Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11522
CASS
Sentenza 3 febbraio 2005

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Massime1

La dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto rituale la notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione effettuato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., essendo risultato inesistente il domicilio eletto dall'imputato in sede di identificazione).

Commentario1

  • 1La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitato
    Saverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11522
Data del deposito : 3 febbraio 2005

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