Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2003, n. 9890
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4), è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo).

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  • 1La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitato
    Saverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2003, n. 9890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9890
Data del deposito : 23 gennaio 2003

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