Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9769
CASS
Sentenza 18 luglio 2001

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La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddetta forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.

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  • 1La competenza civile del giudice di pace
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    Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …

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  • 2Corte di cassazione
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    FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 9 ottobre 2014 e depositata il 20 ottobre 2014 all'atto della costituzione per l'iscrizione a ruolo della causa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo propose opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di euro 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo. Dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dichiarò inammissibile …

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    FATTI DI CAUSA 1.1. Per quanto qui interessa, Gruppo Ro.Ri. s.r.l. otteneva il 31 gennaio 2012 dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda sanitaria locale Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento di euro 818.324,06 oltre interessi, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte si opponevano; insorgevano quindi due cause, nelle cui comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell'opposizione, Gruppo Ro.Ri. chiedeva - qualificandola domanda riconvenzionale - di accertare che le controparti dovevano tenerla indenne ai sensi dell'art. 1337 c.c., con conseguente condanna a pagarle la somma di euro 909.284,94 o una diversa …

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  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 11 febbraio 2022

    FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 9 ottobre 2014 e depositata il 20 ottobre 2014 all'atto della costituzione per l'iscrizione a ruolo della causa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo propose opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di euro 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo. Dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dichiarò inammissibile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9769
Data del deposito : 18 luglio 2001

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