Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 26203
CASS
Sentenza 17 giugno 2009

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Ai fini della determinazione del limite massimo di pena entro cui va disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., il P.M. deve tener conto della detrazione dovuta all'indulto, per il quale risultino sussistenti tutte le condizioni di applicabilità, indipendentemente dalla già avvenuta adozione del relativo provvedimento da parte del giudice. (Conf. sez. I, 4 giugno 2009 n. 24942, Turiello, n.m.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 26203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26203
    Data del deposito : 17 giugno 2009

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