Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1999, n. 1925
CASS
Sentenza 20 maggio 1999

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Massime1

In tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 cod. proc. pen., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri , con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri.

Commentario1

  • 1Controesame verte su temi specificati nella lista testi (Cass. 54424/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1999, n. 1925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1925
Data del deposito : 20 maggio 1999

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