Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
In tema di disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006, l'art. 10 comma quarto L. n. 46 del 2006, che estende l'obbligo di dichiarare la inammissibilità dell'appello ai casi in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di corte di assise di appello o di corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, deve ritenersi operativo anche nel caso in cui giudice di appello sia un tribunale (decisione antecedente alla sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2006, n. 40303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40303 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - rel. Presidente - del 15/11/2006
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1419
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 31535/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI, n. in Vittoria il 20/09/1982;
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 19/05/2005;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Presidente Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 22 marzo 2004 il Giudice di pace di Ragusa dichiarava non doversi procedere nei confronti di GI RI, in ordine ad imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., ritenendo la particolare tenuità del fatto.
2. Sull'appello del P.M. il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, condannava l'imputato, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di Euro 172,00 di ammenda, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di quindici giorni. A tale statuizione il giudice del gravame perveniva rilevando che "il legislatore ha recentemente alzato il livello di guardia della tutela, richiedendo tassi alcolici più elevati" e che, nella specie, il limite di legge era stato superato del 20%, "percentuale questa che non può ritenersi esigua".
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando "errata ricostruzione dei fatti" e vizi di motivazione e violazione di legge. Deduce che la sentenza impugnata, "pur convenendo con le premesse relative alla ricostruzione della dinamica, ne fa conseguire conclusioni diverse, non tenendo in alcun conto fatti e dati oggetti vi che ben hanno fondato il giudizio del giudice di pace...", e che, in sostanza, le connotazioni del fatto avrebbero dovuto indurre a confermare la già ritenuta particolare sua tenuità.
3.0 Il ricorso è fondato.
Giova premettere, sotto un profilo d'ordine generale, che la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità (ai sensi del D.Lgs. n. 247 del 2000, art. 34) va stabilita avuto riguardo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, la declaratoria di improcedibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui sussistano gli altri parametri di giudizio appena enunciati (Cass., Sez. 4, 4.7.2003, n. 36990, ric. Terranova, in CED Rv. 226377). Nella specie, il giudice di primo grado aveva diffusamente motivato sulla ritenuta particolare tenuità del fatto. Richiamata la intervenuta novella normativa dell'art. 186.5 C.d.S. - prima della sua riscrittura operata con D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convettivo con modificazioni in L. 1 agosto 2003, n. 214 - (L. 1 agosto 2002, n. 168, di conversione con modifiche del D.L. 20 giugno 2002, n. 121),
quanto alla determinazione del tasso alcoolemico di legge, aveva rilevato che nel caso di specie il relativo accertamento "ha evidenziato alla prima prova un indice di 0,62 g/l e alla seconda prova un indice di 0,59 g/l. Dagli accertatoli, oltre all'alito vinoso, non veniva riscontrata nessun'altra caratteristica sintomatica dello stato di ebbrezza"; che, quindi, "se il tasso alcolemico è lievemente superato, il pericolo o il danno all'interesse o al bene giuridico, protetto dalla norma incriminatrice, deve considerarsi particolarmente tenue od esiguo";
che "l'accertamento del tasso alcoolemico, nel caso di specie, non è stato determinato dalla necessità di verificare lo stato psicofisico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale o che circolava a bordo di un veicolo visibilmente in modo pericoloso o anomalo, bensì è derivato da un normale controllo effettuato su veicoli fermati a caso..."; che "dagli accertatoli non è stata rilevata nessuna andatura pericolosa, ne' è stata riscontrata alcuna infrazione...";
che, "tenuto conto del contesto in cui i fatti si sono verificati, la condotta dell'imputato appare del tutto occasionale..."; che, infine, "va tenuto conto del possibile pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può arrecare all'imputato riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute", dovendosi considerare "il pregiudizio che determinerebbe per l'imputato, persona impegnata nello studio e con prospettive future di conseguire un lavoro, la sussistenza di un carico pendente".
In sostanza, il giudice di primo grado, nel pervenire alla resa statuizione di improcedibilità, mostra di aver compiutamente delibato le specifiche circostanze a tali fini rilevanti, conclusivamente valutandole nel ritenere la speciale tenuità del fatto.
A fronte di tale apparato argomentativo, il giudice dell'appello richiama l'innalzamento del "livello di guardia" operato dal legislatore con la novella suindicata;
e la circostanza che "il RI quella notte, di sabato, superò il limite del 20%...". E però, l'evocato innalzamento normativo del "livello di guardia" non da affatto contezza, di per sè, della insussistenza, nel caso specifico, della insussistenza dei presupposti di legge di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, pur nella nuova cornice normativa novellata, articolatamente ritenuti invece dal primo giudice;
ne' si palesa esaustivo e logicamente decisivo il rilievo dell'accertato superamento del tasso alcoolemico di legge in quei pur sempre ristretti termini evidenziati.
Ora, è principio più volte ribadito da questa Suprema Corte che il giudice dell'appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, caratterizzata (come nella specie) da un solido impianto argomentativo, "ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente ed adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma" (così Cass., Sez. Un., 12.7.2005, n. 33748;
ric. Mannino;
v. anche Sez. 4, 9.6.2005, n. 28583, Baia;
Sez. 4, 29.11.2004, n. 7630, P.G. in proc. Marchiorello ed altro;
Sez. 2, 12.12.2002, n. 15756, P.G. in proc. Contrada). Rilevato che il principio non può che valere anche nel caso, come quello che occupa, in cui ad una sentenza di improcedibilità in primo grado, per le ragioni suindicate, si sostituisca una sentenza di condanna in secondo grado, deve riconoscersi che la sentenza impugnata non ha affatto ottemperato all'onere in questione, limitandosi, in sostanza, ad una motivazione che non da affatto contezza della incompletezza e incoerenza di quella di primo grado, negli articolati passaggi argomentativi espressi, e non si palesa condotta, in riferimento a quell'apparato motivazionale, condotta "con rigorosa analisi critica".
3.1 La fondatezza del rilievo gravatorio impone l'annullamento della sentenza impugnata.
Devono, a tal punto, delibarsi gli effetti di tale pronuncia, anche in riferimento alla formula adottanda (con rinvio o senza rinvio), alla stregua delle modifiche normative apportate all'art. 593 c.p.p., a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46. Difatti, stabilisce ora il novellato art. 593 c.p.p., comma 1 che il pubblico ministro può appellare (solo) contro le sentenze di condanna (salva l'ipotesi di cui al comma 2 della stessa norma): e nella specie trattasi di sentenza di proscioglimento resa in primo grado.
La disciplina transitoria espressa nell'art. 10 del suindicato testo normativo reca, al comma 1, che "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima" (9 marzo 2006), e, al comma 2, che "l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal Pubblico Ministero prima della entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile"; dispone, poi, al comma 4, che "la disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione".
Ora, non può revocarsi in dubbio che tale novella non possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità ove il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile, giacché, in mancanza di specifica disciplina transitoria al riguardo, trova in tal caso applicazione il principio tempus regit actum di cui all'art. 11 disp. gen. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Ma nel caso di annullamento della sentenza di appello (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza), devono trovare applicazione le nuove disposizioni preclusive dell'appello del Pubblico Ministero avverso sentenza di proscioglimento dell'imputato in primo grado, ai sensi del precitato L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 1 e 4. E la inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, alla stregua della nuova normativa e delle relative disposizioni transitorie, impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciare l'annullamento con rinvio, imponendole invece di annullare la sentenza di condanna senza rinvio, con la contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello. Spetta, altresì, alla Corte di Cassazione disporre, con la stessa pronuncia, la notifica della sentenza di annullamento al Pubblico Ministero competente - da identificarsi nell'ufficio che a suo tempo aveva proposto l'appello - perché possa valutare se proporre ricorre per cassazione contro la sentenza di primo grado, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3.
Tanto è stato già ritenuto da questa Suprema Corte, in ipotesi in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata da una corte di appello, in riforma di una sentenza di assoluzione resa in primo grado da un tribunale (Cass., Sez. 6, 24.5.2006, n. 23776, ric. Peluso ed altri;
id., Sez. 6, 5.6.2006, n. 23525, ric. Bruno). L'art. 10, comma 4, succitato evoca l'ipotesi di "una sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione", non anche, espressamente, l'ipotesi in cui il giudice di appello (come nella specie) sia un tribunale. Ma deve ritenersi che la regola suindicata debba trovare applicazione anche in tale ipotesi, per la identità di ratio che vi è sottesa e per il vuoto normativo che altrimenti si determinerebbe, e per la frustraneità di un rinvio ad un giudice che debba poi, comunque dichiarare la inammissibilità dell'appello.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio;
va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza in data 22 marzo 2004 del Giudice di pace di Ragusa e va disposta, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, la notifica della presente sentenza al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza in data 22 marzo 2004 del Giudice di pace di Ragusa. Manda alla Cancelleria per la notifica della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006