Sentenza 17 luglio 2001
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Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3426 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3054-2021 proposto da: F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO, 108, presso lo studio dell'avvocato SONIA ALLOCCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO ALLOCCA, MICHELE ZANTEDESCHI; – ricorrente – contro C.O., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
I E D A A S A N O IA T S R L S A ITA T O T S P I A IC A M G I BBL ' R E L T R 0 L L 1 E 969 8/0 1 8 I A A 9 1 D D I o , E IN NOME DE POPOLO ITALIANO z N r a T O G T m N L R O 6 E L O S O Oggetto A E B 9 D 1 . t r SEZIONE PRIMA CIVILE A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 21275/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 21275/99 1007/00 Dott. RI Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 22300 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere - Ud. 19/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CH TR, elettivamente domiciliato in 13, presso l'avvocato MARIO ROMA, VIA CAIO MARIO CAPPELLERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NI RI AZ;
- intimata e sul 2° ricorso n 01007/00 proposto da: NI RI AZ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CENCELLI 70, presso l'avvocato FABIO 2001 RINTONI, che la rappresenta e difende, giusta 1067 -1- procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MA CH TR;
intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA depositato il 02/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2001 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cappelleri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale 1'Avvocato Bernetti con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI RA NI chiedeva al Tribunale di Roma di modificare le condizioni di divorzio dal coniuge MI PE OS, fissate con sentenza del 25 febbraio - 10 marzo 1993, affidando il figlio AN, già affidato al padre, divenuto maggiorenne ma non ancora autosufficiente, alla medesima istante, con la quale conviveva dal maggio 1996, e determinando in L. 860.000 mensili il contributo per il mantenimento del predetto, corrispondente ai due terzi della somma di L.
1.300.000 ritenuta necessaria al mantenimento di ciascuno dei due figli ( il secondo figlio UC, ancora minorenne, era stato affidato al padre), con decorrenza dal maggio 1996. Costituitosi il contraddittorio, con decreto del 15 - 20 dicembre 1997 il Tribunale rigettava la domanda di affidamento del figlio AN, dichiarava il difetto di legittimazione dell' istante a chiedere l' assegno per il suo mantenimento e dichiarava cessato l' obbligo della medesima di corrispondere all' ex coniuge l' assegno per mantenimento dello stesso previsto nella sentenza di divorzio. Proposto reclamo dalla NI, con decreto del 15 luglio 2 - settembre 1999 la Corte di Appello di Roma, in riforma del provvedimento impugnato, poneva a carico del OS, a decorrere dal giugno 1997, l' assegno di L. 860.000 mensili per il mantenimento del figlio maggiore, con rivalutazione ISTAT dal giugno 1998, e dichiarava cessato con la stessa decorrenza l' obbligo della NI di corrispondere all' ex coniuge il contributo per il mantenimento del predetto, determinando il contributo a carico della madre per il 1 mantenimento del figlio minore nella misura di un terzo della somma di L. 1.300.000, con rivalutazione ISTAT. Osservava in motivazione la Corte territoriale che dalle risultanze processuali era emerso che AN OS, dopo aver lasciato la casa paterna in circostanze conflittuali, aveva interrotto gli studi ed aveva iniziato alcuni lavori saltuari, ma non aveva mai raggiunto l' indipendenza economica, ed anzi nel maggio 1996 si era recato a vivere presso la madre ed aveva quindi ripreso gli studi, conseguendo il diploma di scuola media superiore e poi iscrivendosi all' università; che la stabile convivenza con la madre, che provvedeva in via esclusiva al suo mantenimento, legittimava quest' ultima a chiedere al padre un adeguato contributo;
che il divario tra i redditi della NI, pari a L.
3.736.394 mensili, e quelli del OS, corrispondenti a L.
5.016.165 mensili, giustificava la determinazione del contributo per ciascuno dei due figli in L. 1.300.000, da ripartirsi per due terzi a carico del padre e per il restante terzo a carico della madre;
che la decorrenza di siffatte modificazioni delle condizioni di divorzio andava fissata alla data della domanda. Avverso tale decreto il OS ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La NI ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale deducendo un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., in quanto concernenti 汜 medesimo provvedimento 2 Sempre in via preliminare va disattesa l' eccezione della NI di nullità della procura al difensore del OS per difetto di specialità. Ed invero l'apposizione della procura stessa a margine del ricorso vale a determinare un inscindibile collegamento con il ricorso stesso, e quindi a conferire a tale atto il necessario requisito di specialità, nonostante il mancato riferimento al giudizio di legittimità. Va al riguardo ricordato che secondo l' orientamento assolutamente prevalente di questa Suprema Corte, dopo le note sentenze a Sezioni Unite n. 2646 e n. 2642 del 1998 che deve essere in questa sede riaffermato la procura speciale rilasciata in calce o a margine del - ricorso - ed a seguito della legge n. 141 del 1997 anche la procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente all' atto a cui si riferisce, stante la piena equiparazione operata dalla norma dell' ipotesi considerata a quella della procura apposta in calce pur se priva di specifici riferimenti al giudizio di legittimità, e sempre che non contenga espressioni che univocamente inducano a ritenere che la parte abbia inteso riferirsi ad altro giudizio deve considerarsi provvista del requisito di specialità, assicurato dall' inscindibile collegamento tra la procura stessa ed il ricorso ( v. per tutte, più di recente, Cass. 2000 n. 12870; 2000 n. 1243; 2000 n. 1241; 2000 n. 46; 1999 n. 7422; 1999 n. 5945; 1999 n. 5519; 1999 n. 463; 1999 n. 288; 1998 n. 10033; 1998 n. 3981; 1998 n. 3425; 1998 n. 3422; 1998 n. 2676). Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l' errore della Corte di Appello per aver ritenuto la legittimazione della NI a 3 chiedere il contributo per il mantenimento del figlio AN, non considerando che il precedente affidamento al padre ed il raggiungimento della maggiore età non consentivano di configurare un diritto siffatto. Si osserva al riguardo che la NI avrebbe potuto in ipotesi vantare soltanto il diritto al recupero parziale delle somme erogate per il mantenimento del figlio, promuovendo specifica azione nella sede competente. Il motivo è infondato. Costituisce invero giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che il genitore il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non solo ad ottenere " iure proprio ", e non già " ex capite filiorum", il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall' altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi ( v., tra le altre, Cass. 2001 n. 2289; 1999 n. 1353; 1998 n. 8868; 1998 n. 6950; 1996 n. 9238; 1994 n. 6215; 1994 n. 3049; 1992 n. 3019; 1990 n. 1506; 1984 n. 3115; 1982 n. 5271; 1981 n. 5874; 1981 n. 3416). Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente non per sua colpa continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di adempimento all' obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest' ultimo di ricevere dall' altro il contributo a suo 4 carico trova ragione non solo o non tanto nell' interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull' altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di " " provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all' istruzione del figlio. L'assoluta uniformità dei precedenti dispensa questa Corte da ulteriori considerazioni sul punto, tanto più che il motivo di ricorso non appare sorretto da argomenti che non abbiano già trovato confutazione nelle richiamate pronunce, e pertanto si risolve in una non fondata istanza di revisione di principi già compiutamente e persuasivamente espressi nella funzione di nomofilachia propria di questa Suprema Corte. Appare peraltro evidente che i principi di diritto innanzi richiamati trovano applicazione, stante l' omogeneità delle rispettive situazioni in fatto e l'identità degli interessi da tutelare, anche nell' ipotesi - ricorrente nella specie in cui il genitore che continui a provvedere al - mantenimento del figlio divenuto maggiorenne e con lui convivente non ne sia stato affidatario durante la minore età. Tali principi sono stati puntualmente applicati dalla Corte di Appello, la quale dopo aver preso atto che AN OS si era recato a vivere dalla madre, che il medesimo era tuttora privo di qualsiasi fonte di reddito e che aveva ripreso gli studi in precedenza interrotti, ha ravvisato la legittimazione della NI ad esigere dall' ex coniuge sia un contributo per il mantenimento futuro del figlio, sia il rimborso di quanto erogato dal momento in cui detta convivenza si era instaurata. 5 Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 433 c.c. in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., si deduce che il provvedimento impugnato da un lato ha totalmente omesso di considerare la circostanza che il OS deve provvedere anche al mantenimento di un terzo figlio nato dal successivo matrimonio, dall' altro lato ha recepito il criterio di ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli AN e UC suggerito dalla NI, senza verificare se tra i redditi percepiti dalle parti esistesse un divario di tale consistenza e senza accertare quali spese gravassero a carico di ciascuna di esse e quale fosse il rispettivo tenore di vita. La censura è inammissibile. Va al riguardo ricordato che avverso il decreto con il quale la Corte di Appello pronuncia in sede di reclamo sulla domanda di revisione delle condizioni di divorzio può proporsi ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. solo per violazione di legge, mentre l' inosservanza dell' obbligo di motivazione è denunciabile in sede di legittimità solo quando il vizio si traduca in una radicale carenza della motivazione medesima, ovvero quando questa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente incomprensibili, e sempre che tali difetti emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità delle argomentazioni svolte in relazione alle risultanze probatorie (v., tra le altre, Cass. 2000 n. 7558; 1999 n. 4623; 1997 n. 6567; 1997 n. 2731; 1997 n. 1084; 1995 n. 6974; 1994 n. 11116). Appare peraltro evidente che la censura in esame, nonostante il richiamo formale al vizio di violazione di legge, si risolve nella 6 prospettazione di lacune motivazionali nell' iter argomentativo che ha indotto la Corte di merito alla determinazione del contributo a carico del OS. Con il terzo motivo, denunciando omissione di motivazione in relazione agli artt. 438 e 147 c.c., si sostiene che la Corte di Appello non ha considerato che il figlio AN, lasciando l' abitazione del padre ed andando a vivere da solo per lungo tempo, si era definitivamente affrancato dalla condizione di dipendenza e che la successiva decisione di recarsi a vivere con la madre e di riprendere gli studi non costituiva elemento idoneo a far rivivere un obbligo di mantenimento ormai cessato, potendo eventualmente dar luogo soltanto ad una richiesta di alimenti. Si aggiunge che il contributo al suo mantenimento era stato nella sentenza di divorzio posto a carico della NI e che pertanto quest' ultima, a fronte della nuova convivenza con il figlio, poteva ritenersi legittimata a considerare cessato detto obbligo, ma non a trasferirlo all' altro genitore. Si osserva ancora che la stessa Corte avrebbe dovuto darsi carico di verificare il profitto universitario del giovane, e non limitarsi a valutare la mera iscrizione ad una facoltà. Con il quarto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell' art. 148 comma 1 c.c., si sostiene che ponendo a carico del ricorrente i due terzi della somma ritenuta necessaria per il mantenimento dei due figli la Corte di Appello ha reso una statuizione assolutamente ingiustificata dal punto di vista giuridico e da quello fattuale, che prescinde dalla reale redditività dell' obbligato, 7 raffrontata alla posizione reddituale e patrimoniale della NI, e non tiene conto degli oneri derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare e dell' ammontare dell' assegno versato in favore dell'anziana madre. Entrambi i motivi così sintetizzati sono inammissibili. Ed invero essi tendono, dichiaratamente il primo e nonostante la prospettazione formale di violazione di legge contenuta nel secondo, unicamente a denunciare difetti di motivazione in ordine all' accertamento della persistenza dell' obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ed alla verifica delle rispettive potenzialità economiche del padre e della madre, o addirittura, ed ancor più inammissibilmente a sollecitare una diversa valutazione degli elementi presi in esame dalla Corte di Appello, e quindi chiaramente esulano dai limiti di ammissibilità posti dall' art. 111 Cost. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 1299 c.c. e difetto di motivazione, si censura il decreto impugnato nella parte in cui ha fatto decorrere il diritto della NI a percepire il contributo per il mantenimento del figlio AN e la cessazione dell' obbligo di corrispondere all' ex coniuge l'assegno già determinato a suo carico per il mantenimento del medesimo dalla data della domanda, anzichè dal momento in cui il figlio aveva cominciato a vivere con la madre. Si pone in rilievo la grave discrasia tra le considerazioni espresse dal Collegio circa la stabile convivenza del ragazzo con la madre ed il totale soddisfacimento da parte di questa delle sue esigenze dal maggio 1996 e la previsione di decorrenza delle statuizioni adottate dalla domanda. 8 Il motivo è fondato. Ed invero la Corte di Appello, dopo aver dato espressamente atto che AN OS viveva stabilmente con la madre dal maggio 1996 e che quest' ultima aveva provveduto da quel momento per intero al suo mantenimento, ha senza alcuna motivazione ed in modo assolutamente incoerente con tale accertamento fatto decorrere la spettanza del rimborso pro quota e la cessazione dell' obbligo corrispondente, anzichè da detta data, e pur in presenza di una specifica domanda in tal senso, da quella della proposizione del ricorso introduttivo. Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Suprema Corte può pronunciare nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., fissando al maggio 1996 la decorrenza dell' assegno a carico del OS per il mantenimento del figlio AN, con rivalutazione ISTAT dal maggio 1997, e dichiarando cessato dalla stessa data l' obbligo della NI di versare all' ex coniuge il contributo per il mantenimento del medesimo. Va infine rigettata l'istanza della NI di cancellazione della frase ritenuta offensiva contenuta nell' ultima pagina del ricorso principale: ed invero le parole censurate non appaiono oggettivamente offensive, esprimendo soltanto una comparazione tra le rispettive qualità genitoriali, e non potendo d' altro canto contestarsi che la scelta da parte del giudice del genitore affidatario presuppone normalmente un giudizio di maggiore idoneità. La soccombenza del ricorrente principale giustifica la condanna del medesimo al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, 9 nella misura liquidata in dispositivo, ferma la liquidazione delle spese dei precedenti gradi effettuata nel decreto impugnato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie l' incidentale. Cassa per quanto di ragione il decreto impugnato e pronunciando nel merito fissa al maggio 1996 la decorrenza dell' obbligo del OS di versamento alla NI dell' assegno mensile per il mantenimento del figlio AN, con rivalutazione ISTAT dal maggio 1997, e dichiara cessato dalla stessa data l' obbligo della NI di corrispondere al OS il contributo per il mantenimento del medesimo. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in L25.800, oltre L.
2.000.000 per onorario, ferma la liquidazione delle spese dei precedenti gradi effettuata nel decreto impugnato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vinay Boldermane IL CANCELLIERE EPOSITATA IN CANCELLERIA RI Di NU I M 17 LUG 2001 D E A A ) T O Oggi, S 4 S .7 R S O n T A P 7 S T IL CANCELLIERE I 8 M 9 I G 1 A ' RI Di NU L E o R L rz R T A a L I D m A D 5 E I . T e N O N g L G n E e L O S L E O 9 1 B A . x A 10