Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente all'annullamento di una precedente ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione, il giudice, in assenza di elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente ordinanza, non è tenuto a rinnovare l'interrogatorio dell'indagato.
Commentario • 1
- 1. Quando opera la preclusione determinata dal "giudicato cautelare"Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promossa da un indagato, aveva annullato un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di euro 4.000 e di due appartamenti a titolo di profitto dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzati ai capi 1 e 4 dell'addebito provvisorio. In particolare, tale decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
05444-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Sent. n. sez.3336/2019- Vincenzo Siani -CC 7/11/2019 Stefano Aprile Antonio Cairo R.G.N. 32668/19 Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di SI RM, nato a [...] il [...], De SA SA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 5/8/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per Di SI e SA De SA, l'avv. Luca Giudetti, anche in sostituzione dell'avv. Oreste Palmieri, il quale si è riportato ai motivi dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23/5/2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicò la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RM Di SI e SA De SA, gravemente indiziati dei delitti di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione. Detta misura fu, successivamente, annullata dal Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 28/6/2018, per mancanza di autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., avendo il primo Giudice riportato la richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero con ricorso alla tecnica del "copia-incolla". се In data 2/7/2018, il Giudice per le indagini preliminari emise, pertanto, una nuova misura cautelare, nuovamente impugnata davanti al Tribunale del riesame di Roma, ancora una volta per mancanza di autonoma valutazione di indizi e delle esigenze cautelari;
riesame, stavolta, respinto con ordinanza del 19/7/2018, la quale aveva ritenuto che, in tal caso, l'autonoma valutazione oggetto di censura fosse stata, invece, compiuta. In data 15/5/2019, la Difesa degli imputati chiese al Giudice della cautela, nel frattempo determinato nel Tribunale di Latina, la declaratoria di inefficacia della misura, per non essere stato espletato, in occasione della nuova emissione del titolo custodiale, l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen.; richiesta rigettata dal Tribunale di Latina con ordinanza del 15/5/2019, avverso la quale la Difesa degli imputati propose appello. Con ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 5/10/2018, l'appello fu rigettato sul presupposto che la nuova ordinanza applicativa avesse rinnovato la misura cautelare senza procedere all'acquisizione di elementi nuovi o diversi da quelli su cui era stato basato il provvedimento caducato, sicché doveva ritenersi non necessario l'espletamento di un nuovo interrogatorio, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui la misura sia stata nuovamente emessa dopo la perdita di efficacia ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati per mezzo dei rispettivi Difensori di fiducia, avv.ti Angelo e Oreste Palmieri, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, n. 3, cod. proc. pen., 302, 294, 309, comma 9, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame abbia, da un lato, affermato, con l'ordinanza del 5/8/2019, che la nuova ordinanza genetica conteneva una nuova valutazione, originale e distinta dalla richiesta del Pubblico ministero, di cui non risultava essere una pedissequa riproduzione;
e, dall'altro lato, del tutto contraddittoriamente, che non sarebbe stato necessario procedere al nuovo interrogatorio. Inoltre, essa avrebbe assimilato due istituti processuali diversi, quali l'annullamento per difetto di autonoma valutazione, implicante un apprezzamento di merito, e la perdita di efficacia della misura per motivi meramente formali, ovvero per la inosservanza dei termini di trasmissione di atti o di deposito e della decisione sulla richiesta di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2 2. Giova, preliminarmente, ricordare che è possibile una nuova emissione del titolo cautelare senza violare il divieto di bis in idem quando l'ordinanza genetica sia venuta meno per ragioni soltanto formali, quali: le declaratorie di inefficacia e i casi di annullamento per carenza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva (Sez. 6, n. 8695 del 9/1/2018, Toriello, Rv. 272217). Ciò in quanto il suddetto divieto opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero (Sez. 5, n. 35931 del 15/7/2010, Toni, Rv. 248417). Ne consegue che, in caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente a una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedentemente applicata - ipotesi, questa, per la quale, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 47 del 2015, la rinnovazione del titolo cautelare è consentita solo nel caso in cui sussistano eccezionali esigenze cautelari, che devono essere specificamente motivate il giudice per le indagini - preliminari non è tenuto a interrogare l'indagato prima di ripristinare, nei suoi confronti, il regime custodiale, né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato, in precedenza, regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente (così Sez. U, n. 28270 del 24/4/2014, Sandomenico, Rv. 260016), mentre può essere omesso quando il giudice si limiti a effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti (Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270625), tenuto conto che l'art. 302 cod. proc. pen. non è applicabile analogicamente e che tale disposizione, nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, prevede il "previo interrogatorio" dell'indagato in caso di nuova emissione del titolo cautelare successiva alla perdita di efficacia della misura, soltanto quando essa consegua all'omesso interrogatorio o alla nullità del medesimo. Ciò in quanto l'interrogatorio ha la funzione di consentire all'indagato di far valere le proprie ragioni, in quanto le stesse non siano mai state esposte prima davanti al giudice;
sicché non può configurarsi la relativa garanzia quando l'imputato, in precedenza, sia stato, invece, messo nelle condizioni di esprimere le sue difese sulla medesima imputazione (così Sez. U, n. 28270 del 24/4/2014, Sandomenico, citata). Analogamente, nei casi di annullamento per carenza di autonoma valutazione, assimilati sul piano regolativo alle declaratorie di inefficacia, trattandosi, comunque, di ipotesi di caducazione dell'ordinanza genetica per ragioni solo formali, non è parimenti necessario procedere alla rinnovazione dell'interrogatorio, tanto più ove si consideri che il divieto di rinnovazione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento 3 ил Trasmessa copia ex art. 23 8- FEB. 2020n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8695 del 9/1/2018, Toriello, Rv. 272217; Sez. 2, n. 18131 del 13/4/2016, Raniello, Rv. 267117), atteso il carattere derogatorio della previsione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come tale di stretta interpretazione, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore (così Sez. 2, n. 48583 del 11/9/2018, Major, Rv. 274466).
3. Nel caso di specie, come evidenziato nella esposizione che precede, la nuova emissione del titolo cautelare non era avvenuta, diversamente da quanto genericamente dedotto dalla Difesa dei ricorrenti, a partire dalla acquisizione di nuove circostanze di fatto, quanto piuttosto attraverso un nuovo apprezzamento degli stessi dati probatori già presenti nel compendio istruttorio oggetto del primo provvedimento genetico, in relazione ai quali, pertanto, gli interessati avevano già avuto modo di esplicare, in maniera piena e completa, le proprie argomentazioni difensive. Ne consegue, pertanto, che la doglianza posta a base dell'unico motivo di impugnazione non può essere condivisa.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in data 7/11/2019 Il Consigliere eştensore Il Presidente Renolo Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4