Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96 cod. proc. civ. fissa una integrale e completa disciplina della responsabilità risarcitoria per fatti e comportamenti processuali delle parti, esaurendone tutte le ipotesi, sicché resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., rispetto al quale l'art. 96 si pone come norma speciale.
Commentario • 1
- 1. Immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.Chiara Bevilacqua · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IC TI DITTA PREFABBRICATI, SCIUTO IA IN SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CERNAIA 43, presso lo studio dell'avvocato CARMELO GEMELLI E ROSARIO RAO, difesi dagli avvocati VINCENZO GROSSO, GIOVANNI PREVITI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SICILCASSA SPA, in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GABRIELLI, difesa dall'avvocato UGO CACCIOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 48/96 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 09/11/95 e depositata il 16/02/96 (R.G. 61/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Giovanni PREVITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12.5.1986, i coniugi OM AJ e RI SC esponevano che la Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane sulla base di un vaglia cambiario di L 10.000.000 a loro firma, scaduto e non pagato, aveva eseguito in data 11.1.1986 il pignoramento di vari immobili aventi un valore commerciale largamente eccedente l'importo del debito;
deducevano che, malgrado il debito, oltre interessi e spese, fosse stato saldato in data 22.1.1986, la banca aveva mantenuto il pignoramento sino alla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia;
affermavano che l'anzidetta situazione aveva loro causato gravi danni;
convenivano pertanto la banca davanti al Tribunale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni.
La convenuta resisteva.
Il tribunale, con sentenza del 25.11.1991, rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese.
Pronunciando sull'appello dei coniugi AJ, al quale aveva resistito la S.p.a. IC (subentrata alla Cassa Centrale di Risparmio delle Province Siciliane), la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 16.2.1996, lo rigettava e condannava gli appellanti alle spese.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i coniugi AJ, sulla base di due motivi, al quali resiste, con controricorso, la S.p.a. IC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., i ricorrenti deducono che la corte d'appello avrebbe erroneamente ricondotto la situazione di fatto prospettata nell'ambito di applicazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c. Sostengono che, con la loro domanda, oltre ad aver richiesto che venisse dichiarata la temerarietà dell'eseguito pignoramento, per la manifesta eccedenza del valore degli immobili rispetto al credito, avevano altresì distintamente richiesto il risarcimento del danno conseguente all'ulteriore illecito comportamento della banca, che, pur avendo ricevuto il pagamento del credito, non aveva presentato immediatamente rinuncia agli atti esecutivi, in tal modo determinando la persistenza del pignoramento trascritto a suo favore per tre mesi, sino alla disposta cancellazione ex art. 562 c.p.c., con conseguenti pregiudizi patrimoniali e morali, ed affermano che la responsabilità risarcitoria della banca, per aver tenuto tale illecito comportamento, doveva essere esaminata con riferimento ai principi di cui all'art. 2043 c.c. 1. 1. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., la normativa dettata dall'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità processuale aggravata fissa una integrale e completa disciplina della responsabilità risarcitoria per fatti e comportamenti processuali delle parti, esaurendone tutte le ipotesi, sicché resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto al quale l'art. 96 c.p.c. si pone come norma speciale (sent. n. 875/84;
n.1212/93; n.5022/94; n.3534/97).
Al suindicato principio si è attenuta la corte d'appello, che ha correttamente proceduto all'esame della domanda risarcitoria di cui trattasi, in quanto fondata su asseriti comportamenti scorretti del creditore nell'ambito di una procedura esecutiva, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 96, comma 2, c.p.c.
2. Con il secondo motivo, denunciando difetto di motivazione su punto decisivo, i ricorrenti svolgono le seguenti due censure:
a) l'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto che non integrava comportamento colpevole l'avere la banca mantenuto il pignoramento sino alla dichiarazione di inefficacia conseguente al decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c.;
b) la corte d'appello ha altresì errato nel non ammettere i mezzi di prova volti a provare il danno ingiustamente subito. 2. 1. Entrambe le censure vanno disattese.
a) Dovendo la corte d'appello esaminare la pretesa risarcitoria da esecuzione scorrettamente proseguita con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 96, comma 2, c.p.c., che subordina la responsabilità al duplice requisito dell'accertata inesistenza del diritto per il quale è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata e del difetto di normale prudenza da parte del creditore, il rigetto della domanda risulta autonomamente sorretto dalla carenza del primo requisito, affermata dalla corte d'appello e non censurata in questa sede.
V'è quindi difetto di interesse a denunciare il difetto di motivazione circa il requisito soggettivo.
b) La mancata ammissione delle prove sul quantum è palesemente conseguenziale alla ravvisata infondatezza della pretesa.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
La spese del giudizio di cassazione vanno poste in solido a carico dei ricorrenti e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in L 235.000, oltre L.2.000.000 (due milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 29.10.1998
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999.