Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
Il generico programma predisposto per la trattazione del processo in più udienze, non formalizzato nel verbale con l'indicazione delle udienze successive e dei giorni in cui ciascun difensore deve svolgere il proprio intervento difensivo, non impedisce la definizione del processo alla prima udienza cui il dibattimento è rinviato. Ne consegue che non da luogo a nullità della sentenza il mancato rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza ab origine ipotizzata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, dopo aver previsto la presumibile trattazione del processo in più udienze, aveva soltanto formalizzato il rinvio ad un'udienza successiva, nella quale aveva poi invitato le parti a concludere respingendo la richiesta di rinvio presentata da uno dei difensori dell'imputato per consentire la presenza del difensore non comparso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2005, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/11/2005
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - N. 1361
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO IC - Consigliere - N. 15920/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU OL, nato in [...] il [...];
AZ PE, nato in [...] il [...];
DD RA, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 7 dicembre 2004 della Corte d'Appello di Cagliari. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IC Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del Dr. Viglietta Gianfranco, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori di fiducia dei ricorrenti: avv.ti Masala PE e Diaz Pietro per OL RU, avv.ti Krogh Massimo e Milia Sergio per PE AZ e avv.to Filippi Leonardo per DD RA, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. OL RU, PE AZ e RA DD propongono ricorso contro la sentenza 7 dicembre 2004 della Corte d'Appello di Cagliari, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Sassari che li aveva dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del delitti di tentata concussione ai danni di SA SS.
In particolare, la Corte d'Appello ha confermato la penale responsabilità dei ricorrenti perché OL RU, quale componente del consiglio di amministrazione dell'ERSAT e membro della commissione per l'aggiudicazione a trattativa privata dei lavori, di manutenzione delle opre irrigue dei distretti di Arzachena, Olbia e Liscia e dei lavori di custodia e sorveglianza della diga e opere annesse del fiume Liscia e di sollevamento di Capichera, aveva tentato di costringere SA SS, titolare dell'impresa "Roberdani", il quale aveva presentato l'offerta più vantaggiosa, a consegnargli, anche per conto, e su istigazione e determinazione di RA DD, e di PE ZZ - l'uno, presidente dell'ER e, l'altro, presidente della componente nominata per la procedura di gara - una somma tra i quaranta e i settanta milioni, con la minaccia tacita e implicita che, in caso di mancata adesione da parte di SS, la gara non gli sarebbe stata mai aggiudicata, come poi in concreto si è verificato.
La Corte d'Appello ha disatteso le censure poste alla sentenza di primo grado e ha condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice essenzialmente in base alle dichiarazione di SS SA, titolare dell'impresa "Roberdani". Dichiarazioni riscontrate, ad avviso dei giudici merito, oltre che dai funzionari dell'ente AL NI, Romano OL e AD SA Angelo - i quali avrebbero le confermato, anche se con alcune diversità, le confidenze di SS sulle richieste di danaro ricevute - anche dalla circostanza che il 13 dicembre 1990, come risultante da documentazione bancaria della "Comit" di Cagliari, SS ebbe a prelevare la somma in contanti di venti milioni di lire. SA SS presentò la denuncia nel gennaio del 1994, a distanza di circa quattro anni dai fatti e quando oramai per la sua impresa era venuta meno ogni possibilità di futuri rapporti con ER anche per la estromissione da altro appalto, che gli era stato regolarmente aggiudicato, per contestazioni insorte al momento della definizione del contratto.
La Corte d'Appello giustifica il ritardo della denuncia de qua per il timore di SS di perdere ogni possibilità di avere rapporti con l'ER. Egli avrebbe percorso altre strade, politiche e amministrative, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e si sarebbe deciso a presentare denuncia dopo avere percepito la definitiva rottura dei rapporti con l'ente.
La richiesta di danaro fu formulata da RU col quale SS riferisce di avere avuto due primi incontri. SS ottenne un primo incontro con RU - dopo la riunione della commissione di gara tenutasi il 30 ottobre 1990 in cui fu accertata la partecipazione di quattro imprese - grazie all'interessamento di BR MU, segretario particolare di NT RA presidente della Regione Sardegna. In tale incontro, SS conobbe RU e gli manifestò il suo interesse all'appalto e alla regolarità dell'esame delle offerte ed ebbe a ricevere assicurazione. MU ha confermato l'incontro, pur collocandolo in epoca successiva rispetto a quella indicata da SS. Il secondo incontro risale a poco dopo il 27 novembre 1990, giorno in cui furono presentati documenti richiesti a integrazione dalla commissione, incontro in cui si parlò della giustificazione dei prezzi. Il terzo incontro, avuto dopo quindici giorni circa, è stato quello in RU richiese per conto di AZ e DD la somma di settanta milioni di lire, richiesta alla quale SS avrebbe replicato che la somma era quasi al ricavo lordo dei lavori (previsti per settantasette milioni).
Un paio di giorni dopo, secondo quanto ricostruito in sentenza, vi è stato un quarto incontro con RU. Costui riferì a SS che la somma richiesta era stata ridotta a quaranta milioni, della quale venti da versare al momento della prima aggiudicazione e gli altri venti dopo, precisandogli che per gli anni seguenti, trattandosi un appalto soggetto a rinnovo, la cifra sarebbe stata adeguata. SS riferisce di avere ribadito a RU che non avrebbe pagato. Il rifiuto, si precisa ancora in sentenza, era giustificato dalla necessità di avere certezze prima di esporsi, anche perché AD non lo assicurava sull'aggiudicazione dell'appalto. Della richiesta di danaro ne parlò in altro incontro con BR MU, il quale però non ebbe a confermarla.
È in questo arco temporale, e in particolare, il 13 dicembre 1990, pone in rilievo la Corte di merito, che si colloca il prelievo dei ventimilioni dalla banca Commerciale. IC IA, funzionario della banca Commerciale di Cagliari - anch'egli sentito solo in solo dibattimento - ha riferito di essersi interessato dell'operazione e di avere appresso da SS soltanto che il danaro gli serviva "per necessità occasionale".
La Corte ritiene che il racconto di SS, anche se con alcune divergenze di carattere temporale, avrebbe trovato risconto nelle dichiarazioni dei testi AD e MU, circa i ritardi nella procedura di aggiudicazione.
Altro riscontro, ad avviso della Corte d'Appello, è fornito ancora da AD e da NI circa la diffusione della notizia che nella riunione del 13 novembre 1990, giorno in cui è provata la presenza di SS negli uffici ER, vi sarebbe stata l'aggiudicazione dei lavori all'impresa di SS.
NI, poi, ha confermato di avere ricevuto le confidenze di SS sulle richieste di danaro, anche se colloca l'episodio temporalmente in epoca diversa rispetto a quella riferita da SS. Quanto alla posizione di AZ e DD, ad avviso della Corte d'Appello, il loro coinvolgimento sarebbe provato, oltre che dalle dichiarazioni di SS, da loro intervenuti nel corso della procedura di affidamento dei lavori dai quali è risultato il diretto interesse alla positiva definizione della richiesta di danaro formulata da RU.
In sintesi, il quadro complessivo, ad avviso della Corte d'Appello, confermava l'attendibilità di SS e che il riferimento di RU a AZ e DD non era una millanteria o un coinvolgimento non veritiero, bensì un diretto interesse a ottenere somme di danaro da SS che avrebbe dovuto essere l'aggiudicatario dei lavori dai quali sarebbe stato definitivamente escluso per non avere accettato di pagare.
2.1. La difesa di OL RU ha presentato due distinti atti di ricorso.
2.1.1. Con un primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancato rispetto del "calendario di udienza" predisposto il 16 novembre 2004 e col quale si fissava la prosecuzione del processo in varie udienze "presumibilmente il 7 e il 14 dicembre", in tal modo informando i difensori che la discussione avrebbe dovuto essere svolta il 14 dicembre 2004. In realtà poi all'udienza del 7 dicembre 2004, il Presidente ha informato le parti presenti che il processo doveva essere definito in tale udienza e ha invitato i difensori a concludere, in tal modo non consentendo alla difesa di potere adeguatamente svolgere il proprio mandato difensivo per il disagio di discutere all'improvviso un processo complesso, caratterizzato da numerosi risvolti che richiedevano un maggiore approfondimento e una puntuale esposizione.
Nonostante la rinnovate richieste di rinvio della discussione all'udienza già stabilita in calendario del 14 dicembre 2004 e l'assenza dell'imputato che per le sue precarie condizioni di salute aveva preferito di restare nella certezza che la discussione si sarebbe svolta nel giorno stabilito, il Presidente del collegio ha invitato i difensori degli imputati a illustrare le rispettive conclusioni. L'arringa difensiva è stata disorganica e riferita a ricordi imprecisi e non coerente con la complessità degli atti. La situazione descritta, ad avviso del ricorrente, avrebbe realizzato la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., c) riferita all'assistenza dell'imputato.
2.1.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della mera apparenza, in violazione dell'art. 546 c.p.p., in quanto la sentenza impugnata sarebbe una mera sintesi di quella di primo grado della quale avrebbe anche riprodotto alcune imprecisioni in fatto, in tal modo dimostrando di non avere esaminato e risposto alle diverse censure articolate con l'atto d'appello.
La Corte d'Appello non avrebbe affatto considerato le circostanze per le quali, nell'atto di appello, si era posta in discussione l'attendibilità della persona offesa SA SS per le molteplici e significative contraddizioni, per l'adattamento nel tempo di una notizia di reato che era stata oggetto di una prima denuncia della quale era stata disposta l'archiviazione. Nonostante le censure poste avessero a oggetto punti decisivi, la Corte d'Appello non le avrebbe affatto considerate, riportando testualmente gli argomenti della decisione di primo grado, in tal modo rendendo inutile la dialettica processuale che deve caratterizzare il giudizio d'appello.
Il ricorrente individua i punti critici della motivazioni che ne rivelano, a suo avviso, i vizi denunciati.
Una prima circostanza, sintomatica della mancata lettura dei motivi d'appello, e quella di non avere rilevato che nella vicenda relativa all'invio del documento da parte del dr. AD all'ufficio del Liscia, cui la decisione di primo grado collega la circostanza dell'avvenuta aggiudicazione nel novembre 1990 dell'appalto all'impresa SS, si è errato nell'indicare la sede di tale ufficio in Azachena, anziché in Cagliari e nello stesso palazzo ove era ubicato lo studio del dr. AD.
Altro punto è quello della delibera della Commissione nella seduta del 18 dicembre 1990 in cui fu semplicemente proposto l'annullamento della gara che poi fu deliberato dall'organo competente, il Comitato esecutivo dell'ente il 22 ottobre 91. Nonostante tale circostanza sarebbe stata più volte posta in rilievo nell'atto d'appello, la sentenza di primo grado, riproducendo l'errore in cui sarebbe incorsa quella di primo grado, afferma ancora che la Commissione annullò la gara il 18 dicembre 1990.
Quanto poi all'introduzione da parte di SS dei testi MU e IA soltanto in dibattimento senza averne mai fatto riferimento in precedenza, malgrado si fosse richiesto sul punto un approfondimento maggiore, la Corte d'Appello non rende, ad avviso del ricorrente, una riposta adeguata e ribadisce l'importanza dei due testimoni: l'uno, MU, segretario del Presidente della Regione NT RA, ha facilitato i contatti di SS con CU;
l'altro, IA, funzionario della "Banca nazionale del lavoro", avrebbe consentito a SS un ulteriore credito nonostante il pesante indebitamento preesistente.
È mancata, inoltre una risposta alla censura posta nel giudizio d'appello circa la precisa collocazione temporale della richiesta di danaro da parte di RU nel corso delle indagini indicata tra il 13 e il 20 novembre e poi in dibattimento stabilita all'incirca il 15 dicembre.
Si deduce ancora l'errato frazionamento della testimonianza di MU, non considerato nella parte in cui smentisce SS sull'accenno fattogli alle richieste di danaro da parte di RU e nella collocazione temporale dell'incontro con RU. Gli argomenti svolti dalla Corte di merito per giustificare le divergenze tra MU e SS non sarebbero affatto adeguati e, in ogni caso, evasivi rispetto alla precisa censura articolata con l'atto d'appello.
Altra testimonianza, arbitrariamente frazionata per assecondare l'impostazione accusatoria, è quella di NI il quale riferisce di avere ricevuto confidenze da SS circa le richieste di danaro da RU al momento della pretesa aggiudicazione dell'appalto, mentre in realtà la richiesta sarebbe stata collocata in epoca successiva dallo stesso SS. Su tale circostanza la sentenza impugnata risponde, ad avviso del ricorrente, alle censure della difesa con argomenti assolutamente illogici.
Altra circostanza alla quale non è resa una plausibile risposta è quella riferita alla evidente divergenza tra la data del prelievo del danaro in banca e quella delle richieste concussive. Non è affatto esaminata la circostanza, malgrado sia stata posta al riguardo una precisa censura, circa la falsa dichiarazioni presentata da SS di iscrizione all'Albo dei costruttori, che sarebbe stato elemento di per se solo sufficiente ad escluderlo dalla gara. Ultimi punti posti in rilievo dalla difesa riguardano la testimonianza di OL, di contenuto diverso rispetto a quanto riferito da SS e l'asserita pretestuosa sospensione della procedura d'appalto da parte di RU per inserire tra le ditte partecipanti alla gara la Coop. Cam., impresa invece già inserita nelle ditte da invitare e poi esclusa per la mancata iscrizione all'albo regionale.
2.1.3. Con altro atto di ricorso si deduce ancora il difetto di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e mancanza, in quanto la sentenza d'appello avrebbe articolato argomentazioni assolutamente apodittiche e congetturali.
Non vi è alcuna precisa collocazione della genesi della richiesta concussiva, e il riferimento alla data in cui fu effettuato il prelievo sarebbe smentito dal teste IA, introdotto dallo stesso SS. Peraltro, il prelievo del danaro avrebbe dovuto avere come logica conseguenza il pagamento che in realtà non sarebbe mai avvenuto. Ciò smentirebbe la ricostruzione operata dalla Corte su tale circostanza.
Si ripercorrono i punti significativi dei collegamenti MU, RU e SS per porre in risalto, anche in base a quanto riferito da OL, che SS era fortemente interessato a ottenere l'appalto e che aveva sostenuto spese per i suoi amici socialisti, e di essersi rivolto alla magistratura dopo avere tentato inutilmente anche attraverso pressioni politiche di raggiungere il proprio obbiettivo.
Si contesta la configurabilità della concussione per mancanza di ogni costrizione mediante una asserita minaccia tacita e implicita, che in realtà rivela elementi corrispondenti a una mera ipotesi corruttiva.
La sentenza impugnata non ha approfondito il tema, ad avviso del ricorrente, il tema della configurabilità del tentativo, in quanto non vi sarebbe alcun collegamento causale della richiesta con l'atteggiamento di rifiuto manifestato da SS. Tali circostanze, tenuto conto della condotta di RU il quale si è limitato a prendere atto del rifiuto, potrebbe configurarsi una desistenza che avrebbe dovuto comportare una immediata assoluzione nel merito. Si pone in risalto che dagli esami degli atti processuali risulterebbe evidente che SS dopo la richiesta di danaro formulata da RU sarebbe stato escluso dalla gara. Ad avviso della difesa, anche la determinazione della pena sarebbe priva di un corretto fondamento giuridico e fattuale, in quanto non avrebbe tenuto conto del dato oggettivo e della personalità dei soggetti.
2.2.1. Con un primo motivo, la difesa PE AZ deduce la nullità della sentenza per essersi deciso l'appello in anticipo rispetto all'udienza conclusiva già stabilita e annunciata, in tal modo impedendosi la discussione e le conclusioni di uno dei difensori e così violando l'art. 178 c.p.p.. All'udienza del 16 novembre 2004 fu predisposto un "calendario" per la trattazione del processo, fissando la prosecuzione "presumibilmente il 7 e il 14 dicembre". Il codifensore avv.to Sergio Milia prenotava per l'udienza del 14 dicembre 2004 la discussione dell'altro difensore avv.to Massimo Krogh, provvedendo a informarlo e così quest'ultimo non compariva all'udienza del 7 dicembre. In realtà, poi all'udienza del 7 dicembre 2004, il Presidente ha informato i presenti che il processo doveva essere definito e ha invitato i difensori presenti a concludere, malgrado le rimostranze dell'avv.to Milia.
La situazione descritta, ad avviso del ricorrente, avrebbe realizzato la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., c) riferita all'assistenza dell'imputato, in quanto il calendario prevedeva per la trattazione del processo più udienze e non anche che il processo potesse concludersi all'udienza del 7 dicembre, essendo "presumibile" soltanto che l'altra udienza potesse essere il 14 dicembre ovvero in altra data.
2.2.2. Con un secondo motivo, si deduce il difetto assoluto della motivazione, sotto il profilo dell'apparenza e della mancanza. Gli argomenti posti a fondamento della affermazione di responsabilità di ZZ, ad avviso del ricorrente, sono assolutamente apparenti. È mancata ogni risposta alle deduzioni poste con l'atto d'appello e le memorie presentate nel corso del giudizio d'appello. La Corte di merito avrebbe riprodotto la motivazione della sentenza di primo grado senza tenere conto delle richieste formulate dalla difesa sulla diversità della posizioni di AZ rispetto a quella di RU, l'unico ad avere incontrato SS e a dire di quest'ultimo a coinvolgere ZZ e DD nella richiesta concussiva. Non vi è stata risposta anzitutto al rilievo che RU non ha confermato quanto riferito da SS e poi, pur a ritenere credibile SS, che RU abbia voluto coinvolgere "persone più in alto" per coprirsi le spalle e per rafforzare la propria richiesta.
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale e la Corte di merito che ne ha riprodotto integralmente gli argomenti, non forniscono giustificazione alcuna alle contraddizioni di SS e, in particolare, all'indicazione di MU, segretario di RA NT e IA, funzionario della banca Commerciale di Cagliari, soltanto in dibattimento.
Le giustificazioni rese al riguardo sarebbero assolutamente evasive delle censure specifiche poste con l'atto d'appello e con le memorie presentate nel corso del giudizio.
I giudici di merito, per il ricorrente, non hanno tenuto conto delle regole di valutazione imposte dalla giurisprudenza allorché ritengono attendibile SS, nonostante egli abbia deciso di denunciare i fatti a distanza di molti anni e, a suo dire, dopo il fallimento di altre soluzioni alternative. La tardività e la contraddittorietà avrebbe dovuto escludere l'attendibilità intrinseca del dichiarante.
I giudici di merito hanno ritenuto fondate le giustificazioni addotte dallo stesso SS alle incoerenze, alla tardività della denuncia oltre che della indicazione di testi, MU e IA;
elementi che avrebbero condurre i giudici di merito a ritenere non genuina e spontanea la dichiarazione di SS e, pertanto, inattendibile intrinsecamente.
La verifica accurata dell'attendibilità intrinseca avrebbe precedere la ricerca di riscontri, mentre la Corte di merito ha seguito lo stesso percorso del giudice di primo grado affidandosi alla ricerca di asseriti riscontri esterni.
È illogico, per il ricorrente, riconoscere che sia riscontro esterno il tentativo di RU di derogare al requisito di fare partecipare alla gara soltanto le imprese iscritte nell'albo regionale, circostanza che poi AD ebbe a confidare allo stesso SS. Sotto il profilo logico, rivalutare il significato di tale circostanza sarebbe in contrasto con l'intento di RU di realizzare la concussione ai danni di SS, perché AD avrebbe attribuito alla proposta di RU l'intento di favorire altre imprese nazionali. Il ragionamento su tale circostanza è, per il ricorrente, congetturale e privo di ogni connessione logica.
Altro riscontro privo di significato, si pone in risalto nel ricorso, è l'anticipazione dell'informazione che nella seduta 13 novembre 1990 l'appalto era stato aggiudicato a SS, circostanza confermata nella lettera inviata da AD il 14 novembre 1990 ad Arzachena nella quale si indicava l'impresa SS aggiudicataria dell'appalto. Mentre, AD ha contraddetto tale circostanza, affermando che la sua nota era impropria, avendo egli richiesto soltanto collaborazione sullo sviluppo di alcuni dati in vista della gara. La Corte di merito ritiene sul punto inverosimili le dichiarazioni di AD, in tal modo contraddicendo la reiterata attendibilità riconosciuta a AD, e, peraltro, non tien conto che quanto riferito da AD risulterebbe documentato nel verbale di seduta dal quale risulta che La Commissione in quella seduta aprì la gara.
Anche le confidenze di SS a NI, rileva ancora il ricorrente, sono erroneamente considerati riscontri alle dichiarazioni di SS, perché non considerano le rilevate contraddizioni sulla collocazione temporale di tali confidenze.
Ancora, il ricorrente rileva che il prelievo di danaro dalla Banca commerciale di Cagliari risulta effettuato il 13 dicembre, mentre la richiesta risulta formulata, a dire dello stesso SS, dopo il prelievo e, in particolare, il 15 dicembre.
Il ragionamento della Corte di merito, ad avviso del ricorrente, è stato diretto a riconoscere attendibilità alle dichiarazioni di SS, per superarne le insanabili circostanze che la avrebbero dovuto rendere assolutamente non credibile per la tardività e le insanabili contraddizioni.
Gli argomenti posti a fondamento della conferma di responsabilità di AZ sono, si pone in risalto nel ricorso, notevolmente sintetiche e prive di fondamento, in quanto si sarebbe in presenza di una testimonianza indiretta non confermata da RU e che avrebbe dovuto richiedere una valutazione complessiva approfondita e avvalorata d a riscontri inattaccabili.
La Corte di merito darebbe per scontato che RU abbia indicato AZ come mandante della richiesta di danaro, ripercorrendo le medesime argomentazioni del giudice di primo grado dirette ad individuare asserite ingerenze di AZ nella procedura di gara, senza tenere conto delle molteplici censure mosse a tale congettura. Per il ricorrente, non vi sarebbe alcuna certezza sulle circostanze affermate dalla Corte di merito, in particolare non vi sarebbe certezza su quanto riferito da SS, sul reale coinvolgimento di ZZ e DD da parte di RU nonché sul fatto che, ammesso che SS abbia detto il vero, che RU abbia riferito il vero. Il complessivo ragionamento dei giudici di merito, conclude il ricorrente, non ha fondamento alcuno e non risponde a canoni logici e a criteri più volte affermati dalla giurisprudenza per l'attendibilità della prova dichiarativa.
2.3. La difesa di RA DD, con un primo motivo, deduce il difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello non ha verificato l'attendibilità della persona offesa in base ai canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e avrebbe dovuto poi valutare l'attendibilità anche della fonte di riferimento OL RU che aveva coinvolto nella richiesta concussiva AZ e DD in nome e per conto dei quali egli asseriva di avere richiesto denaro. Si rileva la mancanza di un'adeguata verifica delle ragioni per le quali la persona offesa, poi costituita parte civile, prima denuncia tardivamente i fatti e poi rende testimonianze a rate, contraddittorie e divergenti dalle altre risultanze processuali. La motivazione è manifestamente illogica e apparente là dove evoca come riscontri circostanze non tali da potere essere addotte per la verifica dell'attendibilità estrinseca.
Manifestamente illogica è la motivazione nella parte in cui valuta le dichiarazioni della stessa persona offesa attendibili nei confronti degli odierni ricorrenti e non più tali nei confronti di NT RA, ex Presidente della Regione, assolto dall'imputazione ascrittagli.
Si ribadisce l'assoluta inattendibilità di SS e la mancanza di prova a carico dei tre ricorrenti e, in ogni caso, si rileva che non sono state verificate le ragioni per le quali, ammesso che RU abbia formulato nei termini riferiti la richiesta di danaro, sarebbero stati coinvolti AZ e DD.
Le molteplici contraddizioni di SS, persona offesa e poi parte civile, avrebbero richiesto, in base ai canoni uniformi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, una approfondita verifica di attendibilità che tenesse conto del ritardo della denuncia presentata soltanto nel 1994 per fatti accaduti nel 1990. Verifica, quest'ultima, non compiuta dalla Corte di merito che ha, rileva il ricorrente, condiviso gli argomenti del Tribunale senza sviluppare un proprio convincimento sorretto da una congrua e logica motivazione. Non sarebbe stata data risposta alcuna alla censura relativa alla mancata indicazione di DD, quale mandante della richiesta di RU, da parte di SS in epoca anteriore alla denuncia. Illogicamente la Corte di merito ha giudicato tale circostanza come riprova dell'attendibilità di SS, mentre l'atteggiamento di SS di riserbo e rispetto nei confronti di DD avrebbe dovuto essere sintomo che l'indicazione di ZZ e DD avrebbe potuto essere stata fatta per celare i veri destinatari del danaro. Altra stranezza, della quale non vi traccia di spiegazione nella sentenza, è quella che SS, negli incontri avuti con DD prima della denuncia e delle lamentele per il comportamento di RU, non ebbe mai a riferire che questi aveva coinvolto lo stesso DD nelle richieste di danaro.
L'inattendibilità di SS risulterebbe provata dalle divergenze con le dichiarazioni di MU, attraverso il quale fu fissato un incontro con RU, e delle stesso IA, funzionario della Comit, entrambi indicati ed esaminati solo in dibattimento. La vicenda relativa al prelievo di danaro è stata ricostruita in modo tale da non essere coerente con le stesse affermazioni contenute nella sentenza circa le date della prima richiesta di settanta milioni e quella successiva di venti milioni prima della gara e venti dopo l'aggiudicazione, formulate l'una prima del prelievo di danaro e l'altra in epoca successiva. Circostanze che privano, ad avviso del ricorrente, di consistenza il riscontro del prelievo di danaro. Un ultimo rilievo è quello del coinvolgimento di AZ e DD nella procedura della gara asseritamene volto a favorire imprese a loro gradite. Affermazione congetturale e non sostenuta da alcun elemento di prova.
2.3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione delle legge penale sostanziale, in quanto la vicenda avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata non nel delitto di tentata concussione bensì in quello di istigazione alla corruzione passiva di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4. Manca, ad avviso del ricorrente, il metus richiesta per la configurazione della concussione e vi è soltanto da parte del soggetto attivo intraneus una sollecitazione al privato di una promessa o dazione di denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. La mancanza del metus, rileva il ricorrente, è ravvisarle nel comportamento singolare di SS che ebbe a svolgere una serie di attività pressanti e per lungo tempo nei confronti dei funzionari della ER volte ad ottenere l'affidamento dei lavori.
La diversa qualificazione del fatto, giustificata da principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice di legittimità e, qualora accolto, comporta l'estinzione del reato per prescrizioni, trattandosi di fatti risalenti al 15 gennaio 1991.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) dedotta dai difensori di RU e AZ è infondata. Anche se per rivolti fattuali diversi, lo snodo giuridico argomentativo della dedotta nullità ha una matrice comune: il mancato rispetto del "calendario d'udienza" per la trattazione del processo.
In realtà, occorre chiarire che vi è stata una mera ipotesi di prosecuzione del processo, come risulta dal verbale d'udienza del 16 novembre 2004 in parte qua riportato nei ricorsi. Ciò che rileva, infatti, è il solo rinvio all'udienza del 7 dicembre 2004 disposto dal Collegio con l'avviso ai difensori presenti e quelli sostituiti da quest'ultimi.
Soltanto l'inesatta indicazione della data del dibattimento o della sua prosecuzione integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto unicamente la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione ovvero in un provvedimento di rinvio pronunciato e verbalizzato in udienza con avviso ai presenti impedisce l'intervento della difesa e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo a omessa citazione o avviso. Il mero programma di trattare il processo in più udienze - pur se ipotizzato dal presidente del collegio alla prima udienza e senza la predisposizione di un calendario che avesse stabilito formalmente i giorni delle arringhe difensive - non avrebbe potuto e dovuto legittimare il difensore ad assentarsi alla udienza cui il dibattimento fu rinviato e, in ogni caso, non lo avrebbe legittimato a ottenere l'ulteriore, ipotizzato rinvio. Correttamente, pertanto, fu rigettata la richiesta formulata da altro difensore di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza ab origine ipotizzata per consentire la presenza del secondo difensore non comparso e altrettanto legittimamente è rigettata la richiesta di rinvio da parte del difensore che opponga una di non avere ancora una sufficiente preparazione per la discussione del processo. In conclusione, il mancato rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza avrebbe dovuto essere disposto, allorché vi fosse stata una effettiva e formale ripartizione dei giorni in cui ciascun difensore avrebbe dovuto svolgere il proprio intervento difensivo, poiché in tal caso si sarebbe verificata una situazione equiparabile a omesso avviso per il difensore non comparso in ragione del formale impegno a discutere all'udienza indicata in calendario prestabilito con l'ufficio procedente. Situazione non verificatasi nella nostra fattispecie concreta e, in ogni caso, non così dedotta. Peraltro, anche là dove si ipotizzasse tale situazione essa avrebbe potuto al più configurato una nullità a regime intermedio che il difensore presente avrebbe dovuto formalmente dedurre come tale al giudice procedente. Infatti, l'omesso avviso a uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per il dibattimento non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 c.p.p., ma ad una nullità "a regime intermedio", poiché incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 c.p.p., lett. c): essa, in virtù dell'art. 180 c.p.p., può essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo.
Però, nell'ipotesi in cui uno dei componenti del collegio difensivo compare e non rileva la nullità, derivante dall'omesso avviso al condifensore - desumibile dagli atti di causa - e partecipa al dibattimento, si verifica la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente (art. 182 c.p.p.), poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero (in tal senso, si veda anche Sez. 4^, 9 luglio 2003, Massari, rv. 226285). Nè può ipotizzarsi che la mancata presenza del secondo difensore di PE AZ, avv.to Massimo Krogh, all'udienza del 7 dicembre 2004 avrebbe potuto essere giustificata da "legittimo impedimento". Nè tanto meno la sollecitazione del difensore di RU di rinviare il processo ad altra udienza fu anch'essa sorretta da un "legittimo impedimento" alla prosecuzione del processo con la illustrazione delle conclusioni.
Il "legittimo impedimento" che, nella configurazione enunciata nel diritto vivente, ex art. 420 ter, comma 5, prevede l'obbligatorietà del rinvio del processo deve essere dovuto ad un'assoluta impossibilità a comparire in udienza. Ne discende che non può essere considerata come conseguente a legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, un evento che abbia reso impossibile una sufficiente preparazione della processo da parte del difensore (Sez. 6^, 23 marzo 2000, Cirillo, rv. 216014) ovvero, ancora, l'assenza del difensore dovuta all'erroneo convincimento di una ipotizzata causa di rinvio del dibattimento (per un caso simile, si veda Sez. un. 9 ottobre 1996, Nastasi, rv. 206173). Del resto, per AZ, l'avv.to Sergio Milia, dopo avere rappresentato le ragioni dell'assenza del secondo difensore e sollecitato il rinvio ad una ipotizzata altra udienza, ha svolto il proprio mandato difensivo. Pertanto, anche ad ipotizzare un legittimo impedimento dell'avv.to Krogh, la prosecuzione e la definizione del processo è stata correttamente disposta, in quanto l'impedimento a comparire del secondo difensore dell'imputato non può comportare il rinvio o la sospensione del dibattimento, come disposto dall'art. 486 c.p.p., comma 5, ora sostituito dall'art. 420 ter c.p.p., comma 5,
ult. parte, (Sez. un. 27 marzo 1992, dep. 24 aprile 1992, n. 4708, Fogliari).
2. Un profilo comune a tutti i ricorsi ha a oggetto la tecnica di redazione della motivazione della sentenza impugnata. Con specifica censura, quasi tutti i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e), e 597 c.p.p. per mancanza di motivazione,
poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze poste con l'atto di impugnazione. La censura, dedotta su argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento. Senza evocare i principi di carattere generale oramai jus receptum in tema di motivazione per relationem della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art. 597 c.p.p., comma 1, del codice di rito di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria la decisione. Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado, sintetizzata negli snodi argomentativi di maggiore rilievo riportati in narrativa, rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla ratio decidendi, anche agli elementi di prova e alla valutazione a essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di un difetto di motivazione, allorché il giudice d'appello abbia ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali.
Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3^, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497; Sez. 6^, 26 maggio 2005, dep. 21 settembre 2005, n. 33751 Bellato e altri). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in tal senso, Sez. 2^, 10 novembre 2000, Gianfreda, rv. 218590; Sez. 6^, 24 giugno 2005, Bellato e altri cit.). Insomma, la Corte territoriale si è attenuta con rigore a questa regola juris e ha ricostruito le singole posizioni dei ricorrenti - descritte nei punti essenziali in narrativa - con propri argomenti e specifiche ricostruzione anche là dove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti i sillogismi giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. La conclusione può essere in termini generale riferita a ciascun episodio e alla posizione di ciascun ricorrente.
2.1. Il ragionamento probatorio che il giudice d'appello sviluppa per ricostruire e definire, nei rispettivi ambiti, le condotte di ciascun imputato e riconoscere a esse la caratteristica "di consapevole contributo causale alla verificazione del fatto" è di tale accuratezza e rigore logico da sottrarsi ad ogni sindacato in questa sede di legittimità.
Le censure relative al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, sono, dunque, infondate tanto da lambire l'inammissibilità per essere dirette a proporre, anche attraverso una non ammessa incursione negli atti processuali, un diversa opzione argomentativa e ricostruttiva a fronte di quella assolutamente plausibile contenuta nella sentenza impugnata e soltanto non condivisa dai ricorrenti che, attraverso una personale e frammentaria lettura delle risultanze processuali e un altrettanto alternativa disamina delle stesse, contestano il risultato raggiunto dalla Corte di merito.
I limiti del sindacato sulla motivazione sono oramai tracciati in termini chiari dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel senso che l'illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. un. 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). Tale limite non può che essere riferito anche al profilo ulteriore della mancanza della motivazione. In tal caso il sindacato, tranne che nell'ipotesi di patologica mancanza grafica e di riproduzione di formule astratte e sfornite di contenuti ancorati al singolo caso concreto, deve investire gli elementi che assumano carattere di decisività nella corretta ricostruzione del fatto e non può riguardare anche le scelte cui il giudice si è attenuto nell'elaborazione storica del fatto e nella selezione critica e ragionata del materiale probatorio.
Nella concreta fattispecie processuale, non risultano omesse richieste valutative prospettate dalle parti private che, peraltro, hanno riproposto una lettura degli elementi probatori descritti e analizzati in entrambi i gradi di giudizio e sottolineato circostanze decisive che avrebbero potuto portare ad un diverso convincimento il giudice di merito.
La Corte d'Appello ha rielaborato le risultanze probatorie e ha disatteso le deduzioni ricostruttive operate dagli imputati nel capo di imputazione a situazioni non riferibili a una volontà paritaria, bensì idonee a determinare uno stato di soggezione di SS cui era stato prospettato il pagamento di una somma di danaro per ottenere l'affidamento dei lavori e attraverso ingiustificati e pretestuosi interruzioni di delibere accompagnate da altrettanto pretestuose richieste istruttorie volte ad attendere la decisione definitiva di SS di aderire alla richiesta di danaro.
3. La sentenza impugnata, dopo una specifica descrizione dei singoli episodi riferiti ai rispettivi protagonisti, analizza le dichiarazioni rese dalla parte offesa SA SS e la documentazione in atti riferita alla procedura indetta con delibera 29 dicembre 1989 dal comitato esecutivo dell'ER per l'affidamento dei lavori, a trattativa privata, di "guardiania della diga sul fiume Liscia e dell'impianto di sollevamento di Capichera, nonché delle operazioni gestionali e manutentorie ordinarie degli impianti idraulici ed elettromeccanici dei distretti irrigui di Azachena e Olbia". Lavori estesi poi con delibera 26 giugno 1990 fino alla durata di un anno con la quale, tra l'altro, si indicavano dieci imprese da invitare alla trattativa privata e si nominava AZ PE presidente della commissione e PE RE e CU OL membri della stessa, il cui compito avrebbe dovuto essere l'apertura dei plichi-offerta.
La vicenda si sviluppa, nei suoi momenti significativi descritti da SA SS e che racchiudono la condotta criminosa enunciata nell'imputazione, in un arco temporale che va da novembre 1990, immediatamente dopo la riunione della commissione di gara del 13 novembre 1990, nella quale vi sarebbe stata l'aggiudicazione poi pretestuosamente sospesa per perplessità circa i costi e l'appartenenza delle imprese a categorie non ammesse a lavori superiori a determinati importi, e sino al 15 gennaio 1991, seduta nella quale la commissione, anche alla presenza di DD RA, presidente dell'ER, si determinò ad annullare la gara e ad indirne un'altra da rendere più rispondente alle prestazione richieste;
delibera poi definitivamente accolta il 20 ottobre 1991 dal comitato esecutivo dell'ente con la quale è dato mandato al presidente per l'attivazione di una procedura per l'affidamento dei lavori.
La Corte d'Appello ha disatteso le censure poste alla sentenza di primo grado e ha condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice essenzialmente in base alle dichiarazione di SS SA, titolare dell'impresa "Roberdani", riscontrate, ad avviso dei giudici merito, oltre che AL NI, responsabile della gestione della diga del Liscia e dai funzionari dell'ente OL Romano e SA Angelo AD - i quali avrebbero le confermato, anche se con alcune diversità di contenuti, le confidenze di SS sulle richieste di danaro ricevute al primo fatte nel corso della trattativa e gli agli altri due dopo la definitiva delibera 22 ottobre 1991 del Comitato di gestione di annullamento - anche dalla circostanza che il 13 dicembre 1990, come risultante da documentazione bancaria dell'agenzia della banca Commerciale di Cagliari, SS ebbe a prelevare la somma in contanti di venti milioni di lire. Operazione che si inserisce nel medesimo arco temporale delle richieste di RU e della trattativa sul loro ammontare, come riferita dallo stesso SS e che nella sentenza di primo grado si chiarisce, con plausibile giustificazione implicitamente condivisa dal giudice d'appello, collegata non all'originaria richiesta di settantamilioni, bensì a quella successiva di quaranta milioni da versare in due distinte rate di venti milioni ciascuna.
Il giudice d'appello si interroga sui tempi della denuncia e illustra con ampiezza di argomenti le ragioni del ritardo e l'assoluta ininfluenza ai fini della complessiva attendibilità del suo racconto: la denuncia di SA SS fu presentata agli organi di polizia giudiziaria nel gennaio del 1994, quando oramai per la sua impresa era venuta meno ogni possibilità di futuri rapporti con ER anche per la estromissione da altro appalto, che gli era stato regolarmente aggiudicato, per contestazioni insorte al momento della definizione del contratto. La Corte d'Appello giustifica il ritardo della denuncia di fatti accaduti, all'incirca quattro anni prima (inizi dell'anno 1990) per il timore di SS di perdere ogni possibilità di avere rapporti con l'ER. Egli avrebbe percorso altre strade, politiche e amministrative, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e si sarebbe deciso a presentare denuncia dopo avere percepito la definitiva rottura dei rapporti con l'ente.
Anche i segmenti della condotta che la Corte di merito riconduce alla fattispecie incriminatrice sono ricostruiti con analisi attenta ai tempi e alle ragioni di divergenze dovute alla sovrapposizione di ricordi. I singoli interventi di funzionari e di altri soggetti dei quali SS ha parlato hanno trovato conferma e riscontro, anche nei punti che per i giudici di merito hanno rilievo ai fini della assoluta credibilità del racconto.
Il giudice d'appello ricostruisce tempi e modalità della richiesta formulata da RU - i cui contenuti sono già stati sintetizzati in narrativa - attraverso una ricerca accurata di riscontri al racconto di SS, anche in relazione all'andamento della procedura della gara dalla quale i giudici di merito traggono elementi che confermano il coinvolgimento di AZ e di DD. L'uno presidente della commissione di gara e l'altro presidente dell'ente, riferisce SS, sono stati indicati da RU, sin da quando formula per la prima volta la richiesta concussiva, come mandanti della stessa e beneficiari del danaro richiesto.
Come già posto in rilievo, il giudice d'appello fornisce adeguate e coerenti risposte alle censure riferite a singoli passaggi ricostruttivi - che ciascun ricorrente ripropone in questa sede - alla decisione di primo grado che già aveva affrontato con snodi argomentativi coerenti le medesime questioni sollevate dalla difesa. Plausibili le giustificazioni alle divergenze tra SS e MU BR, e altrettanto plausibili quelle riguardanti le circostanze riferite dal funzionario di banca, IC IA, nonché le ragioni per le quali SS ebbe a indicare tali testi soltanto in dibattimento. Le richieste di danaro, precisano le sentenze di merito, trovano riscontro in quanto riferito da AL NI, pur se con discrasie temporali anch'esse spiegate in sentenza. Conferma, sottolineano ancora i giudici di merito, è fornita dai funzionari OL e AD ai quali la circostanza fu riferita in epoca anteriore alla denuncia presentata quando SS si rese conto che i suoi rapporti con l'ente erano oramai preclusi.
In conclusione, la Corte di merito, condivide e fa proprio il giudizio espresso in primo grado sulla assoluta attendibilità e credibilità di SS, anche se con alcune divergenze di carattere temporale, avrebbe trovato risconto nelle dichiarazioni dei testi AD, MU e NI, circa i ritardi nella procedura di aggiudicazione e in quelli di OL;
situazione che nel suo insieme considerata, induce i giudici di merito a escludere che si sia in presenza di una ricostruzione architetta per ragioni diverse da quelle di fornire un racconto di un una vicenda in realtà come caduta sotto la sua diretta percezione.
3.1. Quanto alla posizione di AZ e DD, ad avviso della Corte d'Appello, il loro coinvolgimento sarebbe provato da diversi episodi. La censura di entrambi i ricorrenti secondo cui la prova della loro responsabilità sarebbe un dichiarazione de relato di SS, ricevuta e non confermata da RU è priva di fondamento. Non è contestabile che l'accusa nei confronti di AZ e DD tragga origine da quanto riferito da RU a SS e da costui denunciato, ma i giudici di merito hanno esaminato con notevole attenzione tale posizione e hanno, come si posto già in risalto in narrativa, spiegato le ragioni della conclusione raggiunta, circa il sicuro coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda concussoria, nelle reiterate ingerenze e nelle molteplici irregolarità riscontrate nella procedura di affidamento dei lavori, chiaramente orientata a seguire il percorso della richiesta di danaro e l'esito della stessa. Conclusione, ribadiscono entrambi i giudici di merito, esclude un asserito coinvolgimento di RU per millanteria e per attenuare o mascherare le sua diretta responsabilità.
Assume significato per i giudici di merito l'intervento di DD e di RU volto a consentire la partecipazione di altre imprese alla gara di appalto prive dei requisiti necessari. Comportamento che non troverebbe giustificazione in una gara a trattativa privata. Tale condotta sarebbe stata sostenuta anche da AZ che nella seduta del 30 ottobre 1990 impedì l'apertura delle buste e, così l'aggiudicazione degli appalti, allo scopo evidente di consentire a DD e RU di fare entrare imprese di loro fiducia. Intenzione venuta meno dopo l'intervento di RA e l'incontro avuto con SS.
Altro episodio è, per la Corte di merito, l'azione comune di AZ e DD - quest'ultimo interviene alla riunione del 15 gennaio 1991 pur non rivestendo alcun ruolo all'interno della commissione di gara e senza legittimazione a parteciparvi - per l'annullamento della gara, in tal modo esorbitando dai poteri della commissione, il cui compito era quello di procedere all'apertura delle buste e di valutare la congruità della richiesta. L'annullamento sarebbe stato deliberato per il rifiuto definitivo di SS di versare danaro. Ulteriore elemento di riscontro al coinvolgimento di AZ è, secondo la sentenza impugnata, nel modificare la reale deliberazione adottata il 13 novembre 1990, che sarebbe stata quella dell'aggiudicazione all'impresa di SS dei lavori, allo scopo di prendere tempo e consentire a RU di avviare i contatti con l'impresa che aveva presentato l'offerta migliore. Non mancano i giudici di merito di porre in rilevo le irregolarità delle verbalizzazioni delle sedute della commissione presieduta da AZ che non sono soltanto quelle riferite alla seduta del 13 novembre, ma anche di quella del 18 dicembre 1990 della quale risultano due verbali: l'uno firmato da AD e TO, nel quale di da atto della decisione di affidare le prestazioni di guardiania all'impresa di SS e di escludere la stessa da altri lavori per importo superiore a quelli per i quali l'impresa era iscritta nell'albo;
l'altro, firmato da tutti membri della commissione, nel quale si ritiene solo interessante l'offerta dell'impresa di SS per i lavori di guardiania, mentre per quelli di manutenzione, dai quali l'impresa SS è esclusa per non essere iscritta all'albo, si decide il subentro di altra ditta, anche se non si provvede alla relativa aggiudicazione per la differenza di importi. Un "doppio verbale" che, si legge nella sentenza di primo grado, non assume il significato di indizio volto rafforzare la responsabilità degli imputati, ma indubbiamente avvalora la irregolarità dell'andamento della procedura, non consentendo di ricostruire ciò che realmente sarebbe accaduto nel corso della riunione e le ragioni della diversa deliberazione.
4. Il Collegio reputa che l'iter logico-argomentativo seguito dai giudici di merito sia stato corretto e conforme ai canoni di logicità, più volte evocati, attraverso i quali il giudice deve dare "...conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati...", anche in relazione alla verifica di attendibilità della testimonianza della persona offesa. Oramai in termini pressoché uniformi, questa Corte ha ribadito che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa. La deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.
La Corte di merito si attenuta a tale principio di diritto, sviluppando una completa analisi dei riscontri che non ponevano in discussione la credibilità di SS. Nè punto critico di coerenza potrebbe essere, come si rileva nel ricorso di DD e si deduce dalla difesa di ZZ, l'inattendibilità di SS riconosciuto nelle stesse sentenze per altro e diverso episodio ascritto a RA NT, ex presidente della Regione Calabria. La questione non ha rilievo per la specificità della posizione processuale degli odierni ricorrenti rispetto a quella di RA e le valutazioni di attendibilità non possono essere che verificate in relazione ai fatti addebitati e al contesto che le giustifica e le spiega nonché ai riscontri dai quali esse sono avvalorate. La illogicità manifesta va rilevata nel ragionamento probatorio posto a fondamento di ciascuna elaborazione ricostruttiva e non può rinvenirsi solo perché nella posizione di altro imputato, peraltro non posta all'esame di questa Corte, alla medesima fonte non sia stata riconosciuta attendibilità.
Come noto, allorché sia denunziata nel giudizio cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio. Regola juris quest'ultima che trae fondamento da una oramai nota pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte con la quale si è ulteriormente precisato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, rv. 207994).
Le censure articolate dai ricorrenti sono nel loro complesso dirette a contestare il significato probatorio delle risultanze processuali e a proporre una diverse e alternativa ipotesi ricostruttiva rispetto a quella adeguatamente e coerentemente elaborata dai giudici di merito.
5. La fattispecie concreta, fotografata nella sentenza impugnata mediante la ricomposizione di tasselli probatori con cura e dettagli esposti, racchiude un sè gli elementi costitutivi del delitto di tentata concussione. Infondate, dunque, le censure dei ricorrenti volte a rilevare la erroneità della qualificazione giuridica del fatto.
La concussione si realizza tutte le volte che il soggetto attivo, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, "abusando" dei propri doveri o della propria qualità, "costringe" taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità. Ciò che è determinante per la configurazione o meno del reato è l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Le minacce dell'agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini della configurazione del delitto di concussione atteso che la condotta costrittiva, può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa. Pertanto, chi è "costretto" a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (si vedano, Sez. 6^, 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116; e nello stesso senso, prima, Sez. 6^, 7 novembre 1997, Barrella, rv.209239 e, poi, id., 24 ottobre 2002, Boemi rv. 2237329; id. 5 dicembre 2002, Mezzapesa, rv. 223322).
Ciò posto, è indubbio che elemento costituivo è l'abuso dei poteri funzionali o della qualità che caratterizza la concussione rispetto ad altri reati e che in concreto realizza una costrizione, il cui significato è quello di "forzare" una persona ad agire contro la propria intenzione e, nel caso di "costrizione morale", ad effettuare una scelta, prospettata in termini espliciti o anche tacitamente e per facta concludentia, di un'alternativa tra due "mali". Il ragionamento che si impone alla vittima è quello tra il tenere una condotta che il soggetto agente gli prescrive, quella di dare o promettere danaro o altra utilità, e il subire le conseguenze, anche semplicemente prevedibili, di una condotta negativa e sfavorevole per il privato.
Ciascun segmento delle condotte poste in essere rispettivamente da RU, ZZ e DD si è rivelato, nella complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, elemento costitutivo del concorso di persone e, dunque, condotta unitaria diretta in modo non equivoco a costringere SS a versare la somma di danaro. Corretto, dunque, l'inquadramento giuridico nel tentativo di concussione e manifestamente infondata si rivela la dedotta configurazione di una sorta di desistenza di RU. Desistenza che per la sua configurazione risiede una scelta volontaria, anche se non spontanea, di non proseguire nella condotta delittuosa e non anche quando la condotta criminosa non raggiunga il risultato per il rifiuto opposto dalla persona offesa di respingere la richiesta concessiva.
6. I ricorsi, dunque, sono infondati e i ricorrenti vanno ex art. 616 c.p.p. condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006