Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso proposto contro l'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva emesso dal giudice dell'esecuzione, sul presupposto erroneo dell'avvenuta acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune, per l'inottemperanza del privato alla ingiunzione prevista dall'art. 7 comma 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto l'effetto ablatorio si produce solo nel momento in cui si perfeziona il procedimento amministrativo acquisitivo, con l'approvazione della delibera di demolizione dell'immobile o di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che ne giustifichino la conservazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2002, n. 37222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37222 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 26/09/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1108
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 11676/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29 gennaio 2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TE RA ricorre, per ministero del difensore, avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2002, con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria fissava, su richiesta del P.M., le modalità dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, ai suoi danni, di manufatto abusivo. L'ordine di demolizione era stato emesso nei suoi confronti con la sentenza di patteggiamento 24 gennaio 1997 del GIP di Reggio Calabria, passata in giudicato, per i reati di cui all'art. 20, lett. b), L. 47/85 e agli artt. 17, 18 e 20, L. 64/74, accertati il 5 novembre 1996. La ricorrente lamenta erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, essendo impossibile, per il privato, procedere alla demolizione dell'opera abusiva, una volta che questa era stata di diritto acquisita, come nella fattispecie, al patrimonio del Comune, essendo inutilmente decorso il termine di novanta giorni contenuto nell'ordinanza di demolizione ed esistendo agli atti la prova che il Comune interessato aveva notificato l'ingiunzione di demolizione ex art. 14, L. 47/85 (costruzione eseguita su suolo pubblico): sostiene, pertanto, la propria mancanza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: come correttamente, infatti, osservato dal Tribunale, spetta al giudice penale accertare se vi sia stato o meno l'effetto ablatorio dell'opera edile in favore del patrimonio comunale, di cui all'art. 7, commi 3^ e 4^, L. 47/85;
tale effetto è subordinato ad una serie di condizioni e presupposti, in assenza dei quali l'acquisizione automatica al patrimonio del Comune non può ritenersi operativa. Questa, invero, nella fattispecie, non può ritenersi provata, non essendo, all'uopo, sufficiente la notifica della diffida a demolire e l'inutile decorso del relativo termine di novanta giorni, ma affinché l'effetto ablativo si abbia occorre che sia perfezionato l'"iter" amministrativo, con la delibera, fra l'altro, da parte del Comune finalizzata a demolire l'opera o, al contrario, alla sua conservazione, nel caso risponda agli interessi superiori della collettività.
Il giudice dell'esecuzione è infatti, investito autonomamente, dalle norme del processo penale, della funzione di coordinare il provvedimento di demolizione con le deliberazioni comunali di prevalente interesse pubblico alla permanenza dell'immobile e con i provvedimenti concorrenti del giudice ordinario o amministrativo. (Cass. SS. UU. 15/96). Alla stregua delle svolte ragioni, pertanto, il ricorso deve essere, come detto in premessa, dichiarato inammissibile per infondatezza dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002