Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Le denunzie di furto vanno inserite nel fascicolo del dibattimento quale atto parzialmente non ripetibile, in quanto, nella parte in cui contengono la descrizione del bene sottratto, rappresentano il presupposto per la sua individuazione al momento dell'eventuale ritrovamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2009, n. 36866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36866 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 12/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1357
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 36252/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RT IU, n. a Molfetta (BA) il 12/11/1960;
avverso la sentenza del 16/4/2007 della Corte di Appello di Firenze;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avv. GIRARDI Massimo, difensore dell'imputato, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Livorno del 12/11/2003, De ER IU veniva condannato per un serie di furti commessi in zona di Livorno e Piombino dall'agosto al novembre 1995. Il Tribunale irrogava la pena di anni 4 di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Con sentenza del 16/4/2007 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna limitatamente ai capi D, E, I, L e M, riducendo la pena ad anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
I reati per cui veniva confermata la condanna erano i seguenti:
- furto aggravato in danno della ditta di trasporti "Trasarda", relativamente ad un semirimorchio con a bordo 99 elettrodomestici della AN (acc. in Livorno il 25-26/8/1995: capo D);
- furto aggravato in danno di Bracaloni Lino, relativamente ad una motrice con rimorchio, contenente 67 veicolo GI nuovi (acc. in PO il 9-10/9/1995: capo E);
- furto aggravato in danno della ditta "Fagioli", relativamente a due semirimorchi e ad un carico di ferro piatto zincato per un valore complessivo di L. 80 milioni (acc. in La Spezia, zona portuale, il 3 - 4/11/995: capo I);
- furto aggravato in danno della ditta "B UC, relativamente ad un semirimorchio ed a nove rotoli di fogli di lamierino magnetico del valore di L. 26 milioni (acc. in Livorno il 8/11/1995: capo L);
- furto aggravato in danno della ditta "Verdigni", relativamente a un semirimorchio carico di 29 colli di mobilio (acc. in Livorno il 9/11/1995: capo M).
Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato emergeva dalle seguenti circostanze:
- i capannoni ove era stata rinvenuta gran parte della refurtiva erano condotti in locazione da tale Guidoni GI, nelle more deceduto;
- la chiamata in correità del GU, il quale aveva riferito che i capannoni erano stati affittati tramite il De ER e che egli aveva incaricato il detto imputato De ER di effettuare i furti per poi ricoverare la refurtiva nei capannoni e, successivamente rivenderla con divisione degli utili;
- i riscontri costituiti dalle dichiarazioni del teste TE, proprietario di uno dei capannoni, il quale aveva citato l'interessamento del De ER per l'immobile;
- le stesse ammissioni dell'imputato, il quale aveva dichiarato che era stato lui a trovare i capannoni di AN e LL;
- la circostanza che durante la perquisizione del capannone di LL il De ER era stato visto sopraggiungere in loco con la scusa di cercare dei documenti;
- le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva ammesso di avere ricevuto pagamenti dal GU.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato lamentando:
2.1. la violazione di legge per avere il giudice del merito acquisito come prove dei furti (luogo, tempo e modalità) le denunce, di per sè atti inutilizzabili;
2.2. il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del chiamante in correità GU GI;
2.3 il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti dei furti contestate art. 61 c.p., n. 7 (danno patrimoniale di rilevante entità) e art. 625 c.p., n. 7 (cose esposte alla pubblica fede).
2.4. Infine, il difensore dell'imputato, proponeva questione di costituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10 in relazione alla non applicazione delle norme più favorevoli, in tema di prescrizione, anche ai processi pendenti in grado di appello.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla censura della acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle denunce di furto, va osservato che essa è infondata, in quanto la denuncia, nei limiti in cui costituisce notitia criminis idonea a giustificare l'inizio delle indagini preliminari costituisce atto irripetibile, con esclusione della sua parte narrativa che deve trovare conferma nelle acquisizioni probatorie dibattimentali. Peraltro, in tale ottica questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che sono inseribili nel fascicolo per il dibattimento le denunce di furto in quanto, nella parte in cui contengono la descrizione del bene sottratto, rappresentano il presupposto per la sua individuazione al momento del ritrovamento (Cass. 2^, 637/96, De Simone). Come si evince dalle sentenze dei giudici del merito, la condanna del De ER è basata, non sul contenuto delle denunce, ma sulle numerose deposizioni in atti. A conferma di ciò va ricordato che:
- all'udienza del 9/10/02 l'ispettore capo della P.S. di Piombino ha riferito sul furto del rimorchio con rotoli di lamiera zincata (capo L); CA FA dei CC. di PO e IC Merola dei CC. di Pisa, hanno riferito del furto dei ciclomotori GI (capo E);
- all'udienza del 5/5/02 il teste TE ha deposto sulla locazione del capannone ed il nipote, AR, della presenza dell'autocarro con i divani (capo M);
- all'udienza del 27/2/02 il teste CC PO, dirigente del Commissariato P.S. di PO, ha deposto sul furto dei motorini (capo E) e del semirimorchio con profilati (capo L);
- all'udienza del 19/6/02 l'ispettore Maurelli Walter della Polizia di frontiera marittima di Livorno ha narrato del furto avvenuto nella zona portuale di materiale zincato (capo I), del furto degli elettrodomestici (capo D); ha inoltre deposto su tutte le denunce raccolte.
All'udienza del 27/2/02 il Tribunale ha acquisito agli atti le denunce di furto su cui avevano deposto i numerosi testi ed i verbali di sequestro.
Vanno ricordate, inoltre, le dichiarazioni del GU che ha chiamato in correità il De ER in relazione allo stoccaggio nel capannone di LL dei carichi di materiale zincato, di divani, di ciclomotori, nonché di rimorchi contenenti detto materiale.
Da quanto esposto si evince chiaramente che la sentenza di condanna è state basata sulle numerose deposizioni raccolte, attraverso le quali sono state ricostruite le modalità dei furti. Ne consegue che la parte narrativa della denuncia di furto acquisita agli atti non è stata utilizzata per fondare la decisione. Per cui nessuna violazione degli artt. 431 e 514 c.p.p. si è consumata.
3.2. Infondato è anche il motivo di censura relativo alla pretesa violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, laddove si ritiene che il giudice del merito sia giunto alla pronuncia della sentenza di condanna, sulla base della nuda chiamata in correità del GU GI, priva di riscontri.
Tale doglianza è infondata, considerato che la Corte territoriale ha rimarcato come l'attendibilità delle dichiarazioni del GU era stata avvalorata dalla circostanza che durante la perquisizione presso il capannone di LL era sopraggiunto il De ER (unitamente a Igneri e Lomi), con una motrice ed un semirimorchio vuoti, al cui interno erano stati rinvenuti arnesi da scasso. Da ciò si evinceva il collegamento tra il capannone, ove veniva ricoverata la merce rubata, ed il De ER. Come esposto nella sentenza di merito, sia il capannone di LL, che quello di TO, erano i luoghi ove nascosta la merce rubata e ciò lo si evinceva dai seguenti fatti:
- durante la perquisizione nel capannone di LL del 10/11/95, al suo interno veniva rinvenuto un semirimorchio con container contenente divani (capo M);
- all'interno del camion, inoltre, venivano rinvenute cinghie di bloccaggio e tavolette di legno riferibili al furto dei ciclomotori GI (capo E);
- nel capannone di AN (perquisizione del 10/11/95) venivano trovato tre dei 67 ciclomotori rubati, un gruppo di elettrodomestici AN (capo D), un semirimorchio con 9 rotoli di fogli di lamierino (capo L);
- poco distante da detto capannone di LL veniva rinvenuto un semirimorchio con carico di ferro zincato (capo I);
- detti capannoni, come si evinceva dalle dichiarazioni dei testi TE e CC, erano stati affittati al GU tramite l'opera del De ER, come peraltro da quest'ultimo ammesso;
- risultavano inoltre documentati pagamenti del GU al De ER, come ammesso anche da quest'ultimo.
Alla luce di quanto esposto, le dichiarazioni del GU hanno trovato riscontro, sia con riferimento alla commissione dei singoli atti delittuosi, che con riferimento al coinvolgimento negli stessi dell'imputato.
Le censure espresse dalla difesa sul punto, esprimono solo un dissenso "di merito" nei confronti della ricostruzione logica di segno opposto operata dal giudice di merito, che rinviene negli elementi di prova sopra evidenziati i riscontri di attendibilità alle dichiarazioni di accusa del Guidoni. Pertanto anche tale motivo di gravame è infondato.
3.3. In relazione ai motivi di censura relativi alle aggravanti contestate, va osservato che per i capi D), E), I) la sussistenza della circostanza di cui all'art. 625 c.p., n. 7 emerge dalla mera lettura del capo di imputazione da cui si evince, come confermato nelle deposizioni raccolte, che le motrici ed i rimorchi furono asportati mentre si trovavano in piazzali di sosta. Irrilevante è la circostanza che il piazzale di sosta fosse eventualmente chiuso, in quanto anche in tale ipotesi si configura la detta aggravante (cfr. Cass. 4^, 12601/95, Cici), poiché pur sempre in tali casi la sorveglianza è saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitate dal possessore o da altri. Quanto all'aggravante del danno patrimoniale di particolare rilevanza, contestato in relazione ai capi L) ed M), art. 61 c.p., n. 7, la sua sussistenza si evince dall'importo del valore del semirimorchio e della merce sottratta (circa L. 26 milioni per ognuno dei furti), che rapportato all'anno 1995 lascia trasparire la rilevanza del danno patrimoniale. Infine, in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 (violenza sulle cose), relativamente al capo L), dagli atti processuali emerge che per commettere il furto vi è stata la manomissione del cancello elettrico della ditta, circostanza questa peraltro pacifica, in quanto essendo stato l'atto delittuoso commesso quando l'azienda era chiusa, è stato necessario manomettere il cancello onde far fuoriuscire dal piazzale dell'azienda il semirimorchio.
In relazione al capo M) (sottrazione di un semirimorchio, con 29 colli di mobilio dal piazzale della ditta "Verdighi"), effettivamente nel capo di imputazione è indicata anche l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, senza che sia concretamente esplicitata. Ciò però non determina alcuna nullità parziale della sentenza, in quanto il giudice non risulta avere tenuto conto di detta aggravante, tanto che nel determinare la pena la Corte di appello, partendo dalla base di anni 3 per il capo L), ha fatto un aumento di soli 3 mesi per gli ulteriori furti (capi D, E, I, M). Pertanto anche tale motivo di ricorso è infondato.
3.4. Infine il ricorrente ha proposto la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10 in relazione alla non applicazione delle norme più favorevoli, sui termini di prescrizione, anche ai processi pendenti in grado di appello. Va osservato che la Corte Costituzionale è già intervenuta sulla questione con l'ordinanza n. 343 del 9/7/2008 (successiva alla proposizione del presente ricorso), affermando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 72 del 2008 ha dichiarato infondata la medesima questione, considerando ragionevole la scelta operata - che mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della novella, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così a tutela dell'efficienza del processo e salvaguarda dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale. Ne consegue che anche tale motivo di ricorso è infondato.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009