CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI BA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 25/2022, emessa dal Tribunale di Vasto il 5 maggio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 6 dicembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere GI NN IA CI;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Sesta sezione di questa Corte ha annullato la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto il 24 giugno 2021 nei confronti di Barbara IR, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro, oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Con sentenza del 5 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, decidendo a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha ordinato la confisca del denaro in sequestro, in quanto provento dei reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica. 2. Avverso quest'ultima sentenza l'imputata - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 4841 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/12/2022 della legge penale e vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenza tra il denaro sequestrato e il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Sesta sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente, ha precisato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata: dunque, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 - ora 240 bis cod. pen. (fra le molte, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Nel caso di specie, nella sentenza impugnata era stato ritenuto che la somma sequestrata fosse il provento, oltreché del reato di spaccio di 0,8 grammi di cocaina, anche del reato di detenzione ai fini di spaccio, senza però fornire alcuna motivazione. 3. A seguito dell'annullamento con rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto ha affermato la sussistenza del nesso di pertinenzialità delle somme di denaro, trovate in possesso dell'imputata, rispetto ai reati contestatile, avendo ritenuto che il denaro sequestrato costituiva il profitto di entrambi i reati contestati. Il denaro, infatti, era stato rinvenuto suddiviso in banconote di vario taglio, nella disponibilità dell'imputata, e si trovava occultato: a) in parte, all'interno di una scatola di cartone, dentro un armadio insieme con un bilancino elettronico di precisione con residui di sostanza stupefacente sul piatto di pesata;
b) in parte, all'interno di un portafoglio nella borsa dell'imputata, suddiviso in due scomparti, unitamente a un foglio manoscritto, contenente dati di contabilità; c) in altra parte all'interno di un astuccio celato nel reggiseno dell'imputata, che opponeva resistenza agli operatori di polizia giudiziaria. Il denaro è stato ritenuto, quindi, provento di spaccio sia per il ritrovamento delle sostanze stupefacenti nonché degli strumenti per la pesatura e per il confezionamento sia per le modalità di conservazione sia per la personalità dell'imputata, che non solo non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sul possesso e sulla provenienza del denaro contante e non risultava svolgere attività lavorativa ma aveva anche opposto resistenza al tentativo degli operanti di polizia giudiziaria di recuperare l'astuccio, contenente il denaro. 2 4. Così argomentando, il Giudice del merito ha fatto corretta applicazione del dictum della sentenza rescindente e non è incorso in violazioni di legge né in vizi della motivazione. 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte
Udita nell'udienza del 6 dicembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere GI NN IA CI;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Sesta sezione di questa Corte ha annullato la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto il 24 giugno 2021 nei confronti di Barbara IR, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro, oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Con sentenza del 5 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, decidendo a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha ordinato la confisca del denaro in sequestro, in quanto provento dei reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica. 2. Avverso quest'ultima sentenza l'imputata - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 4841 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/12/2022 della legge penale e vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenza tra il denaro sequestrato e il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Sesta sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente, ha precisato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata: dunque, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 - ora 240 bis cod. pen. (fra le molte, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Nel caso di specie, nella sentenza impugnata era stato ritenuto che la somma sequestrata fosse il provento, oltreché del reato di spaccio di 0,8 grammi di cocaina, anche del reato di detenzione ai fini di spaccio, senza però fornire alcuna motivazione. 3. A seguito dell'annullamento con rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto ha affermato la sussistenza del nesso di pertinenzialità delle somme di denaro, trovate in possesso dell'imputata, rispetto ai reati contestatile, avendo ritenuto che il denaro sequestrato costituiva il profitto di entrambi i reati contestati. Il denaro, infatti, era stato rinvenuto suddiviso in banconote di vario taglio, nella disponibilità dell'imputata, e si trovava occultato: a) in parte, all'interno di una scatola di cartone, dentro un armadio insieme con un bilancino elettronico di precisione con residui di sostanza stupefacente sul piatto di pesata;
b) in parte, all'interno di un portafoglio nella borsa dell'imputata, suddiviso in due scomparti, unitamente a un foglio manoscritto, contenente dati di contabilità; c) in altra parte all'interno di un astuccio celato nel reggiseno dell'imputata, che opponeva resistenza agli operatori di polizia giudiziaria. Il denaro è stato ritenuto, quindi, provento di spaccio sia per il ritrovamento delle sostanze stupefacenti nonché degli strumenti per la pesatura e per il confezionamento sia per le modalità di conservazione sia per la personalità dell'imputata, che non solo non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sul possesso e sulla provenienza del denaro contante e non risultava svolgere attività lavorativa ma aveva anche opposto resistenza al tentativo degli operanti di polizia giudiziaria di recuperare l'astuccio, contenente il denaro. 2 4. Così argomentando, il Giudice del merito ha fatto corretta applicazione del dictum della sentenza rescindente e non è incorso in violazioni di legge né in vizi della motivazione. 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte