Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Il decreto con il quale la Corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod.proc.civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. In tal caso, il sindacato della Cassazione è, peraltro, limitato al solo vizio di violazione di legge, con conseguente deducibilità del vizio di motivazione solo per carenza assoluta della stessa ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l'avvocato SALVATORE PUGLIESE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GALLENCA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FA DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 39, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO VILLA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 20/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Parma del 23.5.96 AO IC, coniuge separato di AL CA, chiedeva la riduzione dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, concordato in sede di separazione consensuale in lire 1.750.000 rivalutabile in base agli indici ISTAT. Deduceva che, a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro con la Soc. Barilla, non era più in grado di versare tale importo.
La CA resisteva.
Il Tribunale determinava l'assegno in lire 1.250.000. In sede di reclamo, proposto da entrambe le parti, la Corte d'Appello di Bologna rigettava la domanda di riduzione. Osservava che la capacità economica dei IC, considerata la retribuzione attualmente percepita e la consistenza complessiva del suo patrimonio, era tale da consentirgli di continuare a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma di lire 1.750.000 stabilita. Propone ricorso per cassazione il IC.
Resiste con controricorso la CA.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione dedotta dalla controricorrente, relativa alla ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., deve essere risolta in senso positivo. È ius receptum che il processo di revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi nonché al mantenimento della prole, regolato dall'art. 9 L.898/70, ha natura contenziosa. Il provvedimento conclusivo (decreto motivato) con il quale viene rideterminato il contenuto del diritto sulla base di fatti successivi, incidendo sui diritti soggettivi delle parti, ha carattere decisorio e definitivo (pur se rebus sic stantibus) ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 c. 2 Cost. (Cass. 2731/97, 6974/95, 10852/94)
Con tre motivi di ricorso, denunziando omessa, ed insufficiente motivazione il IC sostiene:
1^ che la Corte d'Appello ha trascurato ed omesso di pronunciare in ordine alla dedotta alterazione "in peius" della sua capacità economica e ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in ordine alla circostanza che la riduzione della retribuzione mensile non fosse idonea ad integrare la nozione dei "giustificati motivi" cui la legge subordina la revisione dell'assegno di mantenimento;
2^ che nella valutazione della sua capacità economica la Corte ha erroneamente fatto riferimento agli elementi patrimoniali sussistenti al tempo della separazione al fine di compensare proprio la drastica riduzione degli introiti mensili;
3^ che la stessa Corte, ritenendo irrilevante la sopravvenuta riduzione della retribuzione mensile e, per contro, rilevanti gli altri elementi del patrimonio già esistenti al tempo dell'omologazione della separazione, non ha considerato la capacità economica con riferimento al momento attuale della decisione. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello sulla richiesta di revisione dell'assegno è stato proposto ai sensi dell'art. 111 c 2^ Cost. Il sindacato di questa Corte è, pertanto, limitato alla cognizione di eventuale violazione di legge con conseguente esclusione del dedotto vizio di motivazione nella valutazione degli elementi di fatto risultanti dagli atti.
L'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge" - e come tale può essere denunziata anche con il ricorso straordinario - solo in caso di carenza assoluta di motivazione (alla quale può essere equiparata quella inidonea a rivelare la ratio decidendi o che presenta più argomentazioni tra loro inconciliabili) perché in tale ipotesi il vizio si traduce nella mancanza di un indispensabile requisito di forma richiesto dall'art.737 c.p.c. (S.U. 9674/93, S.U. 12150/92). Non possono essere ricondotti tra le ipotesi di violazione di legge i vizi denunziati con i motivi in esame con i quali - prescindendo dalla clausola di stile adottata ("motivazione omessa", oltre che insufficiente e contraddittoria) - il ricorrente sostanzialmente censura l'adeguatezza e sufficienza delle argomentazioni e richiama circostanze che, secondo il suo punto di vista, avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Il IC, come emerge dai riferiti motivi di ricorso, si duole del mancato riconoscimento di un'alterazione "in peius" della sua capacità economica e dell'errata considerazione degli elementi patrimoniali sussistenti al tempo della separazione ed al tempo della revisione, nonostante la Corte di merito abbia chiaramente indicato le ragioni del proprio convincimento spiegando che la capacità economica doveva essere determinata considerando non solo la retribuzione mensile e gli altri beni ma anche l'indennità di fine rapporto corrisposta al IC dalla Soc. Barilla, di consistente entità in relazione alla qualifica di ingegnere con funzioni di dirigente.
Il IC, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente CA.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della CA, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 125.800 oltre a lire 2.500.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999