Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2005, n. 599
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Sentenza 4 novembre 2005

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Il generico programma predisposto per la trattazione del processo in più udienze, non formalizzato nel verbale con l'indicazione delle udienze successive e dei giorni in cui ciascun difensore deve svolgere il proprio intervento difensivo, non impedisce la definizione del processo alla prima udienza cui il dibattimento è rinviato. Ne consegue che non da luogo a nullità della sentenza il mancato rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza ab origine ipotizzata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, dopo aver previsto la presumibile trattazione del processo in più udienze, aveva soltanto formalizzato il rinvio ad un'udienza successiva, nella quale aveva poi invitato le parti a concludere respingendo la richiesta di rinvio presentata da uno dei difensori dell'imputato per consentire la presenza del difensore non comparso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2005, n. 599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 599
    Data del deposito : 4 novembre 2005

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