Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni).
Commentari • 8
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La massima Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. , l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è …
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Indice dei paragrafi: 1. La questione di Diritto 2. Il primo orientamento ermeneutico 3. Il secondo orientamento ermeneutico 4. Gli orientamenti ermeneutici intermedi 5. L' incidenza dell' età sulla minorata difesa, anche notturna 6 Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 15 luglio 2021, n. 40275 La questione di Diritto valutata Ex comma 1 Art. 618 Cpp, la questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 15 luglio 2021, n. 40275 è la seguente: “ se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui al n. 5 comma 1 Art. 61 CP “ Art. 61 n. 5 comma 1 CP [ Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2010, n. 35997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35997 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 23/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1194
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 16106/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) LO NT N. IL *16/01/1951* C/;
2) IN NO N. IL *19/09/1941* C/;
3) CI O\ N. IL *07/07/1960* C/;
4) DE OL N. IL *22/01/1968* C/;
avverso l'ordinanza n. 307/2010 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 17/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto l'annullamento con rinvio con riferimento al ricorso del P.M. e il rigetto dei ricorsi degli altri ricorrenti;
udito il difensore avv. Scardo Antonio Salvatore di Messina e avv. Silvestro Salvatore il primo per DE e SQ e il secondo per il solo DE, riportandosi ai motivi di ricorso.
Osserva:
IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza in data 17 marzo 2010, annullava l'ordinanza presso il Tribunale di Rovigo in data 2 febbraio 2010 che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di OT AN, SQ AR, RD NT, DE LA, per diversi episodi di truffa aggravata nei confronti di anziani cui facevano credere di voler devolvere in beneficenza una cospicua somma di denaro e di necessitare, a tal fine, di un importo da depositare nell'immediatezza presso un notaio al fine di concludere la pratica, promettendo alle parti offese una cospicua somma di denaro, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalle somme che le persone offese consegnavano loro dopo aver effettuato prelievi in banca.
Il Tribunale del riesame escludeva, quanto alle condotte in relazione alle quali era stata disposta l'applicazione della misura cautelare custodiale. Le aggravanti di cui all'art. 640 c.p., comma 2 bis, art.61 c.p., n.
5. Proponevano ricorso per cassazione sia il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Rovigo, sia il difensore di SQ AR e RD NT.
Il Pubblico Ministero censurava l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, anche a seguito dell'intervento legislativo (L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore in data 8.8.2009), ritenendo che l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo di persona idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa, debba essere specificatamente valutato anche in riferimento all'età delle persone offese;
il difensore di SQ AR e RD NT deduceva i seguenti motivi:
a) violazione di legge ed illogicità della motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), in relazione agli artt. 9, 12 e 16 c.p.p. e art. 81 c.p. per aver il Tribunale ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del G.I.P. di Rovigo, avendo erroneamente rilevato che il delitto di rapina impropria non era collegato dal vincolo della continuazione rispetto alle truffe, ponendosi, piuttosto al di fuori di ogni possibile preordinazione ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, assumendo la competenza del Tribunale di Pavia ove il *5.11.2009* era stata consumata la tentata truffa aggravata ai danni di \Bidoni PA, ipotesi delittuosa più grave rispetto alle ipotesi di truffa semplice contestata nel procedimento in oggetto, ritenendo sussistere il medesimo disegno criminoso tra gli episodi contestati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
Il Tribunale del riesame ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, rilevando come non sia emerso, nella vicenda oggetto del giudizio, in che termini l'età avanzata delle donne agganciate per strada abbia potuto incidere sulla possibilità di difendersi dal raggiro, non essendo emersi elementi da cui desumere una debolezza psichica o un decadimento delle facoltà mentali delle vittime determinata dalla loro età avanzata, anzi deponendo in senso contrario il fatto che le persone offese siano state in grado di riferire i fatti in modo circostanziato, fornendo una descrizione dei truffatori, evidenziando come le condotte poste in essere dagli indagati non sarebbero state connotate da alcuna forma di coercizione o di induzione di timori immaginari, conservando le vittime, in ogni momento della vicenda, un comodus discessus.
Tale orientamento è conforme ad una giurisprudenza di questa Corte che ritiene che in tema di minorata difesa, l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Sez. 2, Sentenza n. 39023 del 17/09/2008 Cc. (dep. 16/10/2008) Rv. 241454;
cfr anche Sez. 2, Sentenza n. 10531 del 30/03/1994 Ud. (dep. 10/10/1994) Rv. 199699).
Tale orientamento deve essere valutato alla luce della modifica testuale dell'art. 61 c.p., n. 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l'avere approfittato di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. Va accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile. Tale deve ritenersi la "ratio" della modifica normativa finalizzata a tutelare le "persone anziane" contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione.
Occorre pertanto verificare se, nelle fattispecie in esame, tutte caratterizzate dalla età avanzata delle persone offese (da 64 a 84 anni), si sia in presenza di una menomazione della capacità di percezione e della correlativa reazione e contrasto all'azione antigiuridica da parte della vittima anziana, con riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età, accertando, con tale prova controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità, verificando se vi fosse una diminuzione dell'apprezzamento critico della realtà e una menomata capacità di reazione alla condotta antigiuridica posta in essere dagli indagati, considerando: a) la richiesta dell'immediata consegna di un rilevante importo in contanti da depositare presso il notaio al fine di consentire la conclusione di una pratica finalizzata alla devoluzione in beneficenza di una grossa somma di denaro e la contestuale generiche promessa di una remunerazione per l'esborso effettuato;
b) il fatto che tale richiesta sia stata effettuata da soggetti sconosciuti alle vittime con un'azione in luogo pubblico e in pieno giorno.
2) il ricorso proposto dagli indagati, con riguardo alla competenza del giudice di Pavia, con riferimento ai successivi episodi verificatosi in tale ultimo circondario, è inammissibile. Con valutazione coerente logica il Tribunale ha osservato come il reato più grave di associazione a delinquere risulti realizzato in luogo ignoto, rilevando con valutazione non illogica che il delitto di rapina impropria non sembra legato dal vincolo della continuazione rispetto alle truffe, ponendosi piuttosto di fuori di ogni possibile preordinazione ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, non ravvisando l'operatività della previsione di cui all'art. 16 c.p.p., comma 1. Va, conseguentemente, annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli indagati che lo hanno proposto, devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso di SQ AR e RD NT che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010