Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
In tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 cod. proc. pen., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri , con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri.
Commentario • 1
- 1. Controesame verte su temi specificati nella lista testi (Cass. 54424/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1999, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 20-5-1999
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " TO RI " N.1925
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo TE " N.43698/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DA LI, nata a [...] il [...]
avverso il provvedimento del GIP presso la Pretura di Nocera Inferiore dell'8-7-1998 con il quale veniva rigettata la richiesta di sequestro probatorio proposta da RD LI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. A. GALASSO che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Sulla richiesta di sequestro ex artt. 253 segg. cpp. proposta da DA LI trasmessa con parere contrario dal P.M. presso la Pretura di Nocera Inferiore al locale GIP, quest'ultimo, con provvedimento dell'8-7-1998, rigettava tale richiesta, non essendo ravvisabili estremi di reato nell'attività edilizia di tal Califano, attinente la demolizione di opere illegittimamente eseguite, come da ordine dell'A.G. e risultando la ditta del predetto Califano titolare di regolare autorizzazione comunale del 28-2-95, rinnovata il 4.02.98, avente ad oggetto il montaggio di impalcatura necessaria per raggiungere il 2^ piano dell'edificio, onde eseguire le opere imposte.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la DA, deducendo a motivi del gravame sostanzialmente ed in sintesi l'illogicità della motivazione del rigetto della sua richiesta di sequestro, nel contesto di una vicenda asseritamente connotata da riflessi penalmente rilevanti, della quale si assumeva essere incolpevole vittima, stante "abusi istituzionalmente operati in suo danno".
Il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di gravame avverso un provvedimento non impugnabile (art. 591 co. I^ lett. b) cpp.), con la conseguente con danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende.
Giova, in merito, ribadire che, in tema di provvedimenti cautelari reali (sequestro conservativo ex art. 316 cpp;
sequestro preventivo ex art. 321 cpp.), di quelli disponenti mezzi di ricerca della prova (sequestro probatorio ex art. 253 ss. gg. cpp.), per il combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322 con l'art. 324 cpp., la legge prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello ex art. 322 bis cpp. per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 cpp., e, contro i conseguenti relativi provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cpp. La legge, però, non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti di provvedimento di diniego di tali sequestri, con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la tassatività dei mezzi di gravame ex art. 568 co 1^ cpp. (cfr. Cass. pen. sez. VI. 24-6-98 n. 01930, Rallo ed altro).
Nè tale omessa previsione ex lege di impugnativa avverso provvedimento denegante il sequestro, può essere utilmente censurata a livello di violazione dell'art. 24 della Costituzione, posto che la questione ha già formato oggetto di ordinanza n. 424 del 23-12-98 della Consulta con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza di tale questione, ben potendo il presunto danneggiato tutelare gli asseriti propri diritti in sede propria (cfr. sentenze Corte Cost. 433/97; 94/96 e 532/95).
P. Q. M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999