Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
L'obbligo di notificazione previsto dall'art. 655, comma quinto, cod. proc. pen. a carico del P.M. è riferito al difensore di fiducia specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere che l'eventuale nomina effettuata nel giudizio di cognizione spieghi i suoi effetti anche nella predetta fase, salva l'ipotesi dell'esecuzione di pena detentiva. (Fattispecie in tema di omessa notificazione di ordinanza ingiunzione relativa alla demolizione di un manufatto abusivamente realizzato).
Commentari • 3
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2016, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
messimario 1 1934-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2080/2016 -- Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.2845/2016 RENATO GRILLO ELISABETTA ROSI ALDO ACETO ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE EM nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG di и дето Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 26 novembre 2015, depositata il successivo 1 dicembre, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di DE IL con la quale era stata richiesto dichiararsi la nullità o, in subordine, revocarsi l'ingiunzione a demolire un manufatto illegittimamente realizzato in violazione della legge urbanistica, sito in Vico Equense Via Lavinola n. 57, oggetto di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data 24 novembre 2006 dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Sorrento, divenuta definitiva il 26 febbraio 2007. 1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso DE IL tramite il proprio difensore deducendo i seguenti motivi che in questa sede si espongono, ai sensi dell'art. 173 Disp. Att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo viene dedotta la nullità dell'ordine di ingiunzione a demolire per omessa notifica dello stesso al difensore, in violazione dell'art. 655, comma 5 cod. proc. pen., nonché agli eredi del defunto DE PE, eccependosi anche l'estraneità dell'odierno ricorrente agli abusi edilizi commessi da altro soggetto. Con il secondo motivo la difesa lamenta la nullità dell'ordine di demolizione e la carenza di legittimazione passiva della condannata ad eseguire la disposta demolizione, rilevandosi come il destinatario dell'ordine di demolizione sarebbe il Comune di Vico Equense e non la condannata, con conseguente carenza di legittimazione passiva di quest'ultima ad eseguire la demolizione. Si lamenta altresì altra violazione di legge in relazione alla incompetenza del Pubblico Ministero ad ingiungere la demolizione, osservandosi anche che, laddove il destinatario dell'ordine fosse il condannato, lo stesso non potrebbe eseguire il provvedimento stante l'intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali penali di cui agli artt. 665- 675 cod. proc. pen. e dell'art. 31 del d. P.R. 308/01. Con il quarto motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale (in particolare quella sul cd. "condono edilizio” n. 326/03) nonchè violazione del diritto di difesa e ancora, inosservanza della legge penale stante l'incompatibilità tra l'istanza di condono presentata ai sensi della L. 326/03 e l'ingiunzione a demolire. In ultimo la difesa lamenta inosservanza della legge penale in quanto trattandosi di reato coperto dall'indulto di cui al d. P.R. detto beneficio si applica anche all'ordine di demolizione disposto dal giudice ed opera quale causa estintiva oltre che della pena anche delle sanzioni amministrative correlate alla condanna principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Con riferimento al primo motivo con il quale si denunzia un vizio processuale di error in procedendo collegato alla omessa notifica dell'ordinanza-ingiunzione al difensore di fiducia nominato nel procedimento principale di cognizione, osserva il Collegio che il riferimento contenuto nell'art. 655 comma 5 cod. proc. pen. al difensore e all'obbligo di notifica da parte del Pubblico Ministero previsto a pena di nullità, riguarda il difensore specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi quindi escludere che una eventuale nomina del difensore di fiducia effettuata nella fase di cognizione spieghi i suoi effetti in permanenza anche nella fase esecutiva. Infatti questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio che la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non vale per la fase esecutiva, eccetto il caso di esecuzione di pena detentiva (Sez. 1^ 25.10.2011 n. 40990, Tomasin, Rv. 251491; conforme Sez. 3^ 23.1.2003 n. 9890, Varavallo, Rv. 224828; Sez. 1^ 3.2.2005 n. 11522, Procopio, Rv. 231268). Corretta appare quindi l'osservazione del Tribunale circa l'epoca della nomina del difensore di fiducia avvenuta dopo l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione con conseguente inapplicabilità del disposto di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen. invocato dalla difesa del ricorrente.
3. Manifestamente infondato anche il motivo dedotto in riferimento all'asserita incompatibilità tra l'ordine di demolizione e l'intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile oggetto di demolizione. I due provvedimenti (il primo dei quali di natura giurisdizionale ed il secondo di natura amministrativa decorrente dalla scadenza del 90° giorno successivo alla ingiunzione a demolire da parte del Comune) non interferiscono né collidono tra loro in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema anche dopo l'acquisizione dell'immobile abusivo e della relativa area di sedime al patrimonio del comune, il condannato resta comunque il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di demolizione a propria cura e spese (sez. 3, n. 13345 del 9.3.2011, Pera, Rv. 249922; conforme Sez. 3^ 7.7.2015 n. 36385, Izzo Maria Rosaria). Va altresì osservato che la compatibilità tra i due provvedimenti trova la sua ragion d'essere nel fatto che "l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, e, conseguentemente, deve essere eseguito in ogni caso, anche se sia stata disposta acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, ferma restando la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, dichiarativa dell'esistenza di prevalenti esigenze pubbliche, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali" (cfr. Sez. 3^, 25.9.2014 n. 47263, Russo, Rv. 261213; idem 7.7.2015 n. 36385 cit.). Da qui l'affermazione di questa Corte Suprema secondo la quale un ricorso proposto contro l'ordine di demolizione impartito dal giudice dell'esecuzione sull'erroneo) presupposto dell'avvenuta acquisizione del manufatto al patrimonio comunale a seguito della mancata ottemperanza del privato all'ordinanza-ingiunzione amministrativa, è inammissibile perché l'effetto ablatorio si produce soltanto al perfezionamento della procedura amministrativa di acquisizione gratuita al 2 patrimonio (tra le tante Sez. 3^ 26.9.2002, n. 37222 Clemente, Rv. 222915; idem 18.2.2003, n. 16539, Canicattì, Rv. 223859).
4. Ugualmente infondato in modo manifesto il motivo di ricorso incentrato su una presunta incompetenza del Pubblico Ministero ad eseguire l'ordine di demolizione disposto dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna perché la demolizione di cui all'art. 31 comma 9° del d.P.R. 380/01 attrae anche quella disposta dall'art. 98 comma 3° del medesimo d.P.R. (in termini Sez. 3^ 12.10.2011 n. 46209, Pacchioni, Rv. 251593). Ed in ogni caso è pacifico che i due organi (quello giudiziario e quello amministrativo) sono titolari di autonomi poteri. In particolare il Sindaco ha una vera e propria competenza concorrente che ai sensi dell'art. 4 della Legge 47/85 attribuisce allo stesso Sindaco un potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del territorio comunale che comprende anche quel potere demolitorio delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, così come quello di deliberare con il Consiglio Comunale l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto a quelli sottesi alla demolizione (impregiudicato rimanendo il potere del giudice di verificare la legittimità di quella delibera). (in termini Sez. 3^ 7.7.2015 n. 36385 cit.).
5. Quanto al motivo afferente al presunto difetto di legittimazione passiva del condannato ad eseguire la disposta demolizione, essendo egli estraneo all'abuso commesso da altri e in ogni caso destinatario di tale provvedimento il Comune di Vico Equense, si tratta di censure assolutamente destituite di fondamento. Si tratta, infatti, di doglianze riproposte negli stessi termini in cui sono state prospettate al Giudice dell'esecuzione che, sul punto, ha fornito una risposta non solo esauriente, ma soprattutto in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ed invero, quanto alla pretesa estraneità del DE IL all'ordine di demolizione, va ricordato quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di conseguenze nascenti, nella fase esecutiva, dall'acquisto di immobile abusivo per successione mortis causa, essendosi in tale sede ribadito il principio che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo mantiene ferma la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato stante la preminenza dell'interesse paesaggistico o urbanistico di natura pubblica rispetto all'interesse del privato alla conservazione del bene senza che assuma decisiva rilevanza l'aspetto afflittivo della sanzione e il carattere personale della stessa. Tanto deriva dalla natura sanzionatoria amministrativa di carattere reale e a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione, revocabile soltanto nella residua ipotesi - qui non ricorrente - di una intervenuta emanazione da parte del competente Consiglio Comunale di provvedimenti amministrativi radicalmente incompatibile con quell'ordine (in termini tra le tante, Sez. 3^ 7.7.2015 n. 42699, Curcio, Rv. 265193; conforme Sez. 3^ 5.3.2009 n. 16687, P.M. in proc. Romano ed altri, Rv. 243405; idem 21.10.2009 n. 47281, Arrigoni, Rv. 245403).
5.1 Quanto, poi, al difetto di legittimazione passiva del(l'erede del)condannato, per essere invece legittimato il Comune di Vico Equense, basta por mente al fatto del mancato perfezionamento dell'iter amministrativo di acquisizione del patrimonio al comune, essendo 3 stato sul punto affermato che non è sufficiente ad impedire il ripristino dell'assetto urbanistico violato la mancata adozione da parte del Consiglio comunale della delibera di acquisizione gratuita al patrimonio ex art. 31 d.P.R. 380/01, in quanto ciò determinerebbe una inammissibile paralisi di quel ripristino (Sez. 3^ 29.1.2013 n. 13746, Falco e altro, Rv. 254752).
6. Destituito in modo palese di ogni fondamento anche il motivo relativo alla incompatibilità dell'ordine di demolizione in conseguenza della esistenza di una domanda di condono edilizio, tanto più che il giudice dell'esecuzione, con motivazione in fatto immune da qualsiasi censura, ha escluso che da parte del privato siano state prospettate circostanze od offerti elementi concreti in ordine ai tempi di definizione delle procedura amministrativa. Sul punto è univoco l'orientamento di questa Corte Suprema secondo cui una eventuale revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive a seguito della presentazione di istanza di condono dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (in termini, tra le più recenti, Sez. 3^ 1.7.2015 n. 9145, Manna, Rv. 266763; idem Ord. 25.9.2014 n. 47263, Russo, Rv. 261212 in cui vengono anche sottolineati alcuni aspetti sottoposti obbligatoriamente alla valutazione preventiva da parte del giudice dell'esecuzione quali il prevedibile risultato dell'istanza ovvero la sussistenza di cause ostative al suo accoglimento;
la durata necessaria della procedura amministrativa di condono suscettibile di condurre ad un provvedimento di sospensione solo nel caso di un rapido esaurimento della procedura medesima). 6.1 È appena il caso di ricordare, in termini generali, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non è assoggettato alla regola del giudicato, ben potendo, in sede esecutiva, procedersi ad una rivisitazione dell'ordine suddetto in vista di una eventuale revoca in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l'abbattimento del manufatto oppure in vista di una sospensione quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale. Ciò implica l'impossibilità di rivedere l'ordine laddove ricorra una mera possibilità che in tempo lontano - o, quanto meno, non prevedibile - possano essere emanati atti favorevoli al condannato. Tanto deriva dalla impossibilità di rinviare sine die la tutela del territorio che l'ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare.
6.2 Si tratta di regole che rispondono alla esigenza di un contemperamento di interessi contrapposti ed ugualmente meritevoli di protezione: quello pubblico alla rapida riparazione del bene violato e quello del privato finalizzato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore (tra le tante Sez. 3^ 5.3.2009 n. 16686, Marano, Rv. 243463; idem, 17.10.2007 n. 42978, Parisi, Rv. 238145). 4 7. Dirimente, in ogni caso, la circostanza, adeguatamente valutata da parte del giudice dell'esecuzione, della insuscettibilità dell'immobile di essere condonato sia perché di dimensioni rilevanti sia perché di nuova costruzione e quindi estraneo alla speciale disciplina prevista dalla L. 326/03. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento trovandosi esso in colpa nella determinazione della - causa di inammissibilità della somma di € 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore della - Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 28 settembre 2016 Consigliere Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Aldo Fiale Aero Pale 13 MAR 2017 ERE Luana 5