Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita (come, ad esempio, l'esistenza del rapporto assicurativo con un determinato soggetto, bensì uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4410 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4410 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 37986-2019 proposto da: D.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO n. 31, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TRUPPI; – ricorrente – contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (già Vodafone Omnitel N.V.), in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10039 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono con cura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Giancarlo Alvino, domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 32, presso l'avv. Ciabattini, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
VI RA;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verbania n. 464 in data dicembre 1998 (R.G. 196/1998);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.3.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Catania e Lidia Sgotto Ciabattini per delega dell'avv. Tosi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo. Svolgimento del processo
Sulla domanda proposta da RA VI contro la datrice di lavoro SpA Ferrovie dello Stato, per il riconoscimento della natura lavorativa dell'infortunio occorsogli il 17 agosto 1992, il Pretore di Verbania, disposta la chiamata in causa dell'Inail, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società e condannato l'Inail a corrispondere "le prestazioni conseguenti all'infortunio". La sentenza è stata confermata. dal Tribunale di Verbania, che ha rigettato l'appello dell'Inail.
Il Tribunale, affermata l'esclusiva legittimazione passiva dell'Inail ai sensi dell'art. 2 della legge n. 608 del 1996, ha ritenuto che sussistesse l'interesse ad agire del VI perché, pur avendo percepito dal datore di lavoro l'indennità temporanea in misura anche superiore a quella posta a carico dell'Inail, quest'ultimo ente aveva disconosciuto la natura lavorativa dell'infortunio; ha, quindi accertato che la fattispecie era riconducibile a quella dell'infortunio in itinere in quanto il lavoratore stava percorrendo alla guida di un motoveicolo la distanza di circa 2 chilometri tra abitazione e luogo di lavoro.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inail per tre motivi;
resiste con controricorso la SPA. Ferrovie dello Stato, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., mentre non si è costituito nel processo di cassazione RA VI.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in relazione ai principi vigenti in materia assicurativa infortunistica;
b) violazione dell'art. 2, commi 13 e 15 della legge n. 608 del 1996, di conversione del d.l. n. 510 del 1996; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 111 cod. proc. civ.; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; f) Insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione.
1.2. L'Istituto sostiene l'erroneità della pronuncia in tema di legittimazione passiva perché, ai sensi delle disposizioni legislative citate sub b), la posizione di istituto assicuratore gli era attribuita, per i dipendenti delle Ferrovie statali, esclusivamente in relazione agli eventi (infortuni e malattie professionali) intervenuti successivamente al 31.12.1995, mentre, con riferimento alle vicende precedenti, assumeva a proprio carico soltanto gli oneri (pagamento dei ratei delle prestazioni maturati successivamente al 31.12.1995) già a carico delle Ferrovie dello Stato, a copertura dei quali era stata versata una riserva matematica quantificata in L. 350 miliardi.
1.2. Osserva ancora che, con specifico riferimento agli eventi verificatisi prima del 31.12.1995 e non ancora definiti entro tale data, la cui gestione amministrativa spetta alle Ferrovie, la propria posizione ancora un volta si risolve in attività di mera erogazione, in adempimento dell'obbligo di materiale corresponsione, avente ad oggetto i ratei della prestazione (eventualmente spettante) decorrenti dal 1.1.1996.
1.3. Rileva che sul piano processuale, quindi, l'Istituto, nelle controversie aventi ad oggetto eventi verificatisi entro il 31.12.1995, non essendo parte del preesistente rapporto assicurativo tra le Ferrovie dello Stato e i suoi dipendenti, risulta privo di legittimazione passiva.
2. Con riguardo alle deduzioni contenute nel suesposto motivo, la SpA Ferrovie dello Stato, con il controricorso, ne eccepisce l'inammissibilità nei suoi confronti per essersi formato il giudicato interno sul proprio difetto di legittimazione passiva.
2.1. Si tratta di un'eccezione priva di fondamento, perché l'Inail, chiamata a partecipare nel giudizio di primo grado in corso tra il VI e l'azienda, con la memoria di costituzione aveva sostenuto di non essere parte del rapporto dedotto in causa dall'attore e aveva impugnato la sentenza di primo grado per tale ragione. Non rileva che l'Istituto non abbia formulato specifiche domande nei confronti dell'azienda, posto che, a seguito della chiamata in causa iussu iudicis, ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (art. 331 c.p.c.).
2.2. Nel merito, il motivo deve essere giudicato privo di fondamento, conformemente al principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza della Corte nella decisione di analoghe questioni - contro il quale non sono opposte argomentazioni nuove - secondo cui in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della Società Ferrovie dello Stato, il trasferimento all'Inail della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, deve essere inteso (tenendo conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della Società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'Inail è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'Inail sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995, l'Istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché (Cass. 9 marzo 1999, n. 2030; 30 marzo 1999, n. 3085; 6 giugno 2000, n. 7622;
6 giugno 2000, n. 7634; 7 giugno 2000, n. 7737; 17 agosto 2000, n. 10916; 7 settembre 2000, n. 11813; 23 ottobre 2000, n. 13948; 30 maggio 2001, n. 7358; 13 giugno 2001, n. 7994).
2.3. Nel caso di specie, pertanto, in presenza di evento verificatosi anteriormente al 1^ gennaio 1996, ma non ancora definito a tale data, il soggetto parte del rapporto di previdenza obbligatoria deve essere identificato unicamente dell'Inail, che nel rapporto medesimo è stato sostituito al soggetto precedente in forza di un fenomeno di successione a titolo particolare ex lege.
3. Il secondo motivo di ricorso, subordinato, denuncia: a) violazione e falsa applicazione degli art. 99, 100, 112, 113 cod. proc. civ., 2907 cod. civ., nonché 445 dello stesso codice;
b) violazione degli art. 66, 68 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.; d) insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione.
3.1. Deduce l'Istituto che il Tribunale ha confermato la condanna generica alle prestazioni di legge in fattispecie nella quale nulla competeva al VI a titolo di indennità per inabilità temporanea, in quanto già corrispostagli dalle Ferrovie, ed a titolo di rendita, in quanto la riduzione dell'attitudine al lavoro non superava la soglia dell'11%, definendo in questo modo la controversia con inammissibile pronuncia di mero accertamento.
3.2. Aggiunge che della descritta situazione processuale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nella regolazione delle spese del giudizio, interamente poste a carico dell'Istituto.
4. Il motivo è fondato.
Come la Corte può direttamente verificare, in presenza della denuncia di un error in procedendo (violazione degli art. 99 e 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4), il VI non aveva fatto valere diritti di credito conseguenti all'infortunio: non quello all'indennità per inabilità temporanea in quanto aveva ricevuto per detto periodo l'intera retribuzione dal datore di lavoro;
non quello a Ila rendita per inabilità permanente, in difetto di qualsiasi allegazione circa la loro entità e di richieste in merito. Ed infatti ne' la sentenza di primo grado ne' quella di appello hanno individuato i diritti azionati.
4.1. Nella detta situazione processuale, il riferimento generico alle conseguenze collegate dalla legge al verificarsi di un infortunio lavorativo, contenuto nella sentenza confermata dal Tribunale, non costituisce affermazione della volontà della legge nel caso concreto e deve considerarsi a tutti gli effetti inesistente come statuizione di condanna, ancorché generica (cfr. Cass. 19 gennaio 1996, n. 408). Deve concludersi pertanto, come del resto mostra di ritenere lo stesso Tribunale nel collegare l'interesse ad agire alla contestazione dell'Inail della natura lavorativa dell'infortunio, che è stata chiesto nei confronti dell'Istituto il mero accertamento del nesso tra infortunio ed esecuzione della prestazione di lavoro. Siffatta azione non è ammissibile.
4.2. Perché sorga l'esigenza della tutela giurisdizionale attraverso l'azione di accertamento, non è sufficiente lo stato di incertezza delle parti circa la portata del loro diritti futuri in base alla legge (o al contratto), ma occorre altresì che vi sia stata riaffermazione di un diritto in contrasto con un diritto altrui. Ciò risulta chiaramente dall'art. 24 della Costituzione, che garantisce il potere di azione "per la tutela dei diritti e interessi legittimi" e cioè, come ha autorevolmente ricordato la Corte costituzionale, tale potere "ha a suo presupposto il possesso in chi l'esercita della titolarità di una situazione giuridica subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio" (C. Cost. 2 7 febbraio 1962, n. 7). Del resto, lo stesso principio è affermato nell'art. 99 c.p.c., per il quale l'azione consiste nel far valere un diritto in giudizio, ed è ribadito dall'art. 2907 c.c., che affida all'autorità giudiziaria la tutela giurisdizionale dei diritti. Il processo, quindi può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali, in cui per particolari eventi processuali, viene riconosciuto valore alla soluzione solo di alcune questioni:
vedi ad es. art. 393 c.p.c.) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o con la negazione del diritto dedotto in giudizio. Così nel nostro diritto processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme od atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, e cioè di elementi staccati della concreta fattispecie costitutiva del diritto, perché solo l'intera fattispecie, una volta perfezionatasi può nella sua interezza costituire oggetto di accertamento.
4.3. I fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.), e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Tanto più che tali effetti non esistono. Infatti, anche quando l'accertamento di detti fatti viene compiuto in relazione al diritto fatto valere in giudizio dall'attore, ciò che passa in giudicato è la decisione del giudice sul concreto bene della vita preteso con la domanda e garantito dal diritto obiettivo e non anche i singoli giudizi di fatto enunciati in motivazione per giungere a tale decisione.
4.4. Pertanto, la ragione addotta dal VI, e fatta propria dalla sentenza impugnata, per giustificare la proposizione di un'azione di mero accertamento della natura lavorativa dell'infortunio, che cioè tale accertamento debba servire in vista del verificarsi di postumi indennizzabili o di aggravamenti futuri oltre ad essere irrilevante perché non serve certo a qualificare l'oggetto dell'accertamento come diritto, è anche infondata, dato che lo scopo che si intende perseguire (l'efficacia di giudicato della natura di infortunio in itinere) non può essere raggiunto.
4.4. Su di un piano del tutto diverso si colloca la possibilità di chiedere un accertamento con efficacia di giudicato su questioni pregiudiziali, quali, ad esempio, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'esposizione a rischio, ovvero, come nella presente controversia, l'intercorrenza del rapporto assicurativo con un determinato soggetto. Ciò è possibile perché tali contestazioni attengono all'esistenza del rapporto assicurativo, che costituisce la matrice del diritto alle prestazioni, e configurano una questione pregiudiziale rispetto al diritto dedotto in giudizio come petitum della domanda principale. Di tale questione, che il giudice dovrebbe in ogni caso risolvere ai fini dell'accoglimento della domanda principale, si può chiedere a norma dell'art. 34 c.p.c. l'accertamento con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito di tale domanda, proprio perché, trattandosi di un rapporto generatore nel tempo di diversi diritti, può sussistere - come appunto nel caso di specie - l'interesse della parte a farlo accertare definitivamente in modo da impedire future contestazioni sul punto.
4.5. Al contrario, la natura lavorativa dell'infortunio non configura una questione pregiudiziale al diritto alla rendita, ma costituisce uno degli elementi rilevanti per la maturazione di tale diritto, la cui fattispecie costituiva non si è perfezionata in difetto di allegazione e di prova che rinabilità permanente abbia raggiunto la soglia. di indennizzabilità. E poiché l'accertamento deve riguardare il diritto, l'inesistenza (sul piano dei fatti acquisiti al processo) di taluni elementi costitutivi del diritto medesimo non consente di procedere (data la sua assoluta inutilità sul piano giuridico) all'accertamento degli elementi presenti.
4.6. Il principio di diritto enunciato nei termini sopra esposti è conforme agli univoci indirizzi seguiti dalla giurisprudenza della Corte, sia sulla questione in generale dell'inammissibilità dell'accertamento di segmenti della fattispecie costitutiva di un diritto (cfr. Cass. 26 aprile 2000, n. 5339; 18 giugno 1999, n. 6142), sia con specifico riferimento alle controversie in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in relazione alle quali si precisa ulteriormente che nelle controversie promosse nei confronti dell'inail per il riconoscimento di rendita, l'assicurato, a fronte del riscontro negativo di una situazione di inabilità indennizzabile, non può chiedere ed ottenere neppure una pronuncia di mero accertamento dell'inabilità permanente non superiore al dieci per cento, in vista di eventuali futuri aggravamenti, atteso che, con riguardo ad un diritto insussistente per difetto dei requisiti di legge, non è configurabile una tutela di tipo preventivo, in relazione all'ipotetico successivo verificarsi di detti requisiti (Cass., sez. un., 29 novembre 1988, n. 6468; Cass. 30 marzo 1987, n. 3079; 14 luglio 1987, n. 6140; 14 gennaio 1988, n. 218; 22 febbraio 1988, n. 1897; 3 luglio 1990, n. 6805; 21 settembre 1991, n. 9885; 20 agosto 1996, n. 7662). Con il descritto indirizzo non si è posta in contrasto la decisione (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022) che ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento di infortunio in itinere, ma con riguardo a fattispecie nella quale in realtà si domandava di accertare l'inesistenza del diritto dell'Inail di ripetere l'indennità temporanea già corrisposta.
5. Nella decisione di accoglimento del secondo motivo di ricorso resta assorbito l'esame del terzo motivo, che censura la sentenza impugnata per aver ritenuto in itinere, e, quindi di natura lavorativa, l'infortunio occorso al VI.
6. In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e dichiarato assorbito l'esame del terzo. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata è cassata senza rinvio nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna dell'Inail alle prestazioni conseguenti all'infortunio perché la domanda non poteva essere proposta (art. 382, comma terzo, c.p.c.).
5.1 In ordine al regolamento delle spese, deve farsi applicazione del principio secondo il quale il capo di sentenza contenente il regolamento delle spese è sempre travolto dal venire meno anche di una soltanto delle statuizioni in essa contenuta e che al regolamento delle spese dell'intero processo provvede la Corte in mancanza della fase del rinvio (art. 385, comma secondo, c.p.c.). In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e delle peculiarità della controversia, la Corte compensa interamente tra tutte le parti le spese dei processi di merito e del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di condanna dell'Inail alle prestazioni conseguenti all'infortunio perché la domanda non poteva essere proposta;
compensa interamente tra tutte le parti le spese dei processi di merito e del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002