Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4), è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo).
Commentario • 1
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2003, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ZUMBO ANTONIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1.Dott.DE MAIO GUIDO
2. Dott.SQUASSONI CLAUDIA 11
3. Dott. PICCIALLI LUIGI
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4.Dott. GRILLO CARLO I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) LO RAFFAELE
avverso ORDINANZA del 13/06/2002
TRIBUNALE di CARINOLA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
9 890/ 03
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/01/2003
SENTENZA
N. 00098 /2003
REGISTRO GENERALE
N. 033322/2002
IL 06/01/1961
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he chiero l MOTIVI DELLA DECISIONE
LO FF ha proposto incidente di esecuzione tendetene a fare revocare l'ingiunzione del Pubblico Ministro alla demolizione di un manufatto abusivo per omessa notifica al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione.
Il Tribunale ha respinto l'incidente , con la ordinanza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale LL ricorre in
Cassazione deducendo violazione degli artt.655 c.5, 656 c.5 cpp;
sostiene che, in virtù delle regola della immanenza della nomina del difensore di fiducia per tutte le fase del processo, compresa quella esecutiva, l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere notificato al patrono di fiducia, incaricato in sede di cognizione, e non a quello nominato di ufficio.
Il Collegio ritiene che la deduzione non sia meritevole di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
La novazione legislativa introdotta con la L.4/2001 , che ha modificato l'originario testo dell'art.656 c.5 cpp ( introducendo il principio che, in assenza di difensore di fiducia per la fase esecutiva, le notifiche vanno effettuate a quello della fase di cognizione),non introduce una regola di carattere generale;
la modifica concerne esclusivamente l'esecuzione delle pene detentive e, dalla collocazione della nuova disposizione, è chiaro il limite dell'intervento del
Legislatore.
Rimane, pertanto, inalterata la norma dell'art. 655 c.5 cpp che esige per la fase di esecuzione un nuovo mandato fiduciario ; in assenza di مسلم un patrono di fiducia incaricato per tale fase ( questo è il caso all'esame) le notifiche vanno effettuate ad difensore di ufficio nominato a sensi dell'art.97 cpp .
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 23 gennaio 2003
Il Presidente
L'estensore and feelбел DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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