CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14377 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OL, nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 07/11/2025 del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell’appello cautelare personale;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Bertolini, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14377 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di OL AN avverso l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermo, ex art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con sistemi elettronici di controllo). Rigetto, quest’ultimo, motivato in forza dell’insussistenza di elementi nuovi rilevanti ai fini di una rivalutazione delle esigenze cautelari afferenti al pericolo di reiterazione. Come emerge dall’ordinanza impugnata, trattasi di istanza depositata (il 6 luglio 2025) dopo la sentenza con la quale il 3 luglio 2025 è stata confermata la condanna (del 21 maggio 2024) dell’imputato alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione ed euro 8.500,00 di multa per centinaia di cessioni di stupefacente. Fattispecie per le quali il 5 ottobre 2023 è stata emessa l’ordinanza genetica, confermata in sede di riesame il 30 ottobre 2023 (con ordinanza non impugnata). 2. Nell’interesse di OL AN è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si deducono la violazione degli artt. 309, comma 9, 292, comma 2, lett. c-bis), e 274 cod. proc. pen. L’indagato avrebbe dedotto con l’istanza di «riesame ex art. 309 cod. proc. pen.» la mancanza di motivazione nell’«ordinanza genetica», a norma dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alle ragioni per le quali le stesse non potessero essere soddisfatte con gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere. Il Giudice del «riesame» avrebbe però integrato sul punto la detta ordinanza invece di annullarla, in violazione dunque del divieto di cui all’ultimo periodo del citato art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La non consentita integrazione della motivazione dell’«ordinanza applicativa» sarebbe stata peraltro operata incorrendo nel medesimo vizio caratterizzante quest’ultima, stante la mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (il pericolo di reiterazione) ed evocando esigenze cautelari non sottese al provvedimento genetico, quelle attinenti alle indagini e contemplate dall’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. A ciò si sarebbe peraltro aggiunta 3 l’assenza di indicazione di «alcun termine di durata della misura in relazione» alle esigenze d’indagine. 2.2. Con i motivi terzo e quarto (rubricati, rispettivamente, sotto i numeri: «4» e «5»), si deduce la manifesta illogicità della motivazione per aver il Tribunale: a) accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione solo in ragione della gravità dei reati;
b) meramente asserito, in maniera del tutto generica e «qualunquista», la necessità della custodia cautelare in carcere, in assenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezza e proporzionalità della stessa misura. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. Va premesso che in sede di appello proposto contro il rigetto dell’istanza di revoca o (a fortiori), come nella specie, di sostituzione di misura cautelare, il giudice, nel caso in cui abbia escluso l’esistenza di elementi nuovi, non deve rielaborare valutazioni già espresse in termini di gravi indizi ed esigenze cautelari. Non deve essere pertanto riesaminata la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, essendo il giudice chiamato solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e privo di vizi motivazionali in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro indiziario o a influire sull’esigenza della misura cautelare, anche in termini di adeguatezza e proporzionalità. Fermo restando il dovere, in ogni caso, quindi anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell’interessato, di revocare ex art. 299, comma 1, cod. proc. pen. immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, Piacente, non mass.; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 – 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863 – 01). In altri e ancor più generali termini, per quanto maggiormente rileva in questa sede, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione precedentemente valutata dal giudice, nel suo 4 complesso, compito di quest’ultimo, quando non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento e non già quello di rinnovare l’intera motivazione o parte di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, cit.; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, cit.; Sez. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994, Avitabile, Rv. 196827 – 01). 3. Orbene, nella specie, come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, è stato rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto da parte della Corte territoriale dell’istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere in ragione della ritenuta insussistenza di elementi nuovi tali da incidere sui già operati giudizi di adeguatezza e proporzionalità. Si è trattato difatti di istanza di sostituzione di una misura cautelare emessa dal G.i.p. e confermata in sede di riesame nell’ambito di un procedimento culminato in processo conclusosi in primo grado con sentenza di condanna confermata in appello. 3.1. Ne consegue la manifesta infondatezza della dedotta violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 274 cod. proc. pen. Trattasi difatti di normativa disciplinante non la fase dell’appello cautelare avverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura in atto, caratterizzante l’attuale fattispecie processuale, bensì quella del riesame cautelare, peraltro, nella specie, già conclusasi con una non impugnata ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01). 3.2. Parimenti dicasi quanto al profilo di censura deducente la mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ciò in ragione della circostanza per cui si è trattato di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. avente a oggetto non la revoca bensì la sostituzione della misura in atto in quanto, in tesi difensiva, non adeguata e non proporzionata differentemente, in tesi difensiva, dagli invocati arresti domiciliari. 5 3.3. Le censure di cui innanzi, peraltro, al pari degli altri motivi di ricorso, sono estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3.3.1. Il ricorrente, oltre a non confrontare il proprio dire con il fatto processuale nei termini innanzi evidenziati (ai paragrafi 3.1 e 3.2), critica l’ordinanza impugnata per aver motivato il rigetto in ragione delle differenti esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Del detto apparato motivazionale non v’è però traccia nel provvedimento impugnato, la cui decisione, invece, come detto, si fonda su un diverso iter logico-giuridico: l’insussistenza di fatti nuovi tali da incidere sui giudizi di adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in relazione al diverso pericolo di reiterazione (di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). 3.3.2. Estrinsecamente aspecifici si mostrano infine i motivi con i quali si deduce la manifesta illogicità della motivazione nell’aver il Tribunale: a) accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione solo in ragione della gravità dei reati;
b) meramente asserito, in maniera del tutto generica e «qualunquista», la necessità della custodia cautelare in carcere, in assenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezza e proporzionalità della stessa misura. Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, il Tribunale ha difatti escluso la sussistenza di fatti nuovi, se non quello, valutato sostanzialmente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dall’indagato, dell’intervenuta conferma in appello, pochi giorni prima dell’istanza di sostituzione, della condanna alla rilevante pena di quattro anni e nove mesi di reclusione (oltre alla multa) per i fatti sottesi alla misura cautelare in atto. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare la decisione in quanto escludente fatti nuovi rilevanti ai fini dei giudizi di adeguatezza e proporzionalità, si è infine aggiunta la conferma dell’assoluta inidoneità degli arresti domiciliari (ancorché 6 con strumenti elettronici di controllo) rispetto al pericolo di reiterazione e nonostante il tempo decorso, all’esito di una valutazione di plurime circostanze fattuali emergenti da un apparato motivazionale anch’esso non aggredito in termini specifici. Il riferimento è alla pericolosità sociale del condannato, gravato da recenti precedenti penali, e all’aver lo stesso commesso le centinaia di cessioni di stupefacente organizzando la piazza di spaccio proprio nella zona antistante alla propria abitazione, coincidente anche con il luogo indicato per l’esecuzione dei richiesti arresti domiciliari. 4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AB ZZ UG AO
udita la relazione svolta dal Consigliere AB ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Bertolini, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14377 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di OL AN avverso l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Palermo, ex art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con sistemi elettronici di controllo). Rigetto, quest’ultimo, motivato in forza dell’insussistenza di elementi nuovi rilevanti ai fini di una rivalutazione delle esigenze cautelari afferenti al pericolo di reiterazione. Come emerge dall’ordinanza impugnata, trattasi di istanza depositata (il 6 luglio 2025) dopo la sentenza con la quale il 3 luglio 2025 è stata confermata la condanna (del 21 maggio 2024) dell’imputato alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione ed euro 8.500,00 di multa per centinaia di cessioni di stupefacente. Fattispecie per le quali il 5 ottobre 2023 è stata emessa l’ordinanza genetica, confermata in sede di riesame il 30 ottobre 2023 (con ordinanza non impugnata). 2. Nell’interesse di OL AN è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si deducono la violazione degli artt. 309, comma 9, 292, comma 2, lett. c-bis), e 274 cod. proc. pen. L’indagato avrebbe dedotto con l’istanza di «riesame ex art. 309 cod. proc. pen.» la mancanza di motivazione nell’«ordinanza genetica», a norma dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alle ragioni per le quali le stesse non potessero essere soddisfatte con gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere. Il Giudice del «riesame» avrebbe però integrato sul punto la detta ordinanza invece di annullarla, in violazione dunque del divieto di cui all’ultimo periodo del citato art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La non consentita integrazione della motivazione dell’«ordinanza applicativa» sarebbe stata peraltro operata incorrendo nel medesimo vizio caratterizzante quest’ultima, stante la mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (il pericolo di reiterazione) ed evocando esigenze cautelari non sottese al provvedimento genetico, quelle attinenti alle indagini e contemplate dall’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. A ciò si sarebbe peraltro aggiunta 3 l’assenza di indicazione di «alcun termine di durata della misura in relazione» alle esigenze d’indagine. 2.2. Con i motivi terzo e quarto (rubricati, rispettivamente, sotto i numeri: «4» e «5»), si deduce la manifesta illogicità della motivazione per aver il Tribunale: a) accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione solo in ragione della gravità dei reati;
b) meramente asserito, in maniera del tutto generica e «qualunquista», la necessità della custodia cautelare in carcere, in assenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezza e proporzionalità della stessa misura. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. Va premesso che in sede di appello proposto contro il rigetto dell’istanza di revoca o (a fortiori), come nella specie, di sostituzione di misura cautelare, il giudice, nel caso in cui abbia escluso l’esistenza di elementi nuovi, non deve rielaborare valutazioni già espresse in termini di gravi indizi ed esigenze cautelari. Non deve essere pertanto riesaminata la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, essendo il giudice chiamato solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e privo di vizi motivazionali in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro indiziario o a influire sull’esigenza della misura cautelare, anche in termini di adeguatezza e proporzionalità. Fermo restando il dovere, in ogni caso, quindi anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell’interessato, di revocare ex art. 299, comma 1, cod. proc. pen. immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, Piacente, non mass.; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 – 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863 – 01). In altri e ancor più generali termini, per quanto maggiormente rileva in questa sede, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione precedentemente valutata dal giudice, nel suo 4 complesso, compito di quest’ultimo, quando non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento e non già quello di rinnovare l’intera motivazione o parte di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, cit.; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, cit.; Sez. Sez. 1, n. 572 del 28/01/1994, Avitabile, Rv. 196827 – 01). 3. Orbene, nella specie, come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, è stato rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto da parte della Corte territoriale dell’istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere in ragione della ritenuta insussistenza di elementi nuovi tali da incidere sui già operati giudizi di adeguatezza e proporzionalità. Si è trattato difatti di istanza di sostituzione di una misura cautelare emessa dal G.i.p. e confermata in sede di riesame nell’ambito di un procedimento culminato in processo conclusosi in primo grado con sentenza di condanna confermata in appello. 3.1. Ne consegue la manifesta infondatezza della dedotta violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 274 cod. proc. pen. Trattasi difatti di normativa disciplinante non la fase dell’appello cautelare avverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura in atto, caratterizzante l’attuale fattispecie processuale, bensì quella del riesame cautelare, peraltro, nella specie, già conclusasi con una non impugnata ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01). 3.2. Parimenti dicasi quanto al profilo di censura deducente la mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ciò in ragione della circostanza per cui si è trattato di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. avente a oggetto non la revoca bensì la sostituzione della misura in atto in quanto, in tesi difensiva, non adeguata e non proporzionata differentemente, in tesi difensiva, dagli invocati arresti domiciliari. 5 3.3. Le censure di cui innanzi, peraltro, al pari degli altri motivi di ricorso, sono estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3.3.1. Il ricorrente, oltre a non confrontare il proprio dire con il fatto processuale nei termini innanzi evidenziati (ai paragrafi 3.1 e 3.2), critica l’ordinanza impugnata per aver motivato il rigetto in ragione delle differenti esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Del detto apparato motivazionale non v’è però traccia nel provvedimento impugnato, la cui decisione, invece, come detto, si fonda su un diverso iter logico-giuridico: l’insussistenza di fatti nuovi tali da incidere sui giudizi di adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in relazione al diverso pericolo di reiterazione (di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). 3.3.2. Estrinsecamente aspecifici si mostrano infine i motivi con i quali si deduce la manifesta illogicità della motivazione nell’aver il Tribunale: a) accertato la permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione solo in ragione della gravità dei reati;
b) meramente asserito, in maniera del tutto generica e «qualunquista», la necessità della custodia cautelare in carcere, in assenza dunque di un giudizio in termini di adeguatezza e proporzionalità della stessa misura. Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, il Tribunale ha difatti escluso la sussistenza di fatti nuovi, se non quello, valutato sostanzialmente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dall’indagato, dell’intervenuta conferma in appello, pochi giorni prima dell’istanza di sostituzione, della condanna alla rilevante pena di quattro anni e nove mesi di reclusione (oltre alla multa) per i fatti sottesi alla misura cautelare in atto. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare la decisione in quanto escludente fatti nuovi rilevanti ai fini dei giudizi di adeguatezza e proporzionalità, si è infine aggiunta la conferma dell’assoluta inidoneità degli arresti domiciliari (ancorché 6 con strumenti elettronici di controllo) rispetto al pericolo di reiterazione e nonostante il tempo decorso, all’esito di una valutazione di plurime circostanze fattuali emergenti da un apparato motivazionale anch’esso non aggredito in termini specifici. Il riferimento è alla pericolosità sociale del condannato, gravato da recenti precedenti penali, e all’aver lo stesso commesso le centinaia di cessioni di stupefacente organizzando la piazza di spaccio proprio nella zona antistante alla propria abitazione, coincidente anche con il luogo indicato per l’esecuzione dei richiesti arresti domiciliari. 4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AB ZZ UG AO