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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27566 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE NT IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato q Penale Sent. Sez. 5 Num. 27566 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 27.2.2020, con cui ON NO SE è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente, per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. L'imputato è accusato di aver creato ed utilizzato un profilo socia l facebook a nome di EA NO e recante la foto di questi, con cui induceva in en -ore BE AZ sulla sua identità, sostituendo illegittimamente la propria persona a quella del predetto NO, al fine di poter "chattare" con lei. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. Il primo, il secondo ed il terzo argomento di censura denunciano violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice d'appello, assumendo che il termine relativo sarebbe decorso già prima della pronuncia di secondo grado. Infatti, la sentenza impugnata, individuando nel 2013 l'anno del commesso reato, non ha tenuto conto del fatto che già il Tribunale (il ricorso allega il verbale relativo all'udienza del 17.11.2015) aveva provveduto a correggere la data dell'imputazione - portandola dal 1.3.2013 al 1.3.2012 - con il consenso delle parti, dando atto dell'erronea indicazione del decreto di citazione. La difesa segnala come la stessa Corte d'Appello, in un'altra parte della sentenza, alla pagina 2, abbia proprio evidenziato che vi era stata correzione dell'imputazione nel senso indicato. In ogni caso si eccepisce che, anche volendo tenere in conto la data del commesso reato considerata dalla sentenza impugnata e le sospensioni del tempo di prescrizione ivi elencate, si giunge al più alla data del 3.11.2021, ben precedente alla data della sentenza d'appello, deliberata il 9.6.2022. Inoltre, si eccepisce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione al diverso calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione operato in sfavore dell'imputato dalla Corte d'Appello, superando l'espressa e più favorevole indicazione contenuta nella sentenza di primo grado, senza che questa sia stata impugnata sul punto dal pubblico ministero o dalla parte civile. Infine, la difesa rappresenta nel terzo motivo di ricorso l'erroneità del computo dei periodi di tempo indicati dalla Corte d'Appello, da conteggiare per la sospensione della prescrizione in aggiunta a quelli elencati dal Tribunale, e specificamente puntualizzati, che riguarderebbero udienze nelle quali o si è svolta attività istruttoria ovvero i rinvii sono stati decisi dal giudice per assenza dei testi. 2 2.2. Il quarto motivo di ricorso eccepisce che la prescrizione sarebbe maturata addirittura prima della sentenza di primo grado, se si accede alla tesi difensiva secondo la quale non possono essere computati nel periodo di sospensione i giorni del rinvio accordato per astensione dei difensori dall'udienza del 3.5.2017 all'udienza del 22.1.2018 (8 mesi e 19 giorni), in quanto vi era la concomitante assenza dell'unico teste del pubblico ministero, che non era stato neppure citato. Decurtato dalla somma complessiva il periodo di prescrizione citato, aggiungendo l'unico periodo residuo valido per la sospensione dei termini, vale a dire quello di 5 mesi e un giorno derivante dal rinvio "2.5.2018 - 3.10.2018" per astensione dei difensori, si giunge alla data del 2.2.2020 come calcolo del termine massimo di prescrizione: la sentenza di primo grado, dunque, decisa il 27.2.2020, sarebbe successiva all'intervenuta prescrizione. 2.3. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49 cod. pen., per la mal considerata grossolanità della sostituzione di profilo social, che non ha dato luogo ad induzione in errore di colei nei confronti della quale la falsificazione personale era diretta. Inspiegabilmente ed illogicamente la Corte d'Appello ha superato l'analoga obiezione difensiva, sostenendo che comunque la condotta era idonea a trarre in inganno la persona offesa del reato di cui all'art. 494 cod. pen., vale a dire il sostituito: il ricorso sottolinea la contraddittorietà di tale affermazione visto che costui era sicuramente consapevole di non essere il titolare di un profilo social che non aveva formato. 3. Il PG ha depositato la requisitoria scritta con cui ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, agli effetti penali, limitatamente alla richiesta di dichiarare il reato estinto per prescrizione, intervenuta, come si dirà, successivamente alla sentenza d'appello, ma va rigettato agli effetti civili. 2. Deve essere anzitutto esaminato in via preliminare il quinto motivo di ricorso, che punta ad escludere la stessa sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., per la grossolanità e inoffensività della sostituzione del profilo social oggetto dell'imputazione. Come noto, in linea astratta, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi "profili social" e "account internet" servendosi abusivamente dei dati anagrafici o dell'immagine di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest'ultima l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete (Sez. 5, n. 22049 del 6/7/2020, Yague, Rv. 279358; Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021, M., Rv. 282768). 3 La punibilità, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., come per tutti gli altri reati, deve ritenersi esclusa quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso, in ossequio al principio generale di offensività che permea il diritto penale costituzionalmente orientato. Nel caso di specie, è infondata ed in parte assertiva la tesi difensiva, secondo cui la condotta non ha dato luogo, neppur in grado minimo, ad induzione in errore di colei nei confronti della quale la falsificazione personale era diretta;
non può configurarsi, quindi, un'ipotesi di reato cd. impossibile, per mancanza assoluta di offensività. La testimone, destinataria dell'inganno, infatti, a dispetto di quanto asserisce il ricorso, ha dichiarato di aver creduto, inizialmente, che il profilo sodal facebook creato dall'imputato fosse riferibile al vero EA NO, a lei noto come carabiniere, benchè non lo avesse mai conosciuto personalmente, e che, solo successivamente all'essere stata tratta in errore, si sia avveduta della falsificazione possibile del profilo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Dunque, la ricostruzione difensiva è smentita dalle prove per come riprodotte e collegate nella sentenza impugnata, dalla quale è emerso, invece, il contesto di una più generale strategia denigratoria delle forze dell'ordine da parte del ricorrente, avente come bersaglio, in particolare, i carabinieri presenti sul territorio di residenza, probabilmente motivata dal fatto che sia la persona offesa NO che altri militari suoi colleghi avevano svolto indagini sull'imputato in passato (si veda, a pag. 4 della sentenza d'appello, quanto argomentato circa la prova di un atteggiamento astioso e risentito del ricorrente nei confronti dell'Arma dei carabinieri). Dinanzi a tali pacifiche evidenze di fatto, non può che ritenersi non configurabile un'ipotesi di reato impossibile, mentre rimane irrilevante ed assorbita l'obiezione difensiva riferita all'impossibilità di considerare utile alla sussistenza del reato l'inganno della persona offesa-sostituita, consapevole della non titolarità del profilo facebook che non aveva formato o concorso a formare: il riferimento motivazionale del provvedimento impugnato, infatti, è duplice e sottolinea la capacità ingannatoria nei confronti della testimone, destinataria dei messaggi social falsamente attribuiti ad EA NO, prima ancora che nei riguardi di quest'ultimo. Il motivo di ricorso, pertanto, si rivela anche, per tale parte, generico per aspecificità. 3. La mancanza di pregio del motivo relativo alla sussistenza del reato tornerà utile nell'esame della sentenza agli effetti civili, necessario perché risulta spirato il termine prescrizionale del delitto di cui all'art. 494 cod. pen. in data anteriore alla sentenza d'appello, pur tenendo conto delle sospensioni. Infatti, sono fondate, nel loro nucleo essenziale, le censure con le quali si è denunciata la mancata declaratoria di prescrizione del reato da parte della Corte d'Appello, nonostante la stessa sentenza impugnata abbia dato atto che il reato è stato consumato 4 in data 1.3.2012, al punto 3 lettera e), e ciò risulta sin dal giudizio di primo grado;
sicchè il calcolo del termine di prescrizione, pure svolto dai giudici di secondo grado (secondo i quali lo stesso è scaduto il 3.12.2022), dovrebbe essere comunque retrodatato di un anno, giungendo, quindi, secondo gli stessi calcoli dei periodi di sospensione operati dalla Corte d'Appello, ad epoca antecedente alla pronuncia impugnata, datata 9.6.2022 (che, erroneamente, è partita dal presupposto che la data di consumazione del reato fosse fissata al 1.3.2013). Deve segnalarsi, altresì, che la data di prescrizione corretta è comunque successiva alla sentenza di primo grado, pur una volta computati correttamente i periodi di sospensione valutabili, che, come risulta anche dal calcolo del Collegio, sulla base degli atti che lo stesso difensore ha prodotto, determinano l'allungamento del tempo di prescrizione di un periodo pari alla somma tra: - il rinvio dal 2.5.2017 al 2.1.2018 per astensione dei difensori, ragione dichiarata in via preliminare come fondamento del rinvio dal giudice, che ha solo dato atto della necessità di ricitare il teste assente per l'udienza, a cura del pubblico ministero: da qui la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, anche aspecifico;
- il rinvio dal 2.5.2018 al 3.10.2018, ancora una volta per astensione dei difensori. Non deve tenersi conto, invece, dei rinvii ulteriori calcolati dalla Corte d'Appello, riferiti ad udienze nelle quali non vi erano ragioni di sospensione dei termini di prescrizione. Il tempo effettivo di sospensione della prescrizione giunge, così, ad un periodo complessivo di 428 giorni, che, sommati al periodo massimo ex ari:. 157 cod. pen., pari a sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, colloca il decorso del termine di prescrizione alla data del 2.11.2020, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, datata 27.2.2020. 3.1. Rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo e del terzo motivo di censura il secondo argomento difensivo, collegato alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla prescrizione del reato, comunque decorsa prima della sentenza d'appello. 3.2. Come già anticipato, la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di censura, esaminato preliminarmente, determina l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili, con conseguente definitività delle statuizioni relative al risarcimento del danno ed alle spese. La declaratoria di prescrizione, infatti, non esime il Collegio dall'esaminare il ricorso agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova 5 dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01). Secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (cfr. la sentenza n. 182 del 2021 Corte cost.), il giudice penale, chiamato a verificare la sussistenza dell'illecito civile ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., dovrà basarsi sulla regola di giudizio civilistica per la valutazione della responsabilità, vale a dire il canone valutativo del "più probabile che non", piuttosto che sul criterio penalistico dell'alto grado di probabilità logica (ovvero dell'oltre ogni ragionevole dubbio"), sia pur riconoscendo la non piena sovrapponibilità della fisionomia del giudizio relativo ai soli interessi civili svolto in sede penale rispetto a quello che si tiene dinanzi al giudice civile (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/1/2023, Rv. 284101). Come detto, le censure relative alla configurabilità e sussistenza del reato di sostituzione di persona sono infondate, per le ragioni già evidenziate, che convergono nel senso della responsabilità del ricorrente, sia pur valutata solo agli effetti civili, in relazione alla contestazione di reato ex art. 494 cod. pen. mossa nei suoi confronti, in ordine alla quale è emersa la sussistenza della tipicità normativa, con una condotta che ha determinato l'induzione in errore di terzi riguardo alla riferibilità del profilo social facebook alla persona offesa sostituita. In proposito, giova aggiungere che, recentemente, la Corte EDU ha chiarito come sia compatibile con la presunzione di innocenza prevista dall'art. 6 § 2 CEDU far ricorso all'utilizzo di riferimenti a categorie giuridiche penalistiche, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile, in caso di pronuncia di proscioglimento per prescrizione agli effetti penali, poiché tali riferimenti non sono riservati alla sfera del diritto penale. Espressioni che richiamano fattori di responsabilità penalistica non devono essere intese come un'affermazione di colpevolezza penale, ma piuttosto come concetti giuridici e tecnici corrispondenti agli elementi di una disposizione penale, sui quali i giudici si sono basati per stabilire la responsabilità civile del ricorrente (cfr. C. EDU , Rigolio c. Italia del 9 marzo 2023); ciò in quanto (v., in particolare, § 119 della sentenza di Strasburgo) il "fatto" che l'imputazione penale "storicamente" contempla deve essere valutato in termini di effetti giuridici in materia civile. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato agli effetti civili, mentre la sentenza, agli effetti penali, va annullata senza rinvio per essere intervenuta la prescrizione del reato. 6
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 5 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato q Penale Sent. Sez. 5 Num. 27566 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 27.2.2020, con cui ON NO SE è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente, per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. L'imputato è accusato di aver creato ed utilizzato un profilo socia l facebook a nome di EA NO e recante la foto di questi, con cui induceva in en -ore BE AZ sulla sua identità, sostituendo illegittimamente la propria persona a quella del predetto NO, al fine di poter "chattare" con lei. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. Il primo, il secondo ed il terzo argomento di censura denunciano violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice d'appello, assumendo che il termine relativo sarebbe decorso già prima della pronuncia di secondo grado. Infatti, la sentenza impugnata, individuando nel 2013 l'anno del commesso reato, non ha tenuto conto del fatto che già il Tribunale (il ricorso allega il verbale relativo all'udienza del 17.11.2015) aveva provveduto a correggere la data dell'imputazione - portandola dal 1.3.2013 al 1.3.2012 - con il consenso delle parti, dando atto dell'erronea indicazione del decreto di citazione. La difesa segnala come la stessa Corte d'Appello, in un'altra parte della sentenza, alla pagina 2, abbia proprio evidenziato che vi era stata correzione dell'imputazione nel senso indicato. In ogni caso si eccepisce che, anche volendo tenere in conto la data del commesso reato considerata dalla sentenza impugnata e le sospensioni del tempo di prescrizione ivi elencate, si giunge al più alla data del 3.11.2021, ben precedente alla data della sentenza d'appello, deliberata il 9.6.2022. Inoltre, si eccepisce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione al diverso calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione operato in sfavore dell'imputato dalla Corte d'Appello, superando l'espressa e più favorevole indicazione contenuta nella sentenza di primo grado, senza che questa sia stata impugnata sul punto dal pubblico ministero o dalla parte civile. Infine, la difesa rappresenta nel terzo motivo di ricorso l'erroneità del computo dei periodi di tempo indicati dalla Corte d'Appello, da conteggiare per la sospensione della prescrizione in aggiunta a quelli elencati dal Tribunale, e specificamente puntualizzati, che riguarderebbero udienze nelle quali o si è svolta attività istruttoria ovvero i rinvii sono stati decisi dal giudice per assenza dei testi. 2 2.2. Il quarto motivo di ricorso eccepisce che la prescrizione sarebbe maturata addirittura prima della sentenza di primo grado, se si accede alla tesi difensiva secondo la quale non possono essere computati nel periodo di sospensione i giorni del rinvio accordato per astensione dei difensori dall'udienza del 3.5.2017 all'udienza del 22.1.2018 (8 mesi e 19 giorni), in quanto vi era la concomitante assenza dell'unico teste del pubblico ministero, che non era stato neppure citato. Decurtato dalla somma complessiva il periodo di prescrizione citato, aggiungendo l'unico periodo residuo valido per la sospensione dei termini, vale a dire quello di 5 mesi e un giorno derivante dal rinvio "2.5.2018 - 3.10.2018" per astensione dei difensori, si giunge alla data del 2.2.2020 come calcolo del termine massimo di prescrizione: la sentenza di primo grado, dunque, decisa il 27.2.2020, sarebbe successiva all'intervenuta prescrizione. 2.3. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49 cod. pen., per la mal considerata grossolanità della sostituzione di profilo social, che non ha dato luogo ad induzione in errore di colei nei confronti della quale la falsificazione personale era diretta. Inspiegabilmente ed illogicamente la Corte d'Appello ha superato l'analoga obiezione difensiva, sostenendo che comunque la condotta era idonea a trarre in inganno la persona offesa del reato di cui all'art. 494 cod. pen., vale a dire il sostituito: il ricorso sottolinea la contraddittorietà di tale affermazione visto che costui era sicuramente consapevole di non essere il titolare di un profilo social che non aveva formato. 3. Il PG ha depositato la requisitoria scritta con cui ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, agli effetti penali, limitatamente alla richiesta di dichiarare il reato estinto per prescrizione, intervenuta, come si dirà, successivamente alla sentenza d'appello, ma va rigettato agli effetti civili. 2. Deve essere anzitutto esaminato in via preliminare il quinto motivo di ricorso, che punta ad escludere la stessa sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., per la grossolanità e inoffensività della sostituzione del profilo social oggetto dell'imputazione. Come noto, in linea astratta, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi "profili social" e "account internet" servendosi abusivamente dei dati anagrafici o dell'immagine di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest'ultima l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete (Sez. 5, n. 22049 del 6/7/2020, Yague, Rv. 279358; Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021, M., Rv. 282768). 3 La punibilità, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., come per tutti gli altri reati, deve ritenersi esclusa quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso, in ossequio al principio generale di offensività che permea il diritto penale costituzionalmente orientato. Nel caso di specie, è infondata ed in parte assertiva la tesi difensiva, secondo cui la condotta non ha dato luogo, neppur in grado minimo, ad induzione in errore di colei nei confronti della quale la falsificazione personale era diretta;
non può configurarsi, quindi, un'ipotesi di reato cd. impossibile, per mancanza assoluta di offensività. La testimone, destinataria dell'inganno, infatti, a dispetto di quanto asserisce il ricorso, ha dichiarato di aver creduto, inizialmente, che il profilo sodal facebook creato dall'imputato fosse riferibile al vero EA NO, a lei noto come carabiniere, benchè non lo avesse mai conosciuto personalmente, e che, solo successivamente all'essere stata tratta in errore, si sia avveduta della falsificazione possibile del profilo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Dunque, la ricostruzione difensiva è smentita dalle prove per come riprodotte e collegate nella sentenza impugnata, dalla quale è emerso, invece, il contesto di una più generale strategia denigratoria delle forze dell'ordine da parte del ricorrente, avente come bersaglio, in particolare, i carabinieri presenti sul territorio di residenza, probabilmente motivata dal fatto che sia la persona offesa NO che altri militari suoi colleghi avevano svolto indagini sull'imputato in passato (si veda, a pag. 4 della sentenza d'appello, quanto argomentato circa la prova di un atteggiamento astioso e risentito del ricorrente nei confronti dell'Arma dei carabinieri). Dinanzi a tali pacifiche evidenze di fatto, non può che ritenersi non configurabile un'ipotesi di reato impossibile, mentre rimane irrilevante ed assorbita l'obiezione difensiva riferita all'impossibilità di considerare utile alla sussistenza del reato l'inganno della persona offesa-sostituita, consapevole della non titolarità del profilo facebook che non aveva formato o concorso a formare: il riferimento motivazionale del provvedimento impugnato, infatti, è duplice e sottolinea la capacità ingannatoria nei confronti della testimone, destinataria dei messaggi social falsamente attribuiti ad EA NO, prima ancora che nei riguardi di quest'ultimo. Il motivo di ricorso, pertanto, si rivela anche, per tale parte, generico per aspecificità. 3. La mancanza di pregio del motivo relativo alla sussistenza del reato tornerà utile nell'esame della sentenza agli effetti civili, necessario perché risulta spirato il termine prescrizionale del delitto di cui all'art. 494 cod. pen. in data anteriore alla sentenza d'appello, pur tenendo conto delle sospensioni. Infatti, sono fondate, nel loro nucleo essenziale, le censure con le quali si è denunciata la mancata declaratoria di prescrizione del reato da parte della Corte d'Appello, nonostante la stessa sentenza impugnata abbia dato atto che il reato è stato consumato 4 in data 1.3.2012, al punto 3 lettera e), e ciò risulta sin dal giudizio di primo grado;
sicchè il calcolo del termine di prescrizione, pure svolto dai giudici di secondo grado (secondo i quali lo stesso è scaduto il 3.12.2022), dovrebbe essere comunque retrodatato di un anno, giungendo, quindi, secondo gli stessi calcoli dei periodi di sospensione operati dalla Corte d'Appello, ad epoca antecedente alla pronuncia impugnata, datata 9.6.2022 (che, erroneamente, è partita dal presupposto che la data di consumazione del reato fosse fissata al 1.3.2013). Deve segnalarsi, altresì, che la data di prescrizione corretta è comunque successiva alla sentenza di primo grado, pur una volta computati correttamente i periodi di sospensione valutabili, che, come risulta anche dal calcolo del Collegio, sulla base degli atti che lo stesso difensore ha prodotto, determinano l'allungamento del tempo di prescrizione di un periodo pari alla somma tra: - il rinvio dal 2.5.2017 al 2.1.2018 per astensione dei difensori, ragione dichiarata in via preliminare come fondamento del rinvio dal giudice, che ha solo dato atto della necessità di ricitare il teste assente per l'udienza, a cura del pubblico ministero: da qui la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, anche aspecifico;
- il rinvio dal 2.5.2018 al 3.10.2018, ancora una volta per astensione dei difensori. Non deve tenersi conto, invece, dei rinvii ulteriori calcolati dalla Corte d'Appello, riferiti ad udienze nelle quali non vi erano ragioni di sospensione dei termini di prescrizione. Il tempo effettivo di sospensione della prescrizione giunge, così, ad un periodo complessivo di 428 giorni, che, sommati al periodo massimo ex ari:. 157 cod. pen., pari a sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, colloca il decorso del termine di prescrizione alla data del 2.11.2020, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, datata 27.2.2020. 3.1. Rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo e del terzo motivo di censura il secondo argomento difensivo, collegato alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla prescrizione del reato, comunque decorsa prima della sentenza d'appello. 3.2. Come già anticipato, la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di censura, esaminato preliminarmente, determina l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili, con conseguente definitività delle statuizioni relative al risarcimento del danno ed alle spese. La declaratoria di prescrizione, infatti, non esime il Collegio dall'esaminare il ricorso agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova 5 dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01). Secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (cfr. la sentenza n. 182 del 2021 Corte cost.), il giudice penale, chiamato a verificare la sussistenza dell'illecito civile ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., dovrà basarsi sulla regola di giudizio civilistica per la valutazione della responsabilità, vale a dire il canone valutativo del "più probabile che non", piuttosto che sul criterio penalistico dell'alto grado di probabilità logica (ovvero dell'oltre ogni ragionevole dubbio"), sia pur riconoscendo la non piena sovrapponibilità della fisionomia del giudizio relativo ai soli interessi civili svolto in sede penale rispetto a quello che si tiene dinanzi al giudice civile (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/1/2023, Rv. 284101). Come detto, le censure relative alla configurabilità e sussistenza del reato di sostituzione di persona sono infondate, per le ragioni già evidenziate, che convergono nel senso della responsabilità del ricorrente, sia pur valutata solo agli effetti civili, in relazione alla contestazione di reato ex art. 494 cod. pen. mossa nei suoi confronti, in ordine alla quale è emersa la sussistenza della tipicità normativa, con una condotta che ha determinato l'induzione in errore di terzi riguardo alla riferibilità del profilo social facebook alla persona offesa sostituita. In proposito, giova aggiungere che, recentemente, la Corte EDU ha chiarito come sia compatibile con la presunzione di innocenza prevista dall'art. 6 § 2 CEDU far ricorso all'utilizzo di riferimenti a categorie giuridiche penalistiche, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile, in caso di pronuncia di proscioglimento per prescrizione agli effetti penali, poiché tali riferimenti non sono riservati alla sfera del diritto penale. Espressioni che richiamano fattori di responsabilità penalistica non devono essere intese come un'affermazione di colpevolezza penale, ma piuttosto come concetti giuridici e tecnici corrispondenti agli elementi di una disposizione penale, sui quali i giudici si sono basati per stabilire la responsabilità civile del ricorrente (cfr. C. EDU , Rigolio c. Italia del 9 marzo 2023); ciò in quanto (v., in particolare, § 119 della sentenza di Strasburgo) il "fatto" che l'imputazione penale "storicamente" contempla deve essere valutato in termini di effetti giuridici in materia civile. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato agli effetti civili, mentre la sentenza, agli effetti penali, va annullata senza rinvio per essere intervenuta la prescrizione del reato. 6
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 5 maggio 2023.