Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1168
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza delle impugnazioni, ha carattere funzionale e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione, per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti per un conflitto virtuale negativo di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1168
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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