Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
La dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto rituale la notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione effettuato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., essendo risultato inesistente il domicilio eletto dall'imputato in sede di identificazione).
Commentario • 1
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11522 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 518
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031712/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR LE CO, N. IL 11/05/1956;
avverso ORDINANZA del 09/06/2004 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle valutazioni della legittimità della notificazione dell'ordine di esecuzione e il rigetto nel resto.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9 giugno 2004 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e, in subordine, dell'ordine di carcerazione, in relazione alla sentenza emessa nei confronti di OP LE CO il 21 gennaio 2002. Osservava il Collegio che le notificazioni relative al procedimento erano state ritualmente eseguite presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p., essendo risultato inesistente il domicilio eletto dall'imputato in sede di identificazione. Ricorre per Cassazione il difensore del OP, denunciando violazione di legge, sul rilievo che la dichiarazione di domicilio era stata fatta da quest'ultimo quando non aveva ancora assunto la qualifica di imputato e, risultata impossibile la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p., doveva trovare applicazione la procedura stabilita dall'art. 161 co. 4 ult. parte c.p.p. (effettuazione di ricerche ed emissione del decreto di irreperibilità).
Peraltro, era stata ignorata l'indicazione del trasferimento anagrafico del OP contenuta nella relata di notifica dell'estratto contumaciale e, comunque, non era stata esaminata dal Tribunale la questione relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione.
Il primo motivo di ricorso è palesemente destituito di fondamento. L'art. 161 c.p.p. non pone alcuna distinzione tra imputato e persona sottoposta alle indagini agli effetti della dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notificazione degli atti del procedimento, incombendo comunque l'obbligo tassativo di dare comunicazione di ogni successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Ove quest'ultimo, come nella specie, risulti inesistente, la notificazione è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, dovendo farsi ricorso alla procedura di irreperibilità solo allorché la impossibilità di effettuare la notificazione sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, che abbia impedito all'imputato di comunicare la variazione di domicilio.
È, invece, fondata la seconda censura proposta dal ricorrente, poiché il Tribunale ha totalmente pretermesso l'esame della questione relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, che non può ritenersi implicitamente risolta in senso negativo, in quanto la dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase, autonoma e distinta, dell'esecuzione. In tali limiti va annullato il provvedimento gravato, con rinvio al Giudice di merito competente per il nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa valutazione dell'eccezione concernente la notifica dell'ordine di esecuzione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005.