Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3475
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione, quale quella derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della "potestas decidendi" di tale giudice; sicché questi, in detta ipotesi, deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore. Il giudice superiore, cui sia stata rimessa l'intera causa, ben può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3475
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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