Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2025, n. 37235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37235 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37 235-25
Composta da:
ROSA PEZZULLO MI NO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
n caso di diffusione del presente provvedimento emerete mondità e glia identicativi, a norma dedit, 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposte d'ulco Da richiesta di parte imposto dalla leage
Presidente-
ES IN
- Relatore -
PIERANGELO LO
RO RD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1126/2025 UP - 17/10/2025 R.G.N. 21960/2025
sul ricorso proposto da:
AS AL, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di CAGLIARI-SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI del 19/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ES IN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, GIULIO NO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 19 novembre 2024, la Corte d'appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nuoro in data 19 dicembre 2023, con la quale AL UL è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni pluriaggravate in danno di LE CU, concesso all'imputato le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione, rideterminando la pena.
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Massimo Trigari, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ex artt. 187, 190 e 192 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, statuita alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontri e non adeguatamente vagliate, a fronte della sentenza di primo grado che non aveva: dimostrato l'attendibilità della vittima, coinvolta nella questione con precipuo interesse personale;
dato rilievo al video al fine della verifica di attendibilità; precisato la dinamica e l'uso dell'arma; specificato se fosse percepibile da quale lato era iniziata la contesa;
svalutato le espressioni ingiuriose e minacciose del CU;
ignorato l'assenza di riscontri;
omesso di indicare l'arco temporale in cui si sono svolti i fatti;
trascurato di elencare le fonti di prova;
omesso di motivare le ragioni del libero convincimento. Al riguardo, la Corte d'appello ha ad avviso del ricorrente eluso le critiche proposte con l'appello, rendendo una ricostruzione contrastante con l'accaduto, in quanto era stato l'imputato ad essere aggredito dal CU, in un contesto familiare di tensioni generate da interessi economici, mentre quest'ultimo aveva reso dichiarazioni discordanti e smentite da altre fonti, procurandosi un referto ideologicamente falso, inducendo in errore il medico. La sentenza impugnata è censurabile anche sul punto relativo alla motivazione resa in ordine alla emissione del decreto di archiviazione, prodotto dalla difesa, relativo ai medesimi fatti, con conseguente conflitto tra decisioni aventi ad oggetto la stessa vicenda. Si evidenziano passaggi della decisione in cui la Corte d'appello si sarebbe abbandonata a valutazioni circa l'alternativa condotta che l'imputato avrebbe dovuto tenere, sottraendosi alla contesa, ignorando le dichiarazioni del teste NT LU e disattendendo ingiustificatamente quelle di NN OS, in violazione dei principi di diritto che governano la valutazione dei riscontri ed incorrendo nel vizio di
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omesso esame delle puntuali censure dell'appellante. Si contesta, ancora, il giudizio indiziario, svolto in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e senza tener contro delle sottese vicende familiari, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole subbio". Si richiede, quindi, a questa Corte la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la medesima censura in riferimento all'esclusione della legittima difesa, rimasta ignorata nonostante l'azione violenta posta in essere dal CU in danno dell'imputato e, dunque, in presenza dei requisiti della scriminante delineati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione agli artt. 581 e 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 3, 24, 111, 117, comma primo, Cost., 52 e 3 CEDU e 1 Prot. add. n. 1 CEDU per violazione del ne bis in idem sostanziale. Si evidenzia, sul punto, come all'udienza del 10 ottobre 2023 la difesa avesse prodotto decreto di archiviazione del GIP relativo agli stessi fatti, deducendo l'improcedibilità, in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1995 e n. 207 del 1997 e delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005, oltre che della giurisprudenza convenzionale e unionale, e che la Corte d'appello ha invece respinto l'eccezione. Si prospetta, al riguardo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione all'art. 117 Cost., con parametri interposti individuati negli artt. 6, § 1 e 3, e 1 Prot. Add. n. 1 CEDU, con specifico riferimento alla violazione della presunzione di innocenza ed al principio del giusto processo;
questione che si assume rilevante e non manifestamente infondata.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce la medesima censura in riferimento all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61 n.5 e 585, comma primo, cod. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre che al mancato riconoscimento della non menzione.
3. Con requisitoria scritta del 30 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Gaspare Sturzo, ha anticipato le conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso;
conclusioni alle quali si è riportato il rappresentante della Procura generale d'udienza.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Per evidenti ragioni sistematiche, pare opportuno affrontare in primis la questione proposta nel terzo motivo di ricorso e già anticipata nel primo motivo - con la quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione agli artt. 581 e 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 3, 24, 111, 117, comma primo, Cost., § 2 e 3 CEDU e 1 Prot. add. n. 1 CEDU per violazione del ne bis in idem sostanziale, e si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 citato, ove interpretato nel senso che il decreto di archiviazione, deliberato per i medesimi fatti, non osta alla procedibilità del diverso procedimento.
1.1. Il ricorrente ha prodotto, all'udienza del 10 ottobre 2023, il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, emesso il 12 aprile 2022 nel procedimento RGNR 3074/21 a carico di AN CU, NN OS, AL UL, LA OS, IG PI, FR AR e NT IA per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., iscritto a seguito di reciproche querele e relativo a plurimi fatti consumati tra il settembre 2019 ed il settembre 2021, tra i quali figura un episodio occorso il 13 settembre 2021 - quando AL UL avrebbe colpito con un bastone LE CU.
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Nel ritenere l'inidoneità degli elementi acquisti a sostenere l'accusa in giudizio, in ragione delle versioni diametralmente opposte rese dagli indagati, il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento, richiamando i procedimenti "a parti invertite" nel cui ambito avrebbero potuto essere sciolti i nodi irrisolti sulla credibilità dell'una o dell'altra delle tesi antagoniste. Decidendo sulla questione proposta, la Corte di merito ha dato atto di come il procedimento archiviato fosse stato iscritto successivamente all'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento, escludendo, in tal guisa, l'operatività della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. Da siffatto decreto il ricorrente invoca, invece, l'improcedibilità dell'azione penale nel presente procedimento. Trattasi di deduzione manifestamente infondata e, comunque, aspecifica.
1.2. La doglianza difensiva, invero, non tiene conto del principio di diritto, che la stessa peraltro evoca, statuito dalle Sezioni Unite, a tenore del quale «non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa
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sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tall non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, [...], Rv. 231800; Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, [...], Rv. 279113-01). Secondo il richiamato principio, infatti, nel caso in cui vengano instaurati, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, il discrimen che inibisce la procedibilità del procedimento duplicato è costituito dall'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento. In tal caso, deve essere disposta l'archiviazione di quello per il quale non sia stata ancora esercitata l'azione penale;
in caso contrario, ovvero quando in entrambi sia stata promossa l'azione penale, dovrà, invece, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei due procedimenti nel quale l'azione sia stata esercitata in un momento successivo.
1.3. Nel caso in scrutinio, risulta dallo stesso decreto di archiviazione che l'azione penale per il medesimo fatto storico del 13 settembre 2021 fosse stata già esercitata;
sicchè - a prescindere dalla motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, [...], Rv. 275636 -01) - il procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari doveva essere archiviato. Con siffatta sequenza temporale il ricorrente non si confronta, limitandosi a rivendicare la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. nel presente giudizio per il quale, come rilevato, l'azione penale era già stata esercitata. Il ricorso, in altri termini, non si fa carico della dirimente circostanza che, nell'altro procedimento, l'archiviazione sia intervenuta successivamente all'esercizio dell'azione penale che ha dato luogo al presente giudizio, sebbene dalla motivazione resa dal GIP si evinca chiaramente la pendenza di procedimenti relativi ai medesimi fatti. Ne consegue, da un lato, che il ricorrente non ha offerto riscontro alcuno in ordine alla litispendenza o meno del procedimenti, riscontro che sul medesimo
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incombeva, secondo il principio di diritto a tenore del quale nel caso in cui una parte deduca questioni collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche qualora si proceda con le forme del dibattimento al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione, si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [...], Rv. 244329); dall'altro, che alcuna preclusione può ricondursi al provvedimento di archiviazione, non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (ex multis Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, [...], Rv. 285053-01). Sotto l'ultimo profilo evidenziato, va, invero, ribadito come gli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. individuano siffatta preclusione solo con riferimento all'avvenuta emissione di 'sentenze' o 'decreti penali di condanna'. Il tenore letterale di queste norme impone, quindi, di escludere che il decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile alla sentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divieto di un secondo giudizio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., e che possa sollevarsi questione di litispendenza tra un decreto di archiviazione e una sentenza o un decreto penale di condanna, salvo il caso della preclusione all'esercizio dell'azione penale derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, sia pure con riferimento alla rilevanza del decreto di archiviazione in caso di richiesta di estradizione, che il principio del "ne bis in idem" europeo... opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera...» (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, [...]; vedi anche Sez. 6, n. 6241 del 29/01/2020, [...]).
1.4. Da tanto discende la manifesta infondatezza anche della prospettata questione di legittimità costituzionale. Va, al riguardo, osservato che il ricorrente ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 27 del 1995 e n. 207 del 1997 che si riferiscono al caso - del tutto diverso rispetto a quello in esame di esercizio dell'azione penale all'esito di una pronuncia di archiviazione, non preceduta dalla richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., e che la giurisprudenza convenzionale riportata è stata evocata secondo una linea argomentativa che, ancora, non si
confronta con il rilievo dell'archiviazione sopravvenuta che la Corte di merito - con statuizione non contrastata - ha posto a fondamento del rigetto della questione. Il terzo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.
2. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
2.1. Mediante un'ampia e minuziosa rivalutazione delle fonti di prova, il ricorrente formula obiezioni che si limitano a riprodurre quelle sollevate nell'atto di appello e mirano ad accreditare la tesi difensiva, secondo cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto, per la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del delitto di lesioni, aggravate dall'uso di un bastone e dalla minorata difesa, nonchè del coefficiente soggettivo doloso necessario. In proposito, si rivela immediatamente, al confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, la fallacia delle critiche difensive, volte ad escludere il reato appena richiamato e ad accreditare un'opposta ricostruzione dell'aggressione, poiché articolate secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482).
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2.1. Non trascurando di considerare il contesto, di annosa contrapposizione tra le parti per vicende ereditarie, in cui il fatto si colloca, la Corte di merito ha esaminato puntualmente la versione alternativa resa dall'imputato con riguardo alla contrapposta condotta del CU che si asserisce aver dato inizio alle ostilità colpendo il UL con pietre - tanto da riconoscere l'attenuante della provocazione, ma ne ha argomentativamente escluso l'incidenza sulla contrapposta azione violenta dell'imputato, confermata in un quadro probatorio parziale o non attendibile delineato dai testimoni presenti non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dal referto medico redatto nell'immediatezza, con il quale sono state riscontrate lesioni del tutto compatibili con le descritte modalità aggressive, e dalla registrazione video prodotta dall'imputato che, ritraendo esclusivamente la condotta del CU, non è stato ritenuto elemento idoneo a smentirne la complessiva ricostruzione resa in riferimento all'azione antagonista per cui si procede.
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A siffatta argomentazione, che si sofferma su ciascuna delle prove addotte a discarico, reputandole con ragionamento razionale e non illogico inidonee a compromettere l'attendibilità della persona offesa e dei suoi familiari e la rilevanza patognomica del referto, il ricorrente oppone una variegata rassegna di principi di diritto peraltro impropriamente riferiti alla valutazione degli indizi in un giudizio caratterizzato, invece, da prove testimoniali e documentali ed una ricostruzione in fatto che sollecita, del tutto impropriamente, questa Corte ad una disamina di merito che si pone ben oltre il controllo di legittimità, come, peraltro, reso esplicito dalla richiesta di rinnovazione dell'istruzione in questa sede. Nel resto, il motivo si indirizza alla svalutazione delle prove a discarico, denunciandone il travisamento in modo assertivo, e senza assolvere all'onore di deduzione imposto nei casi di "doppia conforme" (ex multis Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777-01 a mente della quale "Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado). Ne discende l'inammissibilità della censura.
3. Il secondo motivo è stato proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità. Dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame, trascritta nell'impugnata sentenza, non è dato rilevare alcun riferimento alla scriminante della legittima difesa che, pertanto, resta estranea all'ambito delle questioni deducibili con il ricorso per cassazione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a prior" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316-01).
4. Il quarto motivo è, del pari, inedito.
Anche sul punto del trattamento sanzionatorio, non risultano svolte censure in appello né riguardo l'applicazione delle aggravanti, né sulla determinazione della pena.
La non menzione della condanna - di cui il ricorrente lamenta il diniego - non risulta, a sua volta, mai richiesta.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
6. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli
interessati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Alessandrina Tudino
Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1.4 NOV 2025 NCELNERE ESPERTO AB BE