Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
Sussiste il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, quale previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con riguardo alla condotta di colui che, nel richiedere alle competenti autorità il rilascio del permesso di soggiorno di un proprio lavoratore straniero, attesti il falso, ancorchè la relativa istanza non sia stata accolta per mere irregolarità della documentazione allegata. Invero, la circostanza che la condotta si presenti di difficile esecuzione pratica, non la rende insuperabilmente inidonea a raggiungere lo scopo perseguito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 41748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41748 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1020
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 014039/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RT ER N. IL 06/03/1946;
avverso SENTENZA del 15/01/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio Merloni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2004, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 febbraio 2002 dal tribunale di Treviso, in concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante del fine di lucro e della recidiva, riduceva la pena inflitta a RT ER a mesi sei di reclusione e a 1.000 euro di multa in ordine al delitto contestatogli di favoreggiamento all'ingresso irregolare in Italia del cittadino extracomunitario SA ZI, marocchino (art. 12 commi 1^ e 3^ D.L.vo n. 286/98). Era risultato dalle indagini che il ON, quale legale rappresentante di una ditta, aveva inoltrato al Consolato del Marocco un primo atto di richiesta rilascio permesso di soggiorno da lui redatto e non ritenuto valido, facendolo poi seguire da un secondo atto, in cui aveva cancellato le parole "permesso di soggiorno" col bianchetto, sostituendole con visto di ingresso. Anche questa seconda richiesta era stata però respinta, in quanto mancava un timbro autorizzativo della Questura, la quale, quando l'atto venne presentato, negò il timbro, ritenendo la pratica irregolare. Fin qui lo svolgimento storico dei fatti, che non sono contestati dalle parti.
In risposta alla tesi difensiva, che sosteneva l'inidoneità della condotta posta in essere a raggiungere la soglia della punibilità (essendosi in presenza di un reato di pericolo, per la cui realizzazione basta il tentativo), la corte territoriale affermava che la condotta del ON doveva considerarsi antigiuridica perché sostenuta dal dolo specifico, avendo l'imputato attestato falsamente che il marocchino era un suo dipendente;
che sia il permesso di soggiorno che il visto di ingresso, anche se irregolari perché predisposti dallo stesso imputato, non potevano ritenersi inidonei a conseguire l'effetto sperato, essendo stato ben avviato il percorso burocratico necessario. Nel caso in esame si era in presenza non già di una condotta insuperabilmente inidonea a raggiungere lo scopo perseguito, tale da far pensare a un reato impossibile, ma di una condotta di difficile esecuzione pratica, vanificata in concreto dalla solerte attenzione prima dei funzionati del Consolato del Marocco e poi dell'addetto della Questura. Nessuna rilevanza, peraltro, sotto questo profilo, poteva attribuirsi all'avvenuta scadenza dei termini per la procedura di ingresso degli extracomunitari nel nostro Paese, ne' era ammissibile una derubricazione del delitto contestato in quello di truffa, che poteva tutt'al più concorrere con quello dell'art. 12 commi 1 e 3 D.L.vo n. 286/98. 2. Ricorre per Cassazione il ON a mezzo del suo difensore, il quale deduce la violazione della legge penale, dal momento che, proprio tenendo presenti i presupposti burocratici necessari ai fini del corretto svolgimento della procedura normativa prevista per ottenere il permesso di soggiorno (richiesta nominativa al ministero del lavoro con allegata copia del contratto all'uopo stipulato con lo straniero, autorizzazione al lavoro, nulla osta provvisorio della Questura all'ingresso, visto d'ingresso del consolato italiano del paese di origine, ecc.), la condotta da lui posta in essere doveva ritenersi assolutamente inidonea, irrituale e non congruente con tale procedura, con la conseguenza che l'evento sperato non avrebbe mai potuto in concreto realizzarsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
È insegnamento costante di questa Corte Suprema che l'inidoneità dell'azione che rende impossibile il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso va valutata alla stregua delle circostanze obiettive del caso concreto e con un giudizio ex ante, nel senso che il verificarsi dell'evento e, conseguentemente, il pericolo di offesa per il bene tutelato debbono profilarsi come assolutamente impossibili a causa delle intrinseche caratteristiche dell'azione posta in essere. Ne deriva che non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione ove, al fine di stabilire se sussistano o meno i presupposti burocratici della procedura normativamente prevista per ottenere l'ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario, siano necessari - come è avvenuto nella vicenda in esame - accertamenti ed indagini da parte del Consolato italiano in Marocco e della Questura di Treviso (cfr. per un utile riferimento in questo senso Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 1990, n. 15193, Giliberti). Nessuna rilevanza, peraltro, può essere attribuita al fatto che l'iter burocratico previsto dalla normativa in materia preveda una serie di attività concatenate, la mancanza di una sola delle quali è destinata a compromettere irrimediabilmente il buon esito della procedura, essendo pacifico in giurisprudenza che l'ipotesi del reato impossibile non ricorre quando sussiste la possibilità, anche soltanto eccezionale, che l'evento si verifichi (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 novembre 1987, n. 7185, Addis;
Id., Sez. 2^, 28 settembre 1981, Canè). Sotto questo aspetto, la corte ha spiegato con dovizia di argomenti come e perché il mancato rispetto delle diverse competenze (della Questura e del Consolato), l'assenza del timbro della Questura sul visto di ingresso e la stessa scadenza dei termini per l'attivazione della procedura (60 giorni) non costituissero un ostacolo insuperabile perché l'imputato, pur tra mille difficoltà, potesse riuscire ad ottenere il risultato sperato.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004