Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2215
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è competente funzionalmente ed inderogabilmente per il relativo giudizio di opposizione (art. 645 cod. proc. civ.), con la conseguenza che lo stesso giudice anche quando sia proposta davanti a lui una domanda riconvenzionale che ecceda la sua competenza per valore non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve sempre trattenere la causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo. In caso contrario la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1999, n. 2215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2215
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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