Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898/70 non definisce ulteriormente il concetto di "adeguatezza" dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale "adeguatezza", in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di "adeguatezza" è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale convivenza "more uxorio", la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della c.d. "famiglia di fatto" ( caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa sì che la valutazione di una tale "adeguatezza" non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo - finché duri tale convivenza ( e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sè ove "non compensato" all'interno della convivenza ) - ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo - con ciò stesso - ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi.
Commentari • 11
- 1. Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: il nuovo ruolo assunto dai genitoriAlessia Gentile · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: il nuovo ruolo assunto dai genitori tra diritti e tutele nel quadro normativo nazionale Sottoposto a stimoli derivanti dall'ambiente esterno e dalle proprie percezioni e sensazioni, il processo di costruzione dell'identità personale appare come in perenne divenire; gli aspetti nei quali questo si compone quali l'identificazione con l'altro e la differenziazione dall'altro, assumono una complessità tale da richiedere una peculiare attenzione quando si analizza tale processo dal punto di vista del minore di età. Il nesso che salda l'elemento della fragilità e la minore età necessita di una valutazione opportuna tale da valorizzare il minore e …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. M.C.T. ricorre, con quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 470/2016, depositata il 4 marzo 2016, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'ex marito G.A., per quanto in giudizio rileva, era disposto l'affido condiviso della figlia minore An. e escluso l'obbligo in capo all'ex marito di corrispondere alla signora T. un assegno divorzile, fosse esso in misura pari a quanto riconosciuto in primo grado o anche inferiore, avendo costei instaurato, per sua stessa affermazione, una stabile convivenza con un nuovo compagno, da …
Leggi di più… - 3. UNIONI CIVILI: Sintesi della Legge.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
– Unioni Civili L'unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile omosessuale consiste nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Sono disciplinati dalla proposta di legge i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, sulla falsariga dell'art. 143 …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 novembre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. M.C.T. ricorre, con quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 470/2016, depositata il 4 marzo 2016, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'ex marito G.A., per quanto in giudizio rileva, era disposto l'affido condiviso della figlia minore An. e escluso l'obbligo in capo all'ex marito di corrispondere alla signora T. un assegno divorzile, fosse esso in misura pari a quanto riconosciuto in primo grado o anche inferiore, avendo costei instaurato, per sua stessa affermazione, una stabile convivenza con un nuovo compagno, da …
Leggi di più… - 5. Divorzio: se la ex convive con un altro non perde automaticamente il diritto all’assegnoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11975 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. GIANTURCO 5, presso l'avvocato ROSA MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA ELENA GALBIATI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FA AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso l'avvocato ADRIANO BARBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MONTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2584/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MATTI A, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BARBATO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 198/99 del 26/1-5/3/99 il Tribunale di Corno, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra FA OG e LE FA, determinava in L. 800.000 mensili rivalutabili secondo ISTAT il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei due figli maggiorenni e conviventi con la madre, ed attribuiva alla donna un assegno divorzile di L.
1.200.000 mensili anch'esso rivalutabile secondo ISTAT. Avverso detta sentenza proponeva appello il FA sia in ordine alla misura al contributo al mantenimento dei figli (che egli chiedeva fissarsi nell'importo di L. 600.000 mensili), sia in ordine all'avvenuto riconoscimento di un diritto all'assegno divorzile pur in difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Resisteva la LE.
Interveniva altresì il P.G. il quale chiedeva la determinazione dell'assegno divorzile in misura non superiore a L. 300.000 mensili. La Corte d'Appello accoglieva solo parzialmente il gravame, statuendo che nessun assegno divorzile spettasse alla LE. Al riguardo la corte territoriale osservava: a) non essere oggetto di contestazione il fatto che, in sede di separazione personale, nessun assegno periodico fosse stato statuito a favore della LE;
b) come da ciò potesse ragionevolmente presumersi che, a quel tempo, la medesima dovesse essere ben consapevole della propria indipendenza economica e della possibilità di fare fronte con le sue personali risorse alle sue necessità; c) come, se fosse vero che una simile originaria pattuizione non impedisse che, in sede di divorzio, venissero avanzate pretese da chi in precedenza non era titolare dell'assegno di separazione, ciò non esimesse dal sottolineare come, in un simile contesto, l'onere probatorio - già ricadente di per sè sulla parte richiedente - si presentasse, in qualche misura, ancora più gravoso, configurandosi una sorta di presunzione di autonomia reddituale della LE;
d) come, al riguardo, la donna non fosse, in corso di causa, riuscita a provare, con la dovuta compiutezza, di essersi prodigata - pur essendo di età non avanzata, e libera da impegni domestici - a far tempo dalla separazione, per il reperimento di una qualche attività lavorativa;
e) ciò si rendesse tanto più rilevante una volta che, laddove la innovativa formulazione di cui all'art. 5 della legge n. 898/70, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati a soddisfare le proprie esigenze di sostentamento, ma esige - altresì - che il richiedente, per ragioni obiettive, non sia in grado di procurarseli, la LE si era limitata a provare di non svolgere attività lavorativa, e non aveva comprovato affatto di trovarsi, per qualsivoglia ragione, nell'impossibilità di reperire un'occupazione confacente alla propria condizione personale, culturale e sociale.
Sottolineava aggiuntivamente la Corte di Appello come: a) non potesse essere posto in contestazione che la donna, immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale di separazione nella primavera del 1992, avesse iniziato una convivenza con un altro uomo, recandosi a vivere preso l'attuale, comune, abitazione in Olgiate Comasco;
b) nessun dubbio potesse pertanto profilarsi in merito al carattere serio, duraturo ed esclusivo di tale ultimo rapporto affettivo, dal momento che, da allora, la convivenza non aveva registrato interruzioni, e dal momento che, dalle prove orali esperite, era emerso come l'attuale compagno della donna provvedesse economicamente alle sue essenziali necessità; c) come - al riguardo - sia la madre della LE, escussa in qualità di teste, sia la stessa donna nel corso dell'interrogatorio formale avessero espressamente riconosciuto (con apprezzabile onestà) che il convivente forniva alla LE regolari contribuzioni economiche nell'ambito del loro stabile rapporto di coppia, si che doveva presumersi che essi avessero instaurato e dato corso ad una relazione del tutto aderente agli schemi familiari;
d) come, se sia vero che la convivenza more uxorio non da origine tra i conviventi ad alcuna obbligazione suscettibile di tutela e di esecuzione forzata (di tal che essa non offre garanzia alcuna di fronte ad un'eventuale "inadempimento" del soggetto in precedenza solito alla spontanea corresponsione di somme), sia tuttavia pacifico che, al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile, non possa prescindersi dagli aiuti e dalle erogazioni che l'ex coniuge istante riceva da un terzo, qualora tali sovvenzioni "presentino carattere di continuità, regolarità e sicurezza;
e) come, nel caso in esame non solo la LE avesse dato conto dell'esistenza di tali volontarie prestazioni, ma nulla avesse allegato in ordine ad un'eventuale discontinuità degli aiuti, di tal che dovesse concludersi nel senso che il convivente - lavoratore in proprio quale titolare di una ditta di carrelli elevatori - fosse in grado di continuare a contribuire alle di lei essenziali esigenze di vita e neppure avesse mai adombrato di volersi in futuro sottrarre a tale obbligazione naturale nei di lei confronti ormai da lungo tempo assunta;
f) come, alla luce di tutta una tale serie di fattori, da un lato, neppure potesse procedersi al raffronto tra il tenore di vita goduto dalla LE in costanza di convivenza coniugale e quello garantitole dall'attuale compagno, posto che la relativa indagine investiva spazi personalissimi e scelte esistenziali i cui effetti non potevano riverberarsi sugli aspetti accessori della pronuncia di divorzio, e - dall'altro - nessun rilievo dirimente ai fini in discussione potesse assumere il fatto che l'appellata avesse proceduto all'alienazione a terzi (ed in particolare alla madre) di taluni beni personali di un certo prestigio già a suo tempo ricevuti in dono dal marito;
e ciò in quanto non poteva affermarsi con certezza che a ciò ella si fosse determinata proprio perché spinta da impellente necessità.
Ricorre per cassazione la LE sulla base di 2 motivi assistiti da memoria.
Resiste il FA con controricorso assistito anch'esso da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi, siccome intimamente connessi fra di loro, possono essere trattati unitariamente.
Con il 1^ di essi, la ricorrente, nell'invocare VIZIO DI OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, deduce che: a) la circostanza (data in sentenza per pacificamente ammessa da essa RI in sede di interrogatorio formale, e dalla madre in sede di deposizione testimoniale) relativa alla supposta regolarità ed adeguatezza delle contribuzioni economiche provenientile dal suo convivente, non sarebbe - in realtà - affatto emersa in sede istruttoria;
b) più in particolare, essa ricorrente avrebbe semplicemente riconosciuto di avere instaurato, successivamente alla separazione, una convivenza con un altro uomo, ma nulla avrebbe invece affermato in ordine alla asserita regolarità delle contribuzioni economiche di quest'ultimo;
c) l'assenza di qualsivoglia dichiarazione del genere da parte di essa LE e della madre, nonché l'assenza di una qualsiasi prova in ordine alla circostanza in oggetto, inficerebbero la stessa validità logico giuridica dell'intera motivazione;
d) vi fossero - a suo dire - tutta una serie di elementi agli atti i quali avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello ad escludere la regolarità delle contribuzioni economiche in questione;
e) più in particolare, dalle dichiarazioni rese da sua madre, fosse dato di desumere che il sig. ER non fosse affatto regolare nella corresponsione degli aiuti economici, posto che essa LE aveva più volte chiesto a sua madre (che poi lo aveva - a suo dire - confermato in sede di deposizione testimoniale) le somme necessaria alla sua sussistenza. Con il 2^ motivo, la ricorrente, nel dedurre, invece, VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C., lamenta: a) l'erroneità dell'assunto fatto proprio dalla
Corte di Appello, secondo il quale incombesse su di essa LE la prova della mancata fruizione di regolari ed adeguate erogazioni da parte del convivente, invece che sul FA OG quella relativa alla prova della sussistenza di tali erogazioni costituenti, in quanto tali, fattore estintivo del diritto all'assegno divorzile fatto valere da essa ricorrente;
b) il ben diverso ed ingiustificato - a suo dire - rigore manifestato nei confronti di essa LE nel momento in cui la Corte territoriale ha ritenuto che essa non avesse comprovato l'impossibilità di reperire un'attività di lavoro: atteggiamento - questo della Corte - tanto più inadeguato a dire della ricorrente, ove si valuti - da un lato - l'età di essa LE (quasi cinquantenne), notoriamente poco propizia agli sbocchi lavorativi, e - dall'altro - la obiettiva difficoltà di un tal tipo di prova negativa.
I due motivi, si rivelano del tutto inaccoglibili, siccome del tutto inidonei a contrastare la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata la quale riposa nella concomitante valutazione dei seguenti due fattori: a) mancata prova dell'impossibilità obiettiva della LE di procurarsi mezzi economici personali attraverso il reperimento di un'occupazione confacente alla propria condizione, personale, culturale e sociale;
b)concomitante esistenza di una situazione di convivenza more uxorio della LE, protraentesi, con carattere di serietà, stabilità, e durevolezza, fin dalla primavera del 1992 immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale di separazione;
convivenza caratterizzata da regolari contribuzioni economiche nell'ambito di una relazione aderente agli schemi di un rapporto di tipo familiare, ed implicante perciò scelte esistenziali tali da rendere assorbito ogni profilo relativo alla stessa comparazione fra i tenori di vita.
Orbene, le conclusioni tratte dalla Corte d'Appello di Milano si rendono, in punto di diritto sostanzialmente condivisibili. Va sottolineato infatti - da un lato - come incomba effettivamente sull'ex coniuge richiedente, l'onere della prova dell'impossibilità obiettiva di procurarsi mezzi "adeguati".
D'altro lato, premesso come il 6 comma dell'art. 5 della l. n. 898/70 non definisca ulteriormente il concetto di quella
"adeguatezza" dei mezzi, in difetto della quale, e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile e come pertanto debba ritenersi come i parametri di valutazione di questa "adeguatezza" siano stati lasciati volutamente suscettibili di differenziata considerazione in ragione della variegata evoluzione delle scelte esistenziali di ciascuno degli ex coniugi nella fase post divorzile), va sottolineato come sia venuta lentamente e progressivamente emergendo nella stessa giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi, da ultime Cass. 4158/89; 4761/93; Cass. 5024/97;
Cass. 3503/98), la conclusione per cui, allorché la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della cd. "famiglia di fatto" caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita (perciò stesso anche economici), il parametro di valutazione dell'"adeguatezza" dei mezzi economici a disposizione dell'ex coniuge non possa che registrare una tale evoluzione, recidendo - finché duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase la perdurante rilevanza del solo eventuale "stato di bisogno" in sè, ove "non compensato" all'interno della convivenza - ogni plausibile connessione con il tenore ed il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e - con ciò stesso - ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso.
Sotto un tal punto di vista, la Corte d'Appello - con valutazione di fatto che si rende insindacabile in questa sede, posto che espressa con percorso motivazionale che si rivela di per sè immune da vizi logico giuridici - ha ricostruito proprio l'esistenza delle caratteristiche di un tal tipo di convivenza fra la LE ed il suo nuovo compagno, rinvenendo gli estremi di una stabilità - appunto - anche di ordine economico;
e tali conclusioni tratte dalla corte territoriale non si rendono di certo superabili in ragione della mera contrapposizione, alle valutazioni del materiale istruttorio compiute dalla Corte territoriale, di una versione meramente alternativa tesa a provocare un inammissibile - per questa Corte di legittimità - sindacato di fatto.
Quanto poi alla dedotta circostanza secondo cui, di contro a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ne' essa LE ne' la di lei madre avrebbero mai fatto affermazioni concernenti la regolarità delle elargizioni economiche offerte dal convivente more uxorio, un tal tipo di deduzione, nei limiti in cui non ha a tradursi in mera ed inammissibile contrapposizione di opposta interpretazione delle dichiarazioni rese rispettivamente in sede di interrogatorio formale ed in sede di deposizione testimoniale, assurge al più al ruolo di evocazione di mero vizio revocatorio da far valere ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Ricorrono tuttavia giuste ragioni per un'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 21 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003