Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è competente funzionalmente ed inderogabilmente per il relativo giudizio di opposizione (art. 645 cod. proc. civ.), con la conseguenza che lo stesso giudice anche quando sia proposta davanti a lui una domanda riconvenzionale che ecceda la sua competenza per valore non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve sempre trattenere la causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo. In caso contrario la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dalla Sezione distaccata di Pretura di SAN DONÀ DI PIAVE, con ordinanza del 3/11/97, nella causa iscritta al n. 15115/97 vertente tra:
ARREDAMENTI ZAVARI S.a.s. di Zavari Carmela;
- non costituita in questa fase -
e
DOGE ARREDAMENTI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- non costituita in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/10/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede:
che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Giudice di Pace di S. Dona di Piave in ordine alla causa, sopra menzionata, relativa a opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di San Donà di Piave, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo del 5 settembre 1995 chiesto dalla s.r.l. Doge Arredamenti contro la s.a.s. Arredamenti, seguito a domanda riconvenzionale proposta dalla stessa soc. Arredamenti, per ragioni di valore rimise l'intero giudizio alla pretura circondariale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, con sentenza del 26 marzo 1996. Avverso la stessa sentenza ha proposto di ufficio istanza di regolamento di competenza il pretore indicato, deducendo che il giudice di pace è funzionalmente competente per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di regolamento di competenza (art. 42 cod. proc. civ.) è fondata. Per vero, è costante giurisprudenza della Corte suprema che il giudice del decreto ingiuntivo è competente, funzionalmente ed inderogabilmente, per il relativo giudizio di opposizione (art.645 cod. proc. civ.) (tra le altre, Cass., sez. un., 8 marzo 1996 n.
1835), con la conseguenza che lo stesso giudice, anche quando sia proposta davanti a lui una domanda riconvenzionale che ecceda (come nel caso in esame) la sua competenza per valore, deve sempre trattenere la causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e non può rimettere tutta la causa al giudice superiore (come ha fatto il giudice di pace, nel caso che ne occupa) (in tal senso, anche Cass. 16 febbraio 1996 n. 1190). Ed è appena il caso di aggiungere che:
a) anche se il giudice del decreto si è spogliato del giudizio di opposizione (e per effetto della riconvenzionale, riunita per ragioni di connessione), per ragioni di valore, egli si è sempre nel contempo spogliato di un processo, per cui si profila la competenza funzionale ed inderogabile, dando così luogo al conflitto di competenza (tra le altre, Cass. 21 agosto 1996 n. 7723); b) non avendo la Sezione motivi seri per discostarsi dalla indicata giurisprudenza, deve essere dichiarata la competenza del giudice di pace di San Donà di Piave, limitatamente al giudizio di opposizione, davanti al quale la causa sarà riassunta, secondo l'art. 50 cod. proc. civ.. Nulla per le spese della presente fase di giudizio.
P.T.M.
la Corte dichiara la competenza del giudice di pace di San Donà di Piave, limitatamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 5 settembre 1995. Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 20 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 12/3/1999.