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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/04/2026, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 14071/2016 R.G. proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
– ricorrente principale – contro DACCO’ PIERANGELO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Zizzo, dall’Avv. Francesca Mazza, dall’Avv. Claudio Lucisano e dall’Avv. Maria Sonia Vulcano;
– controricorrente principale-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5186/35/2015, depositata in data 1° dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere NO IO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento integrale del ricorso principale e l’accoglimento dei motivi secondo, Oggetto: Avvisi di accertamento - Dal 2003 al 2010 - Raddoppio dei termini - Art. 43 d.P.R. n. 600/1973 - Condizioni - Prescrizione del reato - Rilevanza - Esclusione - Necessità dell’invio della denunzia entro il termine ordinario di accertamento - Esclusione - Motivazione apparente Civile Sent. Sez. 5 Num. 9460 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 14/04/2026 2 terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e diciottesimo, del ricorso incidentale;
uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per il contribuente l’avvocato Giuseppe Zizzo. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente: a) in data 15 luglio 2011 l’avviso di accertamento n. T9R01A100454/2011, con il quale acclarava, per l’anno di imposta 2006, un reddito da lavoro autonomo pari ad Euro 896.771,00 (a fronte di zero euro dichiarati) ed un maggior volume d’affari, ai fini IVA, per Euro 140.025,00; l’atto scaturiva da una segnalazione della Direzione regionale e si fondava anche su indagini bancarie eseguite sui conti correnti intestati al contribuente;
b) in data 17 dicembre 2012 otto avvisi di accertamento (nn. T9R01L100973-74-75-79-80-81-82-83), con i quali acclarava redditi da lavoro autonomo, per gli anni dal 2003 al 2010, rispettivamente per Euro 2.047.380,00, Euro 4.807.219,34 (oltre Euro 2.604,33 a titolo di redditi da capitale), Euro 4.313.062,04, Euro 12.310.418,48, Euro 17.818.147,12 (oltre Euro 110.265,30 quali redditi da capitale), Euro 18.211.953,53 (oltre Euro 26.400,48 quali redditi da capitale), Euro 22.816.903,80 ed Euro 9.657.341,78, a seguito di indagini penali che avevano portato alla condanna del contribuente per bancarotta ed appropriazione indebita;
c) in data 9 maggio 2013 l’intimazione di pagamento n. 08755979005, con la quale era stata dichiarata, per effetto del mancato versamento della quarta rata, la decadenza del beneficio del pagamento rateale di quanto indicato in un avviso di accertamento (per l’anno 2007), in relazione al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza, ed era stata applicata la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 (ovvero il doppio dell’importo residuo da pagare). Il contribuente proponeva dieci distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi: 3 -in relazione all’avviso sub a) ne deduceva la nullità per la mancata allegazione dell’autorizzazione all’acquisizione dei dati bancari, per l’erronea qualificazione del reddito come da lavoro autonomo e per l’illegittimo automatismo fondante la ripresa basata sui prelevamenti, in assenza di ulteriori elementi;
-in relazione agli otto avvisi sub b) deduceva la decadenza dell’Ufficio per le annualità per le quali l’Agenzia riteneva di poter usufruire del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, l’illegittimità dell’utilizzo di dati ed elementi raccolti nel procedimento penale, l’insussistenza del requisito della residenza in Italia, l’erronea riconduzione delle somme acclarate a redditi di lavoro autonomo;
in subordine, chiedeva il riconoscimento di una congrua misura di costi, necessari alla produzione dei proventi acclarati;
-in relazione all’intimazione sub c) lamentava, per quanto ancora qui rilevi, l’illegittima applicazione di sanzione ed interessi, poiché il mancato pagamento del piano di rateizzo era dovuto a causa di forza maggiore. L’Ufficio si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi, ribadendo la legittimità del proprio operato. La CTP, riuniti i ricorsi, così decideva: -confermava l’avviso di accertamento sub a); -dichiarava l’Agenzia decaduta in relazione agli avvisi sub b) per gli anni dal 2003 al 2006, annullando i corrispondenti avvisi di accertamento, non potendo trovare applicazione il raddoppio dei termini sia perché i reati (dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) si erano prescritti prima della notifica degli avvisi di accertamento sia perché non era stata presentata la denuncia penale prima dello spirare del termine ordinario di accertamento;
-rideterminava i redditi indicati negli avvisi sub b) relativi agli anni dal 2007 al 2010, previa decurtazione di 1/3 dalle sopra indicate somme, così ritenute ‘più eque’; il reddito per l’anno 2007 andava, poi, ulteriormente ridotto di quanto accertato con l’avviso sub a); in 4 tal modo si era tenuto conto dei costi sostenuti per la produzione dei redditi;
-riteneva non applicabile la sanzione indicata nell’intimazione di pagamento sub c), attesa la sopravvenuta privazione della libertà personale del contribuente ed il sequestro di tutti i suoi beni;
-compensava le spese in relazione al giudizio avente ad oggetto l’intimazione di pagamento (sub c) e condannava il contribuente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese liquidate in complessivi Euro 88.000,00. 2. L’Ufficio ed il contribuente proponevano due distinti appelli avverso la decisione dei giudici di prossimità, volti alla riforma della stessa nelle parti rispettivamente loro sfavorevoli. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado: in particolare, respingeva le eccezioni sollevate dal contribuente circa a) l’asserita illegittimità di tutti gli atti impugnati perché sottoscritti da funzionari privi della qualifica dirigenziale, b) la sua residenza in territorio non italiano, e c) l’ulteriore abbattimento dei redditi in applicazione della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale. Confermava, quindi, le pretese già ritenute legittime dalla CTP rifacendosi ‘ad una miriade di società (n° 29) del Daccò’ e a ’10 conti correnti esteri sui quali affluivano compensi ragguardevoli effettuati dai vari soggetti coinvolti’ (pag. 3 della sentenza). Rigettava, poi, il gravame dell’Agenzia ritenendo giusta la decisione della CTP sia in punto di necessità della denuncia all’A.G. prima della scadenza del termine ordinario di accertamento sia in punto di riduzione dei redditi acclarati per le altre annualità sulla base di una ‘interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 53 della Costituzione con il principio della capacità contributiva’ (ancora pag. 3). 3. Contro la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi. Resisteva il contribuente con controricorso. 5 Successivamente anche il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a 18 motivi. È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Mauro Vitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto accogliersi integralmente il ricorso erariale e limitatamente ai motivi secondo, terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e diciottesimo il ricorso della parte privata. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 03/03/2026 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Fulvio Troncone, ha ribadito le conclusioni già rese con la memoria. L’avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso erariale e rigettarsi la richiesta di rivisitazione, contenuta nella memoria, dell’orientamento della Corte in materia di raddoppio dei termini, nonché l’assorbimento dei motivi procedimentali proposti dalla parte ed il rigetto degli altri. L’avvocato del contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente il ricorso successivo proposto da LO Daccò va qualificato come incidentale. 2. Il ricorso principale del patrono erariale è affidato a tre motivi. 3. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972» per avere la CTR erroneamente ritenuto decaduta l’Agenzia dal potere di accertamento con riferimento agli anni d’imposta 2003-2004-2005-2006 per non essere stata inoltrata la denuncia all’A.G. nel termine ordinario e per essersi i reati prescritti in data antecedente alla notifica degli avvisi di accertamento. La ricorrente non ignora che secondo un 6 consistente orientamento della giurisprudenza di merito, fondato sulla lettera dell’art. 37, comma 26, del d.l. 233/2006 e sulla circolare ADE n. 28/E del 4 agosto 2006, il raddoppio dei termini è applicabile solo ai termini ancora in corso al momento della conoscenza, da parte dell’Ufficio, della notitia criminis. Opina, di contro, che la norma, così come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 247/2011 (‘sorprendentemente ignorata dai Giudici d’appello’), prevede, quale unica condizione per il raddoppio dei termini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Al ricorrere di tale condizione non viene prorogato l’originario termine ‘breve’ ma opera autonomamente il termine raddoppiato’ 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. Deve premettersi che in base all’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento, previsti nei commi primo e secondo, sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. In via parallela, ai fini IVA, per effetto della novella prevista dal comma 25 del citato d.l. n. 223/2006, è stato inserito il medesimo capoverso, all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, dopo il secondo comma. 3.3. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito che «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro 7 stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016). Nelle citate pronunce questa Corte ha precisato che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza» applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deve essere accertato dal giudice. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e giudizio tributario (in termini, Cass. 15/05/2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/2016 cit.; a ben vedere, sul cd. doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario è successivamente intervenuto il legislatore con l’introduzione dell’art. 21bis d.lgs. 74/2000 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 87/2024, la cui applicazione nella fattispecie è però esclusa). 3.4. Ciò premesso, secondo la disciplina applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio, il raddoppio dei termini deriva, pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti "l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.”, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in 8 particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, di condanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171). La Corte costituzionale (sentenza n. 247/2011) ha, infatti, affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento» (Cass. 10/01/2025, n. 600). È, quindi, estraneo al perimetro del presente giudizio lo ius superveniens, consistente nelle modifiche introdotte, dapprima, dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dall’art. 1, commi da 130 a 132, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari. La prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma di salvaguardia prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128/2015, non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva siano notificati entro il 31 dicembre 2015. Nella specie la notifica degli avvisi di accertamento, relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, 9 è intervenuta in data 17 dicembre 2012, ben prima, quindi, della data del 31 dicembre 2015. Quanto alla seconda modifica, poi, il regime transitorio previsto dalla legge n. 208 del 2015, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 128 del 2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (ex multis, Cass. n. 26037/2016 cit.). Si è, infine, precisato che il raddoppio dei termini previsto dalla norma in commento non può trovare applicazione per l’IRAP, poiché le relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 03/05/2018, n. 10483), e, dipendendo indissolubilmente dal fatto che il comportamento tenuto costituisca fatto penalmente rilevante nel senso sopra definito, non può operare che in relazione all’accertamento a carico del contribuente ed al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale, destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo (Cass. 02/08/2024, n. 21870). 3.5. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, né sussistono motivi per un ripensamento dell’orientamento ormai pacifico di questa Corte in materia (ripensamento sollecitato dal contribuente nella memoria sul 10 presupposto erroneo dell’intervenuta abrogazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 128/2015 ad opera dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015); in parte qua s’impone, quindi, la cassazione della sentenza, essendo irrilevanti, ai fini dell’applicazione del termine raddoppiato, sia l’estinzione del reato astrattamente ipotizzabile sia la mancata denuncia all’A.G. entro il termine ordinario di accertamento. In definitiva, gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2003 al 2006, devono ritenersi tardivi solo limitatamente all’IRAP. 4. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ridotto di un terzo gli imponibili indicati negli avvisi di accertamento per gli anni dal 2007 al 2010 sulla base di una motivazione meramente apparente;
tautologico è, secondo il patrono erariale, il riferimento al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., avendo omesso la CTR qualsiasi accertamento di fatto della infondatezza (parziale), nel merito, degli avvisi impugnati e qualsiasi valutazione dei motivi di appello proposti dall’Ufficio. 4.1. Il motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio censura il medesimo capo della decisione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 113, comma primo, c.p.c. e dell’art. 115, comma primo, c.p.c., applicabili al giudizio tributario per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR condiviso la riduzione degli imponibili operata dalla CTP, basata solo sull’equità. 4.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla 11 motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 12 Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 4.3. Nella specie la CTR, con riferimento agli avvisi di accertamento dal 2007 al 2010, ha respinto la pretesa dell’Agenzia di conferma dei valori accertati negli atti ‘poiché una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 53 della Costituzione con il principio della capacità contributiva porta questo Collegio a condividere la decisione del giudice di prime cure’. 4.4. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame dell’Ufficio; non vi è alcuna esposizione dei motivi di appello avanzati dall’Agenzia con riferimento agli avvisi de quibus. Né la condivisione della decisione di prime cure può basarsi su una interpretazione costituzionalmente orientata (non è dato nemmeno comprendere di cosa) al rispetto dell’art. 53 della Costituzione. 13 5. In definitiva, il primo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno accolti, assorbito il secondo. 6. Può ora passarsi all’esame del ricorso incidentale, affidato a 18 motivi. 7. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR pronunciato, in relazione agli accertamenti degli anni dal 2007 al 2010, su una domanda non formulata dal ricorrente. Precisamente, secondo il giudice di appello quest’ultimo avrebbe chiesto un ulteriore abbattimento della materia imponibile accertata nei predetti anni in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; sostiene, di contro, di aver chiesto, con riferimento alle dette annualità, l’annullamento integrale degli avvisi sulla base di plurime censure (totalmente pretermesse dalla CTR, v. infra i successivi motivi), non già sull’applicazione della sentenza n. 228/2014, inconferente nella specie, poiché gli avvisi non erano stati emessi ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 7.1. Il motivo è fondato. 7.2. Invero, con riferimento alle dette annualità il contribuente, nell’atto di appello, aveva proposto plurimi motivi (illegittimità degli avvisi perché fondati su dati non legittimamente acquisiti, infondatezza degli avvisi), ma non aveva chiesto alcun abbattimento dell’imponibile accertato sulla scorta della decisione n. 228/2014 della Corte costituzionale. 8. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre in relazione agli avvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di infondatezza degli accertamenti (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.). Sostiene di aver ribadito in appello la doglianza relativa alla infondatezza degli accertamenti per mancanza di prova e contraddittorietà delle rettifiche (l’approssimazione delle pretese era stata affermata anche dalla CTP, che però, in luogo di annullare gli atti, aveva ridotto di un terzo 14 l’imponibile). Su tale motivo di gravame la CTR avrebbe omesso qualsiasi pronuncia. 8.1. Il motivo è infondato. 8.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072). Nella specie il ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso le parti dell’atto di appello in cui aveva proposto il motivo relativo alla mancata prova della sussistenza dei redditi accertati. Deve, però, ritenersi che la CTR si sia pronunciata sulla doglianza, affermando, in relazione alla natura ed all’entità dei redditi, la rilevanza di una ‘miriade’ di società e di 10 conti correnti bancari. 9. Con il terzo motivo il contribuente, sempre in relazione agli avvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, la violazione degli art. 132, comma 2, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR reso una motivazione apparente 15 sull’eccepita infondatezza degli accertamenti, mediante il riferimento a natura ed entità dei redditi. 9.1. Il motivo è fondato. 9.2. Richiamate le coordinate ermeneutiche in tema di motivazione apparente (v. § 4.2.), va evidenziato che la CTR, con riferimento agli avvisi di accertamento dal 2007 al 2010, ha respinto l’appello del contribuente (confermando l’abbattimento, nella misura di un terzo, dei redditi imponibili) con la seguente motivazione: ‘circa la natura ed entità dei redditi accertati occorre rifarsi ad una miriade di società (n°29) del Daccò tra cui primeggia l’austriaca MTB- MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNG GMBH con sede in Vienna, Esslinggass 2, società utilizzata per fornire consulenze, a 10 conti correnti esteri sui quali affluivano compensi ragguardevoli effettuati dai vari soggetti coinvolti (la sola MTB per Euro 28.244.435,00 cioè + Euro 1.944.041,80, DP Consultans ILC Euro 1.299.438,05 cioè + Euro 2.091.500,00; SIKRI Investiment Inc. Euro 15.587.009,00)’. 9.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame del contribuente;
non vi è alcuna esposizione dei motivi di appello avanzati in maniera molto articolata dalla parte privata con riferimento agli avvisi de quibus. Né viene minimamente indicato il ruolo svolto dal contribuente nella ‘miriade’ di società, né la causa dei compensi transitati sui conti correnti (nella sentenza della CTR nemmeno viene precisato, nonostante gli elevatissimi importi imponibili ripresi a tassazione, quale fosse il lavoro autonomo svolto dal contribuente). 10. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto, con il quale il contribuente lamenta, sempre in relazione agli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2007 al 2010, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; per effetto dell’annullamento in parte qua della sentenza per 16 motivazione apparente, infatti, il giudice del rinvio dovrà provvedere ad un nuovo esame di tutto il compendio probatorio, onde valutare la legittimità degli avvisi de quibus. 11. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta, ancora in relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnati per errata qualificazione dei redditi (professionali). 11.1. Il motivo è fondato atteso che, a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente, è mancata qualsiasi decisione della CTR sulla natura dei redditi imponibili accertati dall’Ufficio. 12. L’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimento dei successivi sesto e settimo, proposti in via subordinata, con i quali si prospetta la medesima censura sotto il profilo della motivazione apparente e della violazione di legge (artt. 6, 53 e 54 t.u.i.r.); anche l’ottavo motivo, con cui il contribuente lamenta la violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del quinto. 13. Con il nono motivo il ricorrente incidentale lamenta, ancora in relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnati per l’asserita misura del beneficio personale e la carenza della condizione del possesso dei redditi. 13.1. Il motivo, al pari del quinto, è fondato atteso che, a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente, è mancata qualsiasi decisione della CTR sulla sussistenza del ‘possesso dei redditi’ e sulla misura dell’effettivo ‘beneficio personale’. 14. L’accoglimento del nono motivo comporta l’assorbimento dei successivi decimo e undicesimo, proposti in via subordinata, con i quali si prospetta la medesima censura sotto il profilo della 17 motivazione apparente e della violazione di legge (art. 53 t.u.i.r., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.). 15. Con il dodicesimo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente sull’eccezione di mancata dimostrazione della legittima acquisizione e del legittimo uso dei dati posti a base delle rettifiche degli avvisi dal 2007 al 2010; l’eccezione era stata espressamente respinta dalla CTP, con pronuncia gravata in parte qua dal ricorrente incidentale e la CTR avrebbe omesso qualsiasi decisione sul relativo motivo di appello, implicitamente rigettandolo. 15.1. Il motivo, ricondotto, alla luce del suo contenuto sostanziale, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di una eccezione ritualmente proposta (non potendo, all’evidenza, discutersi di motivazione inesistente a fronte di un rigetto implicito di una domanda e/o eccezione, essendo connaturata ad ogni rigetto implicito la carenza di motivazione), è fondato. 15.2. Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sulla questione, già respinta in primo grado e riproposta con motivo di appello, della legittima acquisizione e del legittimo utilizzo dei dati posti a base degli accertamenti de quibus. 16. Con il tredicesimo motivo il contribuente, in relazione all’avviso di accertamento del 2006 (fondato sulle indagini bancarie, supra sub a), lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, da un lato, pronunciato su una domanda non formulata e, dall’altro, omesso di pronunciarsi su una domanda avanzata dalla parte. In particolare, i giudici di appello avrebbero respinto la domanda avente ad oggetto un ‘ulteriore’ abbattimento della pretesa in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, domanda in realtà mai proposta in quanto l’avviso de quo era stato confermato integralmente dalla decisione di primo grado (la riduzione di un terzo aveva riguardato gli avvisi dal 2007 al 2010), pertanto nessuna ‘ulteriore’ riduzione 18 poteva essere richiesta in relazione ad esso. La CTR avrebbe, invece, omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda di applicazione degli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, ovvero di escludere dalla materia imponibile le somme corrispondenti ai prelevamenti (domanda, tra l’altro, ritenuta fondata dal medesimo Ufficio nelle controdeduzioni all’appello incidentale proposto dal contribuente). 15.1. Il motivo è fondato sotto ambedue gli aspetti evidenziati. 15.2. Invero, la CTR si è pronunciata, anche con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2006 fondato su accertamenti bancari, accomunandolo a quelli degli anni successivi fino al 2010, con il rigetto della pretesa di un ulteriore (oltre a quello di 1/3 già operato in primo grado) abbattimento dell’imponibile, pretesa mai formulata (e non poteva essere altrimenti) con riferimento all’anno 2006, poiché l’avviso de quo era stato confermato integralmente dalla CTP. Dall’altro lato, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sulla domanda di annullamento del recupero a tassazione delle somme in uscita (prelevamenti) dei conti correnti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. 17. L’accoglimento del tredicesimo motivo comporta l’assorbimento del quattordicesimo, proposto in via subordinata, con cui la medesima questione viene posta sotto il profilo della violazione di legge (artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972). 18. Gli ultimi quattro motivi attengono tutti alla regolamentazione delle spese di lite. L’annullamento con rinvio della sentenza di appello comporta, giocoforza, l’annullamento del capo sulle spese (del grado di appello) e la necessità, per il giudice del rinvio, di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del secondo grado. Per tale motivo devono ritenersi assorbiti i motivi diciassettesimo e diciottesimo, con i quali il contribuente lamenta, 19 rispettivamente, la violazione di legge per motivazione apparente della condanna al pagamento di Euro 50.000,00 a titolo di spese del secondo grado, e la violazione di legge (art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e art. 92 c.p.c.) per avere la CTR condannato il ricorrente nonostante la soccombenza reciproca. Il quindicesimo motivo, invece, attiene alle spese del primo grado di lite;
il contribuente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata dedotta l’illegittima condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio di primo grado (nell’importo di Euro 88.000,00). Il motivo è fondato. Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sul motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado. L’accoglimento del quindicesimo motivo comporta l’assorbimento del sedicesimo, proposto in via subordinata, con cui la medesima questione viene posta sotto il profilo della motivazione apparente (della implicita decisione di rigetto del motivo di gravame). 19. In conclusione vanno accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;
vanno, poi, accolti i motivi primo, terzo, quinto, nono, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo del ricorso incidentale, rigettato il secondo, assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, i motivi primo, terzo, quinto, nono, dodicesimo, tredicesimo ed quindicesimo del ricorso incidentale, rigettato il 20 secondo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente NO IO RO UC
– ricorrente principale – contro DACCO’ PIERANGELO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Zizzo, dall’Avv. Francesca Mazza, dall’Avv. Claudio Lucisano e dall’Avv. Maria Sonia Vulcano;
– controricorrente principale-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5186/35/2015, depositata in data 1° dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere NO IO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento integrale del ricorso principale e l’accoglimento dei motivi secondo, Oggetto: Avvisi di accertamento - Dal 2003 al 2010 - Raddoppio dei termini - Art. 43 d.P.R. n. 600/1973 - Condizioni - Prescrizione del reato - Rilevanza - Esclusione - Necessità dell’invio della denunzia entro il termine ordinario di accertamento - Esclusione - Motivazione apparente Civile Sent. Sez. 5 Num. 9460 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 14/04/2026 2 terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e diciottesimo, del ricorso incidentale;
uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per il contribuente l’avvocato Giuseppe Zizzo. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente: a) in data 15 luglio 2011 l’avviso di accertamento n. T9R01A100454/2011, con il quale acclarava, per l’anno di imposta 2006, un reddito da lavoro autonomo pari ad Euro 896.771,00 (a fronte di zero euro dichiarati) ed un maggior volume d’affari, ai fini IVA, per Euro 140.025,00; l’atto scaturiva da una segnalazione della Direzione regionale e si fondava anche su indagini bancarie eseguite sui conti correnti intestati al contribuente;
b) in data 17 dicembre 2012 otto avvisi di accertamento (nn. T9R01L100973-74-75-79-80-81-82-83), con i quali acclarava redditi da lavoro autonomo, per gli anni dal 2003 al 2010, rispettivamente per Euro 2.047.380,00, Euro 4.807.219,34 (oltre Euro 2.604,33 a titolo di redditi da capitale), Euro 4.313.062,04, Euro 12.310.418,48, Euro 17.818.147,12 (oltre Euro 110.265,30 quali redditi da capitale), Euro 18.211.953,53 (oltre Euro 26.400,48 quali redditi da capitale), Euro 22.816.903,80 ed Euro 9.657.341,78, a seguito di indagini penali che avevano portato alla condanna del contribuente per bancarotta ed appropriazione indebita;
c) in data 9 maggio 2013 l’intimazione di pagamento n. 08755979005, con la quale era stata dichiarata, per effetto del mancato versamento della quarta rata, la decadenza del beneficio del pagamento rateale di quanto indicato in un avviso di accertamento (per l’anno 2007), in relazione al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza, ed era stata applicata la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 (ovvero il doppio dell’importo residuo da pagare). Il contribuente proponeva dieci distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi: 3 -in relazione all’avviso sub a) ne deduceva la nullità per la mancata allegazione dell’autorizzazione all’acquisizione dei dati bancari, per l’erronea qualificazione del reddito come da lavoro autonomo e per l’illegittimo automatismo fondante la ripresa basata sui prelevamenti, in assenza di ulteriori elementi;
-in relazione agli otto avvisi sub b) deduceva la decadenza dell’Ufficio per le annualità per le quali l’Agenzia riteneva di poter usufruire del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, l’illegittimità dell’utilizzo di dati ed elementi raccolti nel procedimento penale, l’insussistenza del requisito della residenza in Italia, l’erronea riconduzione delle somme acclarate a redditi di lavoro autonomo;
in subordine, chiedeva il riconoscimento di una congrua misura di costi, necessari alla produzione dei proventi acclarati;
-in relazione all’intimazione sub c) lamentava, per quanto ancora qui rilevi, l’illegittima applicazione di sanzione ed interessi, poiché il mancato pagamento del piano di rateizzo era dovuto a causa di forza maggiore. L’Ufficio si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi, ribadendo la legittimità del proprio operato. La CTP, riuniti i ricorsi, così decideva: -confermava l’avviso di accertamento sub a); -dichiarava l’Agenzia decaduta in relazione agli avvisi sub b) per gli anni dal 2003 al 2006, annullando i corrispondenti avvisi di accertamento, non potendo trovare applicazione il raddoppio dei termini sia perché i reati (dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) si erano prescritti prima della notifica degli avvisi di accertamento sia perché non era stata presentata la denuncia penale prima dello spirare del termine ordinario di accertamento;
-rideterminava i redditi indicati negli avvisi sub b) relativi agli anni dal 2007 al 2010, previa decurtazione di 1/3 dalle sopra indicate somme, così ritenute ‘più eque’; il reddito per l’anno 2007 andava, poi, ulteriormente ridotto di quanto accertato con l’avviso sub a); in 4 tal modo si era tenuto conto dei costi sostenuti per la produzione dei redditi;
-riteneva non applicabile la sanzione indicata nell’intimazione di pagamento sub c), attesa la sopravvenuta privazione della libertà personale del contribuente ed il sequestro di tutti i suoi beni;
-compensava le spese in relazione al giudizio avente ad oggetto l’intimazione di pagamento (sub c) e condannava il contribuente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese liquidate in complessivi Euro 88.000,00. 2. L’Ufficio ed il contribuente proponevano due distinti appelli avverso la decisione dei giudici di prossimità, volti alla riforma della stessa nelle parti rispettivamente loro sfavorevoli. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado: in particolare, respingeva le eccezioni sollevate dal contribuente circa a) l’asserita illegittimità di tutti gli atti impugnati perché sottoscritti da funzionari privi della qualifica dirigenziale, b) la sua residenza in territorio non italiano, e c) l’ulteriore abbattimento dei redditi in applicazione della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale. Confermava, quindi, le pretese già ritenute legittime dalla CTP rifacendosi ‘ad una miriade di società (n° 29) del Daccò’ e a ’10 conti correnti esteri sui quali affluivano compensi ragguardevoli effettuati dai vari soggetti coinvolti’ (pag. 3 della sentenza). Rigettava, poi, il gravame dell’Agenzia ritenendo giusta la decisione della CTP sia in punto di necessità della denuncia all’A.G. prima della scadenza del termine ordinario di accertamento sia in punto di riduzione dei redditi acclarati per le altre annualità sulla base di una ‘interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 53 della Costituzione con il principio della capacità contributiva’ (ancora pag. 3). 3. Contro la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi. Resisteva il contribuente con controricorso. 5 Successivamente anche il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a 18 motivi. È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Mauro Vitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto accogliersi integralmente il ricorso erariale e limitatamente ai motivi secondo, terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e diciottesimo il ricorso della parte privata. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 03/03/2026 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Fulvio Troncone, ha ribadito le conclusioni già rese con la memoria. L’avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso erariale e rigettarsi la richiesta di rivisitazione, contenuta nella memoria, dell’orientamento della Corte in materia di raddoppio dei termini, nonché l’assorbimento dei motivi procedimentali proposti dalla parte ed il rigetto degli altri. L’avvocato del contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente il ricorso successivo proposto da LO Daccò va qualificato come incidentale. 2. Il ricorso principale del patrono erariale è affidato a tre motivi. 3. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972» per avere la CTR erroneamente ritenuto decaduta l’Agenzia dal potere di accertamento con riferimento agli anni d’imposta 2003-2004-2005-2006 per non essere stata inoltrata la denuncia all’A.G. nel termine ordinario e per essersi i reati prescritti in data antecedente alla notifica degli avvisi di accertamento. La ricorrente non ignora che secondo un 6 consistente orientamento della giurisprudenza di merito, fondato sulla lettera dell’art. 37, comma 26, del d.l. 233/2006 e sulla circolare ADE n. 28/E del 4 agosto 2006, il raddoppio dei termini è applicabile solo ai termini ancora in corso al momento della conoscenza, da parte dell’Ufficio, della notitia criminis. Opina, di contro, che la norma, così come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 247/2011 (‘sorprendentemente ignorata dai Giudici d’appello’), prevede, quale unica condizione per il raddoppio dei termini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento. Al ricorrere di tale condizione non viene prorogato l’originario termine ‘breve’ ma opera autonomamente il termine raddoppiato’ 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. Deve premettersi che in base all’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento, previsti nei commi primo e secondo, sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. In via parallela, ai fini IVA, per effetto della novella prevista dal comma 25 del citato d.l. n. 223/2006, è stato inserito il medesimo capoverso, all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, dopo il secondo comma. 3.3. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito che «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro 7 stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016). Nelle citate pronunce questa Corte ha precisato che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza» applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deve essere accertato dal giudice. Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e giudizio tributario (in termini, Cass. 15/05/2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/2016 cit.; a ben vedere, sul cd. doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario è successivamente intervenuto il legislatore con l’introduzione dell’art. 21bis d.lgs. 74/2000 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 87/2024, la cui applicazione nella fattispecie è però esclusa). 3.4. Ciò premesso, secondo la disciplina applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio, il raddoppio dei termini deriva, pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti "l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.”, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in 8 particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, di condanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171). La Corte costituzionale (sentenza n. 247/2011) ha, infatti, affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento» (Cass. 10/01/2025, n. 600). È, quindi, estraneo al perimetro del presente giudizio lo ius superveniens, consistente nelle modifiche introdotte, dapprima, dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dall’art. 1, commi da 130 a 132, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari. La prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma di salvaguardia prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128/2015, non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva siano notificati entro il 31 dicembre 2015. Nella specie la notifica degli avvisi di accertamento, relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, 9 è intervenuta in data 17 dicembre 2012, ben prima, quindi, della data del 31 dicembre 2015. Quanto alla seconda modifica, poi, il regime transitorio previsto dalla legge n. 208 del 2015, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 128 del 2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (ex multis, Cass. n. 26037/2016 cit.). Si è, infine, precisato che il raddoppio dei termini previsto dalla norma in commento non può trovare applicazione per l’IRAP, poiché le relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 03/05/2018, n. 10483), e, dipendendo indissolubilmente dal fatto che il comportamento tenuto costituisca fatto penalmente rilevante nel senso sopra definito, non può operare che in relazione all’accertamento a carico del contribuente ed al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale, destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo (Cass. 02/08/2024, n. 21870). 3.5. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, né sussistono motivi per un ripensamento dell’orientamento ormai pacifico di questa Corte in materia (ripensamento sollecitato dal contribuente nella memoria sul 10 presupposto erroneo dell’intervenuta abrogazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 128/2015 ad opera dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015); in parte qua s’impone, quindi, la cassazione della sentenza, essendo irrilevanti, ai fini dell’applicazione del termine raddoppiato, sia l’estinzione del reato astrattamente ipotizzabile sia la mancata denuncia all’A.G. entro il termine ordinario di accertamento. In definitiva, gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2003 al 2006, devono ritenersi tardivi solo limitatamente all’IRAP. 4. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ridotto di un terzo gli imponibili indicati negli avvisi di accertamento per gli anni dal 2007 al 2010 sulla base di una motivazione meramente apparente;
tautologico è, secondo il patrono erariale, il riferimento al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., avendo omesso la CTR qualsiasi accertamento di fatto della infondatezza (parziale), nel merito, degli avvisi impugnati e qualsiasi valutazione dei motivi di appello proposti dall’Ufficio. 4.1. Il motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio censura il medesimo capo della decisione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 113, comma primo, c.p.c. e dell’art. 115, comma primo, c.p.c., applicabili al giudizio tributario per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR condiviso la riduzione degli imponibili operata dalla CTP, basata solo sull’equità. 4.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla 11 motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 12 Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 4.3. Nella specie la CTR, con riferimento agli avvisi di accertamento dal 2007 al 2010, ha respinto la pretesa dell’Agenzia di conferma dei valori accertati negli atti ‘poiché una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 53 della Costituzione con il principio della capacità contributiva porta questo Collegio a condividere la decisione del giudice di prime cure’. 4.4. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame dell’Ufficio; non vi è alcuna esposizione dei motivi di appello avanzati dall’Agenzia con riferimento agli avvisi de quibus. Né la condivisione della decisione di prime cure può basarsi su una interpretazione costituzionalmente orientata (non è dato nemmeno comprendere di cosa) al rispetto dell’art. 53 della Costituzione. 13 5. In definitiva, il primo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno accolti, assorbito il secondo. 6. Può ora passarsi all’esame del ricorso incidentale, affidato a 18 motivi. 7. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR pronunciato, in relazione agli accertamenti degli anni dal 2007 al 2010, su una domanda non formulata dal ricorrente. Precisamente, secondo il giudice di appello quest’ultimo avrebbe chiesto un ulteriore abbattimento della materia imponibile accertata nei predetti anni in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; sostiene, di contro, di aver chiesto, con riferimento alle dette annualità, l’annullamento integrale degli avvisi sulla base di plurime censure (totalmente pretermesse dalla CTR, v. infra i successivi motivi), non già sull’applicazione della sentenza n. 228/2014, inconferente nella specie, poiché gli avvisi non erano stati emessi ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 7.1. Il motivo è fondato. 7.2. Invero, con riferimento alle dette annualità il contribuente, nell’atto di appello, aveva proposto plurimi motivi (illegittimità degli avvisi perché fondati su dati non legittimamente acquisiti, infondatezza degli avvisi), ma non aveva chiesto alcun abbattimento dell’imponibile accertato sulla scorta della decisione n. 228/2014 della Corte costituzionale. 8. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre in relazione agli avvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di infondatezza degli accertamenti (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.). Sostiene di aver ribadito in appello la doglianza relativa alla infondatezza degli accertamenti per mancanza di prova e contraddittorietà delle rettifiche (l’approssimazione delle pretese era stata affermata anche dalla CTP, che però, in luogo di annullare gli atti, aveva ridotto di un terzo 14 l’imponibile). Su tale motivo di gravame la CTR avrebbe omesso qualsiasi pronuncia. 8.1. Il motivo è infondato. 8.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072). Nella specie il ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso le parti dell’atto di appello in cui aveva proposto il motivo relativo alla mancata prova della sussistenza dei redditi accertati. Deve, però, ritenersi che la CTR si sia pronunciata sulla doglianza, affermando, in relazione alla natura ed all’entità dei redditi, la rilevanza di una ‘miriade’ di società e di 10 conti correnti bancari. 9. Con il terzo motivo il contribuente, sempre in relazione agli avvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, la violazione degli art. 132, comma 2, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR reso una motivazione apparente 15 sull’eccepita infondatezza degli accertamenti, mediante il riferimento a natura ed entità dei redditi. 9.1. Il motivo è fondato. 9.2. Richiamate le coordinate ermeneutiche in tema di motivazione apparente (v. § 4.2.), va evidenziato che la CTR, con riferimento agli avvisi di accertamento dal 2007 al 2010, ha respinto l’appello del contribuente (confermando l’abbattimento, nella misura di un terzo, dei redditi imponibili) con la seguente motivazione: ‘circa la natura ed entità dei redditi accertati occorre rifarsi ad una miriade di società (n°29) del Daccò tra cui primeggia l’austriaca MTB- MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNG GMBH con sede in Vienna, Esslinggass 2, società utilizzata per fornire consulenze, a 10 conti correnti esteri sui quali affluivano compensi ragguardevoli effettuati dai vari soggetti coinvolti (la sola MTB per Euro 28.244.435,00 cioè + Euro 1.944.041,80, DP Consultans ILC Euro 1.299.438,05 cioè + Euro 2.091.500,00; SIKRI Investiment Inc. Euro 15.587.009,00)’. 9.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame del contribuente;
non vi è alcuna esposizione dei motivi di appello avanzati in maniera molto articolata dalla parte privata con riferimento agli avvisi de quibus. Né viene minimamente indicato il ruolo svolto dal contribuente nella ‘miriade’ di società, né la causa dei compensi transitati sui conti correnti (nella sentenza della CTR nemmeno viene precisato, nonostante gli elevatissimi importi imponibili ripresi a tassazione, quale fosse il lavoro autonomo svolto dal contribuente). 10. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto, con il quale il contribuente lamenta, sempre in relazione agli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2007 al 2010, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; per effetto dell’annullamento in parte qua della sentenza per 16 motivazione apparente, infatti, il giudice del rinvio dovrà provvedere ad un nuovo esame di tutto il compendio probatorio, onde valutare la legittimità degli avvisi de quibus. 11. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta, ancora in relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnati per errata qualificazione dei redditi (professionali). 11.1. Il motivo è fondato atteso che, a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente, è mancata qualsiasi decisione della CTR sulla natura dei redditi imponibili accertati dall’Ufficio. 12. L’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimento dei successivi sesto e settimo, proposti in via subordinata, con i quali si prospetta la medesima censura sotto il profilo della motivazione apparente e della violazione di legge (artt. 6, 53 e 54 t.u.i.r.); anche l’ottavo motivo, con cui il contribuente lamenta la violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del quinto. 13. Con il nono motivo il ricorrente incidentale lamenta, ancora in relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnati per l’asserita misura del beneficio personale e la carenza della condizione del possesso dei redditi. 13.1. Il motivo, al pari del quinto, è fondato atteso che, a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente, è mancata qualsiasi decisione della CTR sulla sussistenza del ‘possesso dei redditi’ e sulla misura dell’effettivo ‘beneficio personale’. 14. L’accoglimento del nono motivo comporta l’assorbimento dei successivi decimo e undicesimo, proposti in via subordinata, con i quali si prospetta la medesima censura sotto il profilo della 17 motivazione apparente e della violazione di legge (art. 53 t.u.i.r., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.). 15. Con il dodicesimo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente sull’eccezione di mancata dimostrazione della legittima acquisizione e del legittimo uso dei dati posti a base delle rettifiche degli avvisi dal 2007 al 2010; l’eccezione era stata espressamente respinta dalla CTP, con pronuncia gravata in parte qua dal ricorrente incidentale e la CTR avrebbe omesso qualsiasi decisione sul relativo motivo di appello, implicitamente rigettandolo. 15.1. Il motivo, ricondotto, alla luce del suo contenuto sostanziale, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di una eccezione ritualmente proposta (non potendo, all’evidenza, discutersi di motivazione inesistente a fronte di un rigetto implicito di una domanda e/o eccezione, essendo connaturata ad ogni rigetto implicito la carenza di motivazione), è fondato. 15.2. Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sulla questione, già respinta in primo grado e riproposta con motivo di appello, della legittima acquisizione e del legittimo utilizzo dei dati posti a base degli accertamenti de quibus. 16. Con il tredicesimo motivo il contribuente, in relazione all’avviso di accertamento del 2006 (fondato sulle indagini bancarie, supra sub a), lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, da un lato, pronunciato su una domanda non formulata e, dall’altro, omesso di pronunciarsi su una domanda avanzata dalla parte. In particolare, i giudici di appello avrebbero respinto la domanda avente ad oggetto un ‘ulteriore’ abbattimento della pretesa in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, domanda in realtà mai proposta in quanto l’avviso de quo era stato confermato integralmente dalla decisione di primo grado (la riduzione di un terzo aveva riguardato gli avvisi dal 2007 al 2010), pertanto nessuna ‘ulteriore’ riduzione 18 poteva essere richiesta in relazione ad esso. La CTR avrebbe, invece, omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda di applicazione degli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, ovvero di escludere dalla materia imponibile le somme corrispondenti ai prelevamenti (domanda, tra l’altro, ritenuta fondata dal medesimo Ufficio nelle controdeduzioni all’appello incidentale proposto dal contribuente). 15.1. Il motivo è fondato sotto ambedue gli aspetti evidenziati. 15.2. Invero, la CTR si è pronunciata, anche con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2006 fondato su accertamenti bancari, accomunandolo a quelli degli anni successivi fino al 2010, con il rigetto della pretesa di un ulteriore (oltre a quello di 1/3 già operato in primo grado) abbattimento dell’imponibile, pretesa mai formulata (e non poteva essere altrimenti) con riferimento all’anno 2006, poiché l’avviso de quo era stato confermato integralmente dalla CTP. Dall’altro lato, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sulla domanda di annullamento del recupero a tassazione delle somme in uscita (prelevamenti) dei conti correnti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. 17. L’accoglimento del tredicesimo motivo comporta l’assorbimento del quattordicesimo, proposto in via subordinata, con cui la medesima questione viene posta sotto il profilo della violazione di legge (artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972). 18. Gli ultimi quattro motivi attengono tutti alla regolamentazione delle spese di lite. L’annullamento con rinvio della sentenza di appello comporta, giocoforza, l’annullamento del capo sulle spese (del grado di appello) e la necessità, per il giudice del rinvio, di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del secondo grado. Per tale motivo devono ritenersi assorbiti i motivi diciassettesimo e diciottesimo, con i quali il contribuente lamenta, 19 rispettivamente, la violazione di legge per motivazione apparente della condanna al pagamento di Euro 50.000,00 a titolo di spese del secondo grado, e la violazione di legge (art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e art. 92 c.p.c.) per avere la CTR condannato il ricorrente nonostante la soccombenza reciproca. Il quindicesimo motivo, invece, attiene alle spese del primo grado di lite;
il contribuente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata dedotta l’illegittima condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio di primo grado (nell’importo di Euro 88.000,00). Il motivo è fondato. Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sul motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado. L’accoglimento del quindicesimo motivo comporta l’assorbimento del sedicesimo, proposto in via subordinata, con cui la medesima questione viene posta sotto il profilo della motivazione apparente (della implicita decisione di rigetto del motivo di gravame). 19. In conclusione vanno accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;
vanno, poi, accolti i motivi primo, terzo, quinto, nono, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo del ricorso incidentale, rigettato il secondo, assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, i motivi primo, terzo, quinto, nono, dodicesimo, tredicesimo ed quindicesimo del ricorso incidentale, rigettato il 20 secondo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente NO IO RO UC