Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
L'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale. Ne consegue l'inammissibilità di una domanda, sia pure formulata in via subordinata, diretta ad un accertamento della sussistenza dei requisiti di invalidità per il conseguimento dell'assegno di invalidità civile, che non sia funzionale al contestuale riconoscimento del diritto all'assegno stesso, nella concorrenza di tutti i relativi elementi costitutivi, tra cui quello riguardante il requisito reddituale o economico, anche perché i diritti di diversa natura dipendenti dalla condizione di invalido civile (quali quelli in materia di assunzioni obbligatorie, di esenzione dalle tasse scolastiche, di congedi straordinari per cure) presuppongono a loro volta la concorrenza di ulteriori specifici fatti costitutivi e, comunque, il giudicato sulla sussistenza del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio e titolari di rapporti autonomi e distinti. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Donato FIGURELLI Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale per legge è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
IT EL RI
- intimata -
avverso la sentenza n. 436 del Tribunale di Reggio Calabria in data 5 dicembre 1995, depositata il 4 gennaio 1996 (R.G. n.188/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 1999 dal Relatore Cons. dr. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 1995/4 gennaio 1996 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del 17 febbraio 1995 con la quale il Pretore di Locri, accogliendo parzialmente la domanda avanzata dalla signora EL RI CI nei confronti di quella Amministrazione per ottenere la pensione o l'assegno di invalidità, aveva dichiarato la sussistenza per l'attrice dei requisiti sanitari previsti dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in ordine all'assegno di invalidità, con decorrenza lo ottobre 1994.
Il giudice del gravame ha ritenuto la ammissibilità di una sentenza dichiarativa della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità, rilevando che tale domanda era stata richiesta in via subordinata dall'interessata. Contro questa sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con un solo motivo.
La intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118, in relazione all'art. 360
nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto, contro un diffuso orientamento giurisprudenziale, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello "status" di invalido, a prescindere dal diritto alle prestazioni previste dalla legge. Deduce che dal complesso di norme in materia non può ricavarsi una figura giuridica a sè stante di invalido, costituendo l'invalidità un semplice dato di fatto e non una situazione di diritto e che la configurabilità dell'azione di mero accertamento può porsi in relazione alla peculiare connotazione normativa di ogni singola legge, non sussistente in quella del 30 marzo 1971 n. 118, dalla quale si desume che l'azione giudiziaria prevista a favore delle varie categorie ha come petitum il conseguimento delle prestazioni assistenziali, dalla stessa normativa istituita (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, assegno di accompagnamento per i non deambulanti minori degli anni diciotto) e non l'accertamento positivo dei singoli fatti che insieme concorrono a costituire il diritto alla prestazione.
Il ricorso è fondato. In linea di diritto, secondo i principi prevalenti in dottrina e in giurisprudenza, l'azione di mero accertamento non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto - salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto e che possa competere all'attore, sempre che sussista un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale, che non possa essere eliminato senza una pronuncia giudiziale (Cass. 24 giugno 1995 n. 7196, Cass. 5 maggio 1995 n. 4894). E proprio con riferimento ad analoga ipotesi si è posto in luce come l'azione di mero accertamento deve essere rivolta ad accertare fra le parti la sussistenza del diritto che sia completo in tutti i suoi elementi costitutivi, e che essendo tale anche il requisito economico (oltre a quello sanitario) previsto per la pensione di inabilità o di assegno di invalidità dagli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il cui accertamento deve essere effettuato anche di ufficio dal giudice investito della relativa controversia, salvo l'eventuale giudicato interno formatosi sul punto (Cass. 6 febbraio 1998 n. 1264, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1167, Cass.24 ottobre 1997 n. 10481 e numerose altre precedenti) è
inammissibile l'azione diretta a verificare la sussistenza del solo requisito economico (Cass. n. 1167/98 citata) e non integrando da sola la totale (o parziale) inabilità lavorativa dell'assistibile, sebbene suscettibile di riflessi giuridici, la fattispecie costitutiva di alcun diritto soggettivo (Cass. 14 gennaio 1988 n. 240). Per la prevalenza di questo indirizzo giurisprudenziale, cui presta adesione il Collegio, e non prospettando il ricorso una questione di massima di particolare importanza, deve essere disattesa la richiesta avanzata dal Procuratore Generale nel corso della discussione orale di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
Non è condivisibile il diverso orientamento elaborato dalla pronuncia di questa Corte n. 6571 del 6 luglio 1998 (che richiama l'altro precedente costituito da Cass. 15 luglio 1987 n. 6192), secondo cui la condizione di invalido di per sè può costituire oggetto di un'azione di mero accertamento, sempreché l'iter amministrativo preordinato all'accertamento della minorazione e della sua entità si sia concluso con esito negativo per l'interessato, potendo questi avere un concreto interesse all'immediata eliminazione della conseguente incertezza sulla sua inabilità, in quanto, ove tale domanda fosse accolta, egli avrebbe la possibilità di avvalersi dei diritti soggettivi ricollegabili alla condizione di invalidità accertata.
Non sembrano infatti persuasive le argomentazioni addotte a sostegno di tale orientamento e in particolare, laddove si ritiene che alla peculiare connotazione dell'invalido civile siano configurabili i corrispondenti diritti soggettivi quale quello all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968 n.482, essendo invece in tale ipotesi pur sempre necessario, in base all'esplicita previsione contenuta nel primo comma dell'art. 19 della medesima legge che l'invalido civile (e gli altri soggetti delle diverse categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria) risulti disoccupato;
ovvero quello all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie (art. 30 legge n. 118 del 1971), richiedendosi in tal caso l'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, oltre alla diminuzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi;
o quello al congedo straordinario per cure (art. 26 legge n. 118 del 1971), che può essere concesso, ove sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, previa autorizzazione del medico provinciale (ora, dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale, della competente ASL).
Si deve peraltro osservare che l'accertamento del requisito sanitario quale presupposto delle diverse situazioni di diritto soggettivo non potrebbe fare stato, dati i limiti soggettivi del giudicato, nei confronti dei terzi rimasti estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quello per il quale è intervenuto il giudicato e non si vede quindi come la condizione di invalido reclamata, come appunto nel presente giudizio, nei confronti del Ministero dell'interno potrebbe essere richiamata utilmente ai fini del diritto all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale di cui all'art. 23 della legge n. 118 del 1971 anche nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui compete la gestione di tali provvidenze e nei limiti della percentuale dei posti da assegnare agli invalidi civili (art. 23, secondo comma).
D'altra parte va rilevato che nella fattispecie in esame la CI aveva richiesto la condanna del Ministero dell'interno al pagamento della pensione di invalidità o dell'assegno di invalidità e in via subordinata "la pronuncia di sentenza dichiarativa della sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno di invalidità", quindi aveva agito con esclusivo riferimento a specifici diritti, e non per rivendicare la titolarità - dello "status" di invalida indipendentemente dai diritti che da tale condizione potessero derivare.
La sentenza impugnata che ha statuito sull'accertamento del solo requisito sanitario di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, senza che ricorressero gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, va dunque cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito e la domanda proposta dalla CI va rigettata. In relazione alla norma di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non si deve far luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese dei due precedenti giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da EL RI CI;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999