Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione, quale quella derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della "potestas decidendi" di tale giudice; sicché questi, in detta ipotesi, deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore. Il giudice superiore, cui sia stata rimessa l'intera causa, ben può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di FIRENZE, con ordinanza del 29/04/97, nella causa iscritta al n^ 6639/96 vertente tra
PENTA SRL;
e
BS FAST CARGO SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/12/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha chiesto si dichiari la competenza del Giudice di Pace di Firenze in ordine alla causa relativa a opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 30 ottobre 1995 il giudice di pace di Firenze ingiungeva alla s.r.l. Penta di pagare alla s.p.a. BS Fast Cargo la somma di lire 3.417.776.
Proponeva opposizione l'ingiunta, chiedendo, in riconvenzionale, la condanna della BS Fast Cargo al pagamento di lire 9.000.000, a titolo di danni subiti da essa opponente nell'esecuzione degli incarichi di spedizione e trasporto di pacchi affidati alla intimante e sollevando nello stesso tempo eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.
Con sentenza del 29 febbraio 1996 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti davanti al pretore.
Con ordinanza del 29 aprile 1997 il pretore di Firenze, davanti al quale la causa è stata riassunta, ritenendo di essere a sua volta incompetente a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza. Il P.G. ha concluso per la competenza del giudice di pace in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi del pretore è fondata.
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale e inderogabile e non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione, quale quella derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della "potestas decidendi" di tale giudice;
sicché questi, in detta ipotesi, deve separare le cause, trattenendo quella di opposizione, e rimettere l'altra al giudice superiore (Cass. 21 agosto 1996 n. 7723; 6 aprile 1996 n. 3241; 24 dicembre 1994 n. 11144). Il giudice superiore, cui sia stata rimessa l'intera causa, ben può dunque richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art.45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale e inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 4 settembre 1995 n. 9310; 24 dicembre 1994 n. 11144 cit.). Concludendo, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla competenza del giudice di pace che ha emesso il provvedimento monitorio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Firenze in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999