Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza delle impugnazioni, ha carattere funzionale e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione, per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti per un conflitto virtuale negativo di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE
- Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di TRIESTE, con ordinanza del 20/11/97, nella causa iscritta al n^ 940/97 vertente tra
IC NA;
e
EUROCASA SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/12/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha chiesto si dichiari la competenza del Giudice di Pace di Trieste, in ordine alla causa relativa a opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte, premesso:
- che il giudice di pace di Trieste, con sentenza del 6/2/97, nella causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17582/96 emesso su richiesta della S.r.l. EUROCASA e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente NA IC, rilevato che quest'ultima eccedeva i limiti della sua competenza per valore, ha rimesso l'intero giudizio al Pretore di Trieste;
- che tale Pretore, con ordinanza dei 20/11/98, ha chiesto di ufficio il regolamento di competenza, sostenendo che il Giudice di Pace di Trieste è competente per materia e in via esclusiva a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
- che risulta rispettato il disposto degli artt. 38 e 45 c.p.c. nel nuovo testo, applicabili nella specie, in quanto la questione - relativa ad incompetenza per materia - è stata sollevata dal Pretore alla prima udienza di trattazione;
considerato che la tesi del Pretore è fondata in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione (Cass. n. 4674/98, 9418/97, 7723/96, sez. un. 1835/96):
per cui il giudice superiore, cui sia stata rimessa l'intera causa, ben può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale e inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. n. 7723/96 cit.);
ritenuto che, pertanto, ha errato il Giudice di Pace triestino a rimettere l'intera causa davanti al locale Pretore, mentre al contrario doveva trattenere la causa di opposizione all'ingiunzione devolutagli per ragioni di competenza funzionale e declinare la competenza solo con riguardo alla riconvenzionale;
P. Q. M.
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Trieste in ordine al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 17582/96. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998, nella carriera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999