Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Le controversie aventi ad oggetto diritti relativi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche che rientrano nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche sono solo quelle che - pur se siano insorte tra privati e coinvolgano rapporti contrattuali aventi ad oggetto la regolazione dei rispettivi godimenti - demandano al giudice, in via principale, l'accertamento dell'esistenza ed estensione di diritti di utenza, alla stregua della disciplina pubblicistica del regime delle acque pubbliche e degli atti amministrativi ad esso attinenti, mentre le questioni sulla validità ed operatività dei suddetti rapporti si esauriscono in meri corollari di quell'accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da:
COMUNE DI AMATRICE, in persona del sindaco in carica Antonio Fontanella, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso gli avv.ti Giovanni Battista Conte e Michele Conte, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della citazione introduttiva del giudizio;
- ricorrente -
contro
REGIONE LAZIO, in persona del presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso vocatura Generale dello Stato. che la rappresenta e difende per legge;
- resistente -
nonché
COMUNE DI CAMERATA NUOVA, in persona del sindaco Armando Picca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Musa, n. 12/A, presso l'avv. Pietro Lattanzio, unitamente agli avv.ti Ferdinando Petrella e Margherita Di Marco, che lo rappresentano e di fendono per procura a margine della memoria difensiva;
- resistente -
e
COMUNE DI COLLEGIOVE SABINO, in persona del sindaco Giovanni Pompei, COMUNE DI COLLATTO SABINO, in persona del sindaco Maurizio De Gregorio e COMUNE DI MARCETELLI, in persona del commissario straordinario Paolo Giovanni Grieco, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Cola Di Rienzo, n. 190, presso l'avv. Gianluca Graziani che li rappresenta e difende per procura a margine delle rispettive me morie difensive;
- resistenti -
e
COMUNE DI POSTA, in persona del sindaco Giovanni Angelini, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Mercalli, n. 13, presso l'avv. Arturo Cancrini, che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva;
- resistente -
e
COMUNE DI ACCUMOLI, COMUNE DI ANTRODOCO, COMUNE DI BORBONA, COMUNE DI BORGOROSE, COMUNE DI CITTA DUCALE, COMUNE DI CITTAREALE, COMUNE DI FLAMIGNANO, COMUNE DI NESPOLO, COMUNE DI PESCOROCCHIANO, COMUNE DI PETRELLA SALTO;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25538 pubblicata il 2 dicembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2001 dal relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 novembre 1996 il Comune di Amatrice esponeva:
- che con atto del 28 dicembre 1960 aveva stipulato con la Cassa per il Mezzogiorno una convenzione per l'affidamento della gestione provvisoria delle opere di acquedotto a valle dei serbatoi al servizio di esso comune e delle sue frazioni e per il rimborso alla Cassa delle spese di gestione delle opere a monte, in misura di L. 16/mc. di acqua fornita, con pattuizione di rinnovo tacito e salva la variazione del costo annuale unitario sulla base delle effettive spese di gestione;
- che nel 1983 la Regione Lazio era subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno nel possesso dell'acquedotto e aveva determinato annualmente l'importo a carico del Comune di Amatrice, che aveva pagato negli ultimi cinque anni la somma complessiva di L. 5.643.154.530;
- che nel quantificare il contributo dovuto per l'anno 1994 la Regione non solo aveva stabilito un costo unitario per tutti gli acquedotti della Provincia di Rieti, senza tener conto dei soli costi di gestione del tratto a monte dell'acquedotto a servizio della valle di Amatrice, ma aveva anche omesso di detrarre le spese di gestione relative all'approvvigionamento idrico degli altri comuni che usufruivano dell'acquedotto.
Ciò premesso chiedeva la condanna della Regione Lazio al rimborso delle somme pagate in eccesso.
La Regione Lazio eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito;
contestava nel merito la fondatezza della domanda e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa tutti i comuni serviti dallo stesso acquedotto per sentirli condannare in proprio e comunque per sentirli dichiarare tenuti a tener indenne la Regione da ogni conseguenza sfavorevole della lite.
Intervenivano in causa i vari comuni i quali sollevano numerose eccezioni di rito e di merito.
Con successivo atto di citazione notificato il 1^ agosto 1997 il Comune di Amatrice conveniva in giudizio la Regione Lazio per sentirla condannare alla restituzione delle ulteriori somme pagate in eccesso per l'anno 1995.
Riuniti i due giudizi il tribunale, con sentenza del 25 novembre - 2 dicembre 1999, declinava la competenza indicando quale giudice competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Roma in base alla considerazione che la controversia investiva il contenuto dei diritti ed obblighi nascenti dalla convenzione del 1960 con riferimento all'estensione della gestione del tratto di acquedotto affidato al Comune di Amatrice e al conseguente obbligo di pagamento anche per l'acqua fornita agli altri comuni a valle, e cioè diritti e obblighi che erano relativi alla derivazione e utilizzazione di acqua pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. c), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e come tali, rientranti nella competenza del giudice specializzato.
Contro la sentenza ha proposto regolamento necessario di competenza il Comune di Amatrice.
Hanno depositato memoria difensiva la Regione Lazio e i comuni di Camerata Nuova, Collalto Sabino, Collegiove Sabino, Marcetelli e Posta.
Non hanno presentato difese i comuni di Accumuli, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Cittaducale, Cittareale, Flamignano, Nespolo, Pescorocchiano e Petrella Salto.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni in data 7 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 140, lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e sostiene che la sentenza impugnata si fonda su un sostanziale fraintendimento della giurisprudenza citata in motivazione in quanto nessuna delle parti ha mai fatto riferimento al provvedimento concessorio che abilita all'uso esclusivo delle acque, essendo stato dedotto in giudizio solo il diritto al rimborso delle somme pagate in eccesso rispetto alle previsioni di una convenzione regolante la gestione di un tratto di acquedotto, stipulata con la Cassa del Mezzogiorno alla quale era succeduta la Regione Lazio.
Il ricorso merita accoglimento in quanto - contrariamente a quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata - le controversie aventi ad oggetto diritti relativi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche che rientrano nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche sono solo quelle che - pur se siano insorte tra privati e coinvolgano rapporti contrattuali aventi a oggetto la regolazione dei rispettivi godimenti - demandano al giudice, in via principale, l'accertamento dell'esistenza ed estensione di diritti di utenza, alla stregua della disciplina pubblicistica del regime delle acque pubbliche e degli atti amministrativi ad esso attinenti, mentre le questioni sulla validità ed operatività dei suddetti rapporti si esauriscono in meri corollari di quell'accertamento (Cass. 13 novembre 1986, n. 6542). Nella specie non è in contestazione l'esistenza e l'estensione del diritto al godimento dell'acqua pubblica derivante da una concessione, che non viene neppure in discussione, ma unicamente la misura delle spese di gestione di un tratto di acquedotto, ripartite tra il Comune di Amatrice e la Regione Lazio in forza di una convenzione stipulata con l'originario gestore dell'opera idraulica. L'assenza di ogni rapporto tra i diritti in contestazione e la sussistenza o l'entità di una utenza di acqua pubblica comporta perciò la competenza del giudice ordinario sulla controversia in esame.
In conclusione, perciò, in accoglimento del ricorso, dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dev'essere riassunta.
Le spese di questo giudizio restano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Dispone la compensazione totale delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001