Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8101 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
F Aula 'A' 0 8 1 0 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA COR EN AD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TO SENESE Presidente R.G.N. 18244/99 - Dott. Michele DE LUCA Cron. 22211 Consigliere CUOCO - Rel. Consigliere Dott. Pietro Rep. Consigliere- Dott. Francesco Antonio MAIORANO Ud.12/02/02 DE RENZIS Consigliere - Dott. Alessandro ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IA CO, LA CAMERA ETTORE, LA RZ SE, LA CA AL, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA- FERROVIEDELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 189/99 del Tribunale di SALA 658 CONSILINA, depositata il 07/07/99 - R.G.N. 17/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Pietro udienza del 12/02/02 dal CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi del 25 ottobre 1996 IC IA, ET La CA, PP La ER e TO La RO, sostenendo che, quali dipendenti dell'Ente FERROVIE DELLO STATO S.p.a. collocati in quiescenza, avevano ricevuto a titolo di indennità di buonuscita una somma inferiore a quanto loro spettante, in quanto la misura del sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale, normativamente prevista quale base per il calcolo, era stata ulteriormente ridotta all'ottanta per cento del relativo ammontare, chiesero che il Pretore di Sala CO condannasse l'Ente al pagamento della differenza loro dovuta. Riunite le cause, il Pretore accolse le domande. Accogliendo l'appello dell'Ente, il Tribunale di Sala CO respinse le domande. Il Tribunale rileva che, per l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, la base di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'ottanta per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti;
aggiunge che, per l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 (intervenuta a seguito della sentenza Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), nella base dell'indennità di buonuscita deve computarsi l'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento della somma in godimento alla data di cessazione del servizio. Ed il Tribunale ritiene che questa specifica frazione dell'indennità integrativa speciale non abbia una funzione autonoma, bensi costituisca uno degli elementi che, al pari degli altri, debba essere ridotto alla misura 3 dell'ottanta per cento, ed in tale misura entrare a far parte della base per la determinazione dell'indennità di buonuscita. A questa interpretazione il Tribunale giunge non solo attraverso la lettera dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, bensì per un argomento di carattere logico. Poiché per i dipendenti degli enti previsti dalla legge n. 75 del 1970 l'indennità integrativa entra a far parte del calcolo dell'indennità di buonuscita nella misura del trenta per cento, il non assoggettare, per i ES dipendenti iscritti all'O.P.A.F.S., la diversa misura del sessanta per cento della loro indennità integrativa all'indicata riduzione (dell'ottanta per cento) determinerebbe una macroscopica differenza, estranea all'intenzione del legislatore, ed in contrasto con l'esigenza (sottolineata da Corte cost. n. 243 del 1993) di evitare ingiustificate sperequazioni fra i pubblici dipendenti. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono IC IA, ET La CA, PP La ER e TO La RO, percorrendo le linee di due motivi;
la FEROVIE DELLO STATO S.p.a. non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, i ricorrenti sostengono che 1. l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 dispone che la base di calcolo per l'indennità di buonuscita è l'ottanta per cento non di voci retributive quantitativamente disomogenee bensì di elementi considerati nella loro interezza: lo stipendio, la tredicesima mensilità e l'assegno perequativo;
4 2. l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 dispone che della base di calcolo dell'indennità di buonuscita è parte anche l'indennità integrativa speciale, computata nella misura del sessanta per cento;
3. se questa è la base del calcolo, "non si capisce" perché l'indennità integrativa speciale non debba essere computata nella misura del sessanta per cento, bensì in misura ulteriormente ridotta (al quarantotto per cento). Lnow Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa ed insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che "la Corte costituzionale aveva affidato al Governo il compito di individuare la quota di indennità integrativa speciale più equilibrata (in relazione al divisore applicato, allo stipendio base, al contributo .....), più compatibile con le risorse finanziarie, e più equa (in rapporto all'art. 36 Cost.)", da inserire nella base di calcolo. Poiché fra le divergenti interpretazioni, delle quali sia suscettibile una norma di legge, è da adottare l'interpretazione conforme alla Costituzione, nel caso in esame la disciplina della misura dell'indennità integrativa nella determinazione dell'indennità di buonuscita (avente natura retributiva: Cass. n. 5852 del 1997) deve essere interpretata in aderenza all'art. 36 Cost., in modo da consentire il godimento di un'indennità di buonuscita proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e sufficiente a garantire un'esistenza post – lavorativa dignitosa.- I motivi, che, in quanto interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. 5 Come questa Corte ha affermato, "l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita, limitando tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da Inow comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo, e non anche ad impedire che la determinazione della consistenza dell'indennità di buonuscita avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento ex art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Ne consegue che il computo del trattamento di fine I va operato rapporto dei dipendenti della FERROVIE DELLO STATO S.p.a\/sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 1032 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) norma la cui ultrattività dopo la - trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato è stata sancita dall'art. 21 quarto comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 - séche computo effettuato dopo l'entrata in vigore della predetta legge 29 gennaio 1994 n. 87, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, anziché calcolare l'ottanta per cento del solo 6 stipendio e quindi sommare a tale importo il sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale, moltiplicare il tutto per i mesi di servizio e dividere per dodici, non comporta un'erronea applicazione del criterio di inclusione dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita di cui all'art. 1 della citata legge 29 gennaio 1994 n. 87” (Cass. 24 maggio 2001 n. 7090). E non v'è motivo di discostarsi da questo principio. Né i ricorrenti indicano per quale ragione l'indennità integrativa speciale, in tal modo calcolata, condurrebbe alla determinazione dell'indennità di buonuscita in una misura non proporzionata al lavoro prestato (proporzione peraltro determinata dal diverso fattore costituito dal "numero dei mesi di servizio utile") e non idonea a garantire un'esistenza dignitosa. Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 12 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Dietro CrocoСпою IL PRESIDENTE 3 0 3 I A 1 S 5 D . S , T . A O R T N L , A L ' A L 3 O S L 7 B E IL CANCELLIERE - E I P 8 S D - D Depositato in Cancelleria I I 1 S A N 1 I T 4 610. 2002 N G S E E O oggi, O S G P I A IL CANCELLIERENCE R G D A M I E I L O , A T O D T R A I T E L R S I T L I D E N G E E B S O R E