Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddetta forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
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- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
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FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 9 ottobre 2014 e depositata il 20 ottobre 2014 all'atto della costituzione per l'iscrizione a ruolo della causa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo propose opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di euro 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo. Dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dichiarò inammissibile …
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FATTI DI CAUSA 1.1. Per quanto qui interessa, Gruppo Ro.Ri. s.r.l. otteneva il 31 gennaio 2012 dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda sanitaria locale Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento di euro 818.324,06 oltre interessi, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte si opponevano; insorgevano quindi due cause, nelle cui comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell'opposizione, Gruppo Ro.Ri. chiedeva - qualificandola domanda riconvenzionale - di accertare che le controparti dovevano tenerla indenne ai sensi dell'art. 1337 c.c., con conseguente condanna a pagarle la somma di euro 909.284,94 o una diversa …
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FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 9 ottobre 2014 e depositata il 20 ottobre 2014 all'atto della costituzione per l'iscrizione a ruolo della causa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo propose opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di euro 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo. Dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dichiarò inammissibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9769 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 12/02/98, nella causa iscritta al n°6662/98 vertente tra:
GILAR S.R.L;
e:
CNACOMED S.R.L.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI, il quale chiede che la Corte di cassazione, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine alla causa, sopra menzionata, relativa a opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GILAR s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del giudice di pace di Roma, con il quale veniva condannata al pagamento della somma di £ 3.927.285 in favore della C.NA.CO.MED - Centro Nazionale Contabilità Medici - s.r.l., domandando in via riconvenzionale la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di 131.424.622.
Il giudice di pace adito, con ordinanza in data 7 luglio 1997, ha rimesso l'intero giudizio al Tribunale di Roma.
Quest'ultimo giudice, a seguito di tempestiva riassunzione, con ordinanza 12 febbraio 1998, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace, avendo competenza funzionale ed inderogabile a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto procedere alla separazione dei giudizi decidendo sull'opposizione e rimettendo al giudice superiore la sola causa relativa alla domanda riconvenzionale.
Il Tribunale ha quindi concluso perché questa Corte dichiari la competenza del giudice di pace in ordine alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo.
Le parti del giudizio di merito non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La causa assegnata alla II sezione civile è stata rimessa dal Primo Presidente a queste S.U., per la particolare importanza della questione relativa alla individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, qualora nel relativo giudizio sia proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta a queste S.U. consiste nello stabilire se, proposta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, con contestuale proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale, il cui valore eccede la competenza del giudice dell'opposizione, quest'ultimo debba rimettere al giudice superiore l'intero giudizio o se, invece, debba limitarsi a rimettere al giudice superiore la cognizione della domanda riconvenzionale, trattenendo presso di sè la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, adottando rispetto a quest'ultima un provvedimento di sospensione del giudizio, ove ne ricorrano le condizioni, o proseguendo nella trattazione della causa di opposizione.
Come è noto sulla questione queste S.U. sono intervenute una prima volta con le sentenze 8 ottobre 1992 n. 10984 e 10985, per comporre un contrasto di giurisprudenza verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici, affermando il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo, che è disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che tale competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione, e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e nel concorso dei relativi presupposti.
Una seconda volta queste S.U. sono intervenute - a seguito del motivato dissenso espresso da Cass. 11 aprile 1993 n. 6531 alla soluzione in precedenza citata - riconfermando il richiamato orientamento con Cass. 8 marzo 1996 n. 1835, la quale - nel precisare che il contrasto andava risolto sulla base della "disciplina previgente alla riforma del processo civile, di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353 che ha modificato, con l'art. 4, il vecchio testo dell'art. 38 c.p.c., incidendo non solo sulla tralaticia distinzione tra criteri 'forti' di competenza (materia e territorio ex art. 28 c.p.c.) e criteri 'deboli' (valore e territorio semplice), ma anche sui tempi e sui modi di rilevazione dell'incompetenza" - ha poi aggiunto che "il nuovo tessuto normativo, anche se entrato in vigore a scaglioni, cioè in tempi differenziati, una volta a pieno regime, porterà inevitabilmente ad una revisione dell'intera problematica che tenga conto, mediante una visione globale supportata da un'interpretazione sistematica sia delle norme novellate sia di quelle preesistenti che formano insieme il nuovo spartito del processo civile. L'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze forti in ogni stato e grado oltre la prima udienza di trattazione, la soppressione della distinzione tra competenze forti e deboli, tutte accomunate nella previsione di una disciplina unitaria più proclive alla sanatoria ispirata da una sana economia processuale, finiranno per consentire il simultaneus processus e la trattazione congiunta di cause connesse davanti allo stesso giudice dell'opposizione". Ritiene il Collegio che le ragioni che hanno motivato, sulla base della precedente normativa processuale, le conclusioni raggiunte circa la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la irrilevanza della connessione a derogare a tale competenza sono da accettare integralmente, dal momento che le argomentazioni contrarie in precedenza addotte sono state esaustivamente disattese nelle richiamate sentenze delle SS.UU. Il problema che resta da affrontare è quello di stabilire - in presenza delle osservazioni formulate da Cass. S.U. n. 1835 del 1996 circa il diverso approccio interpretativo da seguire sulla base della nuova normativa - se le richiamate conclusioni sono superate dalle modifiche processuale apportate con la legge n. 353 del 1990, con la legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace e con il d. lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado.
L'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado e la soppressione della distinzione tra competenze forti e deboli non determina ricadute sulla disciplina delle modificazioni della competenza per connessione e ciò non già perché - come pure è stato ritenuto da parte della dottrina - l'incompetenza funzionale continuerebbe ad essere rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, ma perché una cosa è la limitazione della rilevabilità d'ufficio, nei ristretti limiti temporali fissati dal novellato art. 38, comma 1, c.p.c., ed altra è la devoluzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo al diverso giudice competente per valore a conoscere della domanda riconvenzionale connessa e proposta innanzi al primo giudice o la devoluzione a quest'ultimo non solo del giudizio di opposizione, ma anche della causa riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace, come prospettato dalla più volte richiamata Cass. S.U. n. 1835 del 1996. In altre parole, la limitata rilevabilità dell'incompetenza funzionale o di quella per valore può determinare - ove non eccepita o rilevata tempestivamente - la devoluzione delle due controversie o al giudice superiore o allo stesso giudice dell'opposizione, ma ciò, ripetesi, non perché, sulla base della normativa novellata, sia venuta meno la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di connessione con altra causa eccedente la competenza per valore di quest'ultimo, o perché la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo cede ed è attratta nella competenza per valore del giudice della causa connessa, ma perché, in concreto, tutte le parti del giudizio, a ciò legittimate, non hanno sollevato tempestivamente le relative eccezioni.
Nè un mutamento nell'operata ricostruzione può trarsi dai commi aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, che prevedono la possibilità di proposizione al tribunale di cause di competenza del giudice di pace ove connesse per i motivi di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, perché siano decise nello stesso processo (comma 6) e l'obbligo del giudice di pace, se le cause connesse sono proposte davanti a quest'ultimo e al tribunale, di pronunziare, anche d'ufficio, la connessione a favore del tribunale (comma 7).
Non ignora il Collegio che una parte della dottrina, in presenza delle richiamate disposizioni, ha ritenuto, sia pure senza spendere molte argomentazioni a sostegno delle conclusioni raggiunte, che la competenza del giudice di pace subisce l'attrazione della competenza del giudice togato anche nell'ipotesi in cui una causa di competenza del primo, secondo il criterio della competenza funzionale, sia connessa con altra di competenza per valore del giudice togato, ai sensi delle norme da quei commi richiamate, cioè degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. In realtà, come ritenuto da altra dottrina, le disposizioni contenute nell'art. 40 c.p.c., se confrontate con la lettura tradizionale degli art. 31 e ss. c.p.c, non consentono alcuna deroga alle competenze tradizionalmente considerate funzionali, ivi compresa quella per territorio inderogabile, oltre che le competenza del tribunale fallimentare e la competenza sulle impugnazioni.
È bensì vero che questa stessa dottrina ritiene i commi 6 e 7 dell'art. 40 c.p.c. applicabili alla competenza del giudice di pace sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ma ciò nel presupposto - non accolto da Cass. S.U. n. 1835 del 1996, che in proposito ha ampiamente motivato le ragioni della sua scelta e che il Collegio condivide - che la connotazione di funzionalità vada riferita solo alla competenza a ricevere l'opposizione, restando invece, il giudizio di opposizione, una volta avvenuta la proposizione dell'opposizione, disciplinato come un normale giudizio di cognizione.
Nè diverse conclusioni possono raggiungersi sulla base del d. lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, che è
formalmente intervenuto soltanto su due delle norme sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione (e precisamente sull'art. 31 - il cui secondo comma è stato soppresso dall'art. 53 del d. lgs. - e sull'art. 32 c.p.c. - il cui testo è stato modificato dall'art. 54 del d. lgs.) senza in alcun modo incidere sulla questione in esame.
Concludendo si deve ritenere - in conformità del resto con la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. 11 febbraio 1999 n. 1168; Cass. 12 marzo 1999 n. 2215; Cass. 9 aprile 1999 n. 3475; Cass. 13 luglio 1999 n. 7418; Cass. 27 novembre 1999 n. 13281; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1828 e successive conformi) - che "malgrado la sostituzione dell'art. 38 c.p.c., operata dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n. 353, i commi aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla legge 21 novembre 1991 n. 374 e le modifiche apportate agli art. 31 e 32 c.p.c. dal d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione, ad opera dell'opponente, di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito, senza che incida su tali conclusioni l'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado, con la conseguenza che in una siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata eventualmente rimessa l'intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c." Nella specie, quindi, in accoglimento del regolamento di competenza proposto ex art. 45 c.p.c., va dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma
sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nulla per spese non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la competenza del giudice di pace di Roma sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Depositato in cancelleria il 18 luglio 2001