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Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AL SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti, insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, udito il difensore GIANNINO' Andrea, per IT, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6211 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AL SA IT avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di NI in data 27 maggio 2022. cheaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di concorso nell'omicidio di ZO ER, aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dal metodo e dall'agevolazione OS (artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1 cod. pen. — capo a) e nella distruzione e occultamento aggravato del relativo cadavere (artt. 110, 411, 61 n. 2 cod. pen. — capo b). 2. Ricorre AL SA IT, a mezzo dei difensori avv. AL NI MI e avv. Andrea Gianninò, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - l'abnormità e la violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura è stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell'annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo;
non si trattava, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva l'indicazione di elementi nuovi e diversi;
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 294 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione in quanto la misura doveva essere, così come richiesto dalla difesa, dichiarata inefficace poiché la Corte d'Assise non aveva proceduto all'interrogatorio dell'indagato entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento, interrogatorio che si rendeva necessario in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso in data 27 maggio 2022, prima cioè dell'apertura del dibattimento dichiarata in data 6 giugno 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. I seguenti "fatti processuali" non sono controversi: 2 - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NI, con ordinanza in data 21 giugno 2021, applicava al ricorrente la misura cautelare per i sopra indicati delitti;
- il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, rigettava, con ordinanza in data 21 luglio 2021, la richiesta di riesame;
- la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 10410 del 11 febbraio 2022) annullava senza rinvio l'ordinanza in data 21 luglio 2021 per violazione del contraddittorio, in quanto non era stata assicurata la partecipazione all'udienza camerale di discussione dell'indagato che ne aveva fatto tempestiva richiesta;
- l'ordinanza genetica veniva dichiarata inefficace in quanto la decisione del tribunale del riesame, cui la Corte di legittimità aveva trasmesso gli atti, non veniva emessa nel termine di dieci giorni previsto dagli artt. 309 e 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - la Corte d'Assise di NI, con ordinanza in data 7 maggio 2022, emetteva nuova ordinanza cautelare per i fatti sopra indicati;
- il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, accoglieva la richiesta di riesame, annullando il provvedimento cautelare per difetto di autonoma valutazione con riguardo alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
- la Corte d'Assise di NI, con ordinanza in data 27 maggio 2022, emetteva nuovamente l'ordinanza cautelare per i fatti suddetti;
- il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, rigettava, con l'ordinanza impugnata, la richiesta di riesame. 3. Ciò premesso, è infondato il primo motivo di ricorso. 3.1. In proposito, è utile ricordare quanto si è autorevolmente affermato fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Le Sezioni Unite hanno affermato che «la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, attesa l'inconciliabilità che si determinerebbe tra i due provvedimenti e la 3 preclusione processuale derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., nel quale è accolto il principio del ne bis in idem, operativo anche in materia cautelare» (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che «non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l'annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., e che l'annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da "giudicato cautelare", esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del ne bis in idem» (Sez. 2, n. 18131 del 13/04/2016, Raniello, Rv. 267117). Altra pronuncia (Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018, Toriello, Rv. 272217), postasi nel medesimo solco interpretativo, ha soggiunto che l'applicazione di detto principio non determina la violazione del principio del ne bis in idem, né una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del "giudicato cautelare interno" opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero. Si è, del resto, affermata la compatibilità costituzionale di tale distinzione;
Sez. 2, Major, ha chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di rinnovazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche nel caso di annullamento disposto per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo capoverso, cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha evidenziato il carattere derogatorio della previsione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e la non assimilabilità delle carenze motivazionali all'esigenza di rispetto dei termini della procedura, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore» (Sez. 2, n. 48583 del 11/09/2018, Major, Rv. 274466). 4 3.2. Si deve, quindi, concludere per l'infondatezza della doglianza articolata al primo motivo di ricorso, poiché risulta non contestato che l'ordinanza cautelare in data 27 maggio 2022 è stata emessa a seguito di annullamento, per il richiamato profilo del difetto di autonoma valutazione, della precedente emessa in data 7 maggio 2022. Trattandosi di un vizio cd. formale, non sussiste alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del "giudicato cautelare" ; che, difatti, non si è mai, formato. È solo il caso di notare che, del resto, il ricorso non deduce la mancanza della motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari che sottendono la nuova emissione dell'ordinanza della Corte d'Assise di NI in data 27 maggio 2022. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1. Si è chiarito, con un orientamento che appare opportuno richiamare espressamente, che,«nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente all'annullamento di una precedente ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione, il giudice, in assenza di elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente ordinanza, non è tenuto a rinnovare l'interrogatorio dell'indagato» (Sez. 1, n. 5444 del 07/11/2019 - dep. 2020, Di Silvio, Rv. 278363; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270625). 4.2. Il ricorso, che non deduce l'esistenza di nuovi e diversi elementi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza annullata, è quindi inammissibile perché neppure afferma che non sia stato in precedenza svolto l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 dicembre 2022.
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti, insiste per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, udito il difensore GIANNINO' Andrea, per IT, che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6211 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AL SA IT avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di NI in data 27 maggio 2022. cheaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di concorso nell'omicidio di ZO ER, aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa e dal metodo e dall'agevolazione OS (artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1 cod. pen. — capo a) e nella distruzione e occultamento aggravato del relativo cadavere (artt. 110, 411, 61 n. 2 cod. pen. — capo b). 2. Ricorre AL SA IT, a mezzo dei difensori avv. AL NI MI e avv. Andrea Gianninò, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - l'abnormità e la violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura è stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell'annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo;
non si trattava, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva l'indicazione di elementi nuovi e diversi;
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 294 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione in quanto la misura doveva essere, così come richiesto dalla difesa, dichiarata inefficace poiché la Corte d'Assise non aveva proceduto all'interrogatorio dell'indagato entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento, interrogatorio che si rendeva necessario in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso in data 27 maggio 2022, prima cioè dell'apertura del dibattimento dichiarata in data 6 giugno 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. I seguenti "fatti processuali" non sono controversi: 2 - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NI, con ordinanza in data 21 giugno 2021, applicava al ricorrente la misura cautelare per i sopra indicati delitti;
- il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, rigettava, con ordinanza in data 21 luglio 2021, la richiesta di riesame;
- la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 10410 del 11 febbraio 2022) annullava senza rinvio l'ordinanza in data 21 luglio 2021 per violazione del contraddittorio, in quanto non era stata assicurata la partecipazione all'udienza camerale di discussione dell'indagato che ne aveva fatto tempestiva richiesta;
- l'ordinanza genetica veniva dichiarata inefficace in quanto la decisione del tribunale del riesame, cui la Corte di legittimità aveva trasmesso gli atti, non veniva emessa nel termine di dieci giorni previsto dagli artt. 309 e 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - la Corte d'Assise di NI, con ordinanza in data 7 maggio 2022, emetteva nuova ordinanza cautelare per i fatti sopra indicati;
- il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, accoglieva la richiesta di riesame, annullando il provvedimento cautelare per difetto di autonoma valutazione con riguardo alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
- la Corte d'Assise di NI, con ordinanza in data 27 maggio 2022, emetteva nuovamente l'ordinanza cautelare per i fatti suddetti;
- il Tribunale di NI, in funzione di tribunale del riesame, rigettava, con l'ordinanza impugnata, la richiesta di riesame. 3. Ciò premesso, è infondato il primo motivo di ricorso. 3.1. In proposito, è utile ricordare quanto si è autorevolmente affermato fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Le Sezioni Unite hanno affermato che «la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, attesa l'inconciliabilità che si determinerebbe tra i due provvedimenti e la 3 preclusione processuale derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., nel quale è accolto il principio del ne bis in idem, operativo anche in materia cautelare» (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che «non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l'annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., e che l'annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da "giudicato cautelare", esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del ne bis in idem» (Sez. 2, n. 18131 del 13/04/2016, Raniello, Rv. 267117). Altra pronuncia (Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018, Toriello, Rv. 272217), postasi nel medesimo solco interpretativo, ha soggiunto che l'applicazione di detto principio non determina la violazione del principio del ne bis in idem, né una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del "giudicato cautelare interno" opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero. Si è, del resto, affermata la compatibilità costituzionale di tale distinzione;
Sez. 2, Major, ha chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di rinnovazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche nel caso di annullamento disposto per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo capoverso, cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha evidenziato il carattere derogatorio della previsione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e la non assimilabilità delle carenze motivazionali all'esigenza di rispetto dei termini della procedura, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore» (Sez. 2, n. 48583 del 11/09/2018, Major, Rv. 274466). 4 3.2. Si deve, quindi, concludere per l'infondatezza della doglianza articolata al primo motivo di ricorso, poiché risulta non contestato che l'ordinanza cautelare in data 27 maggio 2022 è stata emessa a seguito di annullamento, per il richiamato profilo del difetto di autonoma valutazione, della precedente emessa in data 7 maggio 2022. Trattandosi di un vizio cd. formale, non sussiste alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del "giudicato cautelare" ; che, difatti, non si è mai, formato. È solo il caso di notare che, del resto, il ricorso non deduce la mancanza della motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari che sottendono la nuova emissione dell'ordinanza della Corte d'Assise di NI in data 27 maggio 2022. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1. Si è chiarito, con un orientamento che appare opportuno richiamare espressamente, che,«nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente all'annullamento di una precedente ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione, il giudice, in assenza di elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente ordinanza, non è tenuto a rinnovare l'interrogatorio dell'indagato» (Sez. 1, n. 5444 del 07/11/2019 - dep. 2020, Di Silvio, Rv. 278363; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270625). 4.2. Il ricorso, che non deduce l'esistenza di nuovi e diversi elementi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza annullata, è quindi inammissibile perché neppure afferma che non sia stato in precedenza svolto l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 dicembre 2022.