Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
Il P.M. nella fase delle indagini preliminari può procedere in qualsiasi momento alle modificazioni fattuali della contestazione, anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari.(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice del riesame con il quale era stato confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter cod. pen., dopo che il P.M. aveva precisato nel corso dell'udienza il "tempus commissi delicti", estendendolo ad un periodo in cui la suddetta norma era operativa).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2005, n. 36307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36307 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/05/2005
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1006
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 7052/2005
ha pronunciato la seguente: 7056/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AL, RT UR NA;
avverso ordinanze del tribunale di Taranto, emesse il 21.12.2004;
letti i ricorsi e i provvedimenti impugnati;
Udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale, V. Geraci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti CHIARIELLO G. e C. Rampino, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Nell'ambito di un'attività d'indagine relativa ad illeciti ipotizzati in relazione a gara d'aggiudicazione d'appalti da parte dell'AUSL TA/1 (relativi all'affidamento del servizio d'archiviazione ottica di documentazione delle disciolte USL), la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto procede a carico di
AL IN, indagato e sottoposto a misura cautelare personale per i reati di cui agli artt. 416, 110-353, 110-81-479, 110-
356, 81-319-319bis-321, 110-56-640 co. 2 - 61 nn. 7 e 9 cod. pen..
In data 2.12.2004, il g.i.p. ha anche emesso decreto di sequestro preventivo di quote di partecipazione di varie società (tra cui la
IN RO srl) spettanti al IN.
Avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Tarante ha rigettato l'istanza di riesame della misura reale e confermato il sequestro,
hanno proposto ricorso per Cassazione, con unico atto d'impugnazione,
il IN e UR NA MA, amministratrice e legale rappresentante della IN RO s.r.l..
Con separato ricorso, il IN ha impugnato anche l'ordinanza, con cui il medesimo Tribunale, ex art. 310 c.p.p., respinse di pari data l'appello contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del predetto sequestro.
2. Nel primo ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 406.3 c.p.p. (sull'assunto dell'omessa notifica al IN della seconda richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari)
e la conseguente inutilizzabilità degli atti successivi alla scadenza del termine, con riferimento alla consulenza contabile disposta dal PM, la quale ha utilizzato anche atti acquisiti successivamente a tale scadenza.
Il motivo è generico, e perciò, inammissibile, mancando la specificazione degli atti, che sarebbero stati acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari ed utilizzati dal consulente del Pubblico Ministero in maniera decisiva ai fini della valutazione operata.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 21 bis L.
356/92, là dove dispone che la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti di criminalità organizzata, con la conseguenza che, trattandosi d'indagine relativa ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.), il PM non avrebbe dovuto computare la sospensione dei termini feriali nel calcolo per la determinazione del termine di scadenza delle indagini.
Il motivo è infondato. L'art. 240 bis, comma 2, disp. att. c.p.p.,
in che prevede deroga alla sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari, si applica alle fattispecie criminose espressamente individuate nella disposizione di cui all'art. 407,
comma 2, lett. a) c.p.p. (cfr. Cass. 12136/2005, Rochira, rv ced
231229, nonché Cass. 32838/2004, Sanasi, rv ced 229156). Ciò
significa, per quanto concerne il delitto di cui all'art. 416 c.p.,
soltanto "nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza"
(art. 407, comma 2, lett. a) n. 7 c.p.p.): tale deroga non si applica, pertanto, al caso in esame.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 322-ter comma 2
c.p., per violazione del principio d'irretroattività (essendo stata applicata ad ipotesi fattuale realizzata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, introdotta dall'art. 3 L. 300/2000) e dell'art. 649 c.p.p. in tema di giudicato cautelare, avendo il tribunale in precedenza ritenuto non applicabile l'art. 322 al caso in esame.
Detto motivo è strettamente collegato ad altra censura, con cui si deduce l'illegittimità della modificazione del capo d'imputazione operata all'udienza di Camera di consiglio (per lo svolgimento del riesame ex art. 324 c.p.p.) dal pubblico ministero, il quale precisò
la contestazione di cui al capo E (artt. 81-319-319bis-321 cod. pen.)
"dal 30.9.1998 fino al 2001", con ciò estendendola a periodo in cui era pienamente operativa la confisca obbligatoria di cui all'art. 322-
ter c.p. (e la conseguente possibilità di sequestro preventivo).
Contrariamente all'assunto del ricorrente, nell'operata modifica della contestazione non ricorre alcuna illegittimità.
Dominus esclusivo dell'azione penale e della contestazione del fatto storico oggetto dell'imputazione è il Pubblico Ministero. La
"cristallizzazione" dell'accusa si realizza a conclusione dell'udienza preliminare, nella quale il P.M. può ancora procedere,
ex art. 423 c.p.p., a modificazione dell'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione (cfr. Cass.
3663/1994, Graci, rv ced 200936).
Nella fase delle indagini preliminari, invece, la contestazione dei fatti è fluida e soggetta a modificazioni sulla base delle acquisizioni e della valutazioni operate dall'organo dell'accusa. Il
Pubblico Ministero può, perciò, procedere alle modificazioni fattuali che ritiene necessarie in qualsiasi momento della fase delle indagini preliminari, compresa la Camera di consiglio convocata dal giudice per il riesame delle misure cautelari.
Tale conclusione rende infondato il rilevo d'illegittimità formulato dal ricorrente in relazione alla modificazione della contestazione e,
attesa la legittimità della sopravvenuta modificazione del fatto contestato, assorbe l'altre censura relativa all'asserita violazione del giudicato cautelare, giacché risultano mutati i dati fattuali,
da cui verifica è in ultima analisi rimessa al giudice del merito,
che dovrà procedere all'individuazione e all'accertamento del momento preciso della commissione dei fatti contestati.
Il ricorso sottoscritto dal IN e dalla MA va, perciò,
rigettato con condanna in solido dei ricorrenti alle spese processuali.
3. Fondato è invece l'altro ricorso, presentato dal solo IN,
contro l'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca del predetto sequestro,
limitatamente al rigetto della richiesta difensiva d'acquisizione della consulenza tecnico-contabile espletata dal Pubblico Ministero,
la quale aveva analizzato i flussi di denaro in uscita dalla casse dell'ente pubblico ed entrati nella disponibilità dell'indagato:
trattasi dunque di rilevante - e illegittimamente sottratto al contraddittorio tra e le parti - per verificare il collegamento tra i profitti conseguiti dall'indagato con l'attività illecita oggetto dell'indagine penale e i beni sottoposti a sequestro preventivo.
Va, perciò, annullata l'ordinanza emessa dal tribunale ex art. 310
c.p.p. con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di IN AL e MA UR
NA, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Annulla l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. impugnata da IN
AL e rinvia per nuovo esame al tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005