Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6142
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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L'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale. Ne consegue l'inammissibilità di una domanda, sia pure formulata in via subordinata, diretta ad un accertamento della sussistenza dei requisiti di invalidità per il conseguimento dell'assegno di invalidità civile, che non sia funzionale al contestuale riconoscimento del diritto all'assegno stesso, nella concorrenza di tutti i relativi elementi costitutivi, tra cui quello riguardante il requisito reddituale o economico, anche perché i diritti di diversa natura dipendenti dalla condizione di invalido civile (quali quelli in materia di assunzioni obbligatorie, di esenzione dalle tasse scolastiche, di congedi straordinari per cure) presuppongono a loro volta la concorrenza di ulteriori specifici fatti costitutivi e, comunque, il giudicato sulla sussistenza del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio e titolari di rapporti autonomi e distinti. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6142
    Data del deposito : 18 giugno 1999

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