Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen. N° 17568/1999 Udienza del 28 novembre 2001. UFFICIO COPIE 0 2 1 58 / 02 Richiesta copia studio Oggetto: azione revocatoria. dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CROM: 5188 Composta dai Sigg.ri Magistrati: nep 601Presidente Dott. MARIO SPADONE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ANTONIO VELLA Consigliere Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere m y Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NE INES. AR AN e AR AO. elettivamente domiciliati in Roma, via Otranto n. 39, presso l'avv. Raffaele Cardilli, che li difende unitamente all'avv. Fabrizio Betti in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
AR NG, BR IA e BR IV, elettivamente domiciliati in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Ernesto 17568:1999 AR e AR ON e CA. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1537101 2 Irace, Studio Pavia - Ansaldo - Verusio. difesi dagli avv. CA Grillo e Vincenza Fabrizio in forza di mandato in atti: controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
u t l'ew. Cordill jenincomenti - Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 24 luglio 1982 la curatela del fallimento di CA ्ड CA, dichiarato dal Tribunale di S. M. Caputa Vetere con sentenza del 25 novembre 1981, conveniva dinanzi allo stesso tribunale WI AR per sentire dichiarare la nullità ex art 2744 c.c. o, in subordine, l'inopponibilità al fallimento ex art 67 L.F., della scrittura privata autenticata in data 14 novembre 1980 e dell'atto pubblico per notar Matteoli del 28 gennaio 1981, con i quali il CA aveva rispettivamente in un primo momento venduto al AR, per il prezzo di £. 16.000.000 e con patto di riscatto, un appartamento mobiliato sito nel comune insulare di La Maddalena, e successivamente rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto, previa elevazione del prezzo a £ 50.000.000. A sostegno dell'azione la curatela esponeva che i due negozi - nel complesso - avevano concretizzato gli estremi del patto commissorio, come del resto esplicitamente ammesso dalle parti nell'atto pubblico. essendo state le alienazioni effettuate dietro enormi pressioni e violenze morali e fisiche esercitate sul CA, che versava in uno stato di menomazione psichica dovuta ad un 17568:1999 AR e AR ON e CA. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 grave esaurimento nervoso, dal AR allo scopo prima di garantirsi e poi di rivalersi di prestiti usurari concessi al primo, e comunque essendo il prezzo di vendita peraltro fittizio - di gran lunga inferiore al valore del bene trasferito.- Costituitosi, il convenuto contestava il fondamento delle avverse richieste, sostenendo la effettività, validità ed efficacia del proprio acquisto. Quindi la causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica, veniva decisa dal tribunale con sentenza del 4 novembre 1992 con la quale, in accoglimento della domanda principale, veniva dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 2744 c.c., di entrambi i negozi impugnati. प Proponeva impugnazione il AR che, deducendo l'effettività del पी primo trasferimento in quanto voluto dalle parti e sottoposto solo alla condizione risolutiva del riscatto, ne sosteneva la piena validità ed efficacia. confermata dal secondo atto con il quale le parti si erano limitate a rinegoziare il prezzo. con rinuncia del venditore al diritto di riscatto;
in subordine deduceva che quand'anche la prima vendita fosse stata invalida, il secondo atto avrebbe integrato gli estremi di un lecito ed efficace nuovo trasferimento, nell'uno e nell'altro caso non sussistendo gli estremi del patto commissorio. Il fallimento chiedeva il rigetto del gravame e quindi la causa. interrotta per il decesso del AR, veniva tempestivamente riassunta dai suoi eredi e. successivamente, a seguito della chiusura del fallimento di CA CA, a sua volta deceduto nelle more. proseguiva nei confronti degli eredi di quest'ultimo. All'esito la Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 luglio 1998, confermava la decisione del primo giudice. 17568:1999 AR e AR ON e CA. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. Rilevava la corte che il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. deve ritenersi violato non solo quando espressamente le parti abbiano espressamente previsto che, in caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, la proprietà della cosa costituita in garanzia passi al creditore, ma anche in ogni altra ipotesi in cui detto patto sia dissimulato, ovvero realizzato indirettamente mediante pattuizioni apparentemente lecite. Occorre dunque tenere conto non tanto del mezzo prescelto dalle parti, quanto piuttosto del risultato perseguito dalle stesse, indirizzando l'indagine sulla effettiva situazione, sugli effettivi rapporti tra le parti e sulle finalità. anche mediate. dell'operazione economico - giuridica attuata. Nella specie il CA, garantendo il pagamento ्ड di merci, aveva assunto la qualità di debitore del AR, e con il trasferimento dell'immobile (non simulato ma effettivamente voluto, e tuttavia sottoposto alla condizione risolutiva del riscatto per l'ipotesi che i pagamenti delle merci fossero andati a buon fine), aveva costituito una garanzia reale a favore del creditore, che in caso di mancato pagamento nel termine convenuto per il riscatto si sarebbe consolidata in irreversibile acquisto della proprietà. Tanto bastava perché il negozio posto in essere con detta scrittura fosse inficiato da nullità derivante dalla illiceità della causa, in quanto in frode alla legge. La nullità di tale negozio si era poi comunicata a quello posto in essere con il successivo atto pubblico. con il quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le parti non avevano inteso porre in essere un autonomo contratto di compravendita, bensì una rinunzia, sia pure onerosa (previa elevazione dei prezzo da £ 16.000.000 a £ 50.000.000) al patto di riscatto inserito nella precedente compravendita. Ciò era chiaramente desumibile dal richiamo del precedente contratto, come pure da 17568:1999 AR e AR ON e CA. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 105 alcune pattuizioni con le quali, salvo che nella parte relativa al patto di riscatto ed alla misura del prezzo, lo stesso era stato praticamente confermato. Con l'atto pubblico in questione le parti avevano quindi ritenuto, in buona sostanza, solo di modificare parzialmente, con effetto sanante, le precedenti pattuizioni, ma la novazione oggettiva parziale così realizzata, afferendo ad un precedente negozio nullo, era anch'essa nulla. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza ES AR e OS e LO AR, eredi di WI AR, in base a tre motivi di ricorso, illustrati anche con una memoria, ai quali resistono EL ON e KA ed VA и л CA, eredi di CA CA. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando il difetto di motivazione i ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe equivocato circa il reale svolgimento degli accordi intercorsi tra le parti, avendo affermato con motivazione contraddittoria che la vendita costituiva una garanzia reale a favore del creditore, che in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito per il riscatto si sarebbe consolidata in irreversibile proprietà. Dai documenti in questione risultava invece che la proprietà in capo al AR non si sarebbe consolidata in caso di mancato pagamento, ma qualora il CA non avesse esercitato il diritto di riscatto. Con il secondo motivo viene poi denunziata la violazione dell'art. 2744 c.c.. che ravvisa la sussistenza di un patto commissorio vietato solo quando si preveda che il trasferimento della proprietà del bene concesso in garanzia avvenga in conseguenza del mancato pagamento nel termine prestabilito, mentre dalle due 17568 1999 AR e AR ON e CA. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 scritture poste in essere dalle parti risultava che la volontà delle stesse era quella di trasferire sin dall'origine la proprietà del bene al AR. Infine i ricorrenti denunziano la violazione di norme di diritto, sostenendo che in ogni caso era evidente che con la stipula del secondo contratto le parti avevano posto in essere una compravendita pienamente efficace, del tutto autonoma rispetto alla prima. I tre motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e tutti disattesi, in quanto privi di fondamento. In sostanza i ricorrenti si sforzano di riproporre la tesi secondo cui i due гл а negozi posti in essere dalle parti contraenti andrebbero interpretati in base al loro significato letterale, e non valutati nel loro complesso ed in funzione della effettiva finalità perseguita dalle parti stesse, che la corte di appello ha evidenziato con motivazione esauriente e priva di vizi logici, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte. Peraltro i motivi di cui innanzi risultano anche contraddittori ed illogici, pure volendo prescindere dalle considerazioni di cui innanzi. Infatti, sostenere che l'esercizio del diritto di riscatto da parte del CA ed il mancato pagamento del debito che lo stesso aveva nei confronti del AR costituivano due variabili tra loro indipendenti risulta essere un'affermazione che non potrebbe essere giammai condivisa, considerando che se il venditore - debitore non era in grado di estinguere il proprio debito nei confronti del creditore, a maggior ragione non avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto. Così pure, anche se dai due contratti risultava la volontà dei contraenti di trasferire l'immobile al AR sin dalla stipula del primo (ed infatti la vendita con patto di riscatto determina l'immediato 17568 1999 AR e AR ON e CA. Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 trasferimento della proprietà del bene che ne è oggetto, pur essendo il trasferimento sottoposto ad una condizione risolutiva. costituita dall'eventuale esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore), ciò non significa affatto che dall'insieme delle pattuizioni in essi contenute non potesse ricavarsi la certezza che gli stessi celavano in realtà un illecito patto commissorio, come ampiamente correttamente spiegato dalla sentenza impugnata. Infine, la tesi della autonomia del secondo contratto rispetto al primo stata pur essa esclusa dalla corte di appello, con argomentazioni esaurienti corrette, tra le quali principalmente il rilievo che il rogito riproduceva esattamente le pattuizioni della prima scrittura, con la sola variante del prezzo, elevato da £. 16.000.000 a £. 50.000.000, e della esclusione del diritto di riscatto da parte del venditore, che stava chiaramente ad indicare che questi. nella impossibilità di saldare il proprio debito, aveva definitivamente rinunciato a riacquistare la proprietà dell'immobile. 109T 129.11 L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto 26,66dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in via solidale al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. 149,771
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 224,000 (€ 115,68) (€ 154937) oltre a £.
3.000.000 per onorari. A I R 7 E 0 L E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della 0 L E R 2 G E Ugo Briggin ests N R L A Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2001. L E E F C N 4 A 1 C L I леги 17568-1999 AR e AR ON e CA. IL CANCELLIERE C1 Udienza del 28 novembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. Valerie Neri