis e 629, secondo comma, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. L’indagato evidenzia, al riguardo, che l’ordinanza censurata è gravemente omissiva rispetto alle deduzioni difensive. In particolare, non sarebbe stato verificato se si fosse realizzata l’effettiva coartazione dell’iniziativa commerciale del UT. Infatti, in primis, non sarebbero state considerate le risultanze delle indagini difensive, come le dichiarazioni rese in tale sede dai testi DA e IA, i quali avevano riferito che la persona offesa, in quel periodo, somministrava bevande anche al banco. Inoltre, la motivazione sarebbe illogica e in contrasto con il compendio istruttorio nella parte in cui afferma che il NN non esitava a rivolgere minacce nei confronti della persona offesa, in assenza di interlocuzioni dirette tra i due e senza indicare da quale elemento sarebbe stata desunta tale conclusione. 3 Deduce, altresì, che, quanto all’aggressione in danno del UT del 4 luglio 2023, la motivazione, oltre ad essere contraddittoria, omette di considerare le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da LV IN, che aveva assistito al fatto e aveva ricondotto tale aggressione ad una reazione a un comportamento della vittima, che aveva picchiato un anziano di settantatré anni. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. evidenzia l’apoditticità e la contraddittorietà della motivazione, atteso che non erano cessati gli ipotizzati atti intimidatori nei confronti del UT, neppure dopo l’assunzione, da parte di questi, del figlio del presunto vertice del sodalizio nel suo locale. 2.3. Con l terzo motivo, rispetto al capo 1) della rubrica provvisoria, il NN lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per la mancanza di elementi atti a suffragare che egli avesse fornito un contributo effettivo al programma criminoso del presunto sodalizio. Segnatamente, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenzia che GI NT aveva reso dichiarazioni generiche e de relato, non asseverate dalla fonte primaria, mentre, per la qualità di ES IO cl.’90, il provvedimento censurato aveva fatto addirittura confusione con ES IO cl.’70. Inoltre, vi era un insanabile contrasto tra i due verbali di interrogatorio resi dallo stesso, l’uno nel quale escludeva che i locali del NN fossero riconducibili alla cosca, cui questi si rivolgeva solo se aveva problemi, e l’altro nel quale affermava, per contro, la gestione dei locali da parte di esso ricorrente per conto della cosca alla quale era intraneo. Deduce, di poi, che il collegio ha omesso di considerare che, nel periodo della presunta affiliazione, era detenuto ininterrottamente in regime di cui all’art. 41- bis l. ord. penit. e non ha indicato la fonte dell’IO, che aveva detto di conoscere poco o niente esso ricorrente. 2.4. Mediante il quarto motivo assume violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione, atteso che le argomentazioni dell’ordinanza censurata sul periculum in mora sarebbero fondate su mere clausole di stile, senza indicare rischi concreti, come quelli di reiterazione del reato ed elementi idonei a suffragarli. 3. Con memoria contenente motivi aggiunti, la difesa del ricorrente, rispetto al primo e al terzo motivo del ricorso, lamenta travisamento delle risultanze investigative laddove è stata valorizzata la caratura criminale del presunto correo TA US, indicato quale noto esponente del locale dei Papaniciari, gravato da precedenti penali, evidenziando che dal contestualmente prodotto certificato del casellario giudiziario si desume che si tratta di soggetto incensurato. Inoltre, 4 con riferimento al secondo motivo dello stesso ricorso, sottolinea che, come risulta dall’annotazione dei Carabinieri di Crotone del 21 maggio 2023 (anch’essa contestualmente depositata), il fratello della vittima, TA UT, aveva fornito informazioni del tutto sovrapponibili al IN, individuando la persona con la quale la vittima aveva avuto un violento diverbio in MA Taschera, detto Gino. 4. Con successiva memoria il NN ha insistito, anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso – cui si correla anche il primo dei motivi aggiunti - è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che è emerso dall’ampia attività captativa svolta che il NN aveva intestato ad altri soggetti due imprese allo stesso riconducibili, ovvero la società AM e la Uramare di RIno RO. Tale circostanza è peraltro riconosciuta dal ricorrete, il quale assume l’insussistenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza sotto due diversi aspetti. 1.1.Innanzi tutto l’indagato deduce non sarebbe dimostrata la provenienza illecita delle risorse. Sennonché non rilevano ai fini della configurabilità del delitto provvisoriamente ascritto di trasferimento fraudolento di valori, condotte che abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, poiché l'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dalla provenienza degli stessi (tra le tante, Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, US, Rv. 276216). 1.2. Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza di gravi indizi di colpevolezza rispetto all’elemento soggettivo del reato. Tale censura coglie, invece, nel segno. Al riguardo, mette conto evidenziare che è vero, come ha sottolineato la decisione censurata, che il dolo specifico del delitto (costituito dallo scopo di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali) non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, [...], Rv. 277598). 5 Tuttavia, anche se eventuali altre finalità possono coesistere, resta fermo che la condotta dell’interponente deve essere animata necessariamente dal dolo specifico di eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico (ex ceteris, Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, [...], Rv. 286355; Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, [...], Rv. 274286). Inoltre, se il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da colui il quale non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorre, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 2826459). Nel caso in esame, peraltro, sia l’ordinanza applicativa della misura che quella censurata, sono obiettivamente carenti sotto ambedue gli aspetti richiamati, poiché si limitano ad affermare l’astratta compatibilità tra la finalità, dedotta dalla difesa dell’indagato, di eludere le imposte e quella, richiesta dalla norma incriminatrice, di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione, senza indicare alcun elemento concreto, se non in modo congetturale, rispetto a quest’ultima finalità, che è l’unica rilevante, come evidenziato, per la sussistenza del reato. A tal proposito, infatti, la pronuncia impugnata utilizza espressioni di carattere ipotetico, laddove afferma che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice rende “più che verosimile e ragionevole” la circostanza che gli investimenti siano stati mascherati da intestazioni fittizie per eludere la disciplina in materia di prevenzione patrimoniale, perché dal tenore delle conversazioni intercettate e dalle dinamiche criminali oggetto di accertamento emerge il pieno inserimento del NN nella cosca ME. Aggiunge che questa situazione avrebbe reso “più che probabile” l’aggressione giuridica dei patrimoni investiti occultamente nelle attività commerciali, anche in ragione dei precedenti penali degli indagati e del contesto ambientale di riferimento. In sostanza, a prescindere dal coinvolgimento, in tesi, del ricorrente in attività delittuose di stampo associativo in quel periodo, nessun elemento concreto viene valorizzato per poter avallare l’affermata presunzione per la quale il NN poteva avere percezione che sarebbe stato concretamente promosso un procedimento di prevenzione nei suoi confronti. 2. Il secondo motivo (cui si ricollega anche il secondo dei motivi aggiunti) è, del pari, fondato. 6 La difesa dell’indagato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale del Riesame ha prodotto documentazione, ritraibile dalle indagini difensive svolte, che la pronuncia impugnata ha completamente omesso di considerare, anche solo per disattendere le censure formulate attraverso le stesse. In effetti, nell’assumere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 629 cod. pen., non sono state vagliate le dichiarazioni di due ex dipendenti del UT, i quali hanno riferito che nel locale si effettuava servizio di somministrazione alcolica al banco, circostanza che, peraltro, emerge – come si evince a pag. 16 del provvedimento censurato – anche dalle intercettazioni intercorse tra la presunta vittima e il NN, nelle quali il primo riconosce che la madre ha effettuato tale servizio ed è stata redarguita dallo stesso. Intercettazioni, queste, valorizzate come elementi a carico dell’indagato e che, tuttavia, appaiono in realtà di carattere ambiguo poiché potrebbero essere lette anche nel senso che il UT continuava, come confermato dai richiamati testi, a effettuare il servizio al banco e cercava solo di giustificarsi con il AL. Quanto agli ulteriori episodi, la decisione censurata si limita ad attribuire rilievo all’idea rappresentata dalla presunta persona offesa, ritratta anche da alcune intercettazioni, nelle quali lamenta con terzi soggetti che detti episodi erano iniziati in concomitanza con l’apertura del locale e riconducibili al NN e al AL. Va considerato, rispetto agli indicati aspetti, che dal complesso delle risultanze captative per come riportate dallo stesso Tribunale del Riesame emerge, in effetti, un risalente rapporto della presunta persona offesa sia con il predetto AL che con il NN, dei quali era stato socio. Di qui, neppure è considerata, anche solo per disattenderla, la concreta ricostruzione alternativa della vicenda nell’ambito di accordi tra ex soci rispetto alle modalità di svolgimento di nuove attività di impresa nello stesso settore. Per altro verso, non sono state valutate, rispetto all’aggressione del UT da parte dell’indagato, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dal IN, presente a fatti, il quale, nell’immediatezza, ha riferito che l’accaduto era dipeso da circostanze esultanti un contesto estorsivo, essendo la reazione del NN all’aggressione, a propria volta, di un anziano da parte del UT. Aggressione corroborata dalle dichiarazioni rese anche dal fratello del UT, come evidenziato nei motivi aggiunti. A fronte del complesso di tali elementi, che rendono inadeguata la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al delitto di estorsione aggravata, a medesime conclusioni occorre pervenire per quello di cui all’art. 513- bis cod. pen. costruito sulla conseguente incidenza sulla lesione della libera esplicazione, in regime di concorrenza, dell’attività di imprese. 7 3.Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale (e di nuovo al primo dei motivi aggiunti), occorre rammentare, su un piano generale, che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, [...], Rv. 281889). Nella fattispecie per cui è processo effettivamente il ruolo del NN nella consorteria criminale - costruito, già nella rubrica dell’imputazione provvisoria, descrivendo soprattutto i reati-fine per i quali la motivazione del provvedimento censurato è risultata carente - non viene adeguatamente individuato sia rispetto agli elementi costitutivi del reato, sia alla carente motivazione rispetto alle censure difensive. Il Tribunale del Riesame non ha inoltre risolto le non trascurabili questioni fatte valere dalla con riguardo al teste Oliveiro, che non solo, rispetto alla qualità, è stato “confuso” con un altro omonimo collaboratore di giustizia, ma ha reso, nel tempo, dichiarazioni che, effettivamente, si contraddicono le une con le altre rispetto alla posizione dell’indagato. Non può invero ritenersi, come ha fatto il provvedimento impugnato, che possano ricondursi a coerenza affermazioni come quella resa inizialmente dal collaboratore nel senso che l’indagato non operava per la cosca ma si rivolgeva ad essa solo se aveva problemi per ricevere protezione, da quelle successive per le quali era intraneo all’associazione criminosa per conto della quale gestiva locali nel territorio crotonese. Le relative dichiarazioni, in realtà, assumono un significato molto diverso, dovendo essere distinta la condotta di colui il quale partecipa a un’associazione mafiosa, il che – come evidenziato - implica un inserimento stabile nella stessa e la "messa a disposizione" per finalità criminose (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, [...], cit.), da colui il quale cerca la “protezione” dell’associazione medesima. Quest’ultima condotta può connotarsi secondo modalità variegate, dalle quali derivano differenti qualificazioni giuridiche. Innanzi tutto, essa può concretarsi nel c.d. concorso esterno all’associazione, che si realizza nell’ipotesi nell’instaurazione da parte di un imprenditore di un rapporto con la cosca caratterizzato da reciproci vantaggi (ex ceteris, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, [...], Rv. 282455; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683), consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, [...], Rv. 256740). Ipotesi, quest’ultima, nella quale è necessario che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo 8 causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231672). La ricerca della protezione può essere espressiva, per altro verso, di un mero legame tra il soggetto, che potrebbe essere talora finanche vittima, a sua volta, di altri o dello stesso sodalizio criminale cui si rivolge (tra le altre, Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 – 06; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D’Orio, Rv. 232963), nel senso che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con la compagine criminosa, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure – che nella prassi sono state oggetto di definizioni aventi carattere solo descrittivo – risiede nella circostanza che l'imprenditore “colluso”, a differenza di quello di “vittima”, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il sodalizio mafioso. E, del resto, le ineludibili contraddizioni emerse, in forza dei principi richiamati, dalle dichiarazioni dell’Oliveiro, che avrebbe dovuto riscontrare quelle del NT, sono superate dall’ordinanza censurata facendo riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i reati-fine provvisoriamente ascritti al ricorrente, i motivi di ricorso relativi ai quali sono stati del pari accolti. 4. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NO LU LL