Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2006, n. 40303
CASS
Sentenza 15 novembre 2006

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In tema di disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006, l'art. 10 comma quarto L. n. 46 del 2006, che estende l'obbligo di dichiarare la inammissibilità dell'appello ai casi in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di corte di assise di appello o di corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, deve ritenersi operativo anche nel caso in cui giudice di appello sia un tribunale (decisione antecedente alla sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2006, n. 40303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40303
    Data del deposito : 15 novembre 2006

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