Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME04 993/ 02 LA CORTE SUP MADI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE EREDITARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente- R.G.N. 17059/00 11312 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Cron. P. MZP Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere- Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.05/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere- - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € 3,10 SENTENZA 7 18 APR. 2002 il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE – AR EL MA ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PANUCCIO, che la difende unitamente all'avvocato LORENZO REGANATI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
AR PP, AR LD, DI NO RA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso 1A CORTE di CASSAZIONE, difesi CRISTOFORO FILETTI, giusta delega in2002 dall'avvocato 173 atti;
-1- - controricorrenti nonchè contro. DI NO LF, UA CONCETTA;
- intimati avverso la sentenza n. 847/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 19/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 05/02/02 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
VINCENZO, difensore del udito l'Avvocato PANUCCIO l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato nel gennaio 1976 GN LA conveniva in giudizio il padre FR ed i fratelli GI, LD e RI DI chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria tra essa attrice ed i convenuti, quali eredi legittimi della rispettiva madre e moglie RA U- EP, nonché il rendiconto a carico dei coeredi. I convenuti, costituitisi, aderivano alla domanda di divisione ereditaria e sostenevano l'infondatezza della richiesta di rendiconto. GN U- seppe deduceva altresì che nell'asse ereditario era compreso un ulteriore be- ne immobile, rispetto a quelli indicati dall'attrice, ossia la metà di un ap- partamento in Catania che era stato donato per intero a GN Car- mela dal padre FR il quale, però, ne poteva disporne solo per la metà in quanto l'altra metà era di proprietà della moglie RA GiuEP. A sua volta GN FR deduceva che l'azienda per la lavorazione del legno, di cui era esclusivo titolare, non rientrava nell'asse ereditario della de cuius. Interveniva volontariamente in giudizio PR MB il quale, marito dotatario di GN LA, aderiva alla domanda di quest'ultima. Il processo, interrotto per la morte di GN FR, veniva ri- assunto con successivo ordine di integrazione del contraddittorio nei con- fronti della seconda moglie del GN. Si costituivano CI IS e UA CE, quali eredi di Mau- cieri LE seconda moglie di GN FR, le quali non si oppo- nevano alla divisione e deducevano che nell'asse ereditario era compreso 3 anche l'immobile alienato a GN GI ed LD con atto simu- lato del 22/10/1975 da qualificarsi come donazione. Con altro atto di citazione del dicembre 1984 GN LA con- veniva in giudizio LD, GI e RI DI GN, nonché CI LE esponendo: che il 19/4/1982 era deceduto GN FR lasciando come eredi, con testamento del 22/10/1975, essa attrice ed i convenuti;
che l'asse ereditario era composto dai beni specificati in ci- tazione;
che essa istante aveva acquisito per usucapione la metà dell'appartamento donatole per la restante metà dal de cuius. Chiedeva per- tanto lo scioglimento della comunione ereditaria ed il rendiconto a carico dei coeredi. I convenuti GI, LD e RI DI GN aderivano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria precisando che il de cuius, con testamento del 10/3/1976, aveva ribadito che la vendita ai figli dell'immobile di cui all'atto 22/10/1975 non era simulata ed aveva commi- nato la decadenza dalla qualità di erede a carico delle figlie nell'ipotesi in cui le stesse non avessero rispettato tale sua volontà. Chiedevano pertanto che all'attrice venisse riconosciuta solo la quota di legittima sull'asse eredi- tario in quanto la stessa non aveva rispettato la volontà del padre. In relazione a tale giudizio veniva ordinata l'integrazione del contraddit- torio nei confronti degli eredi della defunta CI LE seconda moglie di GN FR. Si costituivano CI IS e UA CE, quali eredi di Mau- cieri LE e, dopo la morte di GN RI DI, si costituivano gli eredi Di FA FI, SE e ME. Riuniti i due procedimenti, l'adito tribunale di Catania, con sentenza non definitiva 13/6/1995: dichiarava che i patrimoni ereditari di RA Giusep- pa e di GN FR erano composti dai beni nel dettaglio indica- ti;
rigettava la domanda di GN LA diretta a far dichiarare la simulazione dell'atto di vendita del 22/10/1975; dichiarava GN LA decaduta dalla qualità di erede universale del padre FR per avveramento della condizione risolutiva prevista nel testamento del 10/3/1976 ed affermava che alla stessa spettava solo la quota di riserva. Avverso la detta sentenza proponevano appello principale GN LA e PR MB e incidentale la UA. GI e LD GN e i Di FA resistevano ai gravami. Con sentenza 19/11/1999 la corte di appello di Catania, in parziale rifor- ma della decisione impugnata, dichiarava che alla successione di RA GiuEP concorrevano in qualità di eredi legittimi solo i di lei figli con l'usufrutto sulla quota di un terzo dell'asse ereditario in favore del marito GN FR. Osservava la corte di merito: che la successione le- gittima di RA GiuEP si era aperta prima della riforma introdotta dalla legge 19/5/1975 n. 151 per cui il coniuge superstite era legatario ex lege dell'usufrutto sulla quota di un terzo dell'asse relitto dalla moglie;
che a cia- scuno dei quattro figli della RA spettava un quarto dell'asse ereditario materno;
che l'asse ereditario di GN FR non comprendeva alcuna quota dell'eredità della moglie;
che GN LA era deca- duta dalla qualità di erede universale di GN FR per effetto dell'avveramento della condizione risolutiva apposta dal de cuius nel testa- mento del 10/3/1976 con la quale il testatore aveva espressamente commi- 5 nato la decadenza della istituzione di erede universale a carico di chi delle figlie non avesse rispettato la sua volontà di considerare reale la vendita ef- fettuata in favore dei figli con atto 22/10/1975; che si trattava di clausola di decadenza lecita ed apponibile ad una disposizione di ultima volontà nella quale era chiaro l'intento del testatore di impedire la proposizione di una domanda giudiziaria volta a far dichiarare che il detto atto di vendita dissi- mulava una donazione;
che tale domanda era stata proposta da GN LA con l'atto di citazione del dicembre 1984; che quindi, essendosi ve- rificata la condizione risolutiva, spettava alla GN LA sull'asse relitto dal padre solo la quota di riserva pari ad un ottavo;
che l'atto di ven- dita del 22/10/1975 non era simulato essendo indubbia la volontà dell'alienante di compiere una vendita “vera e reale"; che le acquisizioni documentali smentivano il diverso assunto degli appellanti i quali non ave- vano assolto all'onere probatorio, sugli stessi gravante, diretto a dimostrare la simulazione relativa dell'atto in questione. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da GN LA con ricorso affidato ad un unico motivo il- lustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso GN U- seppe, GN LD e Di FA SE, quest'ultima in proprio e quale erede di Di FA ME. UA CE e Di FA FI, quale altro erede di Di FA ME, non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla ricorrente relati- alla inammissibilità del controricorso per mancanza in esso va 6 dell'esposizione dei fatti di causa. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte la disposizione dell'articolo 370 c.p.c., secondo cui al con- troricorso per cassazione si applicano le norme dettate dagli articoli 365 e 366 c.p.c., è osservata anche quando il controricorso non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti di causa, ma si limiti a fare rife- rimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso ed anche se il richiamo sia soltanto implicito (sentenze 7/6/2000 n. 7707; 15/12/1999 n. 14070; 1/7/1998 n. 6418 ). Con l'unico articolato motivo di ricorso GN LA denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 587, 638, 1362, 1363, 1364, 1365, 1368 e 1371 c.c.; illogicità; omesso esame di fatto decisivo- documento. La ricorrente deduce che la corte di appello, con riferimento al punto concernente l'interpretazione del testamento olografo10/3/1976 di GN FR, ha dato una motivazione incongrua sotto più aspetti ed ha violato i seguenti principi in tema di canoni ermeneutici relativi agli atti di ultima volontà. 1) La corte di merito non ha dato prevalenza a chiare espressioni: l'interpretazione letterale dei termini “reclamare e pretendere", concretanti il divieto posto dal testatore pena la perdita della chiamata universale, non le- gittima l'aggiunta "giudizialmente" ( non contenuta nella scheda testamen- taria) essendo sufficiente una mera estrinsecazione di un contrasto di vo- lontà a mezzo di semplici dichiarazioni o lagnanze. 2) Il giudice di secondo grado non ha correttamente proceduto alla rico- struzione della volontà testamentaria ed ha individuato, con illogicità evi- dente e con motivazione irrazionale e contraddittoria oltre che inadeguata, 7 l'intento del testatore senza considerare la scheda nella sua globalità e senza accorgersi che l'interesse del de cuius era quello di ancorare il reclamo o la pretesa delle figlie ad un semplice sostanziale contrasto con la volontà di es- so testatore, sicché bastava una mera esteriorizzazione di una volontà con- traria (non necessariamente a mezzo di una contestazione giudiziaria ) per far perdere il beneficio della chiamata universale. 3) La corte territoriale non ha tenuto presente il comportamento dello stesso testatore il quale - con il contratto di vendita del 22/10/1975, con la costituzione in giudizio 2/3/1976 e con la disposizione testamentaria del 10/3/1975 - aveva manifestato la volontà di escludere le figlie dalla eredità, al di là della quota di riserva, almeno per i beni diversi dagli immobili in cui era allocata l'azienda in questione e ritenuti dal de cuius di sua esclusiva proprietà, con conseguente impossibilità di avanzare pretese in relazione a tali beni non giustificate da alcun titolo. Insomma il de cuius, sin da prima della redazione del testamento, aveva acquisito la consapevolezza che essa ricorrente aveva già reclamato e avanzato pretese. 4) Il giudice di appello non ha considerato un punto decisivo, addirittura documentale, che avrebbe dato la sicura chiave di volta per una decisione corretta e diversa da quella adottata. Nel giudizio di divisione dell'eredità materna (RA GiuEP) essa ricorrente aveva affermato che l'asse ere- ditario era costituito anche dalla metà indivisa delle attrezzature dell'azienda per la lavorazione del legno. GN FR, nel costituirsi in tale giudizio, aveva contestato la detta affermazione sostenendo che l'azienda era di sua esclusiva proprietà per cui non poteva far parte dei beni relitti dalla moglie RA GiuEP. Pertanto, essendo evidente il chiaro contra- 8 sto di volontà tra le parti, la contestazione e la pretesa in relazione ai beni di cui all'atto di vendita del 22/10/1975 erano già esteriorizzate fin dal 22/1/1976, ossia in epoca anteriore al testamento del 10/3/1976, con la con- seguenza che non essendo l'evento né futuro né incerto, in quanto già verifi- catosi, la condizione in questione era impossibile e da considerare come non apposta a norma dell'articolo 638 c.c. Il motivo è infondato. Le censure mosse dalla ricorrente si risolvono essenzialmente, pur se ti- tolate anche come violazione di legge, nella pretesa di contrastare valutazio- ni ed apprezzamenti ( con riferimento, in particolare, all'interpretazione del testamento di PO FR 10/3/1976) che sono inalienabile pre- rogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sinda- cabile in sede di legittimità se come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Occorre in proposito osservare che, come è noto e pacifico nella giuri- sprudenza di legittimità, l'interpretazione del testamento - volta ad identifi- care l'effettiva volontà del testatore - riguarda un accertamento di fatto ri- servato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia corretta, adeguata ed immune da violazione delle norme di ermeneutica dettate in materia di contratti, sia pur con gli opportu- ni adattamenti e con esclusione di quelle incompatibili con la natura del ne- gozio mortis causa propria del testamento ( articoli 1366, 1368 e 1370 c.c. ). Nella specie sono insussistenti le asserite violazioni di legge e non è rav- visabile il lamentato vizio di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nella parte narrativa che precede la corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in ordine al significato del contenuto del testamento di GN FR del 10/3/1976, ha affermato che il de cuius aveva subordinato la nomina delle figlie come eredi universali alla condizione risolutiva del mancato rispetto della sua volontà di considerare vera e reale la vendita effettuata in favore dei figli con atto del 22/10/1975. Ad avviso della corte territoriale l'intento del testatore era volto ad “impedire non tanto qualsivolgia innocua esteriorizzazione da parte delle proprie figlie circa la natura simulata dell'atto di vendita, quanto la proposi- zione da parte delle medesime” di domande giudiziali aventi ad oggetto la dichiarazione della simulazione del detto atto di vendita. procedutoIl giudice di secondo grado ha correttamente all'interpretazione della citata clausola testamentaria tenendo conto del teno- re letterale di detta clausola con riferimento alle espressioni adoperate dal de cuius giungendo alla conclusione che quest'ultimo aveva inteso riferirsi “ad atti concretamente ed effettivamente idonei a smentire il suo preciso intento di destinare ai due figli maschi la metà della propria azienda industriale e non certo a mere dichiarazioni o lagnanze” quali quelle contenute nell'atto di citazione di GN LA del gennaio 1976 che, essendo relativa alla eredità di RA GuEP, aveva un oggetto del tutto diverso perse- guendo fini che nulla avevano a che fare con la pronuncia di simulazione dell'atto di vendita in favore dei figli. Pertanto, ad avviso della corte di- strettuale, la circostanza relativa alla "marginale illazione" contenuta nell'atto di citazione del gennaio 1976 circa la simulazione dell'atto di ven- dita, è inidonea a far considerare come già avverata ( e, quindi, impossibile) 101 0 la condizione risolutiva apposta nel successivo testamento del 10/3/1976 non essendo stata proposta alcuna domanda di simulazione con il precedente atto di citazione. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo ade- guatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuto alle dette con- clusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale del contenuto della clausola in questione come ricavabile dalla lettera e dal sen- so complessivo di tale clausola. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere in- gresso nel giudizio di cassazione. Il procedimento logico-giuridico riportato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'attività interpretativa è fondato su un'indagine - condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretta da motiva- zione sufficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto - diretta alla penetrante ricerca della effettiva volontà del testatore sulla base del si- gnificato delle parole usate dal de cuius per manifestare la sua intenzione. In particolare, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, è rigorosa e corretta, oltre che rispettosa della natura e della finalità della clausola te- stamentaria in questione, l'interpretazione data dalla corte di merito alle 11 espressioni "reclamare" e "protestare" adoperate dal testatore: trattasi di espressioni che richiamano la terminologia giuridica e che rivelano la speci- fica intenzione del de cuius di riferirsi esclusivamente ad iniziative giudizia- rie - volte ad una pronuncia di invalidità dell'atto di vendita del 22/10/1975 - le sole idonee a porre concretamente ed efficacemente nel nulla la sua vo- lontà ( così contrastata) di trasferire ai figli maschi la proprietà dell'azienda industriale. Dal significato letterale delle parole adoperate dal testatore ri- sulta in modo certo la volontà del de cuius: da ciò non solo la superfluità, ma la totale preclusione del ricorso alle ulteriori regole di ermeneutica ela- borate in tema di negozio e di testamento. Occorre altresì evidenziare che, come ineccepibilmente rilevato dalla corte di merito, il raggiungimento della finalità perseguita dal testatore (mantener fermo il detto atto di vendita ) non può di certo ritenersi essere stato messo in serio pericolo dall'atto di citazione del gennaio 1976 che, come predisposto dalla ricorrente, conteneva solo un mero riferimento ai beni descritti "nell'atto di apparente vendita ed in realtà di donazione stipu- lato il 22/10/1975” senza alcuna richiesta diretta ad invalidare ed a porre nel . nulla tale atto. Da quanto precede deriva logicamente l'inconsistenza della tesi sostenuta nel punto sub 4) dell'unico motivo di ricorso circa l'asserita impossibilità della condizione risolutiva ( da ritenere, quindi, come non apposta ) conte- nuta nella clausola testamentaria in esame trattandosi di evento già verifi- catosi. In proposito è sufficiente osservare che al momento della redazione del testamento ( 10/3/1976 ) la ricorrente non aveva ancora "reclamato" o "protestato" in ordine alla proprietà dell'azienda industriale del padre non 12 avendo ancora iniziato alcuna azione giudiziaria diretta ad ottenere la di- chiarazione di simulazione relativa dell'atto di vendita del 22/10/1975. In definitiva è da ritenere corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito il quale ha offerto al riguardo una soluzione esaustiva e convincente anche con riferimento ai profili prospettati dalla ricorrente che con le censure in esame pur denunciando genericamente la violazione delle regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c. in tema -di contratti – ha investito essenzialmente il "risultato" interpretativo rag- 109T 129,11 giunto il che è inammissibile in questa sede. 455T 41,32 Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- TOT. 170,43 no compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 5 febbraio 2002 Il presidente Il consigliere/estensore Правни IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO N APR. 2002CANCELLERVA AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERECI Proma Registrato in data ng 2007 Serie 4Din 1944 Oversate e 170143 € p. Cirigente Alger Servic (Dottssa RI FILIPPO)Responsabil i dizia (DM CCICHA